Art. 111.
La valutazione del servizio militare di cui al precedente articolo 30 ed il cumulo dei servizi di cui al precedente articolo 69, sono consentiti agli insegnanti in servizio alla data di pubblicazione del presente Ordinamento che ne facciano domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni entro il termine perentorio di due anni dalla data medesima.
La valutazione del servizio militare di cui al precedente articolo 30 ed il cumulo dei servizi di cui al precedente articolo 69, sono consentiti agli insegnanti in servizio alla data di pubblicazione del presente Ordinamento che ne facciano domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni entro il termine perentorio di due anni dalla data medesima.