Articolo 1 della Legge 18 marzo 1958, n. 297
Articolo 2
Versione
29 aprile 1958
Art. 1.
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all' art. 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , e' riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 29 aprile 1958