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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA BR, nella causa iscritta al n.1811/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente
Avente ad oggetto: assegno - pensione
A seguito dell'udienza del 05/11/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 06/02/2025, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'assegno mensile di assistenza;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' CP_1 le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05/11/2025
La Giudice del Lavoro
SA BR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA BR, nella causa iscritta al n.1811/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente
Avente ad oggetto: assegno - pensione
A seguito dell'udienza del 05/11/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 06/02/2025, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'assegno mensile di assistenza;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' CP_1 le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05/11/2025
La Giudice del Lavoro
SA BR