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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/08/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 283/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11.6.2025, promossa da
(C.F.: ), titolare dell'impresa Parte_1 CodiceFiscale_1
individuale (P.I.V.A.: Controparte_1
, con sede legale in Sant'Omobono Terme (BG) alla Via IV Novembre n. P.IVA_1
40, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83,
3° comma, c.p.c. e dell'art. 18, 5° comma, D.M. n. 44/2011, dall'Avv. Romina Frosio
Roncalli (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, con studio Email_1
in Bergamo alla Via San Bernardino n. 73, presso la quale lo stesso elegge domicilio, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria all'indirizzo PEC
o via fax al numero 035/19962321. Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
pro-tempore sig. (C.F.: ), con sede legale in CP_3 CodiceFiscale_3
Sant'Omobono Terme (BG), via Vittorio Veneto n. 85, rappresentata, assistita e difesa,
in via tra loro disgiunta, dall'Avv. Maurizio Locatelli (C.F.: - C.F._4
PEC: e dall'Avv. Stefano Bernasconi Email_2 Email_3
(C.F.: - PEC: , C.F._5 Email_4
con studio in Bergamo, via Antonio Locatelli n. 24/c, ove elegge domicilio, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed allegata alla Comparsa di costituzione e risposta avanti il Tribunale di Bergamo (allegata al fascicolo di primo grado); gli avv.ti
Maurizio Locatelli e Stefano Bernasconi dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata suindicati.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 2772/2022 del Tribunale di Bergamo Terza
Sezione Civile, del 22.12.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
in accoglimento dell'appello nonché dei motivi ivi esposti in fatto ed in diritto, così giudicare:
1) Nel merito: in riforma della sentenza n. 2772/2022 pronunciata dal Tribunale di
Bergamo – terza sezione civile pubblicata in data 22.12.2022 all'esito del procedimento di primo grado iscritto al n. 4226/2021 R.G., accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale perpetrato dall'appellata nei confronti dell'appellante, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali subìti dal signor a titolo di danno emergente, Pt_1
quantificati in Euro 64.161,83, o di quella diversa minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per le ragioni esposte nei precedenti scritti e con la pronuncia al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso.
2) In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3) In via istruttoria: ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio,
prova per interrogatorio formale del signor legale rappresentante CP_3
della società “ , nonché prova per testi sulle seguenti circostanze: CP_2
1) Vero che, nell'aprile/maggio 2012, il signor si recava presso gli uffici della Pt_1
convenuta, siti in Sant'Omobono Terme (BG), chiedendo polizze fideiussorie a garanzia dell'incasso dei corrispettivi relativi all'esecuzione di attività lavorative in favore dei propri clienti.
2) Vero che, nell'occasione di cui al capitolo 1, il signor proponeva al CP_3
signor polizze fideiussorie rilasciate dalla società “IK IA Parte_1
VI TD”, con sede nel Regno Unito.
3) Vero che il signor accettava di acquistare le polizze fideiussorie Parte_1
rilasciate dalla società “IK IA VI TD”, con sede nel Regno Unito, proposte dal signor CP_3
4) Vero che il signor comunicava al signor l'importo CP_3 Parte_1
del premio da corrispondere alla società “IK IA VI TD” per le polizze fideiussorie sottoscritte e le coordinate IBAN alle quali effettuare il pagamento, di cui gli consegnava copia cartacea, come da doc. 21 allegato al presente atto e da rammostrarsi al teste.
5) Vero che il signor si faceva personalmente carico, in luogo dei Parte_1
singoli debitori garantiti, del pagamento del premio delle polizze fideiussorie sottoscritte e rilasciate dalla società “IK IA VI TD”.
6) Vero che il signor consegnava nelle mani del signor CP_3 Parte_1
gli originali delle polizze fideiussorie sottoscritte ed emesse dalla società “IK
IA VI TD”.
7) Vero che, nel novembre e dicembre 2012, il signor formulava alla Parte_1
società “IK IA VI TD” richiesta di escussione delle polizze fideiussorie sottoscritte, come da docc. 10 e 11 del fascicolo attoreo e da rammostrarsi al teste.
8) Vero che il signor comunicava al signor l'indirizzo CP_3 Parte_1
(Latina Via Villafranca n. 8) cui spedire le lettere raccomandate aventi ad oggetto le richieste di escussione delle polizze fideiussorie sottoscritte di cui al capitolo che precede.
9) Vero che le lettere raccomandate di cui al capitolo che precede erano restituite al signor con dicitura “destinatario sconosciuto”, come da docc. 10 e 11 Parte_1
del fascicolo attoreo e da rammostrarsi al teste.
10) Vero che, attraverso la segnalazione della Banca d'Italia rinvenuta on-line nel dicembre 2012, il signor apprendeva dell'inoperatività delle polizze Parte_1
fideiussorie rilasciate dalla società “IK IA VI TD”, con sede nel Regno
Unito, come si evince dal doc. 12 del fascicolo attoreo e che si rammostra al teste.
11) Vero che, appreso dell'inoperatività delle polizze fideiussorie sottoscritte e rilasciate dalla società “IK IA VI TD”, il signor si Parte_1
recava presso gli uffici della convenuta, siti in Sant'Omobono Terme (BG), e chiedeva conto al signor di tale circostanza. CP_3
12) Vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, il signor CP_3
riferiva al signor di essere in attesa del pagamento delle proprie Parte_1
provvigioni da parte della società “IK IA VI TD”, maturate grazie all'attività di intermediazione espletata ed all'epoca insolute.
13) Vero che, sempre nell'occasione di cui al capitolo 12 che precede, il signor CP_3
riferiva al signor che la moglie si era recata
[...] Parte_1 Tes_1
personalmente presso gli uffici di Latina della società “IK IA VI TD”
per sollecitare il pagamento delle provvigioni maturate grazie all'attività di intermediazione espletata, all'epoca insolute.
14) Vero che, nell'agosto 2013, il signor metteva il signor CP_3 Parte_1
in contatto con la società “Invenium s.a.s.” di Milano per tentare il recupero
[...]
coattivo dei crediti vantati nei confronti della società “IK IA VI TD”,
quale fideiussore dei propri clienti.
15) Vero che, nell'agosto 2013, il signor faceva sottoscrivere al signor CP_3
un “mandato per attività di recupero crediti Inghilterra” in favore Parte_1
della società “Invenium s.a.s.” di Milano, allegato sub doc. 18 del fascicolo attoreo e da rammostrarsi al teste.
16) Vero che, nell'agosto 2013, il signor consegnava al signor Parte_1 CP_3
gli originali delle polizze fideiussorie sottoscritte e rilasciate dalla società
[...]
“IK IA VI TD” affinché ne venisse trasmessa copia alla società
“Invenium s.a.s.” di Milano.
17) Vero che, nel settembre 2013, la società “ inviava a mezzo e-mail alla CP_2
società “Invenium s.a.s.” di Milano scansione delle polizze fideiussorie sottoscritte dal signor e rilasciate dalla società “IK IA VI TD”, come Parte_1
da docc. 22, 23, 24, 25 e 26 allegati al presente atto e da rammostrarsi al teste.
18) Vero che, nell'ottobre 2015, il signor richiedeva alla convenuta, Parte_1
sia verbalmente che per iscritto, la restituzione degli originali delle polizze fideiussorie sottoscritte e rilasciate dalla società “IK IA VI TD”.
19) Vero che, nell'ottobre 2015, il signor riferiva verbalmente alla CP_3
signora ed alla signora , all'epoca dipendenti del Persona_1 Persona_2
signor , che gli originali delle polizze fideiussorie da lui sottoscritte e Parte_1
rilasciate dalla società “IK IA VI TD” erano stati prelevati dalla
Guardia di Finanza in occasione di un'indagine ispettiva.
Si indicano a testi con le rispettive generalità:
▪ , residente in [...]; Persona_2
▪ residente in [...]
n. 113/A;
▪ residente in [...]. Testimone_2
Testi tutti, questi, da valersi anche a prova contraria su eventuali capitoli di prova ex adverso formulati, se ritenuti ammissibili e rilevanti.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'atto di citazione in appello avversario per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Riproposte espressamente nel presente grado d'appello tutte le deduzioni, eccezioni e domande svolte nel giudizio di primo grado, respingersi l'appello e confermare integralmente la sentenza n. 2772/2022 pubblicata il 22.12.2022, pronunciata dal
Tribunale di Bergamo, in persona del giudice Dott. Luca Verzeni nella causa civile n.4226/2021 R.G.
Rigettarsi conseguentemente tutte le eccezioni e domande proposte da , Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili.
IN OGNI CASO:
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande ed eccezioni nuove proposte ex adverso.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone alle istanze istruttorie proposte da parte appellante e si ribadiscono tutte le eccezioni e contestazioni al riguardo già sollevate negli scritti difensivi in primo grado, ed in particolare nelle memorie 183, VI comma, c.p.c. e richiamate al udienza di precisazione delle conclusioni;
nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, senza alcuna inversione dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., si reiterano le seguenti istanze istruttorie formulate con le memoria 183, VI comma, c.p.c.
n. 2) e 3) c.p.c. e, in particolare i capitoli di prova per testi che, per scrupolo difensivo si ripropongono:
1) “Vero che la sig.ra , madre del sig. , era stata Testimone_3 Parte_1
negli anni 2000 cliente della per polizze assicurative”. CP_2
2) “Vero che in occasione di un incontro tra il sig. ed il sig. CP_3 [...]
alla fine del mese di agosto 2013, quest'ultimo chiese al sig. Parte_1 CP_3
se fosse a conoscenza di nominativi di società e/o professionisti operanti nel settore del recupero di crediti esteri, in quanto il proprio precedente difensore avv. Giovanni
Frosio non aveva potuto fare nulla per ottenere il pagamento coattivo delle polizze fideiussorie rilasciate da IK IA VI TD”.
3) “Vero che il sig. riferì al sig. che in passato alcuni CP_3 Parte_1
clienti della si erano rivolti per il recupero di crediti esteri ad una società CP_2
di Milano operante in tale settore e che si sarebbe informato al riguardo”.
4) “Vero che dopo aver assunto le informazioni di cui al capitolo che precede, a distanza di pochi giorni dall'incontro anzidetto, il sig. segnalò al sig. CP_3
il nominativo della società Invenium di CL MO & c. s.a.s. Parte_1
di Milano”.
5) “Vero che il sig. nell'occasione chiese al sig. di Parte_1 CP_3
prendere contatto con la società Invenium di CL MO & c. s.a.s. e di richiedere all'avv. Giovanni Frosio la documentazione relativa alla posizione IK IA VI TD posseduta dall'anzidetto difensore per le azioni monitorie intraprese nei confronti della stessa società IK IA VI, per poi farne consegna alla società Invenium di CL MO & c. s.a.s.”.
6) “Vero che nei primi giorni del mese di settembre 2013, una volta ricevuta dall'avv.
Giovanni Frosio la documentazione relativa alla posizione IK IA VI
TD, il sig. provvide insieme al sig. ad inviarla alla CP_3 Parte_1
società Invenium di CL MO & c. s.a.s. di Milano”.
Si indica come teste da escutere su tutti i capitoli sopra formulati la signora
[...]
residente in [...]. Tes_1
Si indicano come testi da escutere a prova contraria/controprova sugli eventuali capitoli di prova formulati ex adverso che dovessero essere ammessi i signori:
- , residente a [...]; Tes_1
- , residente in Sant'Omobono Terme (BG) - Via Gaetano de Sanctis, Testimone_4
4; - , residente in [...].” Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 24.5.2021, , titolare Parte_1
dell'impresa individuale conveniva, avanti il Controparte_1
Tribunale di Bergamo, per far dichiarato l'inadempimento contrattuale CP_2
dalla convenuta con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subìti, a titolo di danno emergente, quantificati in € 64.161,83 e stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo della convenuta al procedimento di mediazione promosso dall'attore avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo con condanna della convenuta, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.L.vo n.° 28/2010; il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Parte attrice assumeva che nell'anno 2012 , nella sua qualità di titolare Parte_1
dell'impresa individuale , si rivolgeva all'agenzia Controparte_1
di assicurazioni con sede ed uffici in Sant'Omobono Terme (BG) alla Via CP_2
Vittorio Veneto n. 85, palesando l'esigenza di stipulare alcune polizze fideiussorie,
nonché, di individuare, tra l'altro, uno strumento che garantisse alla propria impresa l'incasso dei corrispettivi relativi all'esecuzione di attività lavorative in favore di determinati clienti, tutti con sede e/o domiciliati in Italia, onde scongiurare il rischio di insoluti e facendosi personalmente carico, in luogo dei singoli debitori garantiti, del relativo costo.
A fronte di tale richiesta, proponeva ad , le polizze fideiussorie CP_2 Pt_1
rilasciate dalla società IK IA VI TD con sede a Londra.
Si trattava in particolare: 1) della fideiussione n. ° 27012799); 2) della fideiussione n.°
27012808, sottoscritta a garanzia del pagamento delle fatture emesse da
[...]
, nei confronti dell'impresa individuale Ranch Controparte_1 [...]
con sede in (BS) e, segnatamente, delle fatture: a) n.° 43 del 31.5.2012 di CP_5
€ 8.634,26, b) n.° 44 del 31.5.2012 di € 8.054,18, c) n.° 45 del 31.5.2012 di € 7.238,07;
3) della fideiussione n.° 27012842, sottoscritta a garanzia del pagamento delle fatture emesse da nei confronti di con sede in Controparte_1 Parte_2
Erbusco (BS) e, segnatamente, delle fatture: a) n.° 69 del 28.8.2012 di € 23.569,47, b)
n.° 71 del 18.9.2012 di € 13.473,35 4) della fideiussione n.° 27012838.
In relazione alle fideiussioni sub nn.° 27012808 10 e 27012842 alle singole scadenze contrattualmente pattuite con i propri clienti di , Controparte_1 Parte_1
constatava il mancato pagamento delle relative fatture e formulava, pertanto, richiesta di escussione.
In quel momento apprendeva dell'inoperatività di tali polizze suggerite da Pt_1
essendo la società garante, non autorizzata ad operare in Italia, in quanto CP_2
“non iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB”.
Ritenuto il gravissimo inadempimento dell'intermediario assicurativo agli obblighi contrattuali sul medesimo incombenti per legge, contestava alla società Pt_1
convenuta, la propria responsabilità chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali patìti.
In data 13.11.2015, il difensore di inviava a a mezzo di lettera Pt_1 CP_2
raccomandata, formale contestazione e messa in mora riscontrata dalla predetta società
a mezzo fax del 18.11.2015 a cui faceva seguito, ulteriore comunicazione del difensore di del 23.11.2015. Pt_1
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande per difetto di CP_2
legittimazione passiva.
In particolare, la predetta società negava, recisamente, di aver proposto, venduto o fatto sottoscrivere all'attore, alcuna polizza con IK IA VI TD di cui, neppure,
era intermediaria, essendosi limitato a fornire su richiesta di che CP_3 Pt_1
quel tipo di polizza poteva essere emessa dalla menzionata società, peraltro, nota in Italia
in quanto operante dal tempo nel settore finanziario. Con sentenza n.° 2772/2022 del 22.12.2022, il Tribunale, rigettava la domanda attorea condannandolo alla rifusione delle spese ed al contributo ex art. 8 quarto comma bis del
D.L.vo n.° 28/2010.
La sentenza era gravata da titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
di a cui resisteva, . CP_1 Parte_1 CP_2
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del giorno
11.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove, il
Tribunale ha ritenuto non esservi prova documentale agli atti, dell'attività di intermediazione assicurativa svolta da nella vicenda in oggetto, né della CP_2
vendita di dette polizze da parte della stessa, in favore di , né del pagamento dei Pt_1
premi assicurativi da parte di , nonché, ha ritenuto di non poter dare ingresso alla Pt_1
prova orale come richiesta da parte appellante, “attesa l'assoluta genericità quanto ai tempi ed ai luoghi di verificazione delle circostanze che si vuol dimostrare (omissis) dei capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria depositata il 05.12.2021”.
Secondo parte appellante, il giudice di primo grado ha omesso di considerare la valenza confessoria del documento del 18.11.2016 (cfr.: n.° 18) attoreo) ove si legge testualmente che “quale intermediario, con sola attività di CP_3
intermediazione, declino ogni responsabilità circa la correttezza dell'operato della società in ordine alle polizze fideiussorie sottoscritte dal sig. CP_6 [...]
”. Parte_1
In tale documento mai disconosciuto, l'appellata riconosce di avere svolto attività di intermediazione assicurativa in relazione alle polizze fideiussorie per cui è causa,
sebbene al contempo, affermi di non ritenersi responsabile per l'operato di IK IK
IA VI TD.
Quanto sopra costituisce la prova documentale o, comunque, un principio di prova per iscritto dell'intervenuto rapporto contrattuale tra le parti, in specie di un rapporto di intermediazione assicurativa che, peraltro, come noto, non richiede forma scritta né ad substantiam, né ad probationem per cui in questa sede, insiste per l'ammissione del capitolato di prova orale.
Il Tribunale di prime cure prosegue, poi, affermando che “non vi è prova documentale alcuna circa il pagamento dei premi assicurativi da parte dell' ”. Pt_1
Ciò, tuttavia, non corrisponde al vero, dal momento che l'appellante in primo grado ha prodotto, quantomeno, per due delle polizze de quibus (cfr.: doc. 1 e doc. 9), i rispettivi atti di quietanza, per complessivi € 780,00 (€ 300,00 + € 480,00), rilasciati naturalmente dalla società estera, cui i premi assicurativi erano stati pagati direttamente.
L'appellante avrebbe potuto provare per il tramite della prova testimoniale articolata,
che l'appellata, avrebbe ricevuto o, quantomeno, avrebbe dovuto ricevere il pagamento della propria provvigione, direttamente, dalla compagnia estera.
Tanto è vero che, all'epoca, lo stesso riferiva a , di essere ancora in attesa CP_3 Pt_1
del pagamento delle proprie provvigioni da parte di IK IA VI TD,
maturate grazie all'attività di intermediazione espletata e rimaste insolute e che la propria moglie si era recata personalmente presso gli uffici di Latina di Tes_1
detta società, per sollecitare il pagamento, senza però ottenere alcunché.
Circostanze, pure queste, che avrebbero potuto essere comprovate per il tramite della prova orale articolata dall'odierno deducente, ma non ammessa dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, nessun motivo di appello è idoneo a scalfire la seconda ratio decidendi e, cioè, la mancata dimostrazione del nesso di causalità del preteso eventuale inadempimento di quale intermediario con i danni lamentati. CP_2
Invero, la censura dell'appellante non coglie nel segno perché, a prescindere dalla rilevanza e/o ammissibilità o meno, delle prove orali reiteratamente richieste, come esattamente accertato dal Tribunale, non vi è prova documentale che , dopo Pt_1
l'ottenimento di decreti ingiuntivi, abbia agito in sede esecutiva al fine del recupero coattivo del credito vantato nei confronti della e della e, Parte_3 Parte_2
cioè, dei soggetti contraenti le polizze assicurative nn.° 27012808 e 27012842, ovvero,
che dopo la declaratoria di fallimento della l'appellante, si sia insinuato al Parte_2
passivo fallimentare allo scopo di recuperare, quantomeno parzialmente, il credito fondato su fatture.
In conclusione, l'appello di , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
è rigettato così confermando la sentenza appellata. Controparte_1
La soccombenza della parte appellante , titolare dell'impresa Parte_1
individuale , comporta la condanna dello stesso, alla Controparte_1
rifusione spese del presente grado in favore di che si liquidano, tenuto CP_2
conto del valore della causa, (valore indeterminabile di media difficoltà), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.° 2772/2022 del Tribunale di Controparte_1
Bergamo del 22.12.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Controparte_1
a pagare in favore di le spese del presente grado liquidate in
[...] CP_2
complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, €
1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante
[...]
, titolare dell'impresa individuale , l'onere Parte_1 Controparte_1
del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 283/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11.6.2025, promossa da
(C.F.: ), titolare dell'impresa Parte_1 CodiceFiscale_1
individuale (P.I.V.A.: Controparte_1
, con sede legale in Sant'Omobono Terme (BG) alla Via IV Novembre n. P.IVA_1
40, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83,
3° comma, c.p.c. e dell'art. 18, 5° comma, D.M. n. 44/2011, dall'Avv. Romina Frosio
Roncalli (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, con studio Email_1
in Bergamo alla Via San Bernardino n. 73, presso la quale lo stesso elegge domicilio, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria all'indirizzo PEC
o via fax al numero 035/19962321. Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
pro-tempore sig. (C.F.: ), con sede legale in CP_3 CodiceFiscale_3
Sant'Omobono Terme (BG), via Vittorio Veneto n. 85, rappresentata, assistita e difesa,
in via tra loro disgiunta, dall'Avv. Maurizio Locatelli (C.F.: - C.F._4
PEC: e dall'Avv. Stefano Bernasconi Email_2 Email_3
(C.F.: - PEC: , C.F._5 Email_4
con studio in Bergamo, via Antonio Locatelli n. 24/c, ove elegge domicilio, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed allegata alla Comparsa di costituzione e risposta avanti il Tribunale di Bergamo (allegata al fascicolo di primo grado); gli avv.ti
Maurizio Locatelli e Stefano Bernasconi dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata suindicati.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 2772/2022 del Tribunale di Bergamo Terza
Sezione Civile, del 22.12.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
in accoglimento dell'appello nonché dei motivi ivi esposti in fatto ed in diritto, così giudicare:
1) Nel merito: in riforma della sentenza n. 2772/2022 pronunciata dal Tribunale di
Bergamo – terza sezione civile pubblicata in data 22.12.2022 all'esito del procedimento di primo grado iscritto al n. 4226/2021 R.G., accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale perpetrato dall'appellata nei confronti dell'appellante, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali subìti dal signor a titolo di danno emergente, Pt_1
quantificati in Euro 64.161,83, o di quella diversa minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per le ragioni esposte nei precedenti scritti e con la pronuncia al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso.
2) In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3) In via istruttoria: ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio,
prova per interrogatorio formale del signor legale rappresentante CP_3
della società “ , nonché prova per testi sulle seguenti circostanze: CP_2
1) Vero che, nell'aprile/maggio 2012, il signor si recava presso gli uffici della Pt_1
convenuta, siti in Sant'Omobono Terme (BG), chiedendo polizze fideiussorie a garanzia dell'incasso dei corrispettivi relativi all'esecuzione di attività lavorative in favore dei propri clienti.
2) Vero che, nell'occasione di cui al capitolo 1, il signor proponeva al CP_3
signor polizze fideiussorie rilasciate dalla società “IK IA Parte_1
VI TD”, con sede nel Regno Unito.
3) Vero che il signor accettava di acquistare le polizze fideiussorie Parte_1
rilasciate dalla società “IK IA VI TD”, con sede nel Regno Unito, proposte dal signor CP_3
4) Vero che il signor comunicava al signor l'importo CP_3 Parte_1
del premio da corrispondere alla società “IK IA VI TD” per le polizze fideiussorie sottoscritte e le coordinate IBAN alle quali effettuare il pagamento, di cui gli consegnava copia cartacea, come da doc. 21 allegato al presente atto e da rammostrarsi al teste.
5) Vero che il signor si faceva personalmente carico, in luogo dei Parte_1
singoli debitori garantiti, del pagamento del premio delle polizze fideiussorie sottoscritte e rilasciate dalla società “IK IA VI TD”.
6) Vero che il signor consegnava nelle mani del signor CP_3 Parte_1
gli originali delle polizze fideiussorie sottoscritte ed emesse dalla società “IK
IA VI TD”.
7) Vero che, nel novembre e dicembre 2012, il signor formulava alla Parte_1
società “IK IA VI TD” richiesta di escussione delle polizze fideiussorie sottoscritte, come da docc. 10 e 11 del fascicolo attoreo e da rammostrarsi al teste.
8) Vero che il signor comunicava al signor l'indirizzo CP_3 Parte_1
(Latina Via Villafranca n. 8) cui spedire le lettere raccomandate aventi ad oggetto le richieste di escussione delle polizze fideiussorie sottoscritte di cui al capitolo che precede.
9) Vero che le lettere raccomandate di cui al capitolo che precede erano restituite al signor con dicitura “destinatario sconosciuto”, come da docc. 10 e 11 Parte_1
del fascicolo attoreo e da rammostrarsi al teste.
10) Vero che, attraverso la segnalazione della Banca d'Italia rinvenuta on-line nel dicembre 2012, il signor apprendeva dell'inoperatività delle polizze Parte_1
fideiussorie rilasciate dalla società “IK IA VI TD”, con sede nel Regno
Unito, come si evince dal doc. 12 del fascicolo attoreo e che si rammostra al teste.
11) Vero che, appreso dell'inoperatività delle polizze fideiussorie sottoscritte e rilasciate dalla società “IK IA VI TD”, il signor si Parte_1
recava presso gli uffici della convenuta, siti in Sant'Omobono Terme (BG), e chiedeva conto al signor di tale circostanza. CP_3
12) Vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, il signor CP_3
riferiva al signor di essere in attesa del pagamento delle proprie Parte_1
provvigioni da parte della società “IK IA VI TD”, maturate grazie all'attività di intermediazione espletata ed all'epoca insolute.
13) Vero che, sempre nell'occasione di cui al capitolo 12 che precede, il signor CP_3
riferiva al signor che la moglie si era recata
[...] Parte_1 Tes_1
personalmente presso gli uffici di Latina della società “IK IA VI TD”
per sollecitare il pagamento delle provvigioni maturate grazie all'attività di intermediazione espletata, all'epoca insolute.
14) Vero che, nell'agosto 2013, il signor metteva il signor CP_3 Parte_1
in contatto con la società “Invenium s.a.s.” di Milano per tentare il recupero
[...]
coattivo dei crediti vantati nei confronti della società “IK IA VI TD”,
quale fideiussore dei propri clienti.
15) Vero che, nell'agosto 2013, il signor faceva sottoscrivere al signor CP_3
un “mandato per attività di recupero crediti Inghilterra” in favore Parte_1
della società “Invenium s.a.s.” di Milano, allegato sub doc. 18 del fascicolo attoreo e da rammostrarsi al teste.
16) Vero che, nell'agosto 2013, il signor consegnava al signor Parte_1 CP_3
gli originali delle polizze fideiussorie sottoscritte e rilasciate dalla società
[...]
“IK IA VI TD” affinché ne venisse trasmessa copia alla società
“Invenium s.a.s.” di Milano.
17) Vero che, nel settembre 2013, la società “ inviava a mezzo e-mail alla CP_2
società “Invenium s.a.s.” di Milano scansione delle polizze fideiussorie sottoscritte dal signor e rilasciate dalla società “IK IA VI TD”, come Parte_1
da docc. 22, 23, 24, 25 e 26 allegati al presente atto e da rammostrarsi al teste.
18) Vero che, nell'ottobre 2015, il signor richiedeva alla convenuta, Parte_1
sia verbalmente che per iscritto, la restituzione degli originali delle polizze fideiussorie sottoscritte e rilasciate dalla società “IK IA VI TD”.
19) Vero che, nell'ottobre 2015, il signor riferiva verbalmente alla CP_3
signora ed alla signora , all'epoca dipendenti del Persona_1 Persona_2
signor , che gli originali delle polizze fideiussorie da lui sottoscritte e Parte_1
rilasciate dalla società “IK IA VI TD” erano stati prelevati dalla
Guardia di Finanza in occasione di un'indagine ispettiva.
Si indicano a testi con le rispettive generalità:
▪ , residente in [...]; Persona_2
▪ residente in [...]
n. 113/A;
▪ residente in [...]. Testimone_2
Testi tutti, questi, da valersi anche a prova contraria su eventuali capitoli di prova ex adverso formulati, se ritenuti ammissibili e rilevanti.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'atto di citazione in appello avversario per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Riproposte espressamente nel presente grado d'appello tutte le deduzioni, eccezioni e domande svolte nel giudizio di primo grado, respingersi l'appello e confermare integralmente la sentenza n. 2772/2022 pubblicata il 22.12.2022, pronunciata dal
Tribunale di Bergamo, in persona del giudice Dott. Luca Verzeni nella causa civile n.4226/2021 R.G.
Rigettarsi conseguentemente tutte le eccezioni e domande proposte da , Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili.
IN OGNI CASO:
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande ed eccezioni nuove proposte ex adverso.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone alle istanze istruttorie proposte da parte appellante e si ribadiscono tutte le eccezioni e contestazioni al riguardo già sollevate negli scritti difensivi in primo grado, ed in particolare nelle memorie 183, VI comma, c.p.c. e richiamate al udienza di precisazione delle conclusioni;
nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, senza alcuna inversione dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., si reiterano le seguenti istanze istruttorie formulate con le memoria 183, VI comma, c.p.c.
n. 2) e 3) c.p.c. e, in particolare i capitoli di prova per testi che, per scrupolo difensivo si ripropongono:
1) “Vero che la sig.ra , madre del sig. , era stata Testimone_3 Parte_1
negli anni 2000 cliente della per polizze assicurative”. CP_2
2) “Vero che in occasione di un incontro tra il sig. ed il sig. CP_3 [...]
alla fine del mese di agosto 2013, quest'ultimo chiese al sig. Parte_1 CP_3
se fosse a conoscenza di nominativi di società e/o professionisti operanti nel settore del recupero di crediti esteri, in quanto il proprio precedente difensore avv. Giovanni
Frosio non aveva potuto fare nulla per ottenere il pagamento coattivo delle polizze fideiussorie rilasciate da IK IA VI TD”.
3) “Vero che il sig. riferì al sig. che in passato alcuni CP_3 Parte_1
clienti della si erano rivolti per il recupero di crediti esteri ad una società CP_2
di Milano operante in tale settore e che si sarebbe informato al riguardo”.
4) “Vero che dopo aver assunto le informazioni di cui al capitolo che precede, a distanza di pochi giorni dall'incontro anzidetto, il sig. segnalò al sig. CP_3
il nominativo della società Invenium di CL MO & c. s.a.s. Parte_1
di Milano”.
5) “Vero che il sig. nell'occasione chiese al sig. di Parte_1 CP_3
prendere contatto con la società Invenium di CL MO & c. s.a.s. e di richiedere all'avv. Giovanni Frosio la documentazione relativa alla posizione IK IA VI TD posseduta dall'anzidetto difensore per le azioni monitorie intraprese nei confronti della stessa società IK IA VI, per poi farne consegna alla società Invenium di CL MO & c. s.a.s.”.
6) “Vero che nei primi giorni del mese di settembre 2013, una volta ricevuta dall'avv.
Giovanni Frosio la documentazione relativa alla posizione IK IA VI
TD, il sig. provvide insieme al sig. ad inviarla alla CP_3 Parte_1
società Invenium di CL MO & c. s.a.s. di Milano”.
Si indica come teste da escutere su tutti i capitoli sopra formulati la signora
[...]
residente in [...]. Tes_1
Si indicano come testi da escutere a prova contraria/controprova sugli eventuali capitoli di prova formulati ex adverso che dovessero essere ammessi i signori:
- , residente a [...]; Tes_1
- , residente in Sant'Omobono Terme (BG) - Via Gaetano de Sanctis, Testimone_4
4; - , residente in [...].” Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 24.5.2021, , titolare Parte_1
dell'impresa individuale conveniva, avanti il Controparte_1
Tribunale di Bergamo, per far dichiarato l'inadempimento contrattuale CP_2
dalla convenuta con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subìti, a titolo di danno emergente, quantificati in € 64.161,83 e stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo della convenuta al procedimento di mediazione promosso dall'attore avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo con condanna della convenuta, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.L.vo n.° 28/2010; il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Parte attrice assumeva che nell'anno 2012 , nella sua qualità di titolare Parte_1
dell'impresa individuale , si rivolgeva all'agenzia Controparte_1
di assicurazioni con sede ed uffici in Sant'Omobono Terme (BG) alla Via CP_2
Vittorio Veneto n. 85, palesando l'esigenza di stipulare alcune polizze fideiussorie,
nonché, di individuare, tra l'altro, uno strumento che garantisse alla propria impresa l'incasso dei corrispettivi relativi all'esecuzione di attività lavorative in favore di determinati clienti, tutti con sede e/o domiciliati in Italia, onde scongiurare il rischio di insoluti e facendosi personalmente carico, in luogo dei singoli debitori garantiti, del relativo costo.
A fronte di tale richiesta, proponeva ad , le polizze fideiussorie CP_2 Pt_1
rilasciate dalla società IK IA VI TD con sede a Londra.
Si trattava in particolare: 1) della fideiussione n. ° 27012799); 2) della fideiussione n.°
27012808, sottoscritta a garanzia del pagamento delle fatture emesse da
[...]
, nei confronti dell'impresa individuale Ranch Controparte_1 [...]
con sede in (BS) e, segnatamente, delle fatture: a) n.° 43 del 31.5.2012 di CP_5
€ 8.634,26, b) n.° 44 del 31.5.2012 di € 8.054,18, c) n.° 45 del 31.5.2012 di € 7.238,07;
3) della fideiussione n.° 27012842, sottoscritta a garanzia del pagamento delle fatture emesse da nei confronti di con sede in Controparte_1 Parte_2
Erbusco (BS) e, segnatamente, delle fatture: a) n.° 69 del 28.8.2012 di € 23.569,47, b)
n.° 71 del 18.9.2012 di € 13.473,35 4) della fideiussione n.° 27012838.
In relazione alle fideiussioni sub nn.° 27012808 10 e 27012842 alle singole scadenze contrattualmente pattuite con i propri clienti di , Controparte_1 Parte_1
constatava il mancato pagamento delle relative fatture e formulava, pertanto, richiesta di escussione.
In quel momento apprendeva dell'inoperatività di tali polizze suggerite da Pt_1
essendo la società garante, non autorizzata ad operare in Italia, in quanto CP_2
“non iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB”.
Ritenuto il gravissimo inadempimento dell'intermediario assicurativo agli obblighi contrattuali sul medesimo incombenti per legge, contestava alla società Pt_1
convenuta, la propria responsabilità chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali patìti.
In data 13.11.2015, il difensore di inviava a a mezzo di lettera Pt_1 CP_2
raccomandata, formale contestazione e messa in mora riscontrata dalla predetta società
a mezzo fax del 18.11.2015 a cui faceva seguito, ulteriore comunicazione del difensore di del 23.11.2015. Pt_1
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande per difetto di CP_2
legittimazione passiva.
In particolare, la predetta società negava, recisamente, di aver proposto, venduto o fatto sottoscrivere all'attore, alcuna polizza con IK IA VI TD di cui, neppure,
era intermediaria, essendosi limitato a fornire su richiesta di che CP_3 Pt_1
quel tipo di polizza poteva essere emessa dalla menzionata società, peraltro, nota in Italia
in quanto operante dal tempo nel settore finanziario. Con sentenza n.° 2772/2022 del 22.12.2022, il Tribunale, rigettava la domanda attorea condannandolo alla rifusione delle spese ed al contributo ex art. 8 quarto comma bis del
D.L.vo n.° 28/2010.
La sentenza era gravata da titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
di a cui resisteva, . CP_1 Parte_1 CP_2
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del giorno
11.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove, il
Tribunale ha ritenuto non esservi prova documentale agli atti, dell'attività di intermediazione assicurativa svolta da nella vicenda in oggetto, né della CP_2
vendita di dette polizze da parte della stessa, in favore di , né del pagamento dei Pt_1
premi assicurativi da parte di , nonché, ha ritenuto di non poter dare ingresso alla Pt_1
prova orale come richiesta da parte appellante, “attesa l'assoluta genericità quanto ai tempi ed ai luoghi di verificazione delle circostanze che si vuol dimostrare (omissis) dei capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria depositata il 05.12.2021”.
Secondo parte appellante, il giudice di primo grado ha omesso di considerare la valenza confessoria del documento del 18.11.2016 (cfr.: n.° 18) attoreo) ove si legge testualmente che “quale intermediario, con sola attività di CP_3
intermediazione, declino ogni responsabilità circa la correttezza dell'operato della società in ordine alle polizze fideiussorie sottoscritte dal sig. CP_6 [...]
”. Parte_1
In tale documento mai disconosciuto, l'appellata riconosce di avere svolto attività di intermediazione assicurativa in relazione alle polizze fideiussorie per cui è causa,
sebbene al contempo, affermi di non ritenersi responsabile per l'operato di IK IK
IA VI TD.
Quanto sopra costituisce la prova documentale o, comunque, un principio di prova per iscritto dell'intervenuto rapporto contrattuale tra le parti, in specie di un rapporto di intermediazione assicurativa che, peraltro, come noto, non richiede forma scritta né ad substantiam, né ad probationem per cui in questa sede, insiste per l'ammissione del capitolato di prova orale.
Il Tribunale di prime cure prosegue, poi, affermando che “non vi è prova documentale alcuna circa il pagamento dei premi assicurativi da parte dell' ”. Pt_1
Ciò, tuttavia, non corrisponde al vero, dal momento che l'appellante in primo grado ha prodotto, quantomeno, per due delle polizze de quibus (cfr.: doc. 1 e doc. 9), i rispettivi atti di quietanza, per complessivi € 780,00 (€ 300,00 + € 480,00), rilasciati naturalmente dalla società estera, cui i premi assicurativi erano stati pagati direttamente.
L'appellante avrebbe potuto provare per il tramite della prova testimoniale articolata,
che l'appellata, avrebbe ricevuto o, quantomeno, avrebbe dovuto ricevere il pagamento della propria provvigione, direttamente, dalla compagnia estera.
Tanto è vero che, all'epoca, lo stesso riferiva a , di essere ancora in attesa CP_3 Pt_1
del pagamento delle proprie provvigioni da parte di IK IA VI TD,
maturate grazie all'attività di intermediazione espletata e rimaste insolute e che la propria moglie si era recata personalmente presso gli uffici di Latina di Tes_1
detta società, per sollecitare il pagamento, senza però ottenere alcunché.
Circostanze, pure queste, che avrebbero potuto essere comprovate per il tramite della prova orale articolata dall'odierno deducente, ma non ammessa dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, nessun motivo di appello è idoneo a scalfire la seconda ratio decidendi e, cioè, la mancata dimostrazione del nesso di causalità del preteso eventuale inadempimento di quale intermediario con i danni lamentati. CP_2
Invero, la censura dell'appellante non coglie nel segno perché, a prescindere dalla rilevanza e/o ammissibilità o meno, delle prove orali reiteratamente richieste, come esattamente accertato dal Tribunale, non vi è prova documentale che , dopo Pt_1
l'ottenimento di decreti ingiuntivi, abbia agito in sede esecutiva al fine del recupero coattivo del credito vantato nei confronti della e della e, Parte_3 Parte_2
cioè, dei soggetti contraenti le polizze assicurative nn.° 27012808 e 27012842, ovvero,
che dopo la declaratoria di fallimento della l'appellante, si sia insinuato al Parte_2
passivo fallimentare allo scopo di recuperare, quantomeno parzialmente, il credito fondato su fatture.
In conclusione, l'appello di , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
è rigettato così confermando la sentenza appellata. Controparte_1
La soccombenza della parte appellante , titolare dell'impresa Parte_1
individuale , comporta la condanna dello stesso, alla Controparte_1
rifusione spese del presente grado in favore di che si liquidano, tenuto CP_2
conto del valore della causa, (valore indeterminabile di media difficoltà), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.° 2772/2022 del Tribunale di Controparte_1
Bergamo del 22.12.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Controparte_1
a pagare in favore di le spese del presente grado liquidate in
[...] CP_2
complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, €
1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante
[...]
, titolare dell'impresa individuale , l'onere Parte_1 Controparte_1
del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao