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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1582/2023
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1582/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Cristina Bandiera ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
(nel testo vigente ratione temporis) nella causa iscritta al N. 1582/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Con l'avv. SONEGO ALBERTO,
- ricorrente -
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
In proprio ex art. 86 c.p.c. e con l'avv. FORZAN CHIARA
- resistente -
In punto: prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 24.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “In via principale:
Contrariis reiects, previa declaratoria di nullità, ovvero previo annullamento ovvero previa riduzione ad equità, del contratto di pattuizione dei compensi professionali del 21/04/2018 tra l'Avv. e il sig. Controparte_1 Parte_1
di cui in premesse del ricorso, condannare l'Avv. a pagare al ricorrente sig. la somma di
[...] Controparte_1 Pt_1
€ 25.791,41 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto (09/02/2022) al saldo.
In via subordinata:
previo annullamento del contratto d'opera professionale stipulato tra l'Avv. e il sig. Controparte_2 Controparte_1
di cui in premesse, condannare l'Avv. a pagare al ricorrente sig. la somma di € Parte_1 CP_1 Pt_1
25.791,41 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto (09/02/2022) al saldo.
In ulteriore subordine:
1 Contrariis reiects, previa declaratoria di arricchimento senza causa, condannare ex art. 2041 c.c. l'Avv. CP_1
a pagare al ricorrente sig. la somma di € 25.791,41 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria
[...] Pt_1 dal dovuto (09/02/2022) al saldo.
In ogni caso:
Rigettare tutte le domande del resistente Avv. . CP_1
Condannare il resistente Avv. al risarcimento ex art. 96, primo comma, c.p.c., da liquidarsi secondo giustizia. CP_1
Condannare inoltre il resistente Avv. al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., da CP_1 liquidarsi equitativamente.
Condannare comunque il resistente Avv. al ristoro di spese e compensi della presente causa, con distrazione a CP_1 favore del procuratore del ricorrente Avv. Alberto Sonego.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito
“IN PRINCIPALITA':
Accertata la validità, l'efficacia, la legittimità e la non iniquità dell'accordo sui compensi sottoscritto in data
21.04.2018 tra il signor e l'Avvocato in relazione alla causa di lavoro Parte_1 Controparte_1 nei confronti di e di cui si è detto nelle premesse, rigettarsi il ricorso avversario ex art. 702 CP_3 CP_4 bis c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE:
Accertata l'attività di consulenza nelle aste immobiliari svolta dall'Avvocato in favore del signor Controparte_1
nelle date 10.11.2021, 11.01.2022, 15.02.2022, 17.02.2022, 17.03.2022, 18.04.2022, 25.05.2022, Pt_1
30.05.2022, condannarsi il ricorrente a pagare all'Avv. , a titolo di compenso per tale attività, la somma di € CP_1
3.647,80 (incl. accessori), come da preavviso di fattura datato 29.07.2022, inviato il 01.08.2022 (cfr. doc.
42), o la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuta equa o di giustizia.
IN OGNI CASO:
- Accertata la colpa grave e/o il dolo dell'azione giudiziale instaurata dal signor nei Parte_1 confronti dell'Avv. per i motivi espressamente indicati alle pagine 37 e 38 della memoria difensiva e Controparte_1 risultanti dalla documentazione di causa, motivi attinenti a dichiarazioni non veritiere, errori di quantificazione, errori degli istituti giuridici utilizzati;
accertata la responsabilità del procuratore Avv. Alberto Sonego in merito ai fatti sopraindicati, condannare, ai sensi degli articoli 96 e 94 c.p.c., il signor e l'Avvocato Parte_1
Alberto Sonego, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.000,00, o la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia.
- Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., all'Adito Giudice di Voler ordinare la cancellazione della frase offensiva riportata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal Collega Sonego: << Nel caso di specie è del tutto evidente
l'iniquità del compenso percepito dall'Avv. . Invero, quand'anche (a tutto concedere) fosse stato equo il CP_1 compenso indicato nel succitato preventivo scritto del 21/04/2018 (doc. 2), va evidenziato che tale compenso si palesa del tutto iniquo laddove si consideri che esso fu quantificato sulla base di un petitum di gran lunga superiore al decisum
2 (quest'ultimo ammonta a circa ¼ del petitum). L'effetto è stato che il sig. si è visto sottrarre dall'Avv. Pt_1 CP_1
(il quale – si deve rammentare – si è premurato di incassare direttamente l'intera somma spettante al cliente) più della metà di quanto sborsato dal soccombente . La frase, oltre ad essere offensiva e denigratoria, è palesemente CP_4 falsa.
- Spese legali rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 27.2.2023 agiva nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna dello stesso – previa declaratoria di nullità ovvero previo
[...] annullamento o riduzione a equità del contratto di pattuizione di compensi professionali del
21.4.2018 - della somma di € 25.791,41 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Allegava:
- di essere rimasto vittima di gravissimo infortunio sul lavoro in data 13.7.2015 e di aver dapprima incaricato – per ottenere il risarcimento dei danni patiti – l'Avv. Luisa Gatto e, successivamente, revocato il mandato a quest'ultima, l'odierno convenuto;
- di aver in particolare incaricato il convenuto e l'Avv. – che però non si occupava CP_5 materialmente della vertenza;
- che l'odierno convenuto inizialmente gli quantificava i costi per assistenza legale nel 10 % del risarcimento che gli sarebbe stato riconosciuto e solo successivamente – modificando l'iniziale accordo – gli faceva sottoscrivere il preventivo del 21.4.2018 con previsione delle tariffe massime di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 con compenso tabellare totale pari a € 23.417,00 oltre a spese generali, IVA e CPA, per un totale complessivo, quindi, di € 34.247,00 e senza indicare come dovuti ulteriori importi, quali ad esempio il contributo unificato;
- che l'odierno convenuto avviava la causa di risarcimento nei confronti della ditta CP_4 redigendo e depositando il 4.7.2018 apposito ricorso avanti al Tribunale di Treviso quale
Giudice del lavoro con instaurazione del procedimento R.G. lavoro 923/2018;
- che in tale ricorso l'Avv. esponeva solo il danno non patrimoniale biologico (con CP_1 invalidità permanente stimata al 32%) e quello relativo alla capacità lavorativa specifica, quantificando il primo e quello da invalidità temporanea nella manifestamente esagerata somma di € 249.657,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che, in particolare, l'Avv. ometteva di chiedere il rimborso delle cospicue spese mediche CP_1 sostenute dal cliente e da questo documentate al legale;
- che il Tribunale di Treviso, nella persona del dott. Galli, condannava la a risarcire CP_6 all'odierno ricorrente, quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario per 3,30 ore giornaliere per
3 l'intera durata del rapporto di lavoro oltre TFR, e a € 52.228,04 oltre interessi a titolo di danno differenziale per l'infortunio in questione poiché veniva riconosciuta una invalidità permanente del 18%, anziché del 32% come indicata dall'Avv. nel ricorso e oltre alle spese di lite CP_1 liquidate in € 5.795,00 oltre accessori (per un totale di € 8.455,60);
- che l'Avv. inviava alla controparte i conteggi di quanto dovuto in base alla sentenza;
CP_1
- che in tali conteggi le spese legali erano calcolate nel minor importo di € 7.122,75 e gli interessi erano erroneamente calcolati in € 915,63 anziché in € 1.467,06;
- che l'Avv. – in forza del potere di incassare e quietanzare conferitogli - chiedeva alla CP_1 che il pagamento fosse effettuato direttamente a proprio favore anziché del cliente;
CP_6
- che la pagava l'importo di € 67.076,71 direttamente all'Avv. ; CP_6 CP_1
- che l'8.2.2022 durante un incontro tenutosi presso il suo studio l'Avv. gli consegnava la CP_1 minor somma di € 32.829,70 a mezzo assegno e che di fronte alle sue richieste di chiarimenti gli prometteva, nello stesso incontro dell'8.2.2022, una seconda tranche entro il mese di aprile 2022;
- che nulla più gli veniva versato dall'Avv. e di averlo inutilmente sollecitato via CP_1 messaggistica Whatsapp e con telefonate;
- di aver nuovamente incontrato il legale presso il suo studio il 19.7.2022 e che lo stesso scriveva su un foglio un conteggio per riepilogare la suddivisone della cifra di € 67.076,71 di cui alla sentenza;
- di essersi rivolto ad altro legale che contattava l'odierno convenuto che rispondeva con pec dell'1.8.2022 ribadendo la correttezza del proprio calcolo;
- di aver quindi inviato apposita diffida tramite legale all'odierno convenuto in data 2.11.2022 contestando la quantificazione dei compensi – in quanto superiori alla cifra liquidata dal
Tribunale - e l'invalidità dell'accordo del 21.4.2018 in quanto sproporzionato, chiedendo la restituzione della differenza tra quanto trattenuto dall'avvocato e quanto liquidato dal Tribunale
e quindi della somma di € 25.791,41;
- che l'Avv. , quanto alle spese mediche non richieste nella causa, affermava non essergli CP_1 stata mai consegnata alcuna fattura dal cliente non essendo stata alcuna di tali spese affrontata prima del ricorso.
- Si costituiva l'1.12.2023 l'Avv. contestando quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
In particolare, l'avv. costituendosi ammetteva l'esistenza di un iniziale accordo che avrebbe CP_1 previsto, per l'attività stragiudiziale espletata, una somma a titolo di compenso pari al 10 % di quanto ottenuto dal cliente;
evidenziava però che dopo un anno di trattative senza approdare a un accordo con il datore di lavoro, che negava lo stesso rapporto, era stato necessario instaurare il procedimento giudiziale con fase di studio particolarmente complessa, comprensiva anche di attività di trascrizione di file audio (docc. 3 e 4) e di incontri con il medico legale di parte incaricato (docc. 5-7) e di essersi
4 occupato anche degli spostamenti per permettere al cliente di raggiungere il proprio studio. Allegava di essersi interfacciato anche con l' durante la trattativa stragiudiziale (doc. 10). Evidenziava di CP_3 non aver mai chiesto al cliente alcun acconto o fondo spese, proprio su richiesta di questi, che, informato della complessità della controversia, firmava l'incarico del 21.4.2018. Evidenziava, quanto alle spese mediche, di averne chiesto i giustificativi al cliente ma che lo stesso aveva dichiarato di averne solo i pro forma e non le fatture essendo impossibilitato a pagarle (precisava di aver comunque prodotto sub 67 con il ricorso i preavvisi forniti dal cliente, con parziale rigetto della domanda proprio per assenza della prova del pagamento e accoglimento della stessa grazie alle note conclusive da sé depositate).
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso attoreo e, in via riconvenzionale, di accertarsi l'attività di consulenza stragiudiziale da sé svolta a favore del ricorrente nelle aste immobiliari del 10.11.2021,
11.01.2022, 15.02.2022, 17.02.2022, 17.03.2022, 18.04.2022, 25.05.2022, 30.05.2022 con condanna dello stesso a corrispondergli a titolo di corrispettivo l'importo di € 3.647,80 (accessori inclusi) e con condanna in solido del ricorrente e del suo legale ex artt. 94 e 96 c.p.c. alla somma di € 5.000,00 con contestuale richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di una frase di cui al ricorso.
- Con ordinanza del 24.2.2024 il Giudice ritenuta superflua ogni ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione e il trattenimento in decisione ex art. 702 ter c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
***
Sulla domanda proposta da parte ricorrente
- La domanda di parte attrice è infondata e va pertanto rigettata.
- Risulta che il ricorrente conferì mandato al resistente e all'avv. (doc. 1 ricorrente), CP_5 unitamente e disgiuntamente, a rappresentarlo e a difenderlo nel giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro.
- Rispetto a tale incarico risulta documentata dallo stesso ricorrente (doc. 2) la pattuizione il 21.4.2018
a titolo di compenso – senza anticipazioni di compensi e con spese di causa anticipate dal difensore - del compenso previsto “dalle tariffe massime del decreto Ministeriale 55/2014 per le cause di valore compreso tra
52.000,00 e 260.000,00 di seguito riportate”, con specifica quale importo dovuto a titolo di compenso della somma di € 23.417,00 oltre a spese generali 15 %, IVA e CPA.
Tale compenso nel contratto è stato determinato espressamente “tenuto conto della difficoltà giuridica della causa, della mole del materiale probatorio composto anche da files audio, dalla necessità di utilizzare interpreti, dell'attività di calcolo delle spettanze per differenze retributive, della necessità di avvalersi di consulenti medici legali”, parametri in linea con quelli previsti dal D.M. 55/2014 per la determinazione dei compensi anche in sede giudiziale.
Con tale atto il cliente si impegnava anche a conferire al legale procura per l'incasso.
Quanto alla complessità dell'incarico, peraltro, il resistente ha adeguatamente documentato la
5 corposa attività svolta e non risultano i presupposti per ritenere che l'attività posta in essere non avesse le caratteristiche indicate nel contratto relativo ai compensi.
La stessa scelta dello scaglione applicabile ai compensi è coerente con l'importo per cui la domanda
è stata accolta in sentenza (doc. 4 ricorrente).
Il compenso indicato quindi, oltre ad essere stato espressamente pattuito con gli effetti di cui all'art. 2233 c.c., risulta anche corrispondente ai valori previsti per le cause di lavoro dai parametri vigenti ratione temporis risultando quindi infondate anche le allegazioni del ricorrente che ne invocano una riduzione a equità censurandone l'abnormità.
- Alla luce di tale accordo scritto concluso tra le parti risulta del tutto irrilevante che in un momento precedente fossero eventualmente stati preventivati dall'odierno resistente costi pari a circa il 10 % dell'ottenendo risarcimento. Rispetto a tale precedente accordo – la cui data non è stata provata dal ricorrente e che è stato in ogni caso superato dal successivo – il resistente ha riconosciuto che inizialmente era stato preventivato un compenso del 10 % dell'utilità ottenuta in caso di esito bonario della vertenza, soluzione poi rivelatasi non percorribile perché il datore di lavoro negava la stessa sussistenza di un rapporto di lavoro, poi accertato dalla sentenza.
- Quanto, infine, alla specifica doglianza per cui il compenso richiesto sarebbe superiore a quello liquidato dalla sentenza a carico della controparte, va ricordato che in tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2018, n. 25992).
*
- Va poi osservato quanto segue con riferimento alle ulteriori doglianze.
- Risulta che la causa sia stata promossa con ricorso avanti al Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, del 4.7.2018, R.G. 923/2018, nei confronti del datore di lavoro, con richiesta di CP_4 risarcimento del danno biologico per l'importo di € 186.489,00 oltre personalizzazione, per un ammontare totale di € 249.657,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (risulta, inoltre, documentalmente provato che oggetto della causa non fosse il solo risarcimento del danno subito CP_ ma anche il pagamento delle differenze retributive e della rendita doc. 3 ricorrente).
- Il ricorrente ha contestato al difensore di aver quantificato in modo abnorme tale importo: la richiesta di risarcimento formulata risulta però coerente con le conclusioni della relazione medica di
6 parte del 20.9.2016 (doc. 7 resistente) peraltro ribadite dalla Consulente di parte in sede di osservazioni alla C.T.U. (doc. 17 resistente).
- Peraltro, quanto alla lamentata sproporzione tra quanto trattenuto dall'odierno resistente a titolo di compenso e quanto ottenuto dal ricorrente va anche considerata la circostanza per cui a seguito dell'attività svolta e documentata dal resistente anche nei confronti dell' – essendo l'importo CP_3 di cui alla sentenza corrispondente al solo danno differenziale – l'odierno ricorrente otteneva anche la rendita prevista per legge con arretrati e rivalutazione (doc. 4, pag. 9 resistente). CP_3
*
- Quanto alla censura relativa al fatto che il difensore avrebbe omesso in tale giudizio di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito e, in particolare, delle spese mediche affrontate, non risulta documentata da parte del ricorrente la consegna di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta con il ricorso dall'Avv. e rispetto alla quale peraltro la sentenza ha riconosciuto CP_1 all'odierno ricorrente la rifusione di quanto richiesto (doc. 4, pag. 8 ricorrente) a seguito di apposita osservazione sul punto mossa alla C.T.U. (doc. 17, pag. 8 resistente) con riconoscimento dell'importo nonostante la mancata prova del pagamento avendo il cliente fornito mere pre-fatture.
*
- Il ricorrente ha poi invocato la nullità del contratto per mancata informativa al cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione ex art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010: istituto pacificamente non applicabile al rito del lavoro ove opera la diversa previsione di cui all'art. 410 c.p.c.
- Anche tale censura risulta, quindi, infondata.
*
- Non sussistono, infine, i presupposti per accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata, mancando il requisito della residualità previsto dall'art. 2042 c.c. vertendosi in materia di rapporti contrattuali.
- Infatti, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile solo ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza dei presupposti per il suo accoglimento.
***
Sulla domanda proposta in via riconvenzionale da parte resistente
- Parte resistente costituendosi ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente chiedendone la condanna al pagamento di compensi per attività stragiudiziale effettuata a favore dello stesso dopo l'emissione della sentenza conclusiva del giudizio avanti al Giudice del lavoro dell'intestato Tribunale.
7 - In particolare, parte resistente ha allegato che parte ricorrente, aveva deciso di acquistare immobili all'asta per poi rivenderli avvalendosi dell'assistenza dell'avv. per la verifica delle relative CP_1 perizie e degli avvisi di vendita di 7 immobili.
- Il ricorrente, in particolare, ha allegato di aver analizzato tali perizie e relazioni per verificare l'esistenza di abusi, vincoli paesaggistici e formalità pregiudizievoli, lo stato degli immobili e il valore degli stessi, al fine di consigliare al meglio il proprio assistito.
- Parte resistente ha documentato di aver inviato al ricorrente l'1.8.2022 preavviso di fattura del
29.7.2022 per l'importo di € 3.647,80 (€ 2.500,00 di onorari, oltre accessori), chiedendo il pagamento dell'attività stragiudiziale effettuata (doc. 42 resistente).
- La domanda risulta fondata nei limiti di seguito precisati.
- Il resistente ha documentato l'attività svolta (docc. 25-41), che non risulta peraltro negata dal ricorrente che si è limitato a contestare l'inesistenza di un formale incarico.
- Per tale attività stragiudiziale, in assenza della pattuizione del compenso tra le parti, risulta congruo applicare il D.M. 55/2014 e ss. mod. nel testo vigente ratione temporis (valore indeterminabile, complessità bassa, compenso medio).
***
- Infine, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex artt. 94 e 96 c.p.c. avanzata da parte resistente, né la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente nella memoria del 22.1.2025.
- Infatti, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza - o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza di tale responsabilità.
- Nel caso di specie nessuna delle due parti ha assolto all'onere probatorio sopra delineato.
- Quanto alla richiesta avanzata da parte resistente ex art. 89 c.p.c. di cancellare una delle frasi di cui al ricorso introduttivo (“Nel caso di specie è del tutto evidente l'iniquità del compenso percepito dall'Avv. . CP_1
Invero, quand'anche (a tutto concedere) fosse stato equo il compenso indicato nel succitato preventivo scritto del
21/04/2018 (doc. 2), va evidenziato che tale compenso si palesa del tutto iniquo laddove si consideri che esso fu quantificato sulla base di un petitum di gran lunga superiore al decisum (quest'ultimo ammonta a circa ¼ del petitum). L'effetto è stato che il sig. si è visto sottrarre dall'Avv. (il quale – si deve rammentare – si è Pt_1 CP_1 premurato di incassare direttamente l'intera somma spettante al cliente) più della metà di quanto sborsato dal
8 soccombente ) si ritiene del pari che non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, CP_4 trattandosi di espressione rientrante nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della parte e a una specifica domanda della stessa volta alla riduzione ad equità del contratto asseritamente, appunto, “iniquo”.
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss. mod. (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale in considerazione dell'attività effettivamente espletata)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 1582/2023 R.G., ogni altra diversa domanda, difesa ed eccezione respinta o assorbita:
− rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
− accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale da parte resistente e per l'effetto condanna a versare a l'importo di € 2.295,00 oltre spese generali 15 Parte_1 Controparte_1
%, IVA e CPA come per legge;
− rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte reciprocamente dalle parti;
− rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. proposta da parte resistente;
− condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Treviso, 28/03/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1582/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Cristina Bandiera ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
(nel testo vigente ratione temporis) nella causa iscritta al N. 1582/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Con l'avv. SONEGO ALBERTO,
- ricorrente -
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
In proprio ex art. 86 c.p.c. e con l'avv. FORZAN CHIARA
- resistente -
In punto: prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 24.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “In via principale:
Contrariis reiects, previa declaratoria di nullità, ovvero previo annullamento ovvero previa riduzione ad equità, del contratto di pattuizione dei compensi professionali del 21/04/2018 tra l'Avv. e il sig. Controparte_1 Parte_1
di cui in premesse del ricorso, condannare l'Avv. a pagare al ricorrente sig. la somma di
[...] Controparte_1 Pt_1
€ 25.791,41 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto (09/02/2022) al saldo.
In via subordinata:
previo annullamento del contratto d'opera professionale stipulato tra l'Avv. e il sig. Controparte_2 Controparte_1
di cui in premesse, condannare l'Avv. a pagare al ricorrente sig. la somma di € Parte_1 CP_1 Pt_1
25.791,41 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto (09/02/2022) al saldo.
In ulteriore subordine:
1 Contrariis reiects, previa declaratoria di arricchimento senza causa, condannare ex art. 2041 c.c. l'Avv. CP_1
a pagare al ricorrente sig. la somma di € 25.791,41 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria
[...] Pt_1 dal dovuto (09/02/2022) al saldo.
In ogni caso:
Rigettare tutte le domande del resistente Avv. . CP_1
Condannare il resistente Avv. al risarcimento ex art. 96, primo comma, c.p.c., da liquidarsi secondo giustizia. CP_1
Condannare inoltre il resistente Avv. al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., da CP_1 liquidarsi equitativamente.
Condannare comunque il resistente Avv. al ristoro di spese e compensi della presente causa, con distrazione a CP_1 favore del procuratore del ricorrente Avv. Alberto Sonego.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito
“IN PRINCIPALITA':
Accertata la validità, l'efficacia, la legittimità e la non iniquità dell'accordo sui compensi sottoscritto in data
21.04.2018 tra il signor e l'Avvocato in relazione alla causa di lavoro Parte_1 Controparte_1 nei confronti di e di cui si è detto nelle premesse, rigettarsi il ricorso avversario ex art. 702 CP_3 CP_4 bis c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE:
Accertata l'attività di consulenza nelle aste immobiliari svolta dall'Avvocato in favore del signor Controparte_1
nelle date 10.11.2021, 11.01.2022, 15.02.2022, 17.02.2022, 17.03.2022, 18.04.2022, 25.05.2022, Pt_1
30.05.2022, condannarsi il ricorrente a pagare all'Avv. , a titolo di compenso per tale attività, la somma di € CP_1
3.647,80 (incl. accessori), come da preavviso di fattura datato 29.07.2022, inviato il 01.08.2022 (cfr. doc.
42), o la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuta equa o di giustizia.
IN OGNI CASO:
- Accertata la colpa grave e/o il dolo dell'azione giudiziale instaurata dal signor nei Parte_1 confronti dell'Avv. per i motivi espressamente indicati alle pagine 37 e 38 della memoria difensiva e Controparte_1 risultanti dalla documentazione di causa, motivi attinenti a dichiarazioni non veritiere, errori di quantificazione, errori degli istituti giuridici utilizzati;
accertata la responsabilità del procuratore Avv. Alberto Sonego in merito ai fatti sopraindicati, condannare, ai sensi degli articoli 96 e 94 c.p.c., il signor e l'Avvocato Parte_1
Alberto Sonego, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.000,00, o la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia.
- Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., all'Adito Giudice di Voler ordinare la cancellazione della frase offensiva riportata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal Collega Sonego: << Nel caso di specie è del tutto evidente
l'iniquità del compenso percepito dall'Avv. . Invero, quand'anche (a tutto concedere) fosse stato equo il CP_1 compenso indicato nel succitato preventivo scritto del 21/04/2018 (doc. 2), va evidenziato che tale compenso si palesa del tutto iniquo laddove si consideri che esso fu quantificato sulla base di un petitum di gran lunga superiore al decisum
2 (quest'ultimo ammonta a circa ¼ del petitum). L'effetto è stato che il sig. si è visto sottrarre dall'Avv. Pt_1 CP_1
(il quale – si deve rammentare – si è premurato di incassare direttamente l'intera somma spettante al cliente) più della metà di quanto sborsato dal soccombente . La frase, oltre ad essere offensiva e denigratoria, è palesemente CP_4 falsa.
- Spese legali rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 27.2.2023 agiva nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna dello stesso – previa declaratoria di nullità ovvero previo
[...] annullamento o riduzione a equità del contratto di pattuizione di compensi professionali del
21.4.2018 - della somma di € 25.791,41 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Allegava:
- di essere rimasto vittima di gravissimo infortunio sul lavoro in data 13.7.2015 e di aver dapprima incaricato – per ottenere il risarcimento dei danni patiti – l'Avv. Luisa Gatto e, successivamente, revocato il mandato a quest'ultima, l'odierno convenuto;
- di aver in particolare incaricato il convenuto e l'Avv. – che però non si occupava CP_5 materialmente della vertenza;
- che l'odierno convenuto inizialmente gli quantificava i costi per assistenza legale nel 10 % del risarcimento che gli sarebbe stato riconosciuto e solo successivamente – modificando l'iniziale accordo – gli faceva sottoscrivere il preventivo del 21.4.2018 con previsione delle tariffe massime di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 con compenso tabellare totale pari a € 23.417,00 oltre a spese generali, IVA e CPA, per un totale complessivo, quindi, di € 34.247,00 e senza indicare come dovuti ulteriori importi, quali ad esempio il contributo unificato;
- che l'odierno convenuto avviava la causa di risarcimento nei confronti della ditta CP_4 redigendo e depositando il 4.7.2018 apposito ricorso avanti al Tribunale di Treviso quale
Giudice del lavoro con instaurazione del procedimento R.G. lavoro 923/2018;
- che in tale ricorso l'Avv. esponeva solo il danno non patrimoniale biologico (con CP_1 invalidità permanente stimata al 32%) e quello relativo alla capacità lavorativa specifica, quantificando il primo e quello da invalidità temporanea nella manifestamente esagerata somma di € 249.657,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che, in particolare, l'Avv. ometteva di chiedere il rimborso delle cospicue spese mediche CP_1 sostenute dal cliente e da questo documentate al legale;
- che il Tribunale di Treviso, nella persona del dott. Galli, condannava la a risarcire CP_6 all'odierno ricorrente, quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario per 3,30 ore giornaliere per
3 l'intera durata del rapporto di lavoro oltre TFR, e a € 52.228,04 oltre interessi a titolo di danno differenziale per l'infortunio in questione poiché veniva riconosciuta una invalidità permanente del 18%, anziché del 32% come indicata dall'Avv. nel ricorso e oltre alle spese di lite CP_1 liquidate in € 5.795,00 oltre accessori (per un totale di € 8.455,60);
- che l'Avv. inviava alla controparte i conteggi di quanto dovuto in base alla sentenza;
CP_1
- che in tali conteggi le spese legali erano calcolate nel minor importo di € 7.122,75 e gli interessi erano erroneamente calcolati in € 915,63 anziché in € 1.467,06;
- che l'Avv. – in forza del potere di incassare e quietanzare conferitogli - chiedeva alla CP_1 che il pagamento fosse effettuato direttamente a proprio favore anziché del cliente;
CP_6
- che la pagava l'importo di € 67.076,71 direttamente all'Avv. ; CP_6 CP_1
- che l'8.2.2022 durante un incontro tenutosi presso il suo studio l'Avv. gli consegnava la CP_1 minor somma di € 32.829,70 a mezzo assegno e che di fronte alle sue richieste di chiarimenti gli prometteva, nello stesso incontro dell'8.2.2022, una seconda tranche entro il mese di aprile 2022;
- che nulla più gli veniva versato dall'Avv. e di averlo inutilmente sollecitato via CP_1 messaggistica Whatsapp e con telefonate;
- di aver nuovamente incontrato il legale presso il suo studio il 19.7.2022 e che lo stesso scriveva su un foglio un conteggio per riepilogare la suddivisone della cifra di € 67.076,71 di cui alla sentenza;
- di essersi rivolto ad altro legale che contattava l'odierno convenuto che rispondeva con pec dell'1.8.2022 ribadendo la correttezza del proprio calcolo;
- di aver quindi inviato apposita diffida tramite legale all'odierno convenuto in data 2.11.2022 contestando la quantificazione dei compensi – in quanto superiori alla cifra liquidata dal
Tribunale - e l'invalidità dell'accordo del 21.4.2018 in quanto sproporzionato, chiedendo la restituzione della differenza tra quanto trattenuto dall'avvocato e quanto liquidato dal Tribunale
e quindi della somma di € 25.791,41;
- che l'Avv. , quanto alle spese mediche non richieste nella causa, affermava non essergli CP_1 stata mai consegnata alcuna fattura dal cliente non essendo stata alcuna di tali spese affrontata prima del ricorso.
- Si costituiva l'1.12.2023 l'Avv. contestando quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
In particolare, l'avv. costituendosi ammetteva l'esistenza di un iniziale accordo che avrebbe CP_1 previsto, per l'attività stragiudiziale espletata, una somma a titolo di compenso pari al 10 % di quanto ottenuto dal cliente;
evidenziava però che dopo un anno di trattative senza approdare a un accordo con il datore di lavoro, che negava lo stesso rapporto, era stato necessario instaurare il procedimento giudiziale con fase di studio particolarmente complessa, comprensiva anche di attività di trascrizione di file audio (docc. 3 e 4) e di incontri con il medico legale di parte incaricato (docc. 5-7) e di essersi
4 occupato anche degli spostamenti per permettere al cliente di raggiungere il proprio studio. Allegava di essersi interfacciato anche con l' durante la trattativa stragiudiziale (doc. 10). Evidenziava di CP_3 non aver mai chiesto al cliente alcun acconto o fondo spese, proprio su richiesta di questi, che, informato della complessità della controversia, firmava l'incarico del 21.4.2018. Evidenziava, quanto alle spese mediche, di averne chiesto i giustificativi al cliente ma che lo stesso aveva dichiarato di averne solo i pro forma e non le fatture essendo impossibilitato a pagarle (precisava di aver comunque prodotto sub 67 con il ricorso i preavvisi forniti dal cliente, con parziale rigetto della domanda proprio per assenza della prova del pagamento e accoglimento della stessa grazie alle note conclusive da sé depositate).
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso attoreo e, in via riconvenzionale, di accertarsi l'attività di consulenza stragiudiziale da sé svolta a favore del ricorrente nelle aste immobiliari del 10.11.2021,
11.01.2022, 15.02.2022, 17.02.2022, 17.03.2022, 18.04.2022, 25.05.2022, 30.05.2022 con condanna dello stesso a corrispondergli a titolo di corrispettivo l'importo di € 3.647,80 (accessori inclusi) e con condanna in solido del ricorrente e del suo legale ex artt. 94 e 96 c.p.c. alla somma di € 5.000,00 con contestuale richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di una frase di cui al ricorso.
- Con ordinanza del 24.2.2024 il Giudice ritenuta superflua ogni ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione e il trattenimento in decisione ex art. 702 ter c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
***
Sulla domanda proposta da parte ricorrente
- La domanda di parte attrice è infondata e va pertanto rigettata.
- Risulta che il ricorrente conferì mandato al resistente e all'avv. (doc. 1 ricorrente), CP_5 unitamente e disgiuntamente, a rappresentarlo e a difenderlo nel giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro.
- Rispetto a tale incarico risulta documentata dallo stesso ricorrente (doc. 2) la pattuizione il 21.4.2018
a titolo di compenso – senza anticipazioni di compensi e con spese di causa anticipate dal difensore - del compenso previsto “dalle tariffe massime del decreto Ministeriale 55/2014 per le cause di valore compreso tra
52.000,00 e 260.000,00 di seguito riportate”, con specifica quale importo dovuto a titolo di compenso della somma di € 23.417,00 oltre a spese generali 15 %, IVA e CPA.
Tale compenso nel contratto è stato determinato espressamente “tenuto conto della difficoltà giuridica della causa, della mole del materiale probatorio composto anche da files audio, dalla necessità di utilizzare interpreti, dell'attività di calcolo delle spettanze per differenze retributive, della necessità di avvalersi di consulenti medici legali”, parametri in linea con quelli previsti dal D.M. 55/2014 per la determinazione dei compensi anche in sede giudiziale.
Con tale atto il cliente si impegnava anche a conferire al legale procura per l'incasso.
Quanto alla complessità dell'incarico, peraltro, il resistente ha adeguatamente documentato la
5 corposa attività svolta e non risultano i presupposti per ritenere che l'attività posta in essere non avesse le caratteristiche indicate nel contratto relativo ai compensi.
La stessa scelta dello scaglione applicabile ai compensi è coerente con l'importo per cui la domanda
è stata accolta in sentenza (doc. 4 ricorrente).
Il compenso indicato quindi, oltre ad essere stato espressamente pattuito con gli effetti di cui all'art. 2233 c.c., risulta anche corrispondente ai valori previsti per le cause di lavoro dai parametri vigenti ratione temporis risultando quindi infondate anche le allegazioni del ricorrente che ne invocano una riduzione a equità censurandone l'abnormità.
- Alla luce di tale accordo scritto concluso tra le parti risulta del tutto irrilevante che in un momento precedente fossero eventualmente stati preventivati dall'odierno resistente costi pari a circa il 10 % dell'ottenendo risarcimento. Rispetto a tale precedente accordo – la cui data non è stata provata dal ricorrente e che è stato in ogni caso superato dal successivo – il resistente ha riconosciuto che inizialmente era stato preventivato un compenso del 10 % dell'utilità ottenuta in caso di esito bonario della vertenza, soluzione poi rivelatasi non percorribile perché il datore di lavoro negava la stessa sussistenza di un rapporto di lavoro, poi accertato dalla sentenza.
- Quanto, infine, alla specifica doglianza per cui il compenso richiesto sarebbe superiore a quello liquidato dalla sentenza a carico della controparte, va ricordato che in tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2018, n. 25992).
*
- Va poi osservato quanto segue con riferimento alle ulteriori doglianze.
- Risulta che la causa sia stata promossa con ricorso avanti al Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, del 4.7.2018, R.G. 923/2018, nei confronti del datore di lavoro, con richiesta di CP_4 risarcimento del danno biologico per l'importo di € 186.489,00 oltre personalizzazione, per un ammontare totale di € 249.657,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (risulta, inoltre, documentalmente provato che oggetto della causa non fosse il solo risarcimento del danno subito CP_ ma anche il pagamento delle differenze retributive e della rendita doc. 3 ricorrente).
- Il ricorrente ha contestato al difensore di aver quantificato in modo abnorme tale importo: la richiesta di risarcimento formulata risulta però coerente con le conclusioni della relazione medica di
6 parte del 20.9.2016 (doc. 7 resistente) peraltro ribadite dalla Consulente di parte in sede di osservazioni alla C.T.U. (doc. 17 resistente).
- Peraltro, quanto alla lamentata sproporzione tra quanto trattenuto dall'odierno resistente a titolo di compenso e quanto ottenuto dal ricorrente va anche considerata la circostanza per cui a seguito dell'attività svolta e documentata dal resistente anche nei confronti dell' – essendo l'importo CP_3 di cui alla sentenza corrispondente al solo danno differenziale – l'odierno ricorrente otteneva anche la rendita prevista per legge con arretrati e rivalutazione (doc. 4, pag. 9 resistente). CP_3
*
- Quanto alla censura relativa al fatto che il difensore avrebbe omesso in tale giudizio di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito e, in particolare, delle spese mediche affrontate, non risulta documentata da parte del ricorrente la consegna di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta con il ricorso dall'Avv. e rispetto alla quale peraltro la sentenza ha riconosciuto CP_1 all'odierno ricorrente la rifusione di quanto richiesto (doc. 4, pag. 8 ricorrente) a seguito di apposita osservazione sul punto mossa alla C.T.U. (doc. 17, pag. 8 resistente) con riconoscimento dell'importo nonostante la mancata prova del pagamento avendo il cliente fornito mere pre-fatture.
*
- Il ricorrente ha poi invocato la nullità del contratto per mancata informativa al cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione ex art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010: istituto pacificamente non applicabile al rito del lavoro ove opera la diversa previsione di cui all'art. 410 c.p.c.
- Anche tale censura risulta, quindi, infondata.
*
- Non sussistono, infine, i presupposti per accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata, mancando il requisito della residualità previsto dall'art. 2042 c.c. vertendosi in materia di rapporti contrattuali.
- Infatti, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile solo ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza dei presupposti per il suo accoglimento.
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Sulla domanda proposta in via riconvenzionale da parte resistente
- Parte resistente costituendosi ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente chiedendone la condanna al pagamento di compensi per attività stragiudiziale effettuata a favore dello stesso dopo l'emissione della sentenza conclusiva del giudizio avanti al Giudice del lavoro dell'intestato Tribunale.
7 - In particolare, parte resistente ha allegato che parte ricorrente, aveva deciso di acquistare immobili all'asta per poi rivenderli avvalendosi dell'assistenza dell'avv. per la verifica delle relative CP_1 perizie e degli avvisi di vendita di 7 immobili.
- Il ricorrente, in particolare, ha allegato di aver analizzato tali perizie e relazioni per verificare l'esistenza di abusi, vincoli paesaggistici e formalità pregiudizievoli, lo stato degli immobili e il valore degli stessi, al fine di consigliare al meglio il proprio assistito.
- Parte resistente ha documentato di aver inviato al ricorrente l'1.8.2022 preavviso di fattura del
29.7.2022 per l'importo di € 3.647,80 (€ 2.500,00 di onorari, oltre accessori), chiedendo il pagamento dell'attività stragiudiziale effettuata (doc. 42 resistente).
- La domanda risulta fondata nei limiti di seguito precisati.
- Il resistente ha documentato l'attività svolta (docc. 25-41), che non risulta peraltro negata dal ricorrente che si è limitato a contestare l'inesistenza di un formale incarico.
- Per tale attività stragiudiziale, in assenza della pattuizione del compenso tra le parti, risulta congruo applicare il D.M. 55/2014 e ss. mod. nel testo vigente ratione temporis (valore indeterminabile, complessità bassa, compenso medio).
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- Infine, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex artt. 94 e 96 c.p.c. avanzata da parte resistente, né la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente nella memoria del 22.1.2025.
- Infatti, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza - o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza di tale responsabilità.
- Nel caso di specie nessuna delle due parti ha assolto all'onere probatorio sopra delineato.
- Quanto alla richiesta avanzata da parte resistente ex art. 89 c.p.c. di cancellare una delle frasi di cui al ricorso introduttivo (“Nel caso di specie è del tutto evidente l'iniquità del compenso percepito dall'Avv. . CP_1
Invero, quand'anche (a tutto concedere) fosse stato equo il compenso indicato nel succitato preventivo scritto del
21/04/2018 (doc. 2), va evidenziato che tale compenso si palesa del tutto iniquo laddove si consideri che esso fu quantificato sulla base di un petitum di gran lunga superiore al decisum (quest'ultimo ammonta a circa ¼ del petitum). L'effetto è stato che il sig. si è visto sottrarre dall'Avv. (il quale – si deve rammentare – si è Pt_1 CP_1 premurato di incassare direttamente l'intera somma spettante al cliente) più della metà di quanto sborsato dal
8 soccombente ) si ritiene del pari che non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, CP_4 trattandosi di espressione rientrante nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della parte e a una specifica domanda della stessa volta alla riduzione ad equità del contratto asseritamente, appunto, “iniquo”.
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- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss. mod. (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale in considerazione dell'attività effettivamente espletata)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 1582/2023 R.G., ogni altra diversa domanda, difesa ed eccezione respinta o assorbita:
− rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
− accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale da parte resistente e per l'effetto condanna a versare a l'importo di € 2.295,00 oltre spese generali 15 Parte_1 Controparte_1
%, IVA e CPA come per legge;
− rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte reciprocamente dalle parti;
− rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. proposta da parte resistente;
− condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Treviso, 28/03/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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