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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1216 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, SAVOIA Parte_1
NICCOLO', ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER,
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito,
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NE, giudice del lavoro, n. 567/2023 , pubblicata in data 15/06/2023; Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di NE, pur riconoscendo, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza eurounitaria, che l'accesso alla carta elettronica prevista dall'art. 1, c. 121, della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti precari, ha accolto solo in parte il ricorso del 27.3.2023 con cui l'insegnante precaria ha rivendicato il Parte_1
1 controvalore di quella stessa carta per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e
2021/2022.
2. In particolare il Tribunale ha ritenuto:
che <..ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DPCM 28 novembre 2016: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Per il suo tenore letterale ed anche alla luce dell'analoga previsione di cui all'art. 3 comma 3 del dpr n. 243 del 23 settembre
2015 ( secondo cui “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”) alla previsione non può darsi altro significato che quello di chiarire che l'importo riconosciuto per un certo anno rimane nella disponibilità del docente anche nell'anno successivo nei limiti del quale, pertanto, sussiste l'interesse ad agire della parte ricorrente in relazione alla domanda di esatto adempimento, esulando invece, dalla presente causa, eventuali profili risarcitori, compresa la non addebitabilità della mancata fruizione delle somme, non specificatamente dedotti nel presente giudizio>;
che Pertanto, nel caso di specie, sussistono le condizioni per l'attribuzione della carta docenti per i soli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 considerando che solo per tali anni, essa era ancora fruibile alla data del 27.3.2023 (cfr. data di deposito del ricorso). Considerando che, per circostanza pacifica fra le parti, la ricorrente è stata immessa in ruolo a partire dall'a/s in corso 2022/2023, sussiste il diritto della stessa a percepire la carta docenti soltanto con riferimento all'a/s
2021/2022.>.
3. La ricorrente impugna la sentenza contestando le argomentazioni su cui si fonda e, in particolare, richiamando, in senso contrario a quelle stesse argomentazioni, la ricostruzione dell'istituto controverso che si rinviene nella sentenza n. 29961/2023 della NE, a tenore della quale il trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto non è di ostacolo al riconoscimento in sede giudiziale della carta docente.
4. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituto nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione alla difesa erariale, il Collegio ha trattato con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. l'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dall'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
2
5. L'appello è fondato.
6. Ed invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la “carta docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1 Quanto alla “mancata utilizzazione dei fondi nel biennio”, essa, non essendo imputabile al docente creditore, non impedisce il riconoscimento del beneficio per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il relativo diritto è sorto ed è poi stato accertato dal giudice.
7. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione.
In particolare, la NE (con la sentenza n. 29961/23) si è espressa nei termini che seguono:
“17.1. È da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
3 8. Ne consegue, in dissenso dall'opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante – la cui persistente appartenenza al sistema scolastico anche al momento dell'instaurazione del giudizio è documentata dallo stato matricolare (allegato nel fascicolo di primo grado di parte resistente) attestante l'immissione nel ruolo della docente in data 1.9.2023 – del beneficio che richiede per gli anni scolastici. ancora oggetto di causa, durante i quali ha documentato di aver prestato servizio per l'intero anno scolastico mediante contratto di lavoro a tempo determinato.
9. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese di questo grado del processo
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 14/12/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di NE , giudice del lavoro,
n. 567/2023, pubblicata in data 15/06/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a corrispondere all'appellante, anche per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, il beneficio della carta elettronica che rivendica;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro del
19.5.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1216 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, SAVOIA Parte_1
NICCOLO', ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER,
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito,
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NE, giudice del lavoro, n. 567/2023 , pubblicata in data 15/06/2023; Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di NE, pur riconoscendo, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza eurounitaria, che l'accesso alla carta elettronica prevista dall'art. 1, c. 121, della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti precari, ha accolto solo in parte il ricorso del 27.3.2023 con cui l'insegnante precaria ha rivendicato il Parte_1
1 controvalore di quella stessa carta per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e
2021/2022.
2. In particolare il Tribunale ha ritenuto:
che <..ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DPCM 28 novembre 2016: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Per il suo tenore letterale ed anche alla luce dell'analoga previsione di cui all'art. 3 comma 3 del dpr n. 243 del 23 settembre
2015 ( secondo cui “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”) alla previsione non può darsi altro significato che quello di chiarire che l'importo riconosciuto per un certo anno rimane nella disponibilità del docente anche nell'anno successivo nei limiti del quale, pertanto, sussiste l'interesse ad agire della parte ricorrente in relazione alla domanda di esatto adempimento, esulando invece, dalla presente causa, eventuali profili risarcitori, compresa la non addebitabilità della mancata fruizione delle somme, non specificatamente dedotti nel presente giudizio>;
che Pertanto, nel caso di specie, sussistono le condizioni per l'attribuzione della carta docenti per i soli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 considerando che solo per tali anni, essa era ancora fruibile alla data del 27.3.2023 (cfr. data di deposito del ricorso). Considerando che, per circostanza pacifica fra le parti, la ricorrente è stata immessa in ruolo a partire dall'a/s in corso 2022/2023, sussiste il diritto della stessa a percepire la carta docenti soltanto con riferimento all'a/s
2021/2022.>.
3. La ricorrente impugna la sentenza contestando le argomentazioni su cui si fonda e, in particolare, richiamando, in senso contrario a quelle stesse argomentazioni, la ricostruzione dell'istituto controverso che si rinviene nella sentenza n. 29961/2023 della NE, a tenore della quale il trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto non è di ostacolo al riconoscimento in sede giudiziale della carta docente.
4. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituto nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione alla difesa erariale, il Collegio ha trattato con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. l'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dall'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
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5. L'appello è fondato.
6. Ed invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la “carta docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1 Quanto alla “mancata utilizzazione dei fondi nel biennio”, essa, non essendo imputabile al docente creditore, non impedisce il riconoscimento del beneficio per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il relativo diritto è sorto ed è poi stato accertato dal giudice.
7. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione.
In particolare, la NE (con la sentenza n. 29961/23) si è espressa nei termini che seguono:
“17.1. È da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
3 8. Ne consegue, in dissenso dall'opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante – la cui persistente appartenenza al sistema scolastico anche al momento dell'instaurazione del giudizio è documentata dallo stato matricolare (allegato nel fascicolo di primo grado di parte resistente) attestante l'immissione nel ruolo della docente in data 1.9.2023 – del beneficio che richiede per gli anni scolastici. ancora oggetto di causa, durante i quali ha documentato di aver prestato servizio per l'intero anno scolastico mediante contratto di lavoro a tempo determinato.
9. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese di questo grado del processo
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 14/12/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di NE , giudice del lavoro,
n. 567/2023, pubblicata in data 15/06/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a corrispondere all'appellante, anche per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, il beneficio della carta elettronica che rivendica;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro del
19.5.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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