Art. 1.
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all' art. 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , e' riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all' art. 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , e' riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.