CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 966/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5306/2017 depositato il 13/07/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7719/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 19/12/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2009/002/SC/000002070/009 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2009
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2009/002/SC/000002070/009 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO.
Con ricorso depositato 19.11.2012, il sig. Resistente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni n. 2009/002/SC000002070/0/009, relativo alla registrazione della sentenza n. 2070/2009 emessa dal Tribunale Civile di Messina, sul presupposto, che formalizzasse un trasferimento di beni. Si contestava in ricorso che la sentenza formalizzasse un trasferimento di beni, bensì si limitava a dichiarare la validità delle sottoscrizioni di una scrittura privata, ma non realizzava alcun trasferimento coattivo. Si contestava, inoltre, la totale assenza di motivazione dell'atto di avviso di liquidazione sotto diversi profili, assenza di indicazione dell'imponibile, assenza della modalità della determinazione, mancanza del presupposto impositivo , mancata individuazione dei soggetti passivi…) Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava le deduzioni avversarie.
Con sentenza n. 7719/06/16, del 21.11.2016,depositata il 19.12.2016, la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato, compensando le spese di giudizio.
Con atto di riassunzione del 10.1 25 L'Agenzia delle entrate chiedeva trattarsi il giudizio 5306/17 interrotto con ordinanza 4004/24 a seguito di decesso del difensore dell'appellato avv. Nominativo_2 riportandosi ai motivi di appello proposti con atto del 09.06.2017, con cui lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado e ribadiva la legittimità dell'avviso di liquidazione, di cui chiedeva la conferma
Si costituiva in giudizio la parte resistente a mezzo dell'Avv. Nominativo_2, contestando le doglianze esposte nell'atto di appello, proponendo le difese già esposte in primo grado, in particolare la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e chiedendo il rigetto dell'appello.
Rappresenta che La Corte di secondo grado, con sentenza n. 1184/2025 sez 3, depositata il 12.02.2025, ha già esaminato la questione concernente sempre l'opposizione dello stesso avviso di liquidazione, proposto dal sig. Nominativo_3, obbligato in solido con il ricorrente Resistente_1, concludendo per il rigetto dell'appello, per la carenza di motivazione dell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Identità della questione già decisa dalla Corte con sentenza n. 1184/2025
Come risulta dagli atti depositati dall'appellato, e in particolare dalla sentenza n. 1184/2025 della CGT Sicilia –
Sez. 3, depositata il 12.02.2025, la Corte ha già esaminato la medesima fattispecie, riguardante lo stesso avviso di liquidazione e il coobbligato in solido Nominativo_3, giungendo a ritenere:
- carente di motivazione l'avviso;
- inesistente l'indicazione dell'imponibile;
- omessa la specificazione dell'aliquota applicata;
- non comprensibile il criterio di determinazione dell'imposta.
In quella decisione la Corte ha affermato che l'avviso si limita ad indicare solo l'imposta liquidata, senza fornire alcun elemento utile a ricostruire la pretesa tributaria, in violazione degli artt. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/2000.
La stessa sentenza ha evidenziato che neppure la sentenza civile posta a base dell'avviso consente di individuare la base imponibile o il contenuto economico degli atti enunciati.
2. Applicazione degli stessi principi al presente giudizio
Il Collegio osserva che la questione odierna è identica a quella già scrutinata nella sentenza n. 1184/2025,
a cui occorre dare continuità.
Gli atti prodotti in causa confermano che:
l'avviso di liquidazione impugnato non reca indicazione della base imponibile (né desumibile altrove); non è riportata l'aliquota applicata;
difetta del tutto la motivazione, essendovi solo l'indicazione dell'imposta liquidata.
Ciò è stato già rilevato anche nella comparsa dell'appellato.
In conformità a Cass. nn. 26340/2021, 9344/2021, 239/2021, 13402/2020 (richiamate anche nella sentenza n. 1184/2025), l'avviso di liquidazione relativo a sentenza civile deve contenere imponibile, aliquota e criteri di calcolo;
la loro omissione comporta nullità dell'atto.
Poiché l'avviso oggetto del presente giudizio è identico a quello già annullato nei confronti del coobbligato
Nom_3 e la motivazione dell'Ufficio è parimenti insufficiente, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
.Compensa le spese del giudizio per la particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
conferma la sentenza di primo grado n. 7719/2016 della CTP di Messina;
Compensa le spese del giudizio
Palermo 27.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5306/2017 depositato il 13/07/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7719/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 19/12/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2009/002/SC/000002070/009 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2009
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2009/002/SC/000002070/009 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO.
Con ricorso depositato 19.11.2012, il sig. Resistente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni n. 2009/002/SC000002070/0/009, relativo alla registrazione della sentenza n. 2070/2009 emessa dal Tribunale Civile di Messina, sul presupposto, che formalizzasse un trasferimento di beni. Si contestava in ricorso che la sentenza formalizzasse un trasferimento di beni, bensì si limitava a dichiarare la validità delle sottoscrizioni di una scrittura privata, ma non realizzava alcun trasferimento coattivo. Si contestava, inoltre, la totale assenza di motivazione dell'atto di avviso di liquidazione sotto diversi profili, assenza di indicazione dell'imponibile, assenza della modalità della determinazione, mancanza del presupposto impositivo , mancata individuazione dei soggetti passivi…) Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava le deduzioni avversarie.
Con sentenza n. 7719/06/16, del 21.11.2016,depositata il 19.12.2016, la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato, compensando le spese di giudizio.
Con atto di riassunzione del 10.1 25 L'Agenzia delle entrate chiedeva trattarsi il giudizio 5306/17 interrotto con ordinanza 4004/24 a seguito di decesso del difensore dell'appellato avv. Nominativo_2 riportandosi ai motivi di appello proposti con atto del 09.06.2017, con cui lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado e ribadiva la legittimità dell'avviso di liquidazione, di cui chiedeva la conferma
Si costituiva in giudizio la parte resistente a mezzo dell'Avv. Nominativo_2, contestando le doglianze esposte nell'atto di appello, proponendo le difese già esposte in primo grado, in particolare la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e chiedendo il rigetto dell'appello.
Rappresenta che La Corte di secondo grado, con sentenza n. 1184/2025 sez 3, depositata il 12.02.2025, ha già esaminato la questione concernente sempre l'opposizione dello stesso avviso di liquidazione, proposto dal sig. Nominativo_3, obbligato in solido con il ricorrente Resistente_1, concludendo per il rigetto dell'appello, per la carenza di motivazione dell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Identità della questione già decisa dalla Corte con sentenza n. 1184/2025
Come risulta dagli atti depositati dall'appellato, e in particolare dalla sentenza n. 1184/2025 della CGT Sicilia –
Sez. 3, depositata il 12.02.2025, la Corte ha già esaminato la medesima fattispecie, riguardante lo stesso avviso di liquidazione e il coobbligato in solido Nominativo_3, giungendo a ritenere:
- carente di motivazione l'avviso;
- inesistente l'indicazione dell'imponibile;
- omessa la specificazione dell'aliquota applicata;
- non comprensibile il criterio di determinazione dell'imposta.
In quella decisione la Corte ha affermato che l'avviso si limita ad indicare solo l'imposta liquidata, senza fornire alcun elemento utile a ricostruire la pretesa tributaria, in violazione degli artt. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/2000.
La stessa sentenza ha evidenziato che neppure la sentenza civile posta a base dell'avviso consente di individuare la base imponibile o il contenuto economico degli atti enunciati.
2. Applicazione degli stessi principi al presente giudizio
Il Collegio osserva che la questione odierna è identica a quella già scrutinata nella sentenza n. 1184/2025,
a cui occorre dare continuità.
Gli atti prodotti in causa confermano che:
l'avviso di liquidazione impugnato non reca indicazione della base imponibile (né desumibile altrove); non è riportata l'aliquota applicata;
difetta del tutto la motivazione, essendovi solo l'indicazione dell'imposta liquidata.
Ciò è stato già rilevato anche nella comparsa dell'appellato.
In conformità a Cass. nn. 26340/2021, 9344/2021, 239/2021, 13402/2020 (richiamate anche nella sentenza n. 1184/2025), l'avviso di liquidazione relativo a sentenza civile deve contenere imponibile, aliquota e criteri di calcolo;
la loro omissione comporta nullità dell'atto.
Poiché l'avviso oggetto del presente giudizio è identico a quello già annullato nei confronti del coobbligato
Nom_3 e la motivazione dell'Ufficio è parimenti insufficiente, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
.Compensa le spese del giudizio per la particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
conferma la sentenza di primo grado n. 7719/2016 della CTP di Messina;
Compensa le spese del giudizio
Palermo 27.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE