Articolo 46 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 50Articolo 52
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 46.
Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.
Adotta i provvedimenti continguibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' Comuni.
Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
((Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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