Versione
1 giugno 1983
1 giugno 1983
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Versione
27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 16. (( 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara che non vi e' luogo a provvedere.
2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ))
2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ))
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- 1. Adozionehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 14.156073
[…] Leg. artt.1, 8, 16, 17 Legge 184/1983
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Giurisprudenza • 449
- 1. Trib. Minorenni Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 192Provvedimento: […] Non sussistono dunque, i presupposti necessari della pronuncia dello stato di adottabilità e deve, pertanto, pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 16 legge 184/1983. […]Leggi di più...
- art. 16 L. 184/1983·
- stato di adottabilità·
- adozione·
- art. 44 L. 184/1983·
- disabilità minore·
- tutela minore·
- non luogo a procedere·
- affidamento preadottivo·
- abbandono minore