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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 551/2018 del Ruolo Gen., avente ad oggetto azione di reintegrazione nel possesso, riservata in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 28-10-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
), rappresentati e difesi, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigi Cafaro ( ), unitamente al quale elettivamente domicilia in C.F._2
Vaglio Basilicata, alla Contrada Molino 19, presso lo studio dell'avv. Cristiano Cuomo appellante e
), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._3 procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Michele Tagliaferri ( ), unitamente al quale elettivamente C.F._4 domicilia in Potenza, al piazzale Luigi Rizzo 12, presso lo studio dell'avv. Domenico Montano appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 14-9-2018 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 77/2018, pubblicata il 13-6-2018, non notificata, di rigetto della domanda proposta da esso appellante con ricorso depositato il 1-7- 2004, avente ad oggetto l'ordine al resistente di reintegrare il CP_1 ricorrente nel possesso del fondo in agro di Caselle in Parte_1
Pittari, riportato in catasto al foglio 20, particella 55, lamentandone lo spoglio mediante apposizione da parte del resistente CP_1 nell'aprile del 2004, di un cancello a chiusura della strada insistente sul fondo “Pagliaro dei Preti”, impedendo di accedere al detto fondo nel
1 possesso dal ricorrente;
chiedeva altresì il ricorrente la Parte_1 manutenzione nel possesso del fondo riportato in catasto al foglio 20, particella 55 per avere il resistente iniziato ad attraversarlo CP_1 con l'intento di costituire una inesistente servitù di passaggio. All'esito della fase interdittale, con ordinanza depositata il 21-4-2005 l'adito Tribunale di Sala Consilina – Sezione distaccata di Sapri, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, ritenuto in particolare come il ricorrente non avesse fornito la prova “circa il possesso della servitù oggetto di spoglio, relativo all'azione di reintegrazione e circa il possesso del fondo relativo all'azione di manutenzione;
inoltre, come la condotta spoliativa non fosse ascrivibile al resistente e come non fossero sussistenti CP_1 le condizioni per accogliere la domanda di manutenzione “in considerazione del fatto che l'accesso sul suo fondo come lamentato dal ricorrente, in realtà, avviene al opera del resistente su quello che risulta essere il tracciato comunale, come tale percorribile da tutti e non oggetto di possesso esclusivo”. Con ordinanza in composizione collegiale del 27-9-2006 il Tribunale di Sala Consilina respingeva il reclamo proposto dal ricorrente Parte_1 ritenuto in particolare come “difettando qualsiasi prova del possesso da tutelare è evidente che le 2 azioni proposte dovevano per ciò solo essere rigettate”, pur ritenute peraltro “pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine al difetto di legittimazione passiva (sostanziale) del ”. CP_1
In forza della impugnata sentenza, all'esito della fase di merito, ha ritenuto il primo giudice come “dall'istruttoria non emerso alcun elemento o indizio a dimostrazione che il cancello sia stato apposto dal resistente”, laddove, in relazione all'azione di manutenzione “il resistente ha dato prova che la strada oggetto di causa che egli attraversa ed alla quale fa riferimento il ricorrente, è una strada pubblica comunale denominata Coste di Galotte”; ha rilevato il primo giudice come il ricorrente non avesse omesso di fornire peraltro la prova “neppure della tempestività dell'azione esperita relativamente all'infrannualità della propria domanda” ed ha condannando infine il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi ed esborsi, oltre accessori. L'appellante ha affidato l'appello a 4 motivi, concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per la condanna degli appellati al risarcimento del danno siccome richiesto in prime cure, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado, con attribuzione, concedendo la invocata tutela possessoria sia per lo spoglio che per la turbativa sofferta, indicando le precisa modalità attuative del provvedimento di reintegra, con il favore delle spese e distrazione.
2 L'appellato ha contestato la fondatezza dell'appello, siccome inammissibile e infondato in fatto e diritto, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. All'udienza del 28-10-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui le parti hanno rinunciato. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Contesta l'appellante l'impugnata sentenza: con il primo motivo nella parte in cui il primo giudice avrebbe immotivatamente ritenuto la carenza di legittimazione attiva in capo ad esso appellante;
precisa come dalle dichiarazioni degli informatori sarebbe emersa la prova della “sua relazione fattuale uti dominus con il fondo in questione”; con il secondo motivo nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva in capo all'appellato CP_1 precisa come il negato coinvolgimento dell'appellato nella CP_1 apposizione del cancello che ostruisce il passaggio ad esso appellante “è clamorosamente smentito dalla comunicazione redatta dall'ing. Per_1
e dal Vigile Urbano Salomone Michele, indirizzata al Sindaco di
[...]
Caselle in Pittari (agli atti) con cui i 2 verbalizzanti davano atto che il
[...] il 3-4-2004, alle ore 13, sui luoghi di causa confessava di avere CP_1 apposto il cancello in ferro da un lato e rete metallica a larghe maglie dall'altro, per di più indicando ai 2 che a monte della strada da lui interrotta correva, a suo dire, strada comunale utilizzabile per il passaggio di persone”; circostanza, aggiunge, riferita dallo stesso tecnico comunale, che ha riconosciuto i verbali a sua firma, nonché dal pubblico ufficiale alla figlia di esso appellante;
con il terzo motivo nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la inammissibilità dell'azione per la natura demaniale del bene interessato;
precisa come “è emerso (cfr. dichiarazioni dei tecnici e dell'informatrice di parte ricorrente) che la strada occlusa con un cancello e con recinzione dal
(quella tratteggiata sul foglio nella parte azzurra) era la effettiva via CP_1 percorsa dalla collettività (e quindi anche dal ricorrente per transitare (non di poco momento è la circostanza dedotta in atti che a monte di tale strada vi insistesse un abbeveratoio pubblico costruito dalla , Parte_2 laddove “l'altra via (asseritamente comunale;
fatto comprovato ad colorandam solo dalle mappe catastali, quindi del tutto opinabili, atteso il mero valore fiscale di tali documenti) è risultato essere stata non solo non praticata da lunghissimo tempo, addirittura se ne è messo in dubbio l'esistenza ovvero la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello di diritto (cfr. dichiarazioni e documenti Ing. ”; Per_1 con il quarto motivo nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la intempestività dell'azione; precisa che il ricorso alla A.G. per ottenere l'interdetto possessorio sia stato più che tempestivo, come emerso dalle
3 dichiarazioni dell'informatore (“la sbarra è stata messa Testimone_1 circa in anno fa”), nonché dalla richiamata nota del tecnico comunale e del pubblico ufficiale e dalle informazioni rese da , secondo cui Testimone_2
“la recinzione è stata apposta contemporaneamente al cancelletto nel mese di aprile del 2004”. B) L'appello è infondato. B1) Quanto alla pretesa condotta spoliativa, si rileva in via dirimente come la formulazione del secondo motivo non sia atta a contrastare le valutazioni, nei termini innanzi riassunti, operate del primo giudice e dal Tribunale, in composizione monocratica e collegiale, all'esito della fase sommaria, in punto di carenza della prova del coinvolgimento effettivo della persona del resistente, attuale appellato nella vicenda dedotta;
non CP_1 inferibile l'ascrivibilità a quest'ultimo della apposizione del cancello (più esattamente definita dall'appellato precaria chiudenda) asseritamente a chiusura del fondo in catasto al foglio 20, particella 55, vuoi dal verbale del 3-4-2004 a forma del tecnico e del vigile Salomone Persona_1
Michele, vuoi dalle informazioni de relato rese da riferite a CP_2 detti verbalizzanti (“mi riferirono che era il sig. ad apporre il CP_1 cancello”), la cui non attendibilità è stata ritenuta con ordinanza del 21-4- 2005 in considerazione non solo dello stretto vincolo di parentela con il ricorrente, attuale appellante, ma anche per essersi detta informatrice mostrata “particolarmente interessata alla vicenda, come emerge dal fatto che la stessa, nella deposizione riferisce del fondo posseduto dal genitore, indicandolo come nostro”. Lungi dall'avere i verbalizzanti raccolto dichiarazioni esplicitamente confessorie dal resistente , attuale appellato, ragionevolmente CP_1 deduce quest'ultimo come “dalla lettura di tale atto si rileva agevolmente che l'attribuzione della apposizione del cancello all'opera manuale di
[...]
è solo una supposizione o deduzione dei verbalizzanti, e non il CP_1 risultato di una diretto accertamento o della dichiarazione del resistente”. Entrambi i verbalizzanti si sono poi limitati in giudizio a confermare gli atti a loro firma, né elementi di valutazione ad eventuale suffragio della legittimazione passiva sostanziale in capo al resistente , attale CP_1 appellato, sono emersi dalle propalazioni di , germano del Tes_2 ricorrente , attuale appellante (“non posso riferire chi l'ha Parte_1 apposto”). Oltretutto, giusta le propalazioni del detto operatore della Polizia Municipale, può finanche escludersi la idoneità della condotta ascritta al resistente attuale appellato, a integrare gli estremi dello CP_1 spoglio (“anche a seguito della recinzione può accedere al Parte_1 suo fondo”). Del resto, sulla base della planimetria agli atti (siglata dal primo giudice) e della documentazione fotografica (in particolare quella raffigurante il punto di biforcazione – come chiarito dall'informatore
, incaricato dal di eseguire rilievi in loco – “tra la Testimone_3 CP_3
4 strada comunale e quella prima percorsa”), fondatamente argomenta il resistente attale appellato, come la presenza del cancello CP_1
“nulla ha a che vedere con l'accesso dalla particella 55, che rimane libero ed indisturbato” (“come in precedenza attraverso il tracciato della strada comunale”, aspetto ulteriore di seguito approfondito). B2) Sono ad ogni modo infondati anche il primo ed il terzo motivo, suscettibili di delibazione congiunta. Relativamente al profilo della legittimazione attiva in capo al ricorrente, richiama genericamente l'appellante a fondamento della pretesa situazione possessoria del fondo in catasto al foglio 20, particella 55, le dichiarazioni della figlia – della cui non attendibilità si è detto – del CP_2 germano , nonché del tecnico comunale ing. Testimone_2 Per_1
e del dipendente comunale;
tanto, senza
[...] Controparte_4 specificare tuttavia il contenuto delle dette fonti di prova ad eventuale suffragio della prospettazione di esso appellante. Ad ogni modo, in disparte del (già dirimente) rilievo che precede, si rileva come il teste in realtà si sia limitato a riferire di essersi Controparte_4 recato sui luoghi di causa “per apporre la recinzione tra la strada comunale e il terreno privato”, notando nella circostanza come il secondo “era arato”, oltre la inesistenza di “cancelli”; laddove il tecnico comunale si è a sua volta limitato a riferire che “il fondo del ricorrente era arato” in occasione della apposizione dei picchetti”, ovvero quando “a seguito di sollecitazioni di
” procedette a rendere visibile il “relitto stradale comunale”, Persona_2 confinante con la particella 55, evidenziato in arancione nella planimetria agli atti. Si rileva inoltre come si sia limitato a confermare la Testimone_2 circostanza n. 3 sub A delle deduzioni istruttorie depositate il 12-11-2005 nell'interesse del ricorrente, attuale appellante, afferente l'accesso “da sempre” da parte dell'appellante “sul proprio fondo Parte_1 utilizzando del passaggio ostruito con l'apposizione del cancello e della recinzione nell'aprile del 2004 dal Torre”; ciò, tuttavia, come argomentato dallo stesso appellante a fondamento della contestata efficacia probatoria di altra testimonianza “senza cioè dare alcun apposto di coloritura soggettiva della ma sulla causa, né contributo conoscitivo individualizzante dei fatti”. Peraltro, ha fatto ripetutamente riferimento il teste alla sua Testimone_2 proprietà “vicina a quella” del congiunto;
il che contrasta con l'attestato del 4-2-2004 del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a mente del quale il fondo del quale è lamentato lo spoglio, ovvero l'area riportata in catasto al foglio 20, particella 55 “è di proprietà ed in uso” a e Controparte_5
, ovvero non già al ricorrente, attuale appellante, CP_6 Pt_1
.
[...]
Si aggiunge per completezza come dal compendio probatorio siano inferibili anche elementi a suffragio della prospettazione difensiva, con particolare riguardo all'attraversamento esercitato dal resistente , attuale CP_1 appellato, non già sul fondo riportato in catasto al foglio 20, particella 55,
5 ma “sul tracciato della strada comunale Coste Galotte, così come oggi esistente, fin da quanto, nel 1998, esso fu ripristinato dal Comune di Caselle in Pittari nella sua percorribilità e, successivamente anche rilevato da tecnico incaricato e picchettato nel contraddittorio con i confinanti”. La circostanza, articolata sub 1) delle deduzioni istruttorie depositate il 3-1- 2006 nell'interesse del resistente, attuale appellato, è stata confermata dal teste il che si contrappone alle propalazioni di opposto Testimone_4 tenore del teste . Testimone_2
Rappresenta un significativo elemento di riscontro alle dette propalazioni del teste il “verbale di sopralluogo e apposizione dei Testimone_4 termini eseguito in località Carabo, su relitto stradale comunale confinante con proprietà e ” – al quale va sottolineata Controparte_5 Persona_2 la partecipazione del ricorrente, attuale appellante , non già Parte_1 in proprio, bensì “in rappresentanza della sig. –, integrato Controparte_5 con la deposizione del verbalizzante del cui contenuto Persona_1 si è detto, nonché dalla non contestata planimetria agli atti, con particolare riguardo alle zone evidenziate in arancione e in azzurro, delimitanti rispettivamente il “relitto stradale comunale” – confinante, giova ribadire, con il fondo in catasto al foglio 20, particella 55 – e la “pista utilizzata per accedere ai restanti luoghi”, ricadente su fondo di . Lo stesso Persona_2 ricorrente, attuale appellante, , nel rendere il deferitogli Parte_1 interrogatorio formale, ha peraltro riconosciuto, quanto alla “strada comunale”, che “questa costeggia il fondo”. Né ha pregio, si osserva, la deduzione dell'appellante secondo cui la presenza di una pianta di quercia sul tracciato sarebbe non compatibile con la natura pubblica dello stesso, dal momento che il teste agronomo incaricato dal Testimone_5 di eseguire rilievi in loco, ha precisato come “la strada risultava CP_3 percorribile con mezzi meccanici” – ancorché interessando “parte di una proprietà privata”, come precisato nell'accertamento del 3-4-2004 su cui si è detto – “con una minima deviazione nella parte centrale per la presenza di una quercia”. C) Pertanto, va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza, restando assorbita la delibazione dell'ultimo motivo, afferente il profilo della tempestiva proposizione della azione possessoria entro il prescritto termine annuale. Attesa l'esaustività dell'attività di istruzione svolta in primo grado nella fase cautelare e di merito, non ricorrono le condizioni per ulteriori approfondimenti istruttori, peraltro genericamente invocati dall'appellante con le sole note scritte. D) Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non apprezzabile complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore della causa fino a € 26.000,00.
6 E) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 77/2018, pubblicata il 13-6-2018, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.904,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso il 18-11-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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), rappresentati e difesi, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigi Cafaro ( ), unitamente al quale elettivamente domicilia in C.F._2
Vaglio Basilicata, alla Contrada Molino 19, presso lo studio dell'avv. Cristiano Cuomo appellante e
), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._3 procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Michele Tagliaferri ( ), unitamente al quale elettivamente C.F._4 domicilia in Potenza, al piazzale Luigi Rizzo 12, presso lo studio dell'avv. Domenico Montano appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 14-9-2018 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 77/2018, pubblicata il 13-6-2018, non notificata, di rigetto della domanda proposta da esso appellante con ricorso depositato il 1-7- 2004, avente ad oggetto l'ordine al resistente di reintegrare il CP_1 ricorrente nel possesso del fondo in agro di Caselle in Parte_1
Pittari, riportato in catasto al foglio 20, particella 55, lamentandone lo spoglio mediante apposizione da parte del resistente CP_1 nell'aprile del 2004, di un cancello a chiusura della strada insistente sul fondo “Pagliaro dei Preti”, impedendo di accedere al detto fondo nel
1 possesso dal ricorrente;
chiedeva altresì il ricorrente la Parte_1 manutenzione nel possesso del fondo riportato in catasto al foglio 20, particella 55 per avere il resistente iniziato ad attraversarlo CP_1 con l'intento di costituire una inesistente servitù di passaggio. All'esito della fase interdittale, con ordinanza depositata il 21-4-2005 l'adito Tribunale di Sala Consilina – Sezione distaccata di Sapri, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, ritenuto in particolare come il ricorrente non avesse fornito la prova “circa il possesso della servitù oggetto di spoglio, relativo all'azione di reintegrazione e circa il possesso del fondo relativo all'azione di manutenzione;
inoltre, come la condotta spoliativa non fosse ascrivibile al resistente e come non fossero sussistenti CP_1 le condizioni per accogliere la domanda di manutenzione “in considerazione del fatto che l'accesso sul suo fondo come lamentato dal ricorrente, in realtà, avviene al opera del resistente su quello che risulta essere il tracciato comunale, come tale percorribile da tutti e non oggetto di possesso esclusivo”. Con ordinanza in composizione collegiale del 27-9-2006 il Tribunale di Sala Consilina respingeva il reclamo proposto dal ricorrente Parte_1 ritenuto in particolare come “difettando qualsiasi prova del possesso da tutelare è evidente che le 2 azioni proposte dovevano per ciò solo essere rigettate”, pur ritenute peraltro “pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine al difetto di legittimazione passiva (sostanziale) del ”. CP_1
In forza della impugnata sentenza, all'esito della fase di merito, ha ritenuto il primo giudice come “dall'istruttoria non emerso alcun elemento o indizio a dimostrazione che il cancello sia stato apposto dal resistente”, laddove, in relazione all'azione di manutenzione “il resistente ha dato prova che la strada oggetto di causa che egli attraversa ed alla quale fa riferimento il ricorrente, è una strada pubblica comunale denominata Coste di Galotte”; ha rilevato il primo giudice come il ricorrente non avesse omesso di fornire peraltro la prova “neppure della tempestività dell'azione esperita relativamente all'infrannualità della propria domanda” ed ha condannando infine il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi ed esborsi, oltre accessori. L'appellante ha affidato l'appello a 4 motivi, concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per la condanna degli appellati al risarcimento del danno siccome richiesto in prime cure, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado, con attribuzione, concedendo la invocata tutela possessoria sia per lo spoglio che per la turbativa sofferta, indicando le precisa modalità attuative del provvedimento di reintegra, con il favore delle spese e distrazione.
2 L'appellato ha contestato la fondatezza dell'appello, siccome inammissibile e infondato in fatto e diritto, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. All'udienza del 28-10-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui le parti hanno rinunciato. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Contesta l'appellante l'impugnata sentenza: con il primo motivo nella parte in cui il primo giudice avrebbe immotivatamente ritenuto la carenza di legittimazione attiva in capo ad esso appellante;
precisa come dalle dichiarazioni degli informatori sarebbe emersa la prova della “sua relazione fattuale uti dominus con il fondo in questione”; con il secondo motivo nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva in capo all'appellato CP_1 precisa come il negato coinvolgimento dell'appellato nella CP_1 apposizione del cancello che ostruisce il passaggio ad esso appellante “è clamorosamente smentito dalla comunicazione redatta dall'ing. Per_1
e dal Vigile Urbano Salomone Michele, indirizzata al Sindaco di
[...]
Caselle in Pittari (agli atti) con cui i 2 verbalizzanti davano atto che il
[...] il 3-4-2004, alle ore 13, sui luoghi di causa confessava di avere CP_1 apposto il cancello in ferro da un lato e rete metallica a larghe maglie dall'altro, per di più indicando ai 2 che a monte della strada da lui interrotta correva, a suo dire, strada comunale utilizzabile per il passaggio di persone”; circostanza, aggiunge, riferita dallo stesso tecnico comunale, che ha riconosciuto i verbali a sua firma, nonché dal pubblico ufficiale alla figlia di esso appellante;
con il terzo motivo nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la inammissibilità dell'azione per la natura demaniale del bene interessato;
precisa come “è emerso (cfr. dichiarazioni dei tecnici e dell'informatrice di parte ricorrente) che la strada occlusa con un cancello e con recinzione dal
(quella tratteggiata sul foglio nella parte azzurra) era la effettiva via CP_1 percorsa dalla collettività (e quindi anche dal ricorrente per transitare (non di poco momento è la circostanza dedotta in atti che a monte di tale strada vi insistesse un abbeveratoio pubblico costruito dalla , Parte_2 laddove “l'altra via (asseritamente comunale;
fatto comprovato ad colorandam solo dalle mappe catastali, quindi del tutto opinabili, atteso il mero valore fiscale di tali documenti) è risultato essere stata non solo non praticata da lunghissimo tempo, addirittura se ne è messo in dubbio l'esistenza ovvero la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello di diritto (cfr. dichiarazioni e documenti Ing. ”; Per_1 con il quarto motivo nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la intempestività dell'azione; precisa che il ricorso alla A.G. per ottenere l'interdetto possessorio sia stato più che tempestivo, come emerso dalle
3 dichiarazioni dell'informatore (“la sbarra è stata messa Testimone_1 circa in anno fa”), nonché dalla richiamata nota del tecnico comunale e del pubblico ufficiale e dalle informazioni rese da , secondo cui Testimone_2
“la recinzione è stata apposta contemporaneamente al cancelletto nel mese di aprile del 2004”. B) L'appello è infondato. B1) Quanto alla pretesa condotta spoliativa, si rileva in via dirimente come la formulazione del secondo motivo non sia atta a contrastare le valutazioni, nei termini innanzi riassunti, operate del primo giudice e dal Tribunale, in composizione monocratica e collegiale, all'esito della fase sommaria, in punto di carenza della prova del coinvolgimento effettivo della persona del resistente, attuale appellato nella vicenda dedotta;
non CP_1 inferibile l'ascrivibilità a quest'ultimo della apposizione del cancello (più esattamente definita dall'appellato precaria chiudenda) asseritamente a chiusura del fondo in catasto al foglio 20, particella 55, vuoi dal verbale del 3-4-2004 a forma del tecnico e del vigile Salomone Persona_1
Michele, vuoi dalle informazioni de relato rese da riferite a CP_2 detti verbalizzanti (“mi riferirono che era il sig. ad apporre il CP_1 cancello”), la cui non attendibilità è stata ritenuta con ordinanza del 21-4- 2005 in considerazione non solo dello stretto vincolo di parentela con il ricorrente, attuale appellante, ma anche per essersi detta informatrice mostrata “particolarmente interessata alla vicenda, come emerge dal fatto che la stessa, nella deposizione riferisce del fondo posseduto dal genitore, indicandolo come nostro”. Lungi dall'avere i verbalizzanti raccolto dichiarazioni esplicitamente confessorie dal resistente , attuale appellato, ragionevolmente CP_1 deduce quest'ultimo come “dalla lettura di tale atto si rileva agevolmente che l'attribuzione della apposizione del cancello all'opera manuale di
[...]
è solo una supposizione o deduzione dei verbalizzanti, e non il CP_1 risultato di una diretto accertamento o della dichiarazione del resistente”. Entrambi i verbalizzanti si sono poi limitati in giudizio a confermare gli atti a loro firma, né elementi di valutazione ad eventuale suffragio della legittimazione passiva sostanziale in capo al resistente , attale CP_1 appellato, sono emersi dalle propalazioni di , germano del Tes_2 ricorrente , attuale appellante (“non posso riferire chi l'ha Parte_1 apposto”). Oltretutto, giusta le propalazioni del detto operatore della Polizia Municipale, può finanche escludersi la idoneità della condotta ascritta al resistente attuale appellato, a integrare gli estremi dello CP_1 spoglio (“anche a seguito della recinzione può accedere al Parte_1 suo fondo”). Del resto, sulla base della planimetria agli atti (siglata dal primo giudice) e della documentazione fotografica (in particolare quella raffigurante il punto di biforcazione – come chiarito dall'informatore
, incaricato dal di eseguire rilievi in loco – “tra la Testimone_3 CP_3
4 strada comunale e quella prima percorsa”), fondatamente argomenta il resistente attale appellato, come la presenza del cancello CP_1
“nulla ha a che vedere con l'accesso dalla particella 55, che rimane libero ed indisturbato” (“come in precedenza attraverso il tracciato della strada comunale”, aspetto ulteriore di seguito approfondito). B2) Sono ad ogni modo infondati anche il primo ed il terzo motivo, suscettibili di delibazione congiunta. Relativamente al profilo della legittimazione attiva in capo al ricorrente, richiama genericamente l'appellante a fondamento della pretesa situazione possessoria del fondo in catasto al foglio 20, particella 55, le dichiarazioni della figlia – della cui non attendibilità si è detto – del CP_2 germano , nonché del tecnico comunale ing. Testimone_2 Per_1
e del dipendente comunale;
tanto, senza
[...] Controparte_4 specificare tuttavia il contenuto delle dette fonti di prova ad eventuale suffragio della prospettazione di esso appellante. Ad ogni modo, in disparte del (già dirimente) rilievo che precede, si rileva come il teste in realtà si sia limitato a riferire di essersi Controparte_4 recato sui luoghi di causa “per apporre la recinzione tra la strada comunale e il terreno privato”, notando nella circostanza come il secondo “era arato”, oltre la inesistenza di “cancelli”; laddove il tecnico comunale si è a sua volta limitato a riferire che “il fondo del ricorrente era arato” in occasione della apposizione dei picchetti”, ovvero quando “a seguito di sollecitazioni di
” procedette a rendere visibile il “relitto stradale comunale”, Persona_2 confinante con la particella 55, evidenziato in arancione nella planimetria agli atti. Si rileva inoltre come si sia limitato a confermare la Testimone_2 circostanza n. 3 sub A delle deduzioni istruttorie depositate il 12-11-2005 nell'interesse del ricorrente, attuale appellante, afferente l'accesso “da sempre” da parte dell'appellante “sul proprio fondo Parte_1 utilizzando del passaggio ostruito con l'apposizione del cancello e della recinzione nell'aprile del 2004 dal Torre”; ciò, tuttavia, come argomentato dallo stesso appellante a fondamento della contestata efficacia probatoria di altra testimonianza “senza cioè dare alcun apposto di coloritura soggettiva della ma sulla causa, né contributo conoscitivo individualizzante dei fatti”. Peraltro, ha fatto ripetutamente riferimento il teste alla sua Testimone_2 proprietà “vicina a quella” del congiunto;
il che contrasta con l'attestato del 4-2-2004 del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a mente del quale il fondo del quale è lamentato lo spoglio, ovvero l'area riportata in catasto al foglio 20, particella 55 “è di proprietà ed in uso” a e Controparte_5
, ovvero non già al ricorrente, attuale appellante, CP_6 Pt_1
.
[...]
Si aggiunge per completezza come dal compendio probatorio siano inferibili anche elementi a suffragio della prospettazione difensiva, con particolare riguardo all'attraversamento esercitato dal resistente , attuale CP_1 appellato, non già sul fondo riportato in catasto al foglio 20, particella 55,
5 ma “sul tracciato della strada comunale Coste Galotte, così come oggi esistente, fin da quanto, nel 1998, esso fu ripristinato dal Comune di Caselle in Pittari nella sua percorribilità e, successivamente anche rilevato da tecnico incaricato e picchettato nel contraddittorio con i confinanti”. La circostanza, articolata sub 1) delle deduzioni istruttorie depositate il 3-1- 2006 nell'interesse del resistente, attuale appellato, è stata confermata dal teste il che si contrappone alle propalazioni di opposto Testimone_4 tenore del teste . Testimone_2
Rappresenta un significativo elemento di riscontro alle dette propalazioni del teste il “verbale di sopralluogo e apposizione dei Testimone_4 termini eseguito in località Carabo, su relitto stradale comunale confinante con proprietà e ” – al quale va sottolineata Controparte_5 Persona_2 la partecipazione del ricorrente, attuale appellante , non già Parte_1 in proprio, bensì “in rappresentanza della sig. –, integrato Controparte_5 con la deposizione del verbalizzante del cui contenuto Persona_1 si è detto, nonché dalla non contestata planimetria agli atti, con particolare riguardo alle zone evidenziate in arancione e in azzurro, delimitanti rispettivamente il “relitto stradale comunale” – confinante, giova ribadire, con il fondo in catasto al foglio 20, particella 55 – e la “pista utilizzata per accedere ai restanti luoghi”, ricadente su fondo di . Lo stesso Persona_2 ricorrente, attuale appellante, , nel rendere il deferitogli Parte_1 interrogatorio formale, ha peraltro riconosciuto, quanto alla “strada comunale”, che “questa costeggia il fondo”. Né ha pregio, si osserva, la deduzione dell'appellante secondo cui la presenza di una pianta di quercia sul tracciato sarebbe non compatibile con la natura pubblica dello stesso, dal momento che il teste agronomo incaricato dal Testimone_5 di eseguire rilievi in loco, ha precisato come “la strada risultava CP_3 percorribile con mezzi meccanici” – ancorché interessando “parte di una proprietà privata”, come precisato nell'accertamento del 3-4-2004 su cui si è detto – “con una minima deviazione nella parte centrale per la presenza di una quercia”. C) Pertanto, va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza, restando assorbita la delibazione dell'ultimo motivo, afferente il profilo della tempestiva proposizione della azione possessoria entro il prescritto termine annuale. Attesa l'esaustività dell'attività di istruzione svolta in primo grado nella fase cautelare e di merito, non ricorrono le condizioni per ulteriori approfondimenti istruttori, peraltro genericamente invocati dall'appellante con le sole note scritte. D) Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non apprezzabile complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore della causa fino a € 26.000,00.
6 E) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 77/2018, pubblicata il 13-6-2018, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.904,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso il 18-11-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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