Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Parisi;
Parte_1
e
"
" in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Accongiagioco,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.09.2024 la Pt 1 ha convenuto in giudizio la
[...] formulando le Controparte_2 ha convenuto in giudizio la Controparte_1 seguenti conclusioni: " in via principale accertata la mancata avvenuta notifica nei confronti della sig.ra Parte 1 dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ivi opposta;
in via principale, subordinata: accertata l'intervenuta prescrizione
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820249025136164/000, per l'importo di euro 15.718,59 e le seguenti cartelle sottese: n. 06820190044857422000 notificata in data 18.11.2019 di euro 1.294,63 emessa dalla Dir. prov.le I di Milano - uff.territoriale di Magenta ed afferente a "Imp.sost.contribuen ti minimi art.1 c.105 l.
244/2007"; n.06820200018459452000 notificata in data 21.10.2021 di euro 468,09 emessa dalla Dir. prov.le I di Milano - uff.territoriale di Magenta a "Imp.sost.contribuenti minimi art.1
c. 105 I. 244/2007"; n.06820210058739351000 notificata in data 02.08.2022 di euro 1142,62
emessa dalla Controparte_3 di Magenta a: "Imp.sost.contribuen ti minimi art.1 c.105 I. 244/2007-sanzione"; n. 06820230009906229000 notificata in data 20.03.2023 di euro 12.720,28 emessa dall' assistenza professione Controparte_4
―contributi obbligatori afferente a: “ENPAPI contributi infermieristica a: ENPAPI
-
obbligatori"
Rileva anzitutto il Giudicante che nel corso del giudizio il difensore della ricorrente depositava una rinuncia alla azione con riferimento all' atto di opposizione in questione.
La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per aver efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte. La rinuncia alla domanda non importa l'estinzione del processo, ragion per cui, cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile ed in mancanza di cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia agli atti del giudizio o per inattività delle parti, deve, quindi, essere definito con sentenza. Conseguentemente, la rinuncia all'azione, estinguendo l'azione stessa, fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata. (Cfr. Cass. civ., sez. I, 10.09.2004
n. 18255). In base a quanto previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Le ragioni per cui la rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio, è ravvisabile nella circostanza che gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare.
Quindi, solo perché ed in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se la sentenza con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta, è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Ricorrono, infatti, tutti gli estremi per pronunciare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dal momento che l'istante ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del comportamento processuale di buon senso manifestato dal ricorrente e della particolarità ermeneutica della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti della "Parte 1 Controparte_2 ", così
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 5.02.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)