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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/08/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 289/2023;
promossa da:
, (c.f. , p. i.v.a ), elett.te dom.to Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 in Perugia, corso Vannucci n. 39 presso e nello studio dell'Avv. Fabio Antonioli (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine CodiceFiscale_2 dell'atto di appello, (indirizzo P.E.C. ; Email_1
appellante
contro
c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Bruto Gaggioli Santini C.F._4
(c.f. - pec , C.F._5 Email_2 elettivamente domiciliati presso il su indicato indirizzo di posta elettronica certificato e pagina 1 di 12 presso il suo studio in Gubbio (PG), via Cavour, n°18 – Palazzo Tondi, come da procura speciale già in atti allegata alla memoria difensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c.;
appellata
e nei confronti di
c.f. con sede legale in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_2
Stalingrado 45, in persona del procuratore ad negotia, Dr. , munito Controparte_4 dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale conferita in data 17.2.2023 con scrittura privata autenticata agli atti del Notaio Dr. i Bologna, al Persona_1
n. 97395/12530 di rep./racc., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione dall'Avv. Lietta Calzoni (c.f. ), presso lo C.F._6 studio della quale è elettivamente domiciliata in Perugia, Via Luigi Bonazzi n. 9.
appellata
Oggetto: azione di pagamento di corrispettivo di prestazione professionale;
opposizione a decreto ingiuntivo. 2
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note per la trattazione scritta previste dall'ordinanza in data
23.11.2023.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia n. 558 del Parte_2
3.4.2023, pubblicata il 5.4.2023, con la quale veniva: accolta l'opposizione proposta da e avverso il decreto con cui veniva ingiunto agli Controparte_1 Controparte_2 opponenti di pagargli € 31.720,00 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da lui svolta in loro favore;
condannato a corrispondere agli stessi opponenti € 19.868.86, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno;
rigettata la domanda di manleva da lui proposto nei confronti dell'assicurazione.
Col primo motivo di appello ha impugnato, per violazione degli artt. 113, 115 e 116
c.p.c., il capo della sentenza riguardante la quantificazione delle prestazioni da lui rese e la statuizione secondo cui non siano state utili per i committenti. Ha dedotto che: è stata compiuta un'errata valutazione dei fatti, con particolare riferimento alle risultanze della pagina 2 di 12 c.t.u. in ordine alla valutazione di totale inutilità dell'opera prestata dal professionista, sul presupposto che, a causa degli errori rilevati dal c.t.u. e del fatto che vi sia stato un ordine di demolizione dell'edificio da parte dell'ente pubblico, la sua opera sarebbe inutilizzabile;
il c.t.u. in base alla normativa di riferimento ha quantificato l'opera prestata dal professionista geometra riconoscendo il compimento delle prestazioni effettivamente svolte, elencate nell'elaborato e non contestate dalla controparte, evidenziando che la direzione dei lavori non era stata compiutamente realizzata in quanto la costruzione dell'immobile si era interrotta in corso d'opera, con una percentuale di lavoro eseguito stimata pari al 40% del totale;
per la “sistemazione” della criticità derivata dall'errato posizionamento del fabbricato e dal consequenziale
(minimo) mancato rispetto delle distanze da uno solo dei confini, il c.t.u. ha riferito che potrebbe essere sufficiente una sanatoria (con assenso dei confinanti, cosa che parte appellata non ha neppure tentato), oppure una minima demolizione parziale del fabbricato (uno spigolo), come posto in essere dalla committenza, senza pregiudicare l'impostazione iniziale del progetto e la funzionalità dei locali interni;
il c.t.u. ha quantificato i costi di modifica al fine di ripristinare tutte le criticità inerenti alle 3 difformità (comprensivi di ogni spesa anche tecnica e/o amministrativa) in € 19.868,86;
l'attenta disamina di tutte le circostanze avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda o, in subordine, ad una riduzione parziale delle competenze, ma non al loro azzeramento;
la mancata demolizione dimostrerebbe che il progetto ha avuto utilità, come altre attività da lui svolte, prime fra tutte la progettazione, i preventivi ed ogni altra attività correlata al rilascio della concessione edilizia ed alla realizzazione dell'opera; le minimali modifiche derivate dall'errore del tecnico, oltre che facilmente emendabili, avrebbero scarsa rilevanza nel layout complessivo del progetto (e realizzazione) dell'immobile; il manufatto è rimasto nell'attuale stato sin dal 2011 senza che nulla sia stato successivamente realizzato e senza prova della richiesta di sanatoria.
Col secondo motivo ha impugnato, per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., il capo della sentenza riguardante l'affermazione che l'errore da lui posto in essere non fosse inconsapevole, ovvero imputabile a mera colpa, ancorché grave, con conseguente rigetto della domanda di manleva. Ha sostenuto che: la distanza non regolamentare tra il fabbricato e il limite della zona edificabile, dovuta, secondo il c.t.u., ad una errata pagina 3 di 12 progettazione dell'opera, che aveva condotto alla presentazione in Comune di elaborati non corrispondenti con le reali planimetrie catastali, in quanto prevedenti un edificio con un ingombro troppo grande per le reali possibilità edificatorie, non dimostrerebbe che la criticità sia derivata da dolo del tecnico, anziché da un errore, seppur di rilevante caratura;
l'effettiva entità della difformità sarebbe così modesta, da non inficiare con la sua rimozione l'utilizzabilità ed il valore complessivo del manufatto;
egli non avrebbe avuto alcun vantaggio dallo sconfinamento della costruzione posto che il fabbricato sarebbe stato funzionale e rispondente alle richieste della committenza anche senza la parte irregolare;
gli scavi presenti in cantiere con materiali di riporto nelle zone circostanti l'area di costruzione aveva reso caotiche e sfumate le condizioni al contorno, con la conseguenza che il comportamento poco attento della d.l. poteva aver determinato errori nel tracciamento del perimetro dell'edificio prendendo come riferimento il limite della proprietà piuttosto che quello, molto meno evidente e molto più labile, tra due zone di proprietà dello stesso committente ma con destinazione urbanistica differente;
non sarebbe possibile sostenere che l'errore fosse stato doloso.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati deducendo, in ordine al primo motivo, 4 che: sono proprietari di terreni siti nel Comune di Gubbio, censiti al N.C.T. al foglio 228, particelle nn. 1143 – 1144; nel 2009 era stato loro concesso il Permesso di Costruire sulla particella n. 1143, in forza del quale avevano iniziato ad edificare la futura abitazione per il loro nucleo familiare, nominando progettista, direttore dei lavori e responsabile di cantiere al quale, pertanto, era attribuito il primario compito di Parte_2 progettare e studiare il posizionamento dell'opera, oltre che di seguirne la realizzazione fino alla revoca dell'incarico in data 4.9.2013; il 23.7.2014 gli era stata notificata dal
Comune di Gubbio la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'accertamento della presunta realizzazione di opere difformi dai titoli abilitativi rilasciati;
a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti era rilevata una “difformità al richiamato titolo abilitativo P.d.C. n. 238 del 25.9.2009 rispetto alla osservanza della distanza del costruendo edificio di civile abitazione dal confine” ed in particolare era contestato il posizionamento dell'edificio senza rispettare la necessaria distanza minima dalla proprietà confinante, posizionamento deciso in assoluta autonomia da in quanto Pt_2 unico soggetto incaricato della progettazione dell'opera e della direzione dei lavori;
con pagina 4 di 12 successiva ordinanza n. 1034 del 3.12.2014 del Comune di Gubbio era ordinata “la demolizione delle opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con il Regolamento
Regionale n. 9 del 2008 a sua cura e spesa”.
Hanno sostenuto che l'attività di era stata carente sia durante la Pt_2 progettazione sia durante la realizzazione dell'opera perché si sarebbe dovuto accorgere, in occasione del picchettamento del fabbricato, che l'ingombro dell'edificio progettato non era compatibile con gli spazi disponibili, sicché avrebbe dovuto sospendere i lavori e informare la proprietà dei problemi presenti evitando la costruzione di un immobile difforme dalle normative di settore il che escludeva il diritto al compenso.
Rispetto al secondo motivo di appello hanno dedotto che: il progetto predisposto dal professionista incaricato e i lavori svolti in sua esecuzione, come accertato dai tecnici del Comune di Gubbio, hanno violato le norme di settore, atteso che l'edificio sarebbe stato costruito in difformità con il permesso di costruire;
i professionisti, in quanto soggetti abilitati all'esercizio di una determinata attività specialistica, devono essere forniti delle conoscenze e della preparazione ad essa connesse sulle quali si fonda il 5 rapporto fiduciario con soggetti “inesperti” della materia con l'obbligo di raggiungere un risultato con l'effetto che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, darebbe luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abiliterebbe il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, eccependo l'inadempimento ex art. 1460 c.c.; la negligenza del progettista e direttore dei lavori, il quale non solo non avrebbe predisposto un progetto rispettoso delle norme, così determinando l'irrogazione di una sanzione a carico degli appellati/resistenti, ma che per tutto il tempo in cui ha ricoperto l'incarico non si era accorto del grave errore in cui era incorso, integrerebbe un grave inadempimento;
sarebbero state inoltre arbitrariamente aggiunte alla parcella delle prestazioni dallo stesso non svolte.
Si è costituita anche deducendo, rispetto al primo Controparte_3 motivo di appello, che si tratta di censura rispetto alla quale essa risulta estranea, essendo questione insorta tra tecnico e committenza per il pagamento dei compensi della prestazione professionale, che esula dal rapporto assicurativo e dalle relative condizioni di garanzia.
pagina 5 di 12 Sul secondo motivo ha evidenziato che: poiché la questione riguarda il posizionamento di una colonna ad una distanza inferiore a quella legale di cinque metri dalla proprietà confinante, anch'essa di proprietà dei coniugi si Controparte_5 tratterebbe di svista talmente grossolana, specie per un professionista iscritto all'albo dal 2001, da non poter essere minimizzata in un banale errore frutto di colpa (ancorché grave) e di scarsa diligenza;
l'esatta applicazione delle norme sulle distanze minime non esigeva né un bagaglio cognitivo superiore a quello medio né una prestazione complessa, sicché gli indici sintomatici della consapevolezza e della volontarietà sarebbero inequivocabili e ricavabili proprio dall'elaborato di c.t.u. ovvero dal confronto tra i grafici allegati al Permesso di Costruire n. 238/2009 ed i rilievi effettuati dal c.t.u. che avevano evidenziato il mancato rispetto della distanza minima di legge fra la particella 1143 e la confinante particella 1144 per un'infedele rappresentazione della
Planimetria della sistemazione esterna allegata alla richiesta del permesso che sarebbe risultata “deformata” in quanto mostrante la particella 1143 ingrandita rispetto alla sua effettiva consistenza, difformità emergente anche dall'esame dello stato dei luoghi;
l'errore progettuale sarebbe proseguito “in occasione del picchettamento del 6 fabbricato”, perché il tecnico avrebbe dovuto accorgersi che “l'ingombro dell'edificio progettato non era compatibile con gli spazi disponibili”, sicché la grossolanità della differenza tra la mappa utilizzata e quella catastale e finanche rispetto ai luoghi in cui lo stesso geometra ha operato fisicamente non potrebbe essere imputata ad una mera colpa, ancorché grave, con esclusione della copertura assicurativa.
Ha aggiunto che: verosimilmente era convinto che lo sforamento delle Pt_2 distanze di legge finalizzato ad ampliare l'ingombro dell'immobile non avrebbe arrecato alcun danno alla proprietà confinante perché la particella n. 1144, attigua alla
1143, era di proprietà degli stessi seppure le due particelle Controparte_5 avevano destinazione diversa in base al P.R.G. del Comune di Gubbio;
che in Pt_2 appello ha puntato sull'errore gravemente colposo per tentare di derubricare i profili di dolo non sfuggiti al Tribunale, di contro, in primo grado, aveva negato persino l'errore, sul presupposto che la particella 1144 dello stesso foglio era sempre di proprietà degli opponenti;
non possono costituire valide “esimenti” della cosciente volontarietà dell'illecito edilizio la modesta entità del danno e l'indimostrata situazione “caotica” di pagina 6 di 12 cantiere per la “presenza di materiali di riporto nelle zone circostanti l'area di costruzione”; andrebbe, pertanto, esclusa la garanzia degli illeciti edilizi volontariamente perpetrati dall'assicurato, come previsto dall'art. 8.4, lett. f), delle condizioni di assicurazione, che nega la copertura dei “fatti dolosi delle persone assicurate”; inoltre, l'art.
7.1 delle CGA circoscrive la garanzia per responsabilità civile ai “danni corporali e danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave", non certo con dolo.
Ha poi riproposto ex art. 346 c.p.c. ulteriori profili di inoperatività della polizza assicurativa non esaminati dal primo Giudice e/o rimasti assorbiti, inerenti: le presunte ingerenze (indimostrate), da parte di nelle trattative di vendita dell'immobile Pt_2 per le quali costui non aveva neanche l'abilitazione professionale;
l'omessa, dolosa informativa alla Compagnia assicurativa delle circostanze che potevano dar luogo al risarcimento del sinistro essendo del tutto inverosimile che non avesse avuto Pt_2 contezza, sino alla prima formale contestazione da parte dei committenti avvenuta nel dicembre 2014, degli illeciti edilizi per cui è causa e che non avesse percepito che la tensione insorta nel rapporto professionale e culminata nella revoca dell'incarico in data 7
4.9.2013, potesse dare adito ad una richiesta risarcitoria;
il mancato avveramento delle condizioni di indennizzabilità perché la garanzia per i danni corporali e materiali sarebbe stata operativa limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite, nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori,
e per i danni siano conseguenti a rovina totale delle opere o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, la solidità e durata dell'opera, mentre l'ordine di ripristinare lo stato dei luoghi prevedeva soltanto “la demolizione di uno spigolo” con la “modifica della sagoma dell'edificio”.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Il primo motivo di appello è infondato.
E' pacifico che e in qualità di proprietari del Controparte_1 Controparte_2 terreno situato nel Comune di Gubbio, censito al N.C.T. al foglio 228, particelle nn. 1143
e 1144, avevano conferito al geom. l'incarico di progettare un edificio Parte_1
pagina 7 di 12 ad uso abitazione per il loro nucleo famigliare, studiarne il posizionamento all'interno di tale terreno, dirigere i lavori per la sua costruzione, e che risulta dalla c.t.u., svolta nel corso del giudizio di primo grado, che il permesso di costruire n. 238/2009 sulla particella 1143 venne rilasciato dal Comune di Gubbio, in difformità alle prescrizioni del regolamento regionale n. 9/2008, in materia di distanze del fabbricato erigendo dal confine con la particella 1144, previsto dalla normativa in cinque metri, per effetto di
“un'infedele rappresentazione della planimetria della sistemazione esterna”, che è risultata deformata in quanto mostrava la particella 1143 “ingrandita…rispetto alla sua effettiva consistenza” con la conseguenza che ad una prima lettura appariva una rappresentazione corretta, mentre confrontando l'elaborato con la mappa catastale esatta “ricostruita in base al frazionamento depositato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territorio di Perugia emerge una differente rappresentazione grafica di alcune linee di confine, in particolare quelle dividenti le particelle 1138, 1140, 1141, 1143, 1144”.
E allora è evidente che senza la cennata deformazione della planimetria con ingrandimento della consistenza della particella 1143, che ha portato ad una rappresentazione infedele dei luoghi, sarebbe risultato il mancato rispetto delle distanze 8
(previste dal predetto regolamento regionale) del fabbricato progettato dal confine con la particella 1144 e, quindi, l'inidoneità del progetto ad ottenere il rilascio del permesso di costruire.
Né si può sostenere (come dedotto in primo grado dall'appellante) che tale distanza non doveva essere rispettata perché le particelle 1143 e 1144 sono entrambe di proprietà degli appellati. A tale impostazione osta ciò, che nel piano regolatore generale del
Comune di Gubbio la particella 1143 risultava collocata all'interno della “Città consolidata” con la dicitura “tessuti di edilizia recente o totalmente degradata, priva di caratteri architettonici rilevanti di tipo II”, mentre la particella 1144 era collocata
“all'interno della città della trasformazione” sicché le due particelle erano caratterizzate da due ambiti urbanistici distinti con differenti caratteristiche edificabili.
Ne segue che vi è stato un rapporto di causalità diretta tra la progettazione sulla base di una planimetria deformata e il rilascio del permesso a costruire illegittimo da parte dell'ente comunale.
Non solo. Neanche durante il picchettamento per il posizionamento dell'opera pagina 8 di 12 all'interno della particella 1143 e l'inizio della costruzione il geometra (che Pt_2 comunque aveva il dovere quantomeno di vigilare su tale collocamento) ha riscontrato l'errore progettuale con conseguente doverosa segnalazione alla committenza e all'ente pubblico dell'eccessiva dell'ingombro del manufatto rispetto agli spazi effettivamente a disposizione in base alla normativa urbanistica, omissione non giustificabile con gli sbancamenti presenti nell'area interessata al cantiere e con la presenza di materiali di riporto nelle zone circostanti l'area di costruzione perché è proprio la professionalità richiesta al tecnico che imponeva una diligenza qualificata per verificare gli esatti confini e tale diligenza doveva essere tanto maggiore proprio per gli scavi in atto sul terreno interessato dalla costruzione.
La conseguenza ulteriore di tali errori progettuali ed esecutivi è stata la notifica ai coniugi in data 23.7.2014, dal Comune di Gubbio della Parte_3 comunicazione di avvio del procedimento diretto alla verifica della presunta realizzazione di opere difformi dai titoli abilitativi rilasciati che portava all'accertamento della difformità della costruzione al titolo abilitativo P.d.C. n. 238 del
25.9.2009 “rispetto alla osservanza della distanza del costruendo edificio di civile abitazione dal 9 confine”, posizionamento riconducibile pacificamente, come s'è già detto, all'operato professionale del geom. unico professionista incaricato della progettazione Pt_2 dell'opera, del suo posizionamento e della direzione dei lavori.
Ed anche la successiva ordinanza n. 1034 del 3.12.2014 del Comune di Gubbio che ordinava “la demolizione delle opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con il
Regolamento Regionale n. 9 del 2008 a sua cura e spesa” risulta una conseguenza diretta esclusivamente dell'operato del tecnico.
Né può giovare all'appellante sostenere che i committenti avrebbero ignorato l'indicazione del c.t.u. di elaborare un'istanza di sanatoria con assenso dei confinanti, oppure di eliminare la difformità mediante la demolizione parziale del fabbricato, riferita esclusivamente allo spigolo.
Infatti, la prima iniziativa non è esigibile né prevedibile nei suoi effetti perché implicherebbe la fattiva partecipazione e il consenso di tutti i componenti del comparto, affatto scontati, nonché dell'ente pubblico che dovrebbe rilasciare la sanatoria o adottare una improbabile variante urbanistica, la seconda provocherebbe all'evidenza pagina 9 di 12 una modifica strutturale rilevante del fabbricato con incidenza inevitabile sul dislocamento, sulla superficie e funzionalità dei locali, la cui idoneità a rispettare le originarie esigenze dei committenti è stata negata oltre che essere rimasta indimostrata.
In ogni caso non si può pretendere che i committenti di fronte ad un rilevante pregiudizio causato dal professionista cui si erano affidati in ragione delle sue specifiche competenze tecniche si debbano attivare per elidere le conseguenze dannose provocate dalla condotta di costui.
Ora, se è vero che il c.t.u. ha quantificato i costi di modifica al fine di eliminare le difformità, in ciò comprendendo anche le spese tecniche e quelle relative al procedimento amministrativo, in complessivi € 19.868,86, ciò non significa che al fine di quantificare il credito per il compenso dovuto al professionista ci si può limitare a detrarre l'esborso per le demolizioni e modifiche (danno emergente subito o subendo dai committenti) e poi riconoscere al professionista la differenza rispetto a quanto da lui in origine richiesto. Ciò presupporrebbe l'assolvimento della prova positiva, non fornita, che l'immobile una volta parzialmente demolito, con eliminazione dello spigolo che comporta l'illegittima vicinanza al confine, manterrebbe comunque una parziale 10 utilità per i committenti. Tanto tuttavia non può desumersi, come pretende l'appellante, dalla mera circostanza che l'edificio (costruito, prima della revoca dell'incarico al professionista, solo in una minima parte della struttura) non è stato ancora demolito perché se ciò risulta dalle emergenze processuali, è altrettanto vero che non è stato neanche completato dopo oltre un decennio dalla sospensione dei lavori e dai rilievi mossi dal Comune che hanno condotto all'emanazione dell'ordine di demolizione, segno evidente che i committenti non hanno più riposto nello stesso alcun affidamento per perseguire il soddisfacimento delle esigenze abitative del proprio nucleo famigliare perché le difformità, seppure minime, hanno verosimilmente avuto un impatto essenziale sulla funzionalità del manufatto.
E se così è, significa che l'attività correlata al rilascio della concessione edilizia e la realizzazione parziale dell'opera non ha comportato, infine, alcuna concreta utilità per i committenti, neanche minima, tant'è che non hanno ritenuto conveniente neanche effettuare gli esborsi necessari per la demolizione al fine di eliminare le criticità emerse dagli accertamenti dell'ente pubblico.
pagina 10 di 12 E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Reputa la Corte che la costruzione del fabbricato, e in particolare il posizionamento di una colonna, alla distanza inferiore a quella legale di cinque metri dalla proprietà confinante 1144, di cui erano proprietari gli stessi committenti (coniugi Parte_3
, non sembra frutto di una colposa svista progettualità e operativa, deponendo
[...] in senso contrario sia la grossolanità dell'errore eventualmente commesso dal professionista nella fase di progettazione con l'utilizzazione di una planimetria deformata non corrispondente a quella estraibile dal catasto, rappresentante in modo infedele la grandezza della particella 1143, sia, la reiterazione dello stesso in fase di posizionamento del manufatto sui luoghi e poi di realizzazione delle fondazione e di inizio della costruzione, condotte incompatibili con l'esperienza professionale ultradecennale del geometra, iscritto all'albo dal 2001.
E ciò è tanto più grave per il fatto che per l'esatta individuazione delle distanze minime dal confine non era necessaria una particolare destrezza nell'interpretazione della normativa in materia o il possesso un bagaglio giuridico esulante dalla professione svolta, che, viceversa, presuppone per sua natura la doverosa e perfetta 11 cognizione della normativa codicistica e urbanistica sulle distanze.
In conclusione, la differenza tra la mappa catastale e quella utilizzata, nonché la divergenza tra la rappresentazione progettuale e lo stato dei luoghi sono indizi sintomatici della consapevolezza e della volontarietà della condotta tenuta dal tecnico.
Del resto alcune parti dell'argomentazione difensiva originariamente svolta in primo grado tradiscono il verosimile originario pensiero di ovvero la Pt_2 convinzione che la violazione delle distanze tra particelle, necessario per ampliare la superficie dell'immobile, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla proprietà confinante perché anche la particella n. 1144, attigua alla 1143, era di proprietà degli stessi committenti ritenendo irrilevante la circostanze che tuttavia Controparte_5 le stesse avevano avuto destinazione diversa dal P.R.G. del Comune di Gubbio.
Né giova al professionista sostenere che non aveva alcun vantaggio a deformare la planimetria per giustificare un ingombro maggiore del fabbricato perché ciò che acquista rilievo in questa sede non sono i motivi intimi del comportamento tenuto, bensì il modo come si è estrinsecato.
pagina 11 di 12 Trattandosi di condotte volontarie e non colpose, come sostenuto dall'appellante va esclusa l'operatività della copertura assicurativa.
Tanto basta per respingere l'appello.
Le spese di lite del grado, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle alle parti appellate, liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al pregio dell'attività difensiva e al risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018,
e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale minimo stante l'identità delle questioni esaminate rispetto a quelle del primo grado, con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
L'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
12 la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere agli appellati Parte_1 [...]
e le spese del giudizio di appello che liquida, a titolo di CP_1 Controparte_2 compensi professionali in € 2.900,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_6 le spese del giudizio di appello, che liquida, a titolo di compensi professionali, in
[...]
€ 2.900,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 23.7.2025 Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 289/2023;
promossa da:
, (c.f. , p. i.v.a ), elett.te dom.to Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 in Perugia, corso Vannucci n. 39 presso e nello studio dell'Avv. Fabio Antonioli (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine CodiceFiscale_2 dell'atto di appello, (indirizzo P.E.C. ; Email_1
appellante
contro
c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Bruto Gaggioli Santini C.F._4
(c.f. - pec , C.F._5 Email_2 elettivamente domiciliati presso il su indicato indirizzo di posta elettronica certificato e pagina 1 di 12 presso il suo studio in Gubbio (PG), via Cavour, n°18 – Palazzo Tondi, come da procura speciale già in atti allegata alla memoria difensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c.;
appellata
e nei confronti di
c.f. con sede legale in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_2
Stalingrado 45, in persona del procuratore ad negotia, Dr. , munito Controparte_4 dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale conferita in data 17.2.2023 con scrittura privata autenticata agli atti del Notaio Dr. i Bologna, al Persona_1
n. 97395/12530 di rep./racc., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione dall'Avv. Lietta Calzoni (c.f. ), presso lo C.F._6 studio della quale è elettivamente domiciliata in Perugia, Via Luigi Bonazzi n. 9.
appellata
Oggetto: azione di pagamento di corrispettivo di prestazione professionale;
opposizione a decreto ingiuntivo. 2
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note per la trattazione scritta previste dall'ordinanza in data
23.11.2023.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia n. 558 del Parte_2
3.4.2023, pubblicata il 5.4.2023, con la quale veniva: accolta l'opposizione proposta da e avverso il decreto con cui veniva ingiunto agli Controparte_1 Controparte_2 opponenti di pagargli € 31.720,00 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da lui svolta in loro favore;
condannato a corrispondere agli stessi opponenti € 19.868.86, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno;
rigettata la domanda di manleva da lui proposto nei confronti dell'assicurazione.
Col primo motivo di appello ha impugnato, per violazione degli artt. 113, 115 e 116
c.p.c., il capo della sentenza riguardante la quantificazione delle prestazioni da lui rese e la statuizione secondo cui non siano state utili per i committenti. Ha dedotto che: è stata compiuta un'errata valutazione dei fatti, con particolare riferimento alle risultanze della pagina 2 di 12 c.t.u. in ordine alla valutazione di totale inutilità dell'opera prestata dal professionista, sul presupposto che, a causa degli errori rilevati dal c.t.u. e del fatto che vi sia stato un ordine di demolizione dell'edificio da parte dell'ente pubblico, la sua opera sarebbe inutilizzabile;
il c.t.u. in base alla normativa di riferimento ha quantificato l'opera prestata dal professionista geometra riconoscendo il compimento delle prestazioni effettivamente svolte, elencate nell'elaborato e non contestate dalla controparte, evidenziando che la direzione dei lavori non era stata compiutamente realizzata in quanto la costruzione dell'immobile si era interrotta in corso d'opera, con una percentuale di lavoro eseguito stimata pari al 40% del totale;
per la “sistemazione” della criticità derivata dall'errato posizionamento del fabbricato e dal consequenziale
(minimo) mancato rispetto delle distanze da uno solo dei confini, il c.t.u. ha riferito che potrebbe essere sufficiente una sanatoria (con assenso dei confinanti, cosa che parte appellata non ha neppure tentato), oppure una minima demolizione parziale del fabbricato (uno spigolo), come posto in essere dalla committenza, senza pregiudicare l'impostazione iniziale del progetto e la funzionalità dei locali interni;
il c.t.u. ha quantificato i costi di modifica al fine di ripristinare tutte le criticità inerenti alle 3 difformità (comprensivi di ogni spesa anche tecnica e/o amministrativa) in € 19.868,86;
l'attenta disamina di tutte le circostanze avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda o, in subordine, ad una riduzione parziale delle competenze, ma non al loro azzeramento;
la mancata demolizione dimostrerebbe che il progetto ha avuto utilità, come altre attività da lui svolte, prime fra tutte la progettazione, i preventivi ed ogni altra attività correlata al rilascio della concessione edilizia ed alla realizzazione dell'opera; le minimali modifiche derivate dall'errore del tecnico, oltre che facilmente emendabili, avrebbero scarsa rilevanza nel layout complessivo del progetto (e realizzazione) dell'immobile; il manufatto è rimasto nell'attuale stato sin dal 2011 senza che nulla sia stato successivamente realizzato e senza prova della richiesta di sanatoria.
Col secondo motivo ha impugnato, per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., il capo della sentenza riguardante l'affermazione che l'errore da lui posto in essere non fosse inconsapevole, ovvero imputabile a mera colpa, ancorché grave, con conseguente rigetto della domanda di manleva. Ha sostenuto che: la distanza non regolamentare tra il fabbricato e il limite della zona edificabile, dovuta, secondo il c.t.u., ad una errata pagina 3 di 12 progettazione dell'opera, che aveva condotto alla presentazione in Comune di elaborati non corrispondenti con le reali planimetrie catastali, in quanto prevedenti un edificio con un ingombro troppo grande per le reali possibilità edificatorie, non dimostrerebbe che la criticità sia derivata da dolo del tecnico, anziché da un errore, seppur di rilevante caratura;
l'effettiva entità della difformità sarebbe così modesta, da non inficiare con la sua rimozione l'utilizzabilità ed il valore complessivo del manufatto;
egli non avrebbe avuto alcun vantaggio dallo sconfinamento della costruzione posto che il fabbricato sarebbe stato funzionale e rispondente alle richieste della committenza anche senza la parte irregolare;
gli scavi presenti in cantiere con materiali di riporto nelle zone circostanti l'area di costruzione aveva reso caotiche e sfumate le condizioni al contorno, con la conseguenza che il comportamento poco attento della d.l. poteva aver determinato errori nel tracciamento del perimetro dell'edificio prendendo come riferimento il limite della proprietà piuttosto che quello, molto meno evidente e molto più labile, tra due zone di proprietà dello stesso committente ma con destinazione urbanistica differente;
non sarebbe possibile sostenere che l'errore fosse stato doloso.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati deducendo, in ordine al primo motivo, 4 che: sono proprietari di terreni siti nel Comune di Gubbio, censiti al N.C.T. al foglio 228, particelle nn. 1143 – 1144; nel 2009 era stato loro concesso il Permesso di Costruire sulla particella n. 1143, in forza del quale avevano iniziato ad edificare la futura abitazione per il loro nucleo familiare, nominando progettista, direttore dei lavori e responsabile di cantiere al quale, pertanto, era attribuito il primario compito di Parte_2 progettare e studiare il posizionamento dell'opera, oltre che di seguirne la realizzazione fino alla revoca dell'incarico in data 4.9.2013; il 23.7.2014 gli era stata notificata dal
Comune di Gubbio la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'accertamento della presunta realizzazione di opere difformi dai titoli abilitativi rilasciati;
a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti era rilevata una “difformità al richiamato titolo abilitativo P.d.C. n. 238 del 25.9.2009 rispetto alla osservanza della distanza del costruendo edificio di civile abitazione dal confine” ed in particolare era contestato il posizionamento dell'edificio senza rispettare la necessaria distanza minima dalla proprietà confinante, posizionamento deciso in assoluta autonomia da in quanto Pt_2 unico soggetto incaricato della progettazione dell'opera e della direzione dei lavori;
con pagina 4 di 12 successiva ordinanza n. 1034 del 3.12.2014 del Comune di Gubbio era ordinata “la demolizione delle opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con il Regolamento
Regionale n. 9 del 2008 a sua cura e spesa”.
Hanno sostenuto che l'attività di era stata carente sia durante la Pt_2 progettazione sia durante la realizzazione dell'opera perché si sarebbe dovuto accorgere, in occasione del picchettamento del fabbricato, che l'ingombro dell'edificio progettato non era compatibile con gli spazi disponibili, sicché avrebbe dovuto sospendere i lavori e informare la proprietà dei problemi presenti evitando la costruzione di un immobile difforme dalle normative di settore il che escludeva il diritto al compenso.
Rispetto al secondo motivo di appello hanno dedotto che: il progetto predisposto dal professionista incaricato e i lavori svolti in sua esecuzione, come accertato dai tecnici del Comune di Gubbio, hanno violato le norme di settore, atteso che l'edificio sarebbe stato costruito in difformità con il permesso di costruire;
i professionisti, in quanto soggetti abilitati all'esercizio di una determinata attività specialistica, devono essere forniti delle conoscenze e della preparazione ad essa connesse sulle quali si fonda il 5 rapporto fiduciario con soggetti “inesperti” della materia con l'obbligo di raggiungere un risultato con l'effetto che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, darebbe luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abiliterebbe il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, eccependo l'inadempimento ex art. 1460 c.c.; la negligenza del progettista e direttore dei lavori, il quale non solo non avrebbe predisposto un progetto rispettoso delle norme, così determinando l'irrogazione di una sanzione a carico degli appellati/resistenti, ma che per tutto il tempo in cui ha ricoperto l'incarico non si era accorto del grave errore in cui era incorso, integrerebbe un grave inadempimento;
sarebbero state inoltre arbitrariamente aggiunte alla parcella delle prestazioni dallo stesso non svolte.
Si è costituita anche deducendo, rispetto al primo Controparte_3 motivo di appello, che si tratta di censura rispetto alla quale essa risulta estranea, essendo questione insorta tra tecnico e committenza per il pagamento dei compensi della prestazione professionale, che esula dal rapporto assicurativo e dalle relative condizioni di garanzia.
pagina 5 di 12 Sul secondo motivo ha evidenziato che: poiché la questione riguarda il posizionamento di una colonna ad una distanza inferiore a quella legale di cinque metri dalla proprietà confinante, anch'essa di proprietà dei coniugi si Controparte_5 tratterebbe di svista talmente grossolana, specie per un professionista iscritto all'albo dal 2001, da non poter essere minimizzata in un banale errore frutto di colpa (ancorché grave) e di scarsa diligenza;
l'esatta applicazione delle norme sulle distanze minime non esigeva né un bagaglio cognitivo superiore a quello medio né una prestazione complessa, sicché gli indici sintomatici della consapevolezza e della volontarietà sarebbero inequivocabili e ricavabili proprio dall'elaborato di c.t.u. ovvero dal confronto tra i grafici allegati al Permesso di Costruire n. 238/2009 ed i rilievi effettuati dal c.t.u. che avevano evidenziato il mancato rispetto della distanza minima di legge fra la particella 1143 e la confinante particella 1144 per un'infedele rappresentazione della
Planimetria della sistemazione esterna allegata alla richiesta del permesso che sarebbe risultata “deformata” in quanto mostrante la particella 1143 ingrandita rispetto alla sua effettiva consistenza, difformità emergente anche dall'esame dello stato dei luoghi;
l'errore progettuale sarebbe proseguito “in occasione del picchettamento del 6 fabbricato”, perché il tecnico avrebbe dovuto accorgersi che “l'ingombro dell'edificio progettato non era compatibile con gli spazi disponibili”, sicché la grossolanità della differenza tra la mappa utilizzata e quella catastale e finanche rispetto ai luoghi in cui lo stesso geometra ha operato fisicamente non potrebbe essere imputata ad una mera colpa, ancorché grave, con esclusione della copertura assicurativa.
Ha aggiunto che: verosimilmente era convinto che lo sforamento delle Pt_2 distanze di legge finalizzato ad ampliare l'ingombro dell'immobile non avrebbe arrecato alcun danno alla proprietà confinante perché la particella n. 1144, attigua alla
1143, era di proprietà degli stessi seppure le due particelle Controparte_5 avevano destinazione diversa in base al P.R.G. del Comune di Gubbio;
che in Pt_2 appello ha puntato sull'errore gravemente colposo per tentare di derubricare i profili di dolo non sfuggiti al Tribunale, di contro, in primo grado, aveva negato persino l'errore, sul presupposto che la particella 1144 dello stesso foglio era sempre di proprietà degli opponenti;
non possono costituire valide “esimenti” della cosciente volontarietà dell'illecito edilizio la modesta entità del danno e l'indimostrata situazione “caotica” di pagina 6 di 12 cantiere per la “presenza di materiali di riporto nelle zone circostanti l'area di costruzione”; andrebbe, pertanto, esclusa la garanzia degli illeciti edilizi volontariamente perpetrati dall'assicurato, come previsto dall'art. 8.4, lett. f), delle condizioni di assicurazione, che nega la copertura dei “fatti dolosi delle persone assicurate”; inoltre, l'art.
7.1 delle CGA circoscrive la garanzia per responsabilità civile ai “danni corporali e danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave", non certo con dolo.
Ha poi riproposto ex art. 346 c.p.c. ulteriori profili di inoperatività della polizza assicurativa non esaminati dal primo Giudice e/o rimasti assorbiti, inerenti: le presunte ingerenze (indimostrate), da parte di nelle trattative di vendita dell'immobile Pt_2 per le quali costui non aveva neanche l'abilitazione professionale;
l'omessa, dolosa informativa alla Compagnia assicurativa delle circostanze che potevano dar luogo al risarcimento del sinistro essendo del tutto inverosimile che non avesse avuto Pt_2 contezza, sino alla prima formale contestazione da parte dei committenti avvenuta nel dicembre 2014, degli illeciti edilizi per cui è causa e che non avesse percepito che la tensione insorta nel rapporto professionale e culminata nella revoca dell'incarico in data 7
4.9.2013, potesse dare adito ad una richiesta risarcitoria;
il mancato avveramento delle condizioni di indennizzabilità perché la garanzia per i danni corporali e materiali sarebbe stata operativa limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite, nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori,
e per i danni siano conseguenti a rovina totale delle opere o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, la solidità e durata dell'opera, mentre l'ordine di ripristinare lo stato dei luoghi prevedeva soltanto “la demolizione di uno spigolo” con la “modifica della sagoma dell'edificio”.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Il primo motivo di appello è infondato.
E' pacifico che e in qualità di proprietari del Controparte_1 Controparte_2 terreno situato nel Comune di Gubbio, censito al N.C.T. al foglio 228, particelle nn. 1143
e 1144, avevano conferito al geom. l'incarico di progettare un edificio Parte_1
pagina 7 di 12 ad uso abitazione per il loro nucleo famigliare, studiarne il posizionamento all'interno di tale terreno, dirigere i lavori per la sua costruzione, e che risulta dalla c.t.u., svolta nel corso del giudizio di primo grado, che il permesso di costruire n. 238/2009 sulla particella 1143 venne rilasciato dal Comune di Gubbio, in difformità alle prescrizioni del regolamento regionale n. 9/2008, in materia di distanze del fabbricato erigendo dal confine con la particella 1144, previsto dalla normativa in cinque metri, per effetto di
“un'infedele rappresentazione della planimetria della sistemazione esterna”, che è risultata deformata in quanto mostrava la particella 1143 “ingrandita…rispetto alla sua effettiva consistenza” con la conseguenza che ad una prima lettura appariva una rappresentazione corretta, mentre confrontando l'elaborato con la mappa catastale esatta “ricostruita in base al frazionamento depositato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territorio di Perugia emerge una differente rappresentazione grafica di alcune linee di confine, in particolare quelle dividenti le particelle 1138, 1140, 1141, 1143, 1144”.
E allora è evidente che senza la cennata deformazione della planimetria con ingrandimento della consistenza della particella 1143, che ha portato ad una rappresentazione infedele dei luoghi, sarebbe risultato il mancato rispetto delle distanze 8
(previste dal predetto regolamento regionale) del fabbricato progettato dal confine con la particella 1144 e, quindi, l'inidoneità del progetto ad ottenere il rilascio del permesso di costruire.
Né si può sostenere (come dedotto in primo grado dall'appellante) che tale distanza non doveva essere rispettata perché le particelle 1143 e 1144 sono entrambe di proprietà degli appellati. A tale impostazione osta ciò, che nel piano regolatore generale del
Comune di Gubbio la particella 1143 risultava collocata all'interno della “Città consolidata” con la dicitura “tessuti di edilizia recente o totalmente degradata, priva di caratteri architettonici rilevanti di tipo II”, mentre la particella 1144 era collocata
“all'interno della città della trasformazione” sicché le due particelle erano caratterizzate da due ambiti urbanistici distinti con differenti caratteristiche edificabili.
Ne segue che vi è stato un rapporto di causalità diretta tra la progettazione sulla base di una planimetria deformata e il rilascio del permesso a costruire illegittimo da parte dell'ente comunale.
Non solo. Neanche durante il picchettamento per il posizionamento dell'opera pagina 8 di 12 all'interno della particella 1143 e l'inizio della costruzione il geometra (che Pt_2 comunque aveva il dovere quantomeno di vigilare su tale collocamento) ha riscontrato l'errore progettuale con conseguente doverosa segnalazione alla committenza e all'ente pubblico dell'eccessiva dell'ingombro del manufatto rispetto agli spazi effettivamente a disposizione in base alla normativa urbanistica, omissione non giustificabile con gli sbancamenti presenti nell'area interessata al cantiere e con la presenza di materiali di riporto nelle zone circostanti l'area di costruzione perché è proprio la professionalità richiesta al tecnico che imponeva una diligenza qualificata per verificare gli esatti confini e tale diligenza doveva essere tanto maggiore proprio per gli scavi in atto sul terreno interessato dalla costruzione.
La conseguenza ulteriore di tali errori progettuali ed esecutivi è stata la notifica ai coniugi in data 23.7.2014, dal Comune di Gubbio della Parte_3 comunicazione di avvio del procedimento diretto alla verifica della presunta realizzazione di opere difformi dai titoli abilitativi rilasciati che portava all'accertamento della difformità della costruzione al titolo abilitativo P.d.C. n. 238 del
25.9.2009 “rispetto alla osservanza della distanza del costruendo edificio di civile abitazione dal 9 confine”, posizionamento riconducibile pacificamente, come s'è già detto, all'operato professionale del geom. unico professionista incaricato della progettazione Pt_2 dell'opera, del suo posizionamento e della direzione dei lavori.
Ed anche la successiva ordinanza n. 1034 del 3.12.2014 del Comune di Gubbio che ordinava “la demolizione delle opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con il
Regolamento Regionale n. 9 del 2008 a sua cura e spesa” risulta una conseguenza diretta esclusivamente dell'operato del tecnico.
Né può giovare all'appellante sostenere che i committenti avrebbero ignorato l'indicazione del c.t.u. di elaborare un'istanza di sanatoria con assenso dei confinanti, oppure di eliminare la difformità mediante la demolizione parziale del fabbricato, riferita esclusivamente allo spigolo.
Infatti, la prima iniziativa non è esigibile né prevedibile nei suoi effetti perché implicherebbe la fattiva partecipazione e il consenso di tutti i componenti del comparto, affatto scontati, nonché dell'ente pubblico che dovrebbe rilasciare la sanatoria o adottare una improbabile variante urbanistica, la seconda provocherebbe all'evidenza pagina 9 di 12 una modifica strutturale rilevante del fabbricato con incidenza inevitabile sul dislocamento, sulla superficie e funzionalità dei locali, la cui idoneità a rispettare le originarie esigenze dei committenti è stata negata oltre che essere rimasta indimostrata.
In ogni caso non si può pretendere che i committenti di fronte ad un rilevante pregiudizio causato dal professionista cui si erano affidati in ragione delle sue specifiche competenze tecniche si debbano attivare per elidere le conseguenze dannose provocate dalla condotta di costui.
Ora, se è vero che il c.t.u. ha quantificato i costi di modifica al fine di eliminare le difformità, in ciò comprendendo anche le spese tecniche e quelle relative al procedimento amministrativo, in complessivi € 19.868,86, ciò non significa che al fine di quantificare il credito per il compenso dovuto al professionista ci si può limitare a detrarre l'esborso per le demolizioni e modifiche (danno emergente subito o subendo dai committenti) e poi riconoscere al professionista la differenza rispetto a quanto da lui in origine richiesto. Ciò presupporrebbe l'assolvimento della prova positiva, non fornita, che l'immobile una volta parzialmente demolito, con eliminazione dello spigolo che comporta l'illegittima vicinanza al confine, manterrebbe comunque una parziale 10 utilità per i committenti. Tanto tuttavia non può desumersi, come pretende l'appellante, dalla mera circostanza che l'edificio (costruito, prima della revoca dell'incarico al professionista, solo in una minima parte della struttura) non è stato ancora demolito perché se ciò risulta dalle emergenze processuali, è altrettanto vero che non è stato neanche completato dopo oltre un decennio dalla sospensione dei lavori e dai rilievi mossi dal Comune che hanno condotto all'emanazione dell'ordine di demolizione, segno evidente che i committenti non hanno più riposto nello stesso alcun affidamento per perseguire il soddisfacimento delle esigenze abitative del proprio nucleo famigliare perché le difformità, seppure minime, hanno verosimilmente avuto un impatto essenziale sulla funzionalità del manufatto.
E se così è, significa che l'attività correlata al rilascio della concessione edilizia e la realizzazione parziale dell'opera non ha comportato, infine, alcuna concreta utilità per i committenti, neanche minima, tant'è che non hanno ritenuto conveniente neanche effettuare gli esborsi necessari per la demolizione al fine di eliminare le criticità emerse dagli accertamenti dell'ente pubblico.
pagina 10 di 12 E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Reputa la Corte che la costruzione del fabbricato, e in particolare il posizionamento di una colonna, alla distanza inferiore a quella legale di cinque metri dalla proprietà confinante 1144, di cui erano proprietari gli stessi committenti (coniugi Parte_3
, non sembra frutto di una colposa svista progettualità e operativa, deponendo
[...] in senso contrario sia la grossolanità dell'errore eventualmente commesso dal professionista nella fase di progettazione con l'utilizzazione di una planimetria deformata non corrispondente a quella estraibile dal catasto, rappresentante in modo infedele la grandezza della particella 1143, sia, la reiterazione dello stesso in fase di posizionamento del manufatto sui luoghi e poi di realizzazione delle fondazione e di inizio della costruzione, condotte incompatibili con l'esperienza professionale ultradecennale del geometra, iscritto all'albo dal 2001.
E ciò è tanto più grave per il fatto che per l'esatta individuazione delle distanze minime dal confine non era necessaria una particolare destrezza nell'interpretazione della normativa in materia o il possesso un bagaglio giuridico esulante dalla professione svolta, che, viceversa, presuppone per sua natura la doverosa e perfetta 11 cognizione della normativa codicistica e urbanistica sulle distanze.
In conclusione, la differenza tra la mappa catastale e quella utilizzata, nonché la divergenza tra la rappresentazione progettuale e lo stato dei luoghi sono indizi sintomatici della consapevolezza e della volontarietà della condotta tenuta dal tecnico.
Del resto alcune parti dell'argomentazione difensiva originariamente svolta in primo grado tradiscono il verosimile originario pensiero di ovvero la Pt_2 convinzione che la violazione delle distanze tra particelle, necessario per ampliare la superficie dell'immobile, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla proprietà confinante perché anche la particella n. 1144, attigua alla 1143, era di proprietà degli stessi committenti ritenendo irrilevante la circostanze che tuttavia Controparte_5 le stesse avevano avuto destinazione diversa dal P.R.G. del Comune di Gubbio.
Né giova al professionista sostenere che non aveva alcun vantaggio a deformare la planimetria per giustificare un ingombro maggiore del fabbricato perché ciò che acquista rilievo in questa sede non sono i motivi intimi del comportamento tenuto, bensì il modo come si è estrinsecato.
pagina 11 di 12 Trattandosi di condotte volontarie e non colpose, come sostenuto dall'appellante va esclusa l'operatività della copertura assicurativa.
Tanto basta per respingere l'appello.
Le spese di lite del grado, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle alle parti appellate, liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al pregio dell'attività difensiva e al risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018,
e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale minimo stante l'identità delle questioni esaminate rispetto a quelle del primo grado, con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
L'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
12 la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere agli appellati Parte_1 [...]
e le spese del giudizio di appello che liquida, a titolo di CP_1 Controparte_2 compensi professionali in € 2.900,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_6 le spese del giudizio di appello, che liquida, a titolo di compensi professionali, in
[...]
€ 2.900,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 23.7.2025 Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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