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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4083/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4083 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(c.f. ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
d'Aversa (CE) il 16.12.1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Attilio Scalzone (c.f.
), presso il cui studio in San Marcellino (CE), alla Piazza Municipio n. 3, C.F._3
elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il P.M. apponeva il visto in data 05.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 25.10.2024, i ricorrenti e , premesso di aver contratto matrimonio in Aversa Parte_1 Parte_2
(CE) il 07.12.1996, dalla cui unione nascevano tre figli, (il 16.05.1997), (il Per_1 Per_2
14.07.2000) e (il 14.06.2001), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dedotta Per_3
una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.02.2024, sostituita con note scritte, depositate il 05.02.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
- I coniugi dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento a favore dei figli Per_4
e essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
[...] Persona_5 Persona_6
- I coniugi si autorizzano fin da ora al rilascio dei reciproci passaporti o documentazione equipollente.
- per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
pagina 2 di 3 Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
07.07.1969, e , nata a [...] il Parte_2
16.12.1977, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (Atto n.366 P II SA reg atti matrimonio dell'anno 1996 )
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4083 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(c.f. ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
d'Aversa (CE) il 16.12.1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Attilio Scalzone (c.f.
), presso il cui studio in San Marcellino (CE), alla Piazza Municipio n. 3, C.F._3
elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il P.M. apponeva il visto in data 05.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 25.10.2024, i ricorrenti e , premesso di aver contratto matrimonio in Aversa Parte_1 Parte_2
(CE) il 07.12.1996, dalla cui unione nascevano tre figli, (il 16.05.1997), (il Per_1 Per_2
14.07.2000) e (il 14.06.2001), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dedotta Per_3
una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.02.2024, sostituita con note scritte, depositate il 05.02.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
- I coniugi dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento a favore dei figli Per_4
e essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
[...] Persona_5 Persona_6
- I coniugi si autorizzano fin da ora al rilascio dei reciproci passaporti o documentazione equipollente.
- per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
pagina 2 di 3 Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
07.07.1969, e , nata a [...] il Parte_2
16.12.1977, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (Atto n.366 P II SA reg atti matrimonio dell'anno 1996 )
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3