Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1736/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BUSCAINO DONATELLA C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16.12.2024, e Parte_1 Parte_2
premettevano di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio e deducevano che, dalla loro unione era nato un unico figlio: (14.09.2021), riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori.
Deducevano l'interruzione della loro relazione ed invocavano l'intervento del
Tribunale affinché disciplinasse i rapporti tra i genitori ed i figli alle condizioni di seguito riportate:
“AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE Per_1
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio, Pt_1
compatibilmente con le sue esigenze lavorative e con le esigenze scolastiche e ludiche del 1
Gennaio. E così se nel 2024 avrà trascorso il Natale con la madre, nel 2025 lo trascorrerà con il padre e se avrà trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorrerà il
Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e tutte le altre feste in calendario. Il padre terrà con sé il figlio durante il periodo estivo per complessivi 15 giorni rispettivamente una settimana a luglio e una settimana ad agosto da concordare entro il 30 Giugno di ogni anno con la moglie. In caso di disaccordo dal 1 al 7
Luglio e dal 1 al 7 di Agosto. Correlativamente il figlio trascorrerà una settimana a Luglio e una settimana ad Agosto con la madre durante il quale resta sospeso il diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé il minore.
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione ed alla salute dello stesso sono assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I coniugi adotteranno congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo rispetto alla crescita fisica, sociale e psicologica del minore ed assicureranno al figlio la possibilità di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante il periodo in cui il figlio staranno con lui.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo in cui il minore starà con ciascuno dei genitori. Tenuto conto della maggior permanenza del minore con la madre, il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di 300,00# (trecento/00) quale contributo al mantenimento del figlio, comprensivo
2 dell'assegno unico. Detta somma sarà rivalutata annualmente nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Inoltre, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Trapani
CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Trapani nella via Strada Palermo Milo n. 144 presso
Villaggio Aeronautica verrà assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi e corredi, che Pt_2
l'abiterà con il figlio, con onere in capo alla stessa di provvedere al rimborso al Sig. Pt_1 del relativo canone di locazione. Le spese straordinarie relative a detto immobile saranno a carico nella misura del 100% della Sig.ra Detta assegnazione sarà revocata Pt_2 nell'ipotesi in cui la Sig.ra dovesse intraprendere una relazione more uxorio con altro Pt_2
soggetto”.
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte di cui al ricorso e dichiaravano di non voler presenziare all'udienza fissata per la loro comparizione.
Indi, pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola il regime personale e patrimoniale tra le parti secondo le condizioni congiunte rassegnate nel ricorso introduttivo;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 marzo 2025
Il Giudice rel. est.
3 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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