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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di GN
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. MA RI RI Presidente dott. MB AN Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1106/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOMINI Parte_1 C.F._1 AN e dell'avv. GIACOMINI WALTER
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1 GN APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 303/25 il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n.764073/22, emessa Parte_1
dall'Ufficio Antiriciclaggio di Bologna - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bologna, di pagamento della sanzione di euro 3.500,00 (minimo edittale con aumento ex art. 8 L. 689/81) per avere, in violazione dell'art. 49 comma 2 del
Dlgs n. 231/07, effettuato due rimesse all'estero di denaro contante oltre la soglia pagina 1 di 4 consentita, una di euro 1.991,00 il 6.1.2018, ed una di euro 1.984,00 il 4.12.2018, ciascuna mediante due operazioni singolarmente inferiori al limite di euro
1.000,00 consentito dal decreto antiriciclaggio, ma complessivamente al di sopra di esso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza.
2)Con il gravame che si compone di due motivi di appello (<<1)Violazione dell'art. 115.-132 c.p.c. <<2)Violazione degli artt. 3, 4, L.n. 689/81 – 1175, 1374
c.c., art. 6 D.lgs n. 150/11– 132 n. 4 cpc, 112 Cost), esaminabili congiuntamente giacché aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, l'appellante censura la sentenza di primo grado per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione e per la mancata valutazione degli elementi attestanti la buona fede ad esclusione della responsabilità.
Le censure sono infondate.
Come è pacifico, l'art. 3 della legge n. 689/1981 -secondo il quale, per sanzionare le violazioni amministrative, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa- pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravando, pertanto, sull'ingiunto l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Si tratta dunque di una presunzione relativa che può essere vinta mediante la prova della sussistenza di elementi positivi, idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della propria condotta, purché l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (v. fra le tante Cass. 11977/20).
Nel caso di specie, l'appellante ha affermato la propria buona fede unicamente facendo leva sull'affidamento asseritamente riposto nell'intermediario abilitato al trasferimento, tale il quale, mancando di informarla sulla Persona_1
pagina 2 di 4 irregolarità della modalità di trasferimento del denaro contante, avrebbe ingenerato in lei l'errore sulla liceità della condotta.
Tuttavia, ciò non è sufficiente per invocare l'esimente ad esclusione della responsabilità.
Per di più, dalla deposizione del il quale ha dichiarato <io ho detto a Per_1
che, mi aveva chiesto di trasferire 2000,00, che poteva farlo su Parte_1
due compagnie con 1.000,00 euro ciascuno lo stesso giorno>>, emerge, al contrario, che la ricorrente era informata che l'esecuzione di rimesse superiori ad euro 1.000,00 necessitavano di essere eseguite frazionatamente. A fronte di ciò, evidente essendole dunque che il frazionamento della rimessa costituiva un espediente per superare la soglia consentita del versamento, ella avrebbe dovuto e potuto informarsi circa le regole riguardanti il trasferimento di contanti all'estero.
Manca dunque la prova, come richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, che la abbia fatto tutto il possibile, secondo l'ordinaria diligenza, per Parte_1
conformarsi alla legge, non potendo la sola ignoranza della escludere la responsabilità e l'imputabilità soggettiva dell'illecito.
L'eventuale difetto informativo imputabile al –sanzionato anch'egli per Per_1
l'autonoma violazione di trasferimento del contante sopra soglia - potrebbe rilevare nell'ambito dei rapporti interni fra quest'ultimo e la ricorrente, ma non nel senso di pregiudicare la pretesa sanzionatoria della PA, i cui presupposti sono nella fattispecie integrati.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha correttamente rilevato la mancanza di prova di elementi idonei a ritenere sussistente l'esimente della buona fede ad esclusione dell'elemento soggettivo della violazione contestata.
3)Manca l'impugnazione della statuizione in punto di spese di lite di primo grado.
Le spese processuali del presente grado vanno poste in capo all'appellante, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_2
la sentenza n. 303/25 del Tribunale di Forlì.
Condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del grado che CP_1
liquida in euro 2.915,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante del versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art. 1 c. 17 L.
228/12.
Si comunichi.
Bologna, 25/11/2025
Consigliere est. Il Presidente
MB AN MA RI RI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di GN
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. MA RI RI Presidente dott. MB AN Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1106/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOMINI Parte_1 C.F._1 AN e dell'avv. GIACOMINI WALTER
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1 GN APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 303/25 il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n.764073/22, emessa Parte_1
dall'Ufficio Antiriciclaggio di Bologna - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bologna, di pagamento della sanzione di euro 3.500,00 (minimo edittale con aumento ex art. 8 L. 689/81) per avere, in violazione dell'art. 49 comma 2 del
Dlgs n. 231/07, effettuato due rimesse all'estero di denaro contante oltre la soglia pagina 1 di 4 consentita, una di euro 1.991,00 il 6.1.2018, ed una di euro 1.984,00 il 4.12.2018, ciascuna mediante due operazioni singolarmente inferiori al limite di euro
1.000,00 consentito dal decreto antiriciclaggio, ma complessivamente al di sopra di esso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza.
2)Con il gravame che si compone di due motivi di appello (<<1)Violazione dell'art. 115.-132 c.p.c. <<2)Violazione degli artt. 3, 4, L.n. 689/81 – 1175, 1374
c.c., art. 6 D.lgs n. 150/11– 132 n. 4 cpc, 112 Cost), esaminabili congiuntamente giacché aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, l'appellante censura la sentenza di primo grado per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione e per la mancata valutazione degli elementi attestanti la buona fede ad esclusione della responsabilità.
Le censure sono infondate.
Come è pacifico, l'art. 3 della legge n. 689/1981 -secondo il quale, per sanzionare le violazioni amministrative, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa- pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravando, pertanto, sull'ingiunto l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Si tratta dunque di una presunzione relativa che può essere vinta mediante la prova della sussistenza di elementi positivi, idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della propria condotta, purché l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (v. fra le tante Cass. 11977/20).
Nel caso di specie, l'appellante ha affermato la propria buona fede unicamente facendo leva sull'affidamento asseritamente riposto nell'intermediario abilitato al trasferimento, tale il quale, mancando di informarla sulla Persona_1
pagina 2 di 4 irregolarità della modalità di trasferimento del denaro contante, avrebbe ingenerato in lei l'errore sulla liceità della condotta.
Tuttavia, ciò non è sufficiente per invocare l'esimente ad esclusione della responsabilità.
Per di più, dalla deposizione del il quale ha dichiarato <io ho detto a Per_1
che, mi aveva chiesto di trasferire 2000,00, che poteva farlo su Parte_1
due compagnie con 1.000,00 euro ciascuno lo stesso giorno>>, emerge, al contrario, che la ricorrente era informata che l'esecuzione di rimesse superiori ad euro 1.000,00 necessitavano di essere eseguite frazionatamente. A fronte di ciò, evidente essendole dunque che il frazionamento della rimessa costituiva un espediente per superare la soglia consentita del versamento, ella avrebbe dovuto e potuto informarsi circa le regole riguardanti il trasferimento di contanti all'estero.
Manca dunque la prova, come richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, che la abbia fatto tutto il possibile, secondo l'ordinaria diligenza, per Parte_1
conformarsi alla legge, non potendo la sola ignoranza della escludere la responsabilità e l'imputabilità soggettiva dell'illecito.
L'eventuale difetto informativo imputabile al –sanzionato anch'egli per Per_1
l'autonoma violazione di trasferimento del contante sopra soglia - potrebbe rilevare nell'ambito dei rapporti interni fra quest'ultimo e la ricorrente, ma non nel senso di pregiudicare la pretesa sanzionatoria della PA, i cui presupposti sono nella fattispecie integrati.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha correttamente rilevato la mancanza di prova di elementi idonei a ritenere sussistente l'esimente della buona fede ad esclusione dell'elemento soggettivo della violazione contestata.
3)Manca l'impugnazione della statuizione in punto di spese di lite di primo grado.
Le spese processuali del presente grado vanno poste in capo all'appellante, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_2
la sentenza n. 303/25 del Tribunale di Forlì.
Condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del grado che CP_1
liquida in euro 2.915,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante del versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art. 1 c. 17 L.
228/12.
Si comunichi.
Bologna, 25/11/2025
Consigliere est. Il Presidente
MB AN MA RI RI
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