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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1213/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7294/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007748555000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007748555000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022402778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022402778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1La signora , in atti generalizzata, si è opposta all'intimazione di pagamento, notificatagli da Agenzia Entrate Riscossione il 29.10.2024, emessa a seguito di omesso pagamento di cartella esattoriale per tasse automobilistiche per il periodo 2011-2012.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) omessa notifica della prodromica cartella;
b) prescrizione del credito, anche successiva alla notifica della cartella.
Si sono costituite in giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, l'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica della cartella e di successivi atti interruttivi.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva invero che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito idonea prova della notifica sia della cartella prodromica sia di successivi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, dopo la regolare notifica a mezzo pec della cartella prodromica in data 27.7.2016, risultano notificate, prima dell'intimazione impugnata in questa sede, le intimazioni di pagamento n. 03420189010594970000 (in data 10/12/2018), n. 03420209004871186000 (in data 28/02/2020) e n.
03420229004728824000 (in data 29/09/2022).
Ne consegue che tutti i motivi di ricorso risultano infondati.
Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore di tutte le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, liquidate, per ciascuna parte resistente, in euro 187,00, oltre accessori come per legge.
Cosenza, 20 febbraio 2026. Il giudice
PI NT
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7294/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007748555000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007748555000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022402778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022402778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1La signora , in atti generalizzata, si è opposta all'intimazione di pagamento, notificatagli da Agenzia Entrate Riscossione il 29.10.2024, emessa a seguito di omesso pagamento di cartella esattoriale per tasse automobilistiche per il periodo 2011-2012.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) omessa notifica della prodromica cartella;
b) prescrizione del credito, anche successiva alla notifica della cartella.
Si sono costituite in giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, l'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica della cartella e di successivi atti interruttivi.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva invero che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito idonea prova della notifica sia della cartella prodromica sia di successivi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, dopo la regolare notifica a mezzo pec della cartella prodromica in data 27.7.2016, risultano notificate, prima dell'intimazione impugnata in questa sede, le intimazioni di pagamento n. 03420189010594970000 (in data 10/12/2018), n. 03420209004871186000 (in data 28/02/2020) e n.
03420229004728824000 (in data 29/09/2022).
Ne consegue che tutti i motivi di ricorso risultano infondati.
Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore di tutte le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, liquidate, per ciascuna parte resistente, in euro 187,00, oltre accessori come per legge.
Cosenza, 20 febbraio 2026. Il giudice
PI NT