Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 966
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità avviso di liquidazione

    La Corte ritiene che l'avviso di liquidazione sia carente di motivazione, non indichi la base imponibile, l'aliquota applicata e i criteri di calcolo, violando gli artt. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/2000. La sentenza civile posta a base dell'avviso non consente di individuare la base imponibile o il contenuto economico degli atti enunciati. L'avviso è identico a quello già annullato nei confronti di un coobbligato in solido.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 966
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 966
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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