Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1956, n. 44
Articolo 2
Versione
10 marzo 1956
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e' sostituito dal seguente: "Con avviso da pubblicare a norma dell'art. 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni. Compresi nel comparato, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della gomma indicata nel precedente articolo e le spese di gara".
Entrata in vigore il 10 marzo 1956