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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/11/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 245/2024
Repubblica italiana in nome del popolo italiano il Tribunale di Pordenone
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela Brunetti, lette le note conclusive ex art. 127 ter depositate esclusivamente dal patrocinio delle parti ricorrenti in data 30.10.2025, ha pronunciato la seguente :
SENTENZA
Ex art. 127 ter nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 245/2024
da:
1) [c.f. ], Parte_1 CodiceFiscale_1
2) [c.f. , entrambi rappresentati e difesi nel presente Parte_2 CodiceFiscale_2 procedimento dall'avv. Renato Speranzoni, con posta elettronica certificata (PEC) ed il proprio numero di fax 041/985.004, e Email_1 digitalmente domiciliati presso il suo indirizzo PEC
come da mandati allegati telematicamente al Email_1 presente ricorso depositato in via telematica (PCT) ricorrenti
Contro
: (Cod. Fisc.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Francesco
Migotto, C.F. giusta autorizzazione dell'Avvocatura dello Stato di C.F._3
Trieste alla trattazione diretta e incarico del Direttore Generale dell' Parte_3
[..
[...] [...]
(all. 1), con domicilio eletto presso l'Ufficio V - Ambito Territoriale di
[...]
Pordenone, in Largo San Giorgio n. 12, ove andranno inviate le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 176 c.p.c., alla casella di posta elettronica certificata:
Email_2
resistente
IN PUNTO: carta elettronica del docente
CONCLUSIONI PARTI RICORRENTI
“IN PRINCIPALITA': accertarsi e/o dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge
13.7.2015 n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il , in persona del pro tempore, ad Controparte_1 CP_2 assegnare a ciascun ricorrente la predetta “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare in favore degli stessi la complessive somme di €
2.500,00 per e di € 3.000,00 per maggiorate della Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio dovesse accertarsi che i ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione
e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate “in principalità” Controparte_1 deve intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascun ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascun ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: il sottoscritto procuratore dei ricorrenti non ritiene di dover formulare alcuna istanza istruttoria, trattandosi di causa di puro diritto, già compiutamente istruita in via documentale.
IN OGNI CASO: spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto
2 procuratore dei ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali”
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
In via preliminare Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per i crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (PEC di notifica del 16/05/2024).
In via principale Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria, tenendo conto degli orari ridotti per gli anni sopra documentati o comunque della non debenza della somma per i ricorrenti rispettivamente indicati. Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, e adivano l'intestato Parte_4 Parte_5
Tribunale, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020
2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ( ) e per gli anni : Parte_4
2018/2019; 2019/2020 ; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ( con Parte_5 la conseguente condanna del all'accredito della somma Controparte_1 complessiva, rispettivamente di € 2500,00 e € 3000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
I ricorrenti deducevano la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di
Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa.
Il eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. CP_1
4, c.c. antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (PEC di notifica del
16/05/2024).
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza.
I ricorrenti hanno prestato servizio d'insegnamento, con contratti a tempo determinato alle dipendenze del , rispettivamente: Controparte_1
Parte_1
- nell'A.S. 2019/2020 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 2 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 25/09/2019 al 30/06/2020
- nell'A.S. 2020/2021 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 14 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 17/10/2020 al 30/06/2021
- nell'A.S. 2021/2022 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 14 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 27/09/2021 al 30/06/2022
- nell'A.S. 2022/2023 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 15 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 01/09/2022 al 30/06/2023
- nell'A.S. 2023/2024 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 7 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 05/09/2023 al 30/06/2024, nonché con incarico di 7 ore settimanali per l'insegnamento della religione cattolica dal 20/11/2023 al
30/06/2024.
Parte_2
- nell'A.S. 2018/2019 presso l' ”, con incarico di un Controparte_3 posto per sostituti minorati psicofisici per 25 ore settimanali, dal 17/09/2018 al
16/11/2018, nonché incarico di un posto per sostituti minorati psicofisici per 25 ore settimanali presso il medesimo istituto, dal 17/11/2018 al 16/1/2019 e dal 17/1/2019 al
17/4/2019 e dal 18/04/2018 al 28/06/2019
4 - nell'A.S. 2019/2020 presso l' Stino di Livenza”, con incarico di Controparte_4
25 ore settimanali per un posto per sostituti minorati psicofisici dal 09/12/2019 al
30/06/2020
- nell'A.S. 2020/2021 presso l'I.C. Portogruaro 2 “D. Bertolini”, con incarico di 25 ore settimanali per un posto comune dal 07/10/2020 al 30/06/2021
- nell'A.S. 2021/2022 presso l'I.C. Noventa di Piave”, con incarico di 25 ore settimanali per un posto di sostegno psicofisico dal 16/09/2021 al 30/06/2022
- nell'A.S. 2022/2023 presso l' di Portogruaro”, con Controparte_5 incarico di 25 ore settimanali per un posto di sostegno psicofisico, dal 01/09/2022 al
30/06/2023
- nell'A.S. 2023/2024 presso l'I.C. Giovanni Pascoli di Portogruaro”, con incarico di 25 ore settimanali per un posto di sostegno psicofisico dal 05/09/2023 al 30/06/2024.
Durante questi periodi, i ricorrenti non hanno usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. I ricorrenti deducevano che tale diverso trattamento è privo di ragione oggettiva, poiché hanno svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e sono stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi. Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94.
Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come è noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022
(causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica.
La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il
5 differente trattamento. La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti,
e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo. L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosità dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiché un analogo sforzo
è richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparità emerge anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunità di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente. Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche
(30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al CP_1
(Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attività didattica annuale o fino al termine delle attività, ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze va però escluso, in via generale, che il docente possa ottenere dal MIM la liquidazione di una somma equivalente al valore che lo stesso MIM avrebbe dovuto accreditare nella carta elettronica per ciascun anno scolastico coinvolto.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di
6 una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
***
Riguardo, invece, alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade.
Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che i ricorrenti – per le annualità richieste - hanno svolto servizio con tali modalità, entrambi, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda con alcune precisazioni in tema di prescrizione.
***
Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici
2019/2020 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il ricorrente e, Parte_4
7 per gli anni 2018/2019; 2019/2020 ; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ,il ricorrente e il ricorso è stato depositato in data 10.5.2024, rilievi questi che Parte_5 escludono in radice la possibilità di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dai ricorrenti per le annualità dal 2019 al 2023.
Diversamente, per l'annualità 2018/2019 richieste dal fanutti, il diritto vantato risulta prescritto.
Va, infatti, osservato che dal dettato dell'art. 6 del d.P.C.M. 28.06.2016, risulta che l'importo di euro 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1 settembre.
Si tratta dunque di una somma pagata periodicamente – ad anno – e dunque rientrante nell'ambito d'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., riconducibile non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
L'art. 2935 c.c. stabilisce infatti che «la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ovvero dal primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un successivo termine di decadenza.
Nella presente fattispecie, in cui l'a.s. più risalente è il 2018/2019 (richiesta dal , Pt_5 deve tenersi conto che l'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016, ha previsto che «la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno». Il giorno da cui decorre il termine di prescrizione è dunque il 1 settembre 2017».
Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla presente iniziativa giurisdizionale (in assenza di notifica della prodromica diffida ad adempiere al
MIM che avrebbe avuto l'effetto di interrompere la prescrizione), e che il ricorso introduttivo
è stato depositato il 10.5.2024, deve ritenersi che il credito relativo alle annualità all'a.s.
2018/19, richiesta dal sia estinto per prescrizione [cfr., in termini, Trib. Torino, n. Pt_5
1568/2022].
Diversamente, con riferimento alle restanti annualità, il diritto vantato non risulta prescritto e pertanto, risultando, entrambe i ricorrenti ancora inseriti nel sistema delle docenze scolastiche sino alla fine dell'annualità 2026: è in servizio fino al Parte_1
30.6.2026 e che è in servizio fino al 30.6.2026 come da documentazione Parte_2
8 prodotta docc. 21 e 22 di cui alla nota scritta del 27/10/2025) gli stessi hanno diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per le seguenti annualità:
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per Parte_4 [...]
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € Pt_2
2.500,00 per entrambi i ricorrenti, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione dei CP_1 ricorrenti il predetto importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica.
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Il parziale accoglimento della domanda conduce alla compensazione per la frazione di ¼ delle spese del giudizio. La frazione residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di
[...]
Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro
[...]
2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
9 3. Compensa, per la frazione di ¼, le spese processuali e condanna il
[...]
e del merito a rifondere a parte ricorrente le frazione residua delle spese Controparte_1 del giudizio, liquidata in euro 985,5 oltre oneri di legge per competenze professionali e con distrazione a favore del Procuratore antistatario.
Pordenone, 12/11/2025
Il Giudice dott.ssa Daniela Brunetti
10
Repubblica italiana in nome del popolo italiano il Tribunale di Pordenone
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela Brunetti, lette le note conclusive ex art. 127 ter depositate esclusivamente dal patrocinio delle parti ricorrenti in data 30.10.2025, ha pronunciato la seguente :
SENTENZA
Ex art. 127 ter nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 245/2024
da:
1) [c.f. ], Parte_1 CodiceFiscale_1
2) [c.f. , entrambi rappresentati e difesi nel presente Parte_2 CodiceFiscale_2 procedimento dall'avv. Renato Speranzoni, con posta elettronica certificata (PEC) ed il proprio numero di fax 041/985.004, e Email_1 digitalmente domiciliati presso il suo indirizzo PEC
come da mandati allegati telematicamente al Email_1 presente ricorso depositato in via telematica (PCT) ricorrenti
Contro
: (Cod. Fisc.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Francesco
Migotto, C.F. giusta autorizzazione dell'Avvocatura dello Stato di C.F._3
Trieste alla trattazione diretta e incarico del Direttore Generale dell' Parte_3
[..
[...] [...]
(all. 1), con domicilio eletto presso l'Ufficio V - Ambito Territoriale di
[...]
Pordenone, in Largo San Giorgio n. 12, ove andranno inviate le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 176 c.p.c., alla casella di posta elettronica certificata:
Email_2
resistente
IN PUNTO: carta elettronica del docente
CONCLUSIONI PARTI RICORRENTI
“IN PRINCIPALITA': accertarsi e/o dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge
13.7.2015 n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il , in persona del pro tempore, ad Controparte_1 CP_2 assegnare a ciascun ricorrente la predetta “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare in favore degli stessi la complessive somme di €
2.500,00 per e di € 3.000,00 per maggiorate della Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio dovesse accertarsi che i ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione
e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate “in principalità” Controparte_1 deve intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascun ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascun ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: il sottoscritto procuratore dei ricorrenti non ritiene di dover formulare alcuna istanza istruttoria, trattandosi di causa di puro diritto, già compiutamente istruita in via documentale.
IN OGNI CASO: spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto
2 procuratore dei ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali”
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
In via preliminare Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per i crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (PEC di notifica del 16/05/2024).
In via principale Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria, tenendo conto degli orari ridotti per gli anni sopra documentati o comunque della non debenza della somma per i ricorrenti rispettivamente indicati. Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, e adivano l'intestato Parte_4 Parte_5
Tribunale, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020
2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ( ) e per gli anni : Parte_4
2018/2019; 2019/2020 ; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ( con Parte_5 la conseguente condanna del all'accredito della somma Controparte_1 complessiva, rispettivamente di € 2500,00 e € 3000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
I ricorrenti deducevano la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di
Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa.
Il eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. CP_1
4, c.c. antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (PEC di notifica del
16/05/2024).
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza.
I ricorrenti hanno prestato servizio d'insegnamento, con contratti a tempo determinato alle dipendenze del , rispettivamente: Controparte_1
Parte_1
- nell'A.S. 2019/2020 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 2 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 25/09/2019 al 30/06/2020
- nell'A.S. 2020/2021 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 14 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 17/10/2020 al 30/06/2021
- nell'A.S. 2021/2022 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 14 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 27/09/2021 al 30/06/2022
- nell'A.S. 2022/2023 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 15 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 01/09/2022 al 30/06/2023
- nell'A.S. 2023/2024 presso l'I.S. Gino Luzzatto Portogruaro”, con incarico di 7 ore settimanali per l'insegnamento B023, dal 05/09/2023 al 30/06/2024, nonché con incarico di 7 ore settimanali per l'insegnamento della religione cattolica dal 20/11/2023 al
30/06/2024.
Parte_2
- nell'A.S. 2018/2019 presso l' ”, con incarico di un Controparte_3 posto per sostituti minorati psicofisici per 25 ore settimanali, dal 17/09/2018 al
16/11/2018, nonché incarico di un posto per sostituti minorati psicofisici per 25 ore settimanali presso il medesimo istituto, dal 17/11/2018 al 16/1/2019 e dal 17/1/2019 al
17/4/2019 e dal 18/04/2018 al 28/06/2019
4 - nell'A.S. 2019/2020 presso l' Stino di Livenza”, con incarico di Controparte_4
25 ore settimanali per un posto per sostituti minorati psicofisici dal 09/12/2019 al
30/06/2020
- nell'A.S. 2020/2021 presso l'I.C. Portogruaro 2 “D. Bertolini”, con incarico di 25 ore settimanali per un posto comune dal 07/10/2020 al 30/06/2021
- nell'A.S. 2021/2022 presso l'I.C. Noventa di Piave”, con incarico di 25 ore settimanali per un posto di sostegno psicofisico dal 16/09/2021 al 30/06/2022
- nell'A.S. 2022/2023 presso l' di Portogruaro”, con Controparte_5 incarico di 25 ore settimanali per un posto di sostegno psicofisico, dal 01/09/2022 al
30/06/2023
- nell'A.S. 2023/2024 presso l'I.C. Giovanni Pascoli di Portogruaro”, con incarico di 25 ore settimanali per un posto di sostegno psicofisico dal 05/09/2023 al 30/06/2024.
Durante questi periodi, i ricorrenti non hanno usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. I ricorrenti deducevano che tale diverso trattamento è privo di ragione oggettiva, poiché hanno svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e sono stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi. Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94.
Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come è noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022
(causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica.
La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il
5 differente trattamento. La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti,
e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo. L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosità dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiché un analogo sforzo
è richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparità emerge anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunità di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente. Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche
(30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al CP_1
(Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attività didattica annuale o fino al termine delle attività, ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze va però escluso, in via generale, che il docente possa ottenere dal MIM la liquidazione di una somma equivalente al valore che lo stesso MIM avrebbe dovuto accreditare nella carta elettronica per ciascun anno scolastico coinvolto.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di
6 una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
***
Riguardo, invece, alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade.
Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che i ricorrenti – per le annualità richieste - hanno svolto servizio con tali modalità, entrambi, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda con alcune precisazioni in tema di prescrizione.
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Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici
2019/2020 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il ricorrente e, Parte_4
7 per gli anni 2018/2019; 2019/2020 ; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ,il ricorrente e il ricorso è stato depositato in data 10.5.2024, rilievi questi che Parte_5 escludono in radice la possibilità di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dai ricorrenti per le annualità dal 2019 al 2023.
Diversamente, per l'annualità 2018/2019 richieste dal fanutti, il diritto vantato risulta prescritto.
Va, infatti, osservato che dal dettato dell'art. 6 del d.P.C.M. 28.06.2016, risulta che l'importo di euro 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1 settembre.
Si tratta dunque di una somma pagata periodicamente – ad anno – e dunque rientrante nell'ambito d'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., riconducibile non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
L'art. 2935 c.c. stabilisce infatti che «la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ovvero dal primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un successivo termine di decadenza.
Nella presente fattispecie, in cui l'a.s. più risalente è il 2018/2019 (richiesta dal , Pt_5 deve tenersi conto che l'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016, ha previsto che «la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno». Il giorno da cui decorre il termine di prescrizione è dunque il 1 settembre 2017».
Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla presente iniziativa giurisdizionale (in assenza di notifica della prodromica diffida ad adempiere al
MIM che avrebbe avuto l'effetto di interrompere la prescrizione), e che il ricorso introduttivo
è stato depositato il 10.5.2024, deve ritenersi che il credito relativo alle annualità all'a.s.
2018/19, richiesta dal sia estinto per prescrizione [cfr., in termini, Trib. Torino, n. Pt_5
1568/2022].
Diversamente, con riferimento alle restanti annualità, il diritto vantato non risulta prescritto e pertanto, risultando, entrambe i ricorrenti ancora inseriti nel sistema delle docenze scolastiche sino alla fine dell'annualità 2026: è in servizio fino al Parte_1
30.6.2026 e che è in servizio fino al 30.6.2026 come da documentazione Parte_2
8 prodotta docc. 21 e 22 di cui alla nota scritta del 27/10/2025) gli stessi hanno diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per le seguenti annualità:
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per Parte_4 [...]
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € Pt_2
2.500,00 per entrambi i ricorrenti, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione dei CP_1 ricorrenti il predetto importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica.
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Il parziale accoglimento della domanda conduce alla compensazione per la frazione di ¼ delle spese del giudizio. La frazione residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di
[...]
Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro
[...]
2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
9 3. Compensa, per la frazione di ¼, le spese processuali e condanna il
[...]
e del merito a rifondere a parte ricorrente le frazione residua delle spese Controparte_1 del giudizio, liquidata in euro 985,5 oltre oneri di legge per competenze professionali e con distrazione a favore del Procuratore antistatario.
Pordenone, 12/11/2025
Il Giudice dott.ssa Daniela Brunetti
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