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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 761/2022 avente ad oggetto: merito possessorio
TRA
(avv. Antonio Ferrara, giusta procura in atti) Parte_1 parte ricorrente
E
(avv. Alfonso Nava, giusta procura in atti) CP_1
parte resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art 127 ter c.p.c., che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente proponeva istanza di tutela possessoria con riferimento ai fondi siti in Circello (BN), alla c.da Montefreddo, rispettivamente individuati al catasto al fg. 7, p.lle 104 e 914, di cui deduceva essere affittuario, quindi, detentore qualificato. A sostegno della domanda deduceva di aver scoperto il resistente il 4/2/2022 intento a tagliare degli alberi da frutto situati nei predetti fondi e che anche in CP_1 altre successive occasioni, si era introdotto per sistemarvi picchetti al fine di delimitarne i confini. Si costituiva in giudizio quest'ultimo chiedendo il rigetto del ricorso, come in atti motivato. Con ordinanza del
17/5/2022 il tribunale accoglieva il ricorso e il procedimento veniva riassunto per la pronuncia sul merito possessorio.
2. Innanzitutto, si rileva che plurimi elementi depongono nel senso che tra le parti sia intercorso un contratto dia affitto dei fondi di cui è causa, di cui, pertanto, il ricorrente è detentore qualificato, con piena legittimazione a proporre la presente azione. Infatti, oltre a quanto riferito sul punto degli informatori, assume rilievo il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, in particolare, la raccomandata A/R del 3/11/2020 con la quale ha manifestato la volontà di risolvere il contratto. In atti, poi, è CP_1 presente anche la ricevuta di pagamento del fitto relativo all'annata agraria 2020/2021 in cui è riportato l'effettivo versamento del relativo canone (fascicolo parte ricorrente).
p. 1/3
3. Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria svolta sono emersi plurimi elementi di prova della condotta ascritta a , in particolare, quella del taglio dei rami, che, poi, sono stati lasciati sui luoghi. La CP_1 circostanza è stata riferita e confermata dai testi e trova riscontro anche nelle allegazioni fotografiche in atti.
La presenza di rami e tronchi limita la possibilità di godimento del fondo, con particolare riferimento alla sua falciatura integrale.
4. Infatti, i testimoni escussi hanno confermato che è a coltivare e provvedere alla Parte_1 manutenzione dei fondi da oltre venti anni. In particolare, ha dichiarato che “i fondi in Testimone_1 questione li ha sempre coltivati e lavorati mio padre direttamente da più di 20 anni”. Ancora, con riferimento al taglio degli alberi, “l'ho visto personalmente. Tagliava anche gli ulivi. Ricordo che tale attività l'ha proseguita anche nei giorni successivi al 4/2/2022 e ha sistemato anche alcuni picchetti per delimitare il fondo”. ha dichiarato di avere avvertito il rumore di una motosega e di aver visto Testimone_2 CP_1
, tagliare i rami degli alberi da frutta presenti sul fondo. Mentre ha riferito che i
[...] Controparte_2 rami venivano lasciati sul terreno, impedendo la coltivazione del fondo. Anche i testi di parte resistente,
e hanno confermato il taglio dei rami degli alberi, che avveniva vicino alla Testimone_3 Testimone_4 stalla dove avevano i cavalli, in particolare ha dichiarato, “ho visto eseguire Testimone_4 CP_1 la potatura ordinaria degli alberi nei terreni dove si trova l'immobile che avevo in fitto. Non ricordo la data, ma ricordo di aver visto tagliare rami presso detto immobile dove avevo i cavalli. Lasciò i rami CP_1 lì perché li usavo anche io per fare fuoco”. con riferimento alla presenza dei rami sul fondo Testimone_3 ha riferito, “i rami li lasciava a noi che poi li utilizzavamo per il camino”. Invero, anche se i rami tagliati venivano utilizzati come legna da ardere per il camino, di fatto erano comunque presenti sul terreno agricolo e non integralmente rimossi nell'immediato.
5. In definitiva, il ricorrente , ha provato la fondatezza della pretesa, mediante la Parte_1 produzione documentale e le testimonianze acquisite. Infatti, i testimoni di parte ricorrente hanno fornito dichiarazioni precise e concordanti sulla condotta posta in essere dal convenuto. Peraltro, va rilevato che anche i testi di parte resistente hanno confermato l'attività di potatura realizzata da e il fatto CP_1 che i rami tagliati venivano lasciati sul terreno. Circostanza, quest'ultima, che ha ragionevolmente impedito la razionale coltivazione dei fondi.
6. Con riferimento ai danni patiti e alla richiesta di risarcimento danni, se ne rileva la mancanza di adeguato riscontro probatorio. L'istante, inatti, ha eccepito solo genericamente i disagi subiti a causa sia dell'improvviso taglio degli alberi, sia dell'impossibilità della falciatura, senza allegazione di specifici pregiudizi suscettibili di valutazione monetaria. Infatti, il danno risarcibile non può essere considerato in re ipsa, ma soggiace al principio dell'onere della prova. Pertanto, chi lamenta un danno sofferto ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del pregiudizio, quindi, dell'an, del quantum e del nesso di casualità fra l'evento e il danno. Ne consegue che nulla può essere riconosciuto per tali ragioni.
7. Per quanto innanzi, in parziale accoglimento della domanda, è condannato alla CP_1
p. 2/3 reintegra di nella detenzione qualificata dei terreni siti in Circello, al catasto al foglio 7 p.lle Parte_1
104 e 914 mediante rimozione dei tronchi e rami tagliati ivi presenti e integrale ripristino dello stato dei luoghi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore sino a €1.100, valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da , con contestuale conferma Parte_1 dell'ordinanza del 17/5/2022 e con condanna di alla reintegra del primo nella CP_1 detenzione qualificata dei terreni siti in Circello, al catasto al foglio 7 p.lle 104 e 914 mediante rimozione dei tronchi e rami tagliati ivi presenti e ripristino dello stato dei luoghi;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , che CP_1 Parte_1 liquida in €.286 per esborsi e €.662 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Ferrara, che ne ha chiesto l'attribuzione.
Benevento, 15/12/2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 761/2022 avente ad oggetto: merito possessorio
TRA
(avv. Antonio Ferrara, giusta procura in atti) Parte_1 parte ricorrente
E
(avv. Alfonso Nava, giusta procura in atti) CP_1
parte resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art 127 ter c.p.c., che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente proponeva istanza di tutela possessoria con riferimento ai fondi siti in Circello (BN), alla c.da Montefreddo, rispettivamente individuati al catasto al fg. 7, p.lle 104 e 914, di cui deduceva essere affittuario, quindi, detentore qualificato. A sostegno della domanda deduceva di aver scoperto il resistente il 4/2/2022 intento a tagliare degli alberi da frutto situati nei predetti fondi e che anche in CP_1 altre successive occasioni, si era introdotto per sistemarvi picchetti al fine di delimitarne i confini. Si costituiva in giudizio quest'ultimo chiedendo il rigetto del ricorso, come in atti motivato. Con ordinanza del
17/5/2022 il tribunale accoglieva il ricorso e il procedimento veniva riassunto per la pronuncia sul merito possessorio.
2. Innanzitutto, si rileva che plurimi elementi depongono nel senso che tra le parti sia intercorso un contratto dia affitto dei fondi di cui è causa, di cui, pertanto, il ricorrente è detentore qualificato, con piena legittimazione a proporre la presente azione. Infatti, oltre a quanto riferito sul punto degli informatori, assume rilievo il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, in particolare, la raccomandata A/R del 3/11/2020 con la quale ha manifestato la volontà di risolvere il contratto. In atti, poi, è CP_1 presente anche la ricevuta di pagamento del fitto relativo all'annata agraria 2020/2021 in cui è riportato l'effettivo versamento del relativo canone (fascicolo parte ricorrente).
p. 1/3
3. Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria svolta sono emersi plurimi elementi di prova della condotta ascritta a , in particolare, quella del taglio dei rami, che, poi, sono stati lasciati sui luoghi. La CP_1 circostanza è stata riferita e confermata dai testi e trova riscontro anche nelle allegazioni fotografiche in atti.
La presenza di rami e tronchi limita la possibilità di godimento del fondo, con particolare riferimento alla sua falciatura integrale.
4. Infatti, i testimoni escussi hanno confermato che è a coltivare e provvedere alla Parte_1 manutenzione dei fondi da oltre venti anni. In particolare, ha dichiarato che “i fondi in Testimone_1 questione li ha sempre coltivati e lavorati mio padre direttamente da più di 20 anni”. Ancora, con riferimento al taglio degli alberi, “l'ho visto personalmente. Tagliava anche gli ulivi. Ricordo che tale attività l'ha proseguita anche nei giorni successivi al 4/2/2022 e ha sistemato anche alcuni picchetti per delimitare il fondo”. ha dichiarato di avere avvertito il rumore di una motosega e di aver visto Testimone_2 CP_1
, tagliare i rami degli alberi da frutta presenti sul fondo. Mentre ha riferito che i
[...] Controparte_2 rami venivano lasciati sul terreno, impedendo la coltivazione del fondo. Anche i testi di parte resistente,
e hanno confermato il taglio dei rami degli alberi, che avveniva vicino alla Testimone_3 Testimone_4 stalla dove avevano i cavalli, in particolare ha dichiarato, “ho visto eseguire Testimone_4 CP_1 la potatura ordinaria degli alberi nei terreni dove si trova l'immobile che avevo in fitto. Non ricordo la data, ma ricordo di aver visto tagliare rami presso detto immobile dove avevo i cavalli. Lasciò i rami CP_1 lì perché li usavo anche io per fare fuoco”. con riferimento alla presenza dei rami sul fondo Testimone_3 ha riferito, “i rami li lasciava a noi che poi li utilizzavamo per il camino”. Invero, anche se i rami tagliati venivano utilizzati come legna da ardere per il camino, di fatto erano comunque presenti sul terreno agricolo e non integralmente rimossi nell'immediato.
5. In definitiva, il ricorrente , ha provato la fondatezza della pretesa, mediante la Parte_1 produzione documentale e le testimonianze acquisite. Infatti, i testimoni di parte ricorrente hanno fornito dichiarazioni precise e concordanti sulla condotta posta in essere dal convenuto. Peraltro, va rilevato che anche i testi di parte resistente hanno confermato l'attività di potatura realizzata da e il fatto CP_1 che i rami tagliati venivano lasciati sul terreno. Circostanza, quest'ultima, che ha ragionevolmente impedito la razionale coltivazione dei fondi.
6. Con riferimento ai danni patiti e alla richiesta di risarcimento danni, se ne rileva la mancanza di adeguato riscontro probatorio. L'istante, inatti, ha eccepito solo genericamente i disagi subiti a causa sia dell'improvviso taglio degli alberi, sia dell'impossibilità della falciatura, senza allegazione di specifici pregiudizi suscettibili di valutazione monetaria. Infatti, il danno risarcibile non può essere considerato in re ipsa, ma soggiace al principio dell'onere della prova. Pertanto, chi lamenta un danno sofferto ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del pregiudizio, quindi, dell'an, del quantum e del nesso di casualità fra l'evento e il danno. Ne consegue che nulla può essere riconosciuto per tali ragioni.
7. Per quanto innanzi, in parziale accoglimento della domanda, è condannato alla CP_1
p. 2/3 reintegra di nella detenzione qualificata dei terreni siti in Circello, al catasto al foglio 7 p.lle Parte_1
104 e 914 mediante rimozione dei tronchi e rami tagliati ivi presenti e integrale ripristino dello stato dei luoghi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore sino a €1.100, valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da , con contestuale conferma Parte_1 dell'ordinanza del 17/5/2022 e con condanna di alla reintegra del primo nella CP_1 detenzione qualificata dei terreni siti in Circello, al catasto al foglio 7 p.lle 104 e 914 mediante rimozione dei tronchi e rami tagliati ivi presenti e ripristino dello stato dei luoghi;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , che CP_1 Parte_1 liquida in €.286 per esborsi e €.662 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Ferrara, che ne ha chiesto l'attribuzione.
Benevento, 15/12/2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3