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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2024, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Michele Milani CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 225/2024 R.G.L.
promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv.to Carlo Parte_1
Emanuele GALLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, VIA PALMIERI, 40, per procura a margine del ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
1 , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Luisa De' Margheriti del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Viale Libertà per procura in calce alla memoria costitutiva
APPELLATA
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in totale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Alessandria sez. lavoro in data 11 novembre
2023sul ricorso n. 972/2021 RGL respingere le domande proposte dalla in quel contenzioso Controparte_1
previa occorrendo ammissione della prova testimoniale dedotta.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: rigettare il ricorso in appello e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 316/23 del tribunale di Alessandria. In ogni caso condannare il ricorrente alle spese e agli onorari di causa oltre iva e cpa.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 316/23 il tribunale di Alessandria -in accoglimento della domanda proposta dalla CP_1
ha condannato al pagamento di
[...] Parte_1
2 euro 108.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno contrattuale derivato dalla violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa condannando altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Resiste la . Controparte_1
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Il tribunale, respinte entrambe le eccezioni preliminari stante l'autonomia dell'azione di responsabilità erariale rispetto a quella civilistica di risarcimento del danno, ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla sulla scorta delle CP_1
seguenti considerazioni:
✓ I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e documentalmente provati;
rispetto alla ricostruzione fattuale operata in ricorso, il resistente solleva un'unica contestazione relativa alla mancanza di prova della effettiva consegna al Servizio Gestione Contabile e
Rendicontazione dell'atto di cessione del credito notificato in data 7.9.2011 e protocollato al n. 107618;
3 ✓ Dalla documentazione prodotta dalla Provincia di
( atto di cessione del credito stipulato CP_1
dall' Parte_2 Controparte_2
, in veste di cedente, e Banca Carige S.p.A. –
[...]
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in veste di cessionaria, sul quale risulta apposto il timbro di protocollazione recante la data del 7.9.2011 nonché estratto dell'“Interrogazione Protocollo in Arrivo” effettuata nell'archivio informatico dell'ente in data 25.2.2020 (doc. 3
e 4 fasc. ric.) si evince che l'atto di cessione è stato ricevuto dalla Provincia di Alessandria – Ufficio Protocolli e trasmesso, o quanto meno, assegnato in carico al Servizio
Gestione Contabile e Rendicontazione e che esso era comunque facilmente conoscibile, anche qualora non fosse stato materialmente consegnato nelle mani del dott.
di altro preposto al Servizio Gestione Contabile e Pt_1
Rendicontazione, secondo la tesi del resistente, mediante una semplice interrogazione a sistema;
✓ l'esistenza della predetta cessione sarebbe comunque emersa laddove fosse stata osservata la procedura relativa alla certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro soluto degli stessi approvata con determinazione DDRF3 – 14 – 2012 del 4.4.2012 a firma dello stesso dott. quale Dirigente Risorse Pt_1
Finanziarie ad interim (doc. 10 fasc ric.).
4 ✓ il dott. ra all'epoca dei fatti il Dirigente ad interim Pt_1
della Direzione Risorse Finanziarie, oltre che Direttore
Generale. La procedura di certificazione del credito finalizzata alla cessione pro-soluto prevedeva espressamente che il Responsabile del procedimento fosse proprio il Dirigente dei servizi finanziari, al quale spettava di concludere la procedura alternativamente certificando il credito o accertando l'impossibilità di certificarlo. Ed è, infatti, il dott. nella qualità Pt_1
rivestita, ad avere adottato i provvedimenti di certificazione finali, certificando il credito portato dalle fatture n. 16/2012
e n. 34/2012 emesse dalla CSG s.r.l. (doc. 11 e doc.16);
✓ Se è vero che dall'Atto di gestione organizzativa prodotto
(doc. 2 fasc. res.) emerge che l'attività di “cessione crediti” rientrava tra le attività di competenza del Servizio
Programmazione e Bilancio e, specificamente, dell'Ufficio
Strumenti Finanziari e Investimenti, è altresì vero che tale atto è stato adottato nel dicembre 2012, successivamente ai provvedimenti di certificazione di cui si discute, risalenti rispettivamente al 18.6.2012 e al 2.11.2012;
✓ pertanto il resistente non può fondatamente utilizzare tale documento per sostenere che la risorsa preposta alla struttura interna fosse all'epoca dei fatti delegata a rivestire il ruolo di Responsabile del procedimento in
5 questione;
né risultano altri atti di delega ai sensi dell'art. 26, co. 3, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (doc. 30 fasc. ric.);
✓ d'altra parte, la determinazione con cui la procedura di certificazione dei crediti è stata approvata individuava la dott.ssa soltanto come “referente” Controparte_3
senza attribuzione di alcuna specifica “responsabilità”, né appartiene della “referente” la sottoscrizione apposta all'atto di certificazione finale.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza deducendo l'inammissibilità del ricorso della CP_1
per difetto di giurisdizione del giudice ordinario
[...]
adito.
Afferma l'appellante che il danno arrecato da un dirigente pubblico all'ente di appartenenza sia come danno diretto che come danno indiretto deve necessariamente essere valutato dalla Corte dei Conti che ha sul punto giurisdizione esclusiva .
Sottolinea che l'art. 68 d.lgs. 2/93 sostituito dall'art. 29 dlgs.
80/98 poi trasfuso nell'art. 63 d.lgs. 165/01, nell'assegnare al giudice del lavoro tutte le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha escluso, tra le altre, le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.
6 Rileva infine l'inconferenza delle sentenze richiamate dal tribunale a sostegno del rigetto dell'eccezione essendo le stesse riferite alla responsabilità del dipendente pubblico genericamente inteso e non alla responsabilità dirigenziale.
La censura è infondata.
Il tenore letterale dell'art. 63 d.lgs. 165/01 evidenzia in modo lampante l'infondatezza della censura posto che la norma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, include tra le controversie devolute al giudice ordinario del lavoro le controversie inerenti la responsabilità dirigenziale. In applicazione dell'art. 409 V° comma cpc la controversia in oggetto rientra quindi nella giurisdizione del giudice del lavoro.
Quanto ai rapporti tra azione civile e contabile è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A.
e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della
7 amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.” ( così Cass. Sez. U -
Ordinanza n. 36205 del 23/11/2021 ). Recentemente la Corte ha precisato che “in tema di giurisdizione della Corte dei conti,
l'azione di responsabilità per danno erariale - in cui il pregiudizio, quale diretta o indiretta conseguenza dell'atto o del comportamento del pubblico dipendente, si realizza in un indebito esborso di denaro pubblico o nella mancata percezione di somme spettanti all'amministrazione oppure nella compromissione di interessi pubblici di carattere generale, connessi all'equilibrio economico e finanziario dello Stato - e quella civilistica, di natura risarcitoria, sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, perché la prima ha una funzione prevalentemente sanzionatoria, mentre la seconda ha finalità riparatoria e compensativa;
ne consegue che eventuali interferenze tra i giudizi non integrano una questione di giurisdizione, bensì di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, a meno che non sia contestata dinanzi alla Corte dei conti la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il
8 sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal
Procuratore contabile.”. ( così Sez. U -
, Ordinanza n. 9988 del 14/04/2023)
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di interesse ad agire per difetto di interesse per avere la CP_1
già segnalato la vicenda alla Procura Regionale
[...]
della Corte dei Conti in data 26 marzo 2019.
La censura è infondata sia per le considerazioni già espresse in tema di autonomia del giudizio civile rispetto al giudizio contabile sia perché non può dirsi che la segnalazione alla procura regionale della Corte dei Conti involga la richiesta dello stesso bene della vita richiesto ed ottenuto all'esito dell'odierno giudizio sia infine perché la procura contabile non risulta aver esercitato alcuna azione.
Con il terzo articolato motivo l'appellante censura la sentenza deducendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Rileva in prima battuta che la responsabilità dirigenziale non si estende alla verifica dei presupposti in fatto di qualsivoglia atto o provvedimento dell'ente; che infatti l'art. 21 d.lgs.165/01 correla la responsabilità al mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero all'inosservanza di direttive ovvero nella violazione del dovere di vigilanza.
9 Afferma altresì di aver organizzato la Direzione Servizi
Finanziari articolandola nell'ufficio di segreteria e nel servizio programmazione e bilancio, servizio riscossione e proventi insoluti da illeciti amministrativi e servizio contabilità individuando un responsabile di ciascun servizio. Detti servizi rappresentavano quindi articolazioni interne autonome con personale direttivo preposto ai servizi e dotato di posizione organizzativa.
Infine l'appellante ripropone la contestazione già svolta in primo grado relativa alla mancanza di prova della consegna al servizio gestione contabile e rendicontazione dell'atto di cessione del credito notificato il 7 settembre 2011 e protocollato al n. 107618.
La censura è infondata.
In linea generale osserva il collegio che l'appellante ripropone le tesi difensive già esposte nella comparsa costituiva lamentandone l'omessa considerazione ma non si confronta con le puntuali ed articolate motivazioni adottate dal tribunale con ciò rasentando il vizio di inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui all'art. 434 cpc
Il collegio prenderà quindi in esame le sole censure all'iter motivazionale seguito dal primo giudice essendo sufficiente per il resto richiamare le argomentazioni poste dal tribunale a
10 fondamento dell'accertamento della responsabilità del dott
Pt_1
Quanto all'adozione dell'atto organizzativo della Direzione servizi finanziari che l'appellante afferma esser stata da lui disposta già nel 2011 con l'ordine di servizio n. 3 in data 6 ottobre 2011 è sufficiente osservare come detto ordine di servizio ( doc. 1 dell'appellante), finalizzato all'individuazione dell'assetto organizzativo delle strutture di competenza nell'ambito della direzione risorse finanziarie ed all'individuazione del personale cui attribuire la responsabilità delle strutture stesse non ha nei fatti attribuito ad alcun dipendente la responsabilità in tema di certificazione dei crediti.
Solo con l'atto di gestione organizzativa del 18.12.2012 viene espressamente conferita alla sig. la responsabilità CP_3
della certificazione dei crediti e la sentenza merita pertanto integrale conferma per avere correttamente rilevato che la responsabilità per l'erronea certificazione non può essere addossata ad altra dipendente in virtù di un provvedimento temporalmente successivo alle certificazioni in contestazione risalenti al 18 giugno 2012 ed al 2 novembre 2012.
L'infondatezza della censura è poi ulteriormente dimostrata dal fatto che la procedura di certificazione dei è stata approvata con determinazione del 4 aprile 2012 con la logica conseguenza che prima della codificazione dell'iter
11 procedimentale con l'articolazione nelle varie fasi non era ipotizzabile alcuna responsabilità diversa rispetto a quella del dirigente.
Quanto poi alla mancanza di prova della consegna della cessione alla direzione risorse finanziarie, che a dire dell'appellante lo esonererebbe da ogni responsabilità, osserva il collegio che l'appellante non ha censurato in alcun modo l'affermata irrilevanza della questione nell'accertamento della responsabilità del dott. posto che “ l'esistenza della Pt_1
predetta cessione sarebbe comunque emersa laddove fosse stata osservata la procedura relativa alla certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro soluto degli stessi approvata con determinazione DDRF3-14-2012 DEL 4.A.201 a forma dello stesso dott. quale dirigente risorse finanziarie ad Pt_1
interim” ( pag. 6 sentenza).
Sul punto si rileva che la procedura di certificazione del credito finalizzata alla cessione pro soluto prevedeva che il dirigente dei servizi finanziari cioè il dott. acquisisse le Pt_1
determinazioni del dirigente che gestisce il credito, incombente pacificamente omesso dal dott.. il quale incurante Pt_1
dell'omissione ha certificato il credito ed ha attestato che la seconda cessione era l'unica efficace senza mai contattare il dirigente che gestiva il credito. Infine, ma non meno significativamente dal punto di vista della responsabilità
12 colposa, il dott. ha firmato i mandati di pagamento Pt_1
destinati alla banca B.I.I.S nonostante gli atti di liquidazione indicassero come destinatario la Banca Carige, prima cessionaria dello stesso credito. La responsabilità del dott. lungi dal discendere sic et simpliciter dalla sua qualità di Pt_1
dirigente, si fonda su plurime negligenze ed inosservanze di direttive poste in essere tanto nella fese di certificazione quanto in quella di pagamento.
L'accertata irrilevanza della prova della consegna della cessione di CSG srl a favore di Banca Carige del 3 agosto 2011 rende inammissibili le prove testimoniali riproposte dall'appellante con il quarto motivo di appello.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello ;
13 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 9.990,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 13 novembre 2024
La Presidente
Dott.ssa Clotilde Fierro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Michele Milani CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 225/2024 R.G.L.
promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv.to Carlo Parte_1
Emanuele GALLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, VIA PALMIERI, 40, per procura a margine del ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
1 , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Luisa De' Margheriti del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Viale Libertà per procura in calce alla memoria costitutiva
APPELLATA
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in totale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Alessandria sez. lavoro in data 11 novembre
2023sul ricorso n. 972/2021 RGL respingere le domande proposte dalla in quel contenzioso Controparte_1
previa occorrendo ammissione della prova testimoniale dedotta.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: rigettare il ricorso in appello e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 316/23 del tribunale di Alessandria. In ogni caso condannare il ricorrente alle spese e agli onorari di causa oltre iva e cpa.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 316/23 il tribunale di Alessandria -in accoglimento della domanda proposta dalla CP_1
ha condannato al pagamento di
[...] Parte_1
2 euro 108.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno contrattuale derivato dalla violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa condannando altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Resiste la . Controparte_1
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Il tribunale, respinte entrambe le eccezioni preliminari stante l'autonomia dell'azione di responsabilità erariale rispetto a quella civilistica di risarcimento del danno, ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla sulla scorta delle CP_1
seguenti considerazioni:
✓ I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e documentalmente provati;
rispetto alla ricostruzione fattuale operata in ricorso, il resistente solleva un'unica contestazione relativa alla mancanza di prova della effettiva consegna al Servizio Gestione Contabile e
Rendicontazione dell'atto di cessione del credito notificato in data 7.9.2011 e protocollato al n. 107618;
3 ✓ Dalla documentazione prodotta dalla Provincia di
( atto di cessione del credito stipulato CP_1
dall' Parte_2 Controparte_2
, in veste di cedente, e Banca Carige S.p.A. –
[...]
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in veste di cessionaria, sul quale risulta apposto il timbro di protocollazione recante la data del 7.9.2011 nonché estratto dell'“Interrogazione Protocollo in Arrivo” effettuata nell'archivio informatico dell'ente in data 25.2.2020 (doc. 3
e 4 fasc. ric.) si evince che l'atto di cessione è stato ricevuto dalla Provincia di Alessandria – Ufficio Protocolli e trasmesso, o quanto meno, assegnato in carico al Servizio
Gestione Contabile e Rendicontazione e che esso era comunque facilmente conoscibile, anche qualora non fosse stato materialmente consegnato nelle mani del dott.
di altro preposto al Servizio Gestione Contabile e Pt_1
Rendicontazione, secondo la tesi del resistente, mediante una semplice interrogazione a sistema;
✓ l'esistenza della predetta cessione sarebbe comunque emersa laddove fosse stata osservata la procedura relativa alla certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro soluto degli stessi approvata con determinazione DDRF3 – 14 – 2012 del 4.4.2012 a firma dello stesso dott. quale Dirigente Risorse Pt_1
Finanziarie ad interim (doc. 10 fasc ric.).
4 ✓ il dott. ra all'epoca dei fatti il Dirigente ad interim Pt_1
della Direzione Risorse Finanziarie, oltre che Direttore
Generale. La procedura di certificazione del credito finalizzata alla cessione pro-soluto prevedeva espressamente che il Responsabile del procedimento fosse proprio il Dirigente dei servizi finanziari, al quale spettava di concludere la procedura alternativamente certificando il credito o accertando l'impossibilità di certificarlo. Ed è, infatti, il dott. nella qualità Pt_1
rivestita, ad avere adottato i provvedimenti di certificazione finali, certificando il credito portato dalle fatture n. 16/2012
e n. 34/2012 emesse dalla CSG s.r.l. (doc. 11 e doc.16);
✓ Se è vero che dall'Atto di gestione organizzativa prodotto
(doc. 2 fasc. res.) emerge che l'attività di “cessione crediti” rientrava tra le attività di competenza del Servizio
Programmazione e Bilancio e, specificamente, dell'Ufficio
Strumenti Finanziari e Investimenti, è altresì vero che tale atto è stato adottato nel dicembre 2012, successivamente ai provvedimenti di certificazione di cui si discute, risalenti rispettivamente al 18.6.2012 e al 2.11.2012;
✓ pertanto il resistente non può fondatamente utilizzare tale documento per sostenere che la risorsa preposta alla struttura interna fosse all'epoca dei fatti delegata a rivestire il ruolo di Responsabile del procedimento in
5 questione;
né risultano altri atti di delega ai sensi dell'art. 26, co. 3, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (doc. 30 fasc. ric.);
✓ d'altra parte, la determinazione con cui la procedura di certificazione dei crediti è stata approvata individuava la dott.ssa soltanto come “referente” Controparte_3
senza attribuzione di alcuna specifica “responsabilità”, né appartiene della “referente” la sottoscrizione apposta all'atto di certificazione finale.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza deducendo l'inammissibilità del ricorso della CP_1
per difetto di giurisdizione del giudice ordinario
[...]
adito.
Afferma l'appellante che il danno arrecato da un dirigente pubblico all'ente di appartenenza sia come danno diretto che come danno indiretto deve necessariamente essere valutato dalla Corte dei Conti che ha sul punto giurisdizione esclusiva .
Sottolinea che l'art. 68 d.lgs. 2/93 sostituito dall'art. 29 dlgs.
80/98 poi trasfuso nell'art. 63 d.lgs. 165/01, nell'assegnare al giudice del lavoro tutte le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha escluso, tra le altre, le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.
6 Rileva infine l'inconferenza delle sentenze richiamate dal tribunale a sostegno del rigetto dell'eccezione essendo le stesse riferite alla responsabilità del dipendente pubblico genericamente inteso e non alla responsabilità dirigenziale.
La censura è infondata.
Il tenore letterale dell'art. 63 d.lgs. 165/01 evidenzia in modo lampante l'infondatezza della censura posto che la norma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, include tra le controversie devolute al giudice ordinario del lavoro le controversie inerenti la responsabilità dirigenziale. In applicazione dell'art. 409 V° comma cpc la controversia in oggetto rientra quindi nella giurisdizione del giudice del lavoro.
Quanto ai rapporti tra azione civile e contabile è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A.
e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della
7 amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.” ( così Cass. Sez. U -
Ordinanza n. 36205 del 23/11/2021 ). Recentemente la Corte ha precisato che “in tema di giurisdizione della Corte dei conti,
l'azione di responsabilità per danno erariale - in cui il pregiudizio, quale diretta o indiretta conseguenza dell'atto o del comportamento del pubblico dipendente, si realizza in un indebito esborso di denaro pubblico o nella mancata percezione di somme spettanti all'amministrazione oppure nella compromissione di interessi pubblici di carattere generale, connessi all'equilibrio economico e finanziario dello Stato - e quella civilistica, di natura risarcitoria, sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, perché la prima ha una funzione prevalentemente sanzionatoria, mentre la seconda ha finalità riparatoria e compensativa;
ne consegue che eventuali interferenze tra i giudizi non integrano una questione di giurisdizione, bensì di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, a meno che non sia contestata dinanzi alla Corte dei conti la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il
8 sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal
Procuratore contabile.”. ( così Sez. U -
, Ordinanza n. 9988 del 14/04/2023)
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di interesse ad agire per difetto di interesse per avere la CP_1
già segnalato la vicenda alla Procura Regionale
[...]
della Corte dei Conti in data 26 marzo 2019.
La censura è infondata sia per le considerazioni già espresse in tema di autonomia del giudizio civile rispetto al giudizio contabile sia perché non può dirsi che la segnalazione alla procura regionale della Corte dei Conti involga la richiesta dello stesso bene della vita richiesto ed ottenuto all'esito dell'odierno giudizio sia infine perché la procura contabile non risulta aver esercitato alcuna azione.
Con il terzo articolato motivo l'appellante censura la sentenza deducendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Rileva in prima battuta che la responsabilità dirigenziale non si estende alla verifica dei presupposti in fatto di qualsivoglia atto o provvedimento dell'ente; che infatti l'art. 21 d.lgs.165/01 correla la responsabilità al mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero all'inosservanza di direttive ovvero nella violazione del dovere di vigilanza.
9 Afferma altresì di aver organizzato la Direzione Servizi
Finanziari articolandola nell'ufficio di segreteria e nel servizio programmazione e bilancio, servizio riscossione e proventi insoluti da illeciti amministrativi e servizio contabilità individuando un responsabile di ciascun servizio. Detti servizi rappresentavano quindi articolazioni interne autonome con personale direttivo preposto ai servizi e dotato di posizione organizzativa.
Infine l'appellante ripropone la contestazione già svolta in primo grado relativa alla mancanza di prova della consegna al servizio gestione contabile e rendicontazione dell'atto di cessione del credito notificato il 7 settembre 2011 e protocollato al n. 107618.
La censura è infondata.
In linea generale osserva il collegio che l'appellante ripropone le tesi difensive già esposte nella comparsa costituiva lamentandone l'omessa considerazione ma non si confronta con le puntuali ed articolate motivazioni adottate dal tribunale con ciò rasentando il vizio di inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui all'art. 434 cpc
Il collegio prenderà quindi in esame le sole censure all'iter motivazionale seguito dal primo giudice essendo sufficiente per il resto richiamare le argomentazioni poste dal tribunale a
10 fondamento dell'accertamento della responsabilità del dott
Pt_1
Quanto all'adozione dell'atto organizzativo della Direzione servizi finanziari che l'appellante afferma esser stata da lui disposta già nel 2011 con l'ordine di servizio n. 3 in data 6 ottobre 2011 è sufficiente osservare come detto ordine di servizio ( doc. 1 dell'appellante), finalizzato all'individuazione dell'assetto organizzativo delle strutture di competenza nell'ambito della direzione risorse finanziarie ed all'individuazione del personale cui attribuire la responsabilità delle strutture stesse non ha nei fatti attribuito ad alcun dipendente la responsabilità in tema di certificazione dei crediti.
Solo con l'atto di gestione organizzativa del 18.12.2012 viene espressamente conferita alla sig. la responsabilità CP_3
della certificazione dei crediti e la sentenza merita pertanto integrale conferma per avere correttamente rilevato che la responsabilità per l'erronea certificazione non può essere addossata ad altra dipendente in virtù di un provvedimento temporalmente successivo alle certificazioni in contestazione risalenti al 18 giugno 2012 ed al 2 novembre 2012.
L'infondatezza della censura è poi ulteriormente dimostrata dal fatto che la procedura di certificazione dei è stata approvata con determinazione del 4 aprile 2012 con la logica conseguenza che prima della codificazione dell'iter
11 procedimentale con l'articolazione nelle varie fasi non era ipotizzabile alcuna responsabilità diversa rispetto a quella del dirigente.
Quanto poi alla mancanza di prova della consegna della cessione alla direzione risorse finanziarie, che a dire dell'appellante lo esonererebbe da ogni responsabilità, osserva il collegio che l'appellante non ha censurato in alcun modo l'affermata irrilevanza della questione nell'accertamento della responsabilità del dott. posto che “ l'esistenza della Pt_1
predetta cessione sarebbe comunque emersa laddove fosse stata osservata la procedura relativa alla certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro soluto degli stessi approvata con determinazione DDRF3-14-2012 DEL 4.A.201 a forma dello stesso dott. quale dirigente risorse finanziarie ad Pt_1
interim” ( pag. 6 sentenza).
Sul punto si rileva che la procedura di certificazione del credito finalizzata alla cessione pro soluto prevedeva che il dirigente dei servizi finanziari cioè il dott. acquisisse le Pt_1
determinazioni del dirigente che gestisce il credito, incombente pacificamente omesso dal dott.. il quale incurante Pt_1
dell'omissione ha certificato il credito ed ha attestato che la seconda cessione era l'unica efficace senza mai contattare il dirigente che gestiva il credito. Infine, ma non meno significativamente dal punto di vista della responsabilità
12 colposa, il dott. ha firmato i mandati di pagamento Pt_1
destinati alla banca B.I.I.S nonostante gli atti di liquidazione indicassero come destinatario la Banca Carige, prima cessionaria dello stesso credito. La responsabilità del dott. lungi dal discendere sic et simpliciter dalla sua qualità di Pt_1
dirigente, si fonda su plurime negligenze ed inosservanze di direttive poste in essere tanto nella fese di certificazione quanto in quella di pagamento.
L'accertata irrilevanza della prova della consegna della cessione di CSG srl a favore di Banca Carige del 3 agosto 2011 rende inammissibili le prove testimoniali riproposte dall'appellante con il quarto motivo di appello.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello ;
13 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 9.990,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 13 novembre 2024
La Presidente
Dott.ssa Clotilde Fierro
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