Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 24877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.11.2024 e notificato in data 28.01.2025 da
nato a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Torre NN (NA), alla via Guglielmo C.F._1
Marconi n. 12, presso lo studio dell'Avv. Anna Nocerino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1 presso la cui sede, sita in via A. Diaz 11, è domiciliata ex lege CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento provvedimento di revoca della patente di guida
Conclusioni per il ricorrente: conclude per la cessata materia del contendere, ma insiste per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale, atteso che il provvedimento è stato annullato soltanto dopo
l'instaurazione del giudizio.
Conclusioni per il resistente: conclude per la cessazione della materia del contendere, ma insiste per la compensazione delle spese di lite.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. ha agito nei confronti della prefettura di per ottenere una pronunzia Parte_1 CP_1 di accertamento della nullità e/o inefficacia del decreto prot. n. 0395300 del 17/10/2024, con cui la gli ha revocato la patente di guida ex art. 120 del codice della Controparte_1 strada, poiché, con ordinanza n. 1081/2022, emessa in data 05.07.2022 dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni 2.
A fondamento della domanda, il ha eccepito che: - con ordinanza n. 24/9426, emessa Pt_1 in data 16.10.2024, il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato la cessazione del suo stato di pericolosità e aveva revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata a cui era
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- il provvedimento di revoca era dunque illegittimo, in quanto si basava sul presupposto della sua pericolosità sociale, che invece era stata esclusa dal Magistrato di sorveglianza in epoca precedente alla revoca;
- aveva chiesto l'annullamento in autotutela della revoca con apposita istanza inviata alla in data 31.10.2024; - la suddetta CP_1 richiesta era rimasta inevasa.
La prefettura di Napoli si è costituita, depositando il provvedimento con cui ha disposto
“l'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento prefettizio prot. n. 0395300 del
17/10/2024 di revoca della patente di guida” e la restituzione di quest'ultima al . Alla luce Pt_1 di tale annullamento, la difesa erariale ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 31.03.2025, il ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, posto che il provvedimento di annullamento in autotutela era stato adottato soltanto in epoca successiva alla notificazione del ricorso.
La ha ribadito le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione, CP_1 insistendo per la compensazione delle spese di lite.
All'esito della discussione, il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
§ 2. Alla luce di quanto sino ad ora esposto e in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con la suddetta formula la prassi giurisprudenziale indica una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica al sopravvenire di una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto
(Cass. 06/02/2007, n. 2567, nonché Cass., sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Ebbene, a seguito dell'annullamento in autotutela, la questione oggetto del presente giudizio risulta definitivamente sopita a prescindere dall'intervento del giudice, che è divenuto del tutto superfluo.
§ 3. Le spese di lite vanno compensate.
Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 120 del codice della strada, tra le condizioni ostative al conseguimento della patente di guida, che giustificano la revoca della patente già ottenuta, vi è la sottoposizione dell'interessato alle misure di sicurezza personali. In particolare, non possono conseguire la patente di guida “coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali”. La revoca, quindi, può essere disposta non soltanto nei confronti di chi è attualmente sottoposto ad una misura di sicurezza personale, ma anche nei confronti di chi lo è stato in passato, sempre che vi siano elementi attuali attestanti l'assenza dei requisiti morali necessari per conseguire e mantenere il titolo abilitativo alla guida.
Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato la ha spiegato per quali motivi CP_1
2 il Milite era privo dei requisiti morali necessari ad ottenere la patente (doc. 1 Milite), senza operare alcun automatismo tra la sottoposizione alla libertà vigilata e la revoca della patente.
Di conseguenza, una volta intervenuta l'ordinanza con il cui il Magistrato ha revocato la misura di sicurezza, la avrebbe potuto anche operare una nuova valutazione degli elementi CP_1
a carico del Milite, confermando il provvedimento. L'annullamento in autotutela del decreto di revoca non era dunque un atto dovuto, né la revoca era illegittima per non aver considerato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, atteso che quest'ultima è stata pubblicata in data
18.10.2024 (cfr. doc. 2 Milite), dopo l'emissione del decreto di revoca.
Dunque, la Prefettura si è pronunziata in senso favorevole al , ritenendo che, a seguito Pt_1 della revoca della misura di sicurezza, gli elementi a suo carico non fossero più idonei a giustificare la revoca della patente, ma ciò non implica un'illegittimità “genetica” del provvedimento di revoca.
Va poi considerato che, a fronte dell'istanza di annullamento della revoca, comunicata a mezzo p.e.c. in data 31.10.2024, il provvedimento di annullamento è stato emesso nel gennaio
2025 (vedi quanto dichiarato dalla difesa del ricorrente all'udienza del 27.01.2025) in un termine sicuramente ragionevole.
In conclusione, la pubblicazione dell'ordinanza con cui è stata revocata la misura di sicurezza in epoca successiva all'adozione del decreto di revoca e l'annullamento di quest'ultimo in un termine ragionevole costituiscono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 24.04.2025
Il Giudice
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