Articolo 8 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 ottobre 1962
Art. 8.
Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore a 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962