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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/12/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 800 2024
Oggi,18/12/2024 alle ore 8,38, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi
Parte Per la parte attrice Controparte_1
[...]
l'avv. ESPOSITO FABIO QUINTO il quale conclude riportandosi ai propri atti difensivi e discute la causa.
Per la parte convenuta Controparte_2
Nessuno è presente.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, preso atto dell'avvenuta precisazione delle conclusioni e della discussione della causa ex art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio e deposita contestuale sentenza integrale alle ore 15,24.
Ascoli Piceno, 18/12/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800 2024 promossa da:
Fallimento RE. ” (P.IVA ) Parte_2 P.IVA_1
Avv. Fabio Quinto Esposito
ricorrente contro
(CF e P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
Resistente contumace
Svolgimento del processo
Parte Con ricorso ex art. 281 decies cpc il Fallimento “ Parte_2
conveniva in giudizio la per sentire revocare e quindi
[...] Controparte_3
dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67 comma uno e due, in quanto atto estintivo di debito pecuniario non effettuato con denaro con altri mezzi normali di pagamento, il pagamento di euro 1769,00 di cui fatture riferite all'anno 2021 effettuato dal debitore ceduto in favore di parte convenuta cessionaria, ad Parte_3
estinzione di un debito della RE. in bonis nei confronti della medesima società convenuta Pt_2
Parte Conseguentemente condannare la convenuta in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante pro tempore a restituire alla procedura attrice il complessivo importo di euro 1769,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto sino al saldo effettivo e maggior danno ex articolo 1224 comma due quest'ultimo da quantificarsi nella differenza tra il tasso di interesse legale e quello che usualmente gli istituti di credito riconoscono ai depositi fallimentari. Con vittoria delle spese di lite.
Deduceva il ricorrente che il Tribunale di Ascoli Piceno in data 28.9.17 omologava il concordato preventivo richiesto dalla concordato dichiarato risolto il Parte_4
28.6.21. La predetta società tornava in bonis e veniva posta in liquidazione. Prosegue il ricorrente narrando che con sentenza 17/22 dichiarava il fallimento della Parte_4
[...]
Secondo l'assunto difensivo di parte ricorrente, poi, la predetta società, tornata in bonis ha eseguito operazioni di cessione del proprio credito a terzi fornitori.
In particolare, la il 12.11.21 estinse un proprio debito pari ad euro 1769,00 Controparte_5
verso l'impresa cessionaria L'estinzione avvenne mediante cessione Controparte_3
pro soluto del credito di euro 19.992,00 che la debitrice aveva verso la terza debitore ceduto Pt_3
[...
Tale pagamento, secondo la prospettazione di parte ricorrente, integra mezzo di pagamento non normale di cui alla previsione dell'art. 67 della legge fallimentare.
Parte ricorrente chiedeva revocarsi il relativo pagamento.
La parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria.
Precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 67 della legge fallimentare che testualmente recita: L'articolo 67 stabilisce gli atti soggetti a revocatoria: Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2)
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,
anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Premesso ciò, è da evidenziarsi come l'operazione finanziaria in contestazione sia stata pacificamente eseguita nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, come risulta inequivocabilmente dai documenti in atti.
Comunque, nel caso di specie non può porsi in dubbio che gli atti in oggetto siano stati compiuti in periodo sospetto. L'art. 69 bis della legge fallimentare espressamente attualmente prevede che nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt 64,64,67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, così che non può revocarsi in dubbio che entrambi gli atti impugnati si sono perfezionati entro il termine annuale previsto dall'art 67, comma 1, n 2. Si
tratta di disposizione del richiamato principio di consecuzione, che intercetta l'interesse del ceto creditorio alla neutralità del previo ricorso del debitore a procedure concordatarie, con l'obiettivo di congelare il valore del patrimonio presente al momento anteriore onde poterlo assoggettare, poi,
eventualmente, alla liquidazione concorsuale.
Qualora risulti acquisito che la cessione del credito sia stata effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, essa si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non può ritenersi usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è quindi suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario.
Va infatti considerato che la cessione del credito, sostituendo un debitore ad un altro, lascia il credito almeno temporaneamente insoddisfatto e si traduce, pertanto, in un modo di estinzione dell'obbligazione solo potenziale e comunque non di pronta soluzione, trattandosi di un atto solutorio che non è considerato dalla legge né dalla prassi come un mezzo ordinario di pagamento, salvo che sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione.
D'altronde, nessuna rilevanza può assumere la certezza del realizzo del credito ceduto, dal momento che l'anomalia dell'atto non va valutata soggettivamente, in relazione alla solvibilità maggiore o minore del debitore ceduto, ma oggettivamente, in ragione della non corrispondenza dello stesso alla tipologia degli atti che ordinariamente, per previsione normativa o alla stregua della comune prassi commerciale, si compiono per estinguere le obbligazioni, ove manchino pattuizioni coeve alla loro insorgenza che prevedano forme di adempimento diverse da quelle conosciute dalla legge (Cass.,
5.3.2007, n 5057).
E' stato ritenuto, altresì', che si presume che, utilizzando la forma di adempimento attraverso lo schema della cessione del credito, il cessionario abbia in qualche modo percezione diretta della situazione di dissesto dell'imprenditore, con conseguente revocabilità della cessione che andrebbe esclusa solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto (Cass. 18729/2018; 26063/2017; 2011/9388). In virtù di detta presunzione, conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, spetta al cessionario provare che al momento stesso dell'insorgenza del debito le parti abbiano convenuto tale modalità di estinzione. Non solo, ma poiché per tale anomala forma di pagamento la conoscenza dello stato di insolvenza si deve presumere, è il cessionario a dovere dimostrare di non essere stato concretamente a conoscenza di tale stato di insolvenza.
Tale prova non risulta fornita nel corso del processo.
Il contegno della parte convenuta in giudizio, rimasta contumace, non contribuisce di certo ad apportare dati significativi alle carenze probatorie sopra evidenziate.
La domanda di parte ricorrente va pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tariffe vigenti in relazione al valore della domanda e determinate in euro 2.550,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente;
- per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del . Parte_5 [...]
- in quanto atto estintivo di debito pecuniario non Parte_2
effettuato con danaro o con altri mezzi normali di pagamento ex articolo 67 commi uno e due della legge fallimentare -il pagamento di euro 1769,00 di cui alle fatture riferite all' anno 2021 effettuato dal debitore ceduto in favore di parte convenuta cessionaria Parte_3 Controparte_3
ad estinzione di un debito della RE. in bonis nei confronti della medesima società
[...] Pt_2
Controparte_3 - Conseguentemente condanna la Controparte_3
a restituire al la
[...] Parte_5 Parte_2
somma di euro 1769,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo;
- condanna la a rifondere al Controparte_3 Parte_5 [...]
le spese di lite che liquida in euro 2.550,00 oltre spese forfettarie, Parte_2
oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 18/12/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 800 2024
Oggi,18/12/2024 alle ore 8,38, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi
Parte Per la parte attrice Controparte_1
[...]
l'avv. ESPOSITO FABIO QUINTO il quale conclude riportandosi ai propri atti difensivi e discute la causa.
Per la parte convenuta Controparte_2
Nessuno è presente.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, preso atto dell'avvenuta precisazione delle conclusioni e della discussione della causa ex art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio e deposita contestuale sentenza integrale alle ore 15,24.
Ascoli Piceno, 18/12/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800 2024 promossa da:
Fallimento RE. ” (P.IVA ) Parte_2 P.IVA_1
Avv. Fabio Quinto Esposito
ricorrente contro
(CF e P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
Resistente contumace
Svolgimento del processo
Parte Con ricorso ex art. 281 decies cpc il Fallimento “ Parte_2
conveniva in giudizio la per sentire revocare e quindi
[...] Controparte_3
dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67 comma uno e due, in quanto atto estintivo di debito pecuniario non effettuato con denaro con altri mezzi normali di pagamento, il pagamento di euro 1769,00 di cui fatture riferite all'anno 2021 effettuato dal debitore ceduto in favore di parte convenuta cessionaria, ad Parte_3
estinzione di un debito della RE. in bonis nei confronti della medesima società convenuta Pt_2
Parte Conseguentemente condannare la convenuta in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante pro tempore a restituire alla procedura attrice il complessivo importo di euro 1769,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto sino al saldo effettivo e maggior danno ex articolo 1224 comma due quest'ultimo da quantificarsi nella differenza tra il tasso di interesse legale e quello che usualmente gli istituti di credito riconoscono ai depositi fallimentari. Con vittoria delle spese di lite.
Deduceva il ricorrente che il Tribunale di Ascoli Piceno in data 28.9.17 omologava il concordato preventivo richiesto dalla concordato dichiarato risolto il Parte_4
28.6.21. La predetta società tornava in bonis e veniva posta in liquidazione. Prosegue il ricorrente narrando che con sentenza 17/22 dichiarava il fallimento della Parte_4
[...]
Secondo l'assunto difensivo di parte ricorrente, poi, la predetta società, tornata in bonis ha eseguito operazioni di cessione del proprio credito a terzi fornitori.
In particolare, la il 12.11.21 estinse un proprio debito pari ad euro 1769,00 Controparte_5
verso l'impresa cessionaria L'estinzione avvenne mediante cessione Controparte_3
pro soluto del credito di euro 19.992,00 che la debitrice aveva verso la terza debitore ceduto Pt_3
[...
Tale pagamento, secondo la prospettazione di parte ricorrente, integra mezzo di pagamento non normale di cui alla previsione dell'art. 67 della legge fallimentare.
Parte ricorrente chiedeva revocarsi il relativo pagamento.
La parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria.
Precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 67 della legge fallimentare che testualmente recita: L'articolo 67 stabilisce gli atti soggetti a revocatoria: Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2)
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,
anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Premesso ciò, è da evidenziarsi come l'operazione finanziaria in contestazione sia stata pacificamente eseguita nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, come risulta inequivocabilmente dai documenti in atti.
Comunque, nel caso di specie non può porsi in dubbio che gli atti in oggetto siano stati compiuti in periodo sospetto. L'art. 69 bis della legge fallimentare espressamente attualmente prevede che nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt 64,64,67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, così che non può revocarsi in dubbio che entrambi gli atti impugnati si sono perfezionati entro il termine annuale previsto dall'art 67, comma 1, n 2. Si
tratta di disposizione del richiamato principio di consecuzione, che intercetta l'interesse del ceto creditorio alla neutralità del previo ricorso del debitore a procedure concordatarie, con l'obiettivo di congelare il valore del patrimonio presente al momento anteriore onde poterlo assoggettare, poi,
eventualmente, alla liquidazione concorsuale.
Qualora risulti acquisito che la cessione del credito sia stata effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, essa si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non può ritenersi usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è quindi suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario.
Va infatti considerato che la cessione del credito, sostituendo un debitore ad un altro, lascia il credito almeno temporaneamente insoddisfatto e si traduce, pertanto, in un modo di estinzione dell'obbligazione solo potenziale e comunque non di pronta soluzione, trattandosi di un atto solutorio che non è considerato dalla legge né dalla prassi come un mezzo ordinario di pagamento, salvo che sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione.
D'altronde, nessuna rilevanza può assumere la certezza del realizzo del credito ceduto, dal momento che l'anomalia dell'atto non va valutata soggettivamente, in relazione alla solvibilità maggiore o minore del debitore ceduto, ma oggettivamente, in ragione della non corrispondenza dello stesso alla tipologia degli atti che ordinariamente, per previsione normativa o alla stregua della comune prassi commerciale, si compiono per estinguere le obbligazioni, ove manchino pattuizioni coeve alla loro insorgenza che prevedano forme di adempimento diverse da quelle conosciute dalla legge (Cass.,
5.3.2007, n 5057).
E' stato ritenuto, altresì', che si presume che, utilizzando la forma di adempimento attraverso lo schema della cessione del credito, il cessionario abbia in qualche modo percezione diretta della situazione di dissesto dell'imprenditore, con conseguente revocabilità della cessione che andrebbe esclusa solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto (Cass. 18729/2018; 26063/2017; 2011/9388). In virtù di detta presunzione, conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, spetta al cessionario provare che al momento stesso dell'insorgenza del debito le parti abbiano convenuto tale modalità di estinzione. Non solo, ma poiché per tale anomala forma di pagamento la conoscenza dello stato di insolvenza si deve presumere, è il cessionario a dovere dimostrare di non essere stato concretamente a conoscenza di tale stato di insolvenza.
Tale prova non risulta fornita nel corso del processo.
Il contegno della parte convenuta in giudizio, rimasta contumace, non contribuisce di certo ad apportare dati significativi alle carenze probatorie sopra evidenziate.
La domanda di parte ricorrente va pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tariffe vigenti in relazione al valore della domanda e determinate in euro 2.550,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente;
- per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del . Parte_5 [...]
- in quanto atto estintivo di debito pecuniario non Parte_2
effettuato con danaro o con altri mezzi normali di pagamento ex articolo 67 commi uno e due della legge fallimentare -il pagamento di euro 1769,00 di cui alle fatture riferite all' anno 2021 effettuato dal debitore ceduto in favore di parte convenuta cessionaria Parte_3 Controparte_3
ad estinzione di un debito della RE. in bonis nei confronti della medesima società
[...] Pt_2
Controparte_3 - Conseguentemente condanna la Controparte_3
a restituire al la
[...] Parte_5 Parte_2
somma di euro 1769,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo;
- condanna la a rifondere al Controparte_3 Parte_5 [...]
le spese di lite che liquida in euro 2.550,00 oltre spese forfettarie, Parte_2
oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 18/12/2024
Il Giudice
Roberto Ricci