Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/11/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2024, proposto da Arcobaleno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via San Giovanni Sul Muro, n. 18;
contro
Parco Regionale della Valle del Lambro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Battiston, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Eupilio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 07/23 emessa dal Parco Regionale della Valle del Lambro, notificata in data 21.12.2023, avente ad oggetto la rimessione in pristino delle opere abusive realizzate nelle aree ubicate nel Comune di Eupilio, Via Provinciale n. 30;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Regionale della Valle del Lambro e del Comune di Eupilio;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione sugli scritti formulata da tutte le parti costituite;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa VA AC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente Arcobaleno s.r.l. espone di essere proprietaria di un compendio immobiliare catastalmente identificato al N.C.E.U. Fg. 4, mappale 2103, sub. 701 e 702, nonché delle aree circostanti catastalmente individuate al Fg. 1, mapp. 1099, 1105 e 1206, rientranti all’interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (di seguito “Ente Parco”), su cui insiste un compendio immobiliare per la somministrazione di alimenti e bevande, con altre destinazioni accessorie.
2. Premette, in fatto, che a seguito di verifiche sulla regolarità dell’immobile, con ordinanza n.1 del 31.01.2024 il Comune di Eupilio ha disposto la demolizione di talune opere ivi costruite abusivamente; tale provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza n. 10/2025, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a fronte della presentazione, da parte della società ricorrente, di un’istanza di permesso in costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per la regolarizzazione di quanto costruito senza titolo.
3. In relazione al medesimo intervento edilizio, con l’ordinanza in epigrafe specificata, l’Ente Parco ha ordinato alla ricorrente la rimessione in pristino dei luoghi con demolizione delle opere abusive ancora insistenti sul fondo a seguito delle parziali demolizioni effettuate.
4. Avverso tale provvedimento è insorta la società Arcobaleno onde chiederne l’annullamento, articolando a sostegno del gravame le censure così rubricate:
- “ 1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa dell’art. 3 e dell’art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa ”;
- “ 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa dell’art. 2, dell’art. 3 e dell’art. 17 del D.P.R. n. 31/2017. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa ”;
- “ 3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione del principio di proporzionalità e del ne bis in idem per duplicazione delle sanzioni ripristinatorie ingiunte. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa ”.
5. Si sono costituiti in giudizio l’Ente Parco e il Comune di Eupilio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
6. Nelle more del giudizio, a fronte del mutato quadro normativo in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 69/2024 (c.d. “Salva Casa”), in data 12.09.2024 la ricorrente ha chiesto la conversione delle procedure in itinere ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001; il Comune di Eupilio, pertanto, ha trasmesso detta istanza anche all’Ente Parco per l’emissione del parere dovuto in base alla novella legislativa.
7. Negli scritti difensivi depositati in vista della trattazione di merito del ricorso, Arcobaleno S.r.l. ha rilevato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo a seguito dell’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, chiedendo al Tribunale di adottare ogni conseguente declaratoria; a tale richiesta si è associato anche l’Ente Parco nella memoria di replica, dando atto dell’istruttoria ancora in corso sull’istanza in questione, mentre il Comune di Eupilio si è rimesso al Collegio.
8. Alla pubblica udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Come chiesto dalle parti nei termini sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte della formalizzazione, da parte della ricorrente, della richiesta di sanatoria ai sensi del nuovo art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001. Detta disposizione, difatti, contiene un’apposita disciplina per le opere realizzate “ in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica ”, consentendone la regolarizzazione previo parere vincolante dell'autorità preposta alla gestione del vincolo in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, “ anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati ”. La norma prevede poi che “ se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente ”.
10. Pertanto, all’istruttoria in corso presso l’Ente Parco a seguito della richiesta di parere ex att. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 farà seguito l’adozione di un nuovo provvedimento conclusivo della fase procedimentale in atto, che determinerà un diverso assetto di interessi privando così di utilità la decisione di merito del presente giudizio.
11. Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale ( ex multis , Cons. di Stato, V, 22.8.2024, n.7203; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 2.01.2025, n. 10; Id., 11.11.2024, n. 3091; Id. Sez. II, 28.12.2023, n.3198; Id., 20.12.2023, n.3139; Id., 19.5.2021, n.1222), da cui il Collegio non vede ragione per discostarsi, la richiesta di titolo in sanatoria per la regolarizzazione delle opere realizzate abusivamente rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi con una determinazione finale sulla domanda del privato, salvi gli effetti del silenzio nei termini di legge.
12. In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
13. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA ZI, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
VA AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AC | GA ZI |
IL SEGRETARIO