TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/09/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3162 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via Spagnolo n. 12
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale 2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/10/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che presta attività lavorativa, in qualità di operaio idraulico forestale, alle dipendenze del nel Comune di Platì (RC); Controparte_3
- che, a causa delle mansioni lavorative svolte, ha contratto le seguenti patologie: “Tendinopatie del sovraspinato spalle;
Epicondilite bilaterale”;
- che ha denunciato le malattie professionali all' che, con CP_1
verbale del 03/02/2018, ha accertato una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 8%;
- che, con provvedimento del 13/12/2018, successivo alla domanda di aggravamento presentata dal ricorrente, l' ha riconosciuto un aumento CP_1
della percentuale citata nella misura dell'11%;
- che, avverso tale decisione, ha proposto opposizione che è rimasta priva di esito;
- che, come si evince dalla documentazione sanitaria allegata, il ricorrente presenta una menomazione dell'integrità psico-fisica superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' CP_1
- che, pertanto, ha diritto alle prestazioni richieste ai sensi dell'art. 66
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come modificato dall'art. 13 d.lgs. 23 febbraio
2000 n.38.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la malattia professionale verificatasi in data 10.11.2016 a causa di lavoro e, per
l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore alle seguenti prestazioni: liquidare una rendita da lesione dell'integrità psico fisica conseguente alla malattia professionale 3
conformemente alla legge e nella misura del sedici percento (16%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 10.11.2016 oltre interessi legali dalla data della manifestazione all'effettivo soddisfo.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che le tecnopatie lamentate dal ricorrente sono state riconosciute rispettivamente nella misura del 5% (tendinopatia del sovraspinoso) e del 3%
(epicondilite);
- che i postumi sono stati unificati, raggiungendo una percentuale complessiva pari all'8%;
- che, in seguito alla visita di revisione del 02/11/2018, l' ha CP_2
rideterminato la percentuale complessiva nella misura dell'11%;
- che la domanda proposta dal ricorrente è inammissibile per carenza di interesse ad agire;
- che, in particolare, il sig. ha omesso di riferire di essere stato Pt_1
riconosciuto invalido civile per la patologia artrosica diffusa;
- che le prestazioni previdenziali non sono cumulabili per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 43, Legge n. 335/1995;
- che la pretesa del ricorrente è eccessiva, non provata e comunque non riferibile ai parametri tabellari vigenti.
- che, pertanto, la valutazione operata dall è corretta. CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 4
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, sollevata dall nella memoria di costituzione atteso CP_1
che, anche in caso di prestazioni incompatibili, rimane salva la facoltà di scelta dell'interessato tra l'una o l'altra prestazione che ritenga più vantaggiosa.
Nel merito, va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. 5
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo
Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro CP_1 6
delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente deduce di essere affetto da:
“Tendinopatie del sovraspinato spalle;
Epicondilite bilaterale”, malattie contratte nell'esercizio dell'attività lavorativa, reclamando una riduzione della capacità lavorativa generica in misura non inferiore al 16%, mentre l CP_1
in via amministrativa, ha dapprima riconosciuto una percentuale del 8% e successivamente, in seguito alla domanda di aggravamento del 29/10/2018, ha riconosciuto una percentuale del 11%.
Nella specie, dunque, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente o la natura professionale delle patologie denunciate, ma la percentuale di danno biologico riconosciuta in via amministrativa, anche in seguito alla domanda di aggravamento.
Ai fini della verifica della percentuale di danno biologico e dell'eventuale aggravamento del quadro patologico del ricorrente in relazione alle malattie professionali, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, confermando che il ricorrente ha contratto le patologie “tendinopatia spalla bilaterale in soggetto con epicondilite bilaterale con complessiva limitazione funzionale” in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, ha concluso per il riconoscimento di una percentuale di danno biologico del 14%.
Quanto alla decorrenza, il C.T.U. l'ha individuata nella visita fisiatrica allegata in atti ossia, secondo quanto specificato con la relazione integrativa depositata in data 6/01/2025, dal 22/10/2018. 7
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e su un puntuale esame delle certificazioni allegate.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha riscontrato un aggravamento del quadro patologico sopravvenuto successivamente al primo esame della pratica in via amministrativa, concomitante con la domanda amministrativa di aggravamento.
In merito, va disattesa l'eccezione, formulata dall' all'udienza del CP_1
8/05/2025 e reiterata all'udienza del 11/09/2025, secondo cui il CTU non avrebbe preso in considerazione il verbale relativo alla malattia non CP_4
professionale.
Ed infatti, in disparte quanto innanzi già argomentato in ordine alla preliminare eccezione di inammissibilità formulata dall' , in concreto CP_1
dalla lettura del verbale dell' (allegato alla memoria di costituzione) si CP_4
evince che il ricorrente, in tale sede e ai fini della prestazione riconosciuta è risultato affetto da “cardiopatia sclerotica ipertensiva fibrosi valvola aortica, insufficienza mitralica aortica e tricuspidale, bronchite asmatica, artrosi poli distrettuale gonartrosi bilaterale;
sindrome ansiosa depressiva, tiroidite” mentre le malattie professionali riconosciute dal CTU e peraltro già riconosciute anche dall' in via amministrativa sono “tendinopatia spalla CP_1
bilaterale in soggetto con epicondilite bilaterale con complessiva limitazione funzionale”.
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall' in corso CP_1
del giudizio, secondo cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in 8
procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente è avvenuto in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice.
Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento della percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica del 14%, con decorrenza dalla domanda di aggravamento, secondo le conclusioni formulate dal C.T.U.
Le spese di lite restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, considerando che è stata CP_1
riconosciuta una percentuale di danno biologico lievemente superiore rispetto alla percentuale già riconosciuta dall' in seguito ad un aggravamento e CP_1
inferiore alla percentuale del 16%, richiesta dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, infine, a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3162 / Parte_1
2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il sig.
ha contratto le patologie “tendinopatia spalla bilaterale in Parte_1
soggetto con epicondilite bilaterale con complessiva limitazione funzionale” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 14% con decorrenza da ottobre 2018;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico 9
dell' in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che CP_1
liquida in € 2319,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
[...]
Locri, 11/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3162 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via Spagnolo n. 12
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale 2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/10/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che presta attività lavorativa, in qualità di operaio idraulico forestale, alle dipendenze del nel Comune di Platì (RC); Controparte_3
- che, a causa delle mansioni lavorative svolte, ha contratto le seguenti patologie: “Tendinopatie del sovraspinato spalle;
Epicondilite bilaterale”;
- che ha denunciato le malattie professionali all' che, con CP_1
verbale del 03/02/2018, ha accertato una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 8%;
- che, con provvedimento del 13/12/2018, successivo alla domanda di aggravamento presentata dal ricorrente, l' ha riconosciuto un aumento CP_1
della percentuale citata nella misura dell'11%;
- che, avverso tale decisione, ha proposto opposizione che è rimasta priva di esito;
- che, come si evince dalla documentazione sanitaria allegata, il ricorrente presenta una menomazione dell'integrità psico-fisica superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' CP_1
- che, pertanto, ha diritto alle prestazioni richieste ai sensi dell'art. 66
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come modificato dall'art. 13 d.lgs. 23 febbraio
2000 n.38.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la malattia professionale verificatasi in data 10.11.2016 a causa di lavoro e, per
l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore alle seguenti prestazioni: liquidare una rendita da lesione dell'integrità psico fisica conseguente alla malattia professionale 3
conformemente alla legge e nella misura del sedici percento (16%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 10.11.2016 oltre interessi legali dalla data della manifestazione all'effettivo soddisfo.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che le tecnopatie lamentate dal ricorrente sono state riconosciute rispettivamente nella misura del 5% (tendinopatia del sovraspinoso) e del 3%
(epicondilite);
- che i postumi sono stati unificati, raggiungendo una percentuale complessiva pari all'8%;
- che, in seguito alla visita di revisione del 02/11/2018, l' ha CP_2
rideterminato la percentuale complessiva nella misura dell'11%;
- che la domanda proposta dal ricorrente è inammissibile per carenza di interesse ad agire;
- che, in particolare, il sig. ha omesso di riferire di essere stato Pt_1
riconosciuto invalido civile per la patologia artrosica diffusa;
- che le prestazioni previdenziali non sono cumulabili per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 43, Legge n. 335/1995;
- che la pretesa del ricorrente è eccessiva, non provata e comunque non riferibile ai parametri tabellari vigenti.
- che, pertanto, la valutazione operata dall è corretta. CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 4
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, sollevata dall nella memoria di costituzione atteso CP_1
che, anche in caso di prestazioni incompatibili, rimane salva la facoltà di scelta dell'interessato tra l'una o l'altra prestazione che ritenga più vantaggiosa.
Nel merito, va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. 5
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo
Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro CP_1 6
delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente deduce di essere affetto da:
“Tendinopatie del sovraspinato spalle;
Epicondilite bilaterale”, malattie contratte nell'esercizio dell'attività lavorativa, reclamando una riduzione della capacità lavorativa generica in misura non inferiore al 16%, mentre l CP_1
in via amministrativa, ha dapprima riconosciuto una percentuale del 8% e successivamente, in seguito alla domanda di aggravamento del 29/10/2018, ha riconosciuto una percentuale del 11%.
Nella specie, dunque, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente o la natura professionale delle patologie denunciate, ma la percentuale di danno biologico riconosciuta in via amministrativa, anche in seguito alla domanda di aggravamento.
Ai fini della verifica della percentuale di danno biologico e dell'eventuale aggravamento del quadro patologico del ricorrente in relazione alle malattie professionali, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, confermando che il ricorrente ha contratto le patologie “tendinopatia spalla bilaterale in soggetto con epicondilite bilaterale con complessiva limitazione funzionale” in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, ha concluso per il riconoscimento di una percentuale di danno biologico del 14%.
Quanto alla decorrenza, il C.T.U. l'ha individuata nella visita fisiatrica allegata in atti ossia, secondo quanto specificato con la relazione integrativa depositata in data 6/01/2025, dal 22/10/2018. 7
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e su un puntuale esame delle certificazioni allegate.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha riscontrato un aggravamento del quadro patologico sopravvenuto successivamente al primo esame della pratica in via amministrativa, concomitante con la domanda amministrativa di aggravamento.
In merito, va disattesa l'eccezione, formulata dall' all'udienza del CP_1
8/05/2025 e reiterata all'udienza del 11/09/2025, secondo cui il CTU non avrebbe preso in considerazione il verbale relativo alla malattia non CP_4
professionale.
Ed infatti, in disparte quanto innanzi già argomentato in ordine alla preliminare eccezione di inammissibilità formulata dall' , in concreto CP_1
dalla lettura del verbale dell' (allegato alla memoria di costituzione) si CP_4
evince che il ricorrente, in tale sede e ai fini della prestazione riconosciuta è risultato affetto da “cardiopatia sclerotica ipertensiva fibrosi valvola aortica, insufficienza mitralica aortica e tricuspidale, bronchite asmatica, artrosi poli distrettuale gonartrosi bilaterale;
sindrome ansiosa depressiva, tiroidite” mentre le malattie professionali riconosciute dal CTU e peraltro già riconosciute anche dall' in via amministrativa sono “tendinopatia spalla CP_1
bilaterale in soggetto con epicondilite bilaterale con complessiva limitazione funzionale”.
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall' in corso CP_1
del giudizio, secondo cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in 8
procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente è avvenuto in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice.
Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento della percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica del 14%, con decorrenza dalla domanda di aggravamento, secondo le conclusioni formulate dal C.T.U.
Le spese di lite restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, considerando che è stata CP_1
riconosciuta una percentuale di danno biologico lievemente superiore rispetto alla percentuale già riconosciuta dall' in seguito ad un aggravamento e CP_1
inferiore alla percentuale del 16%, richiesta dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, infine, a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3162 / Parte_1
2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il sig.
ha contratto le patologie “tendinopatia spalla bilaterale in Parte_1
soggetto con epicondilite bilaterale con complessiva limitazione funzionale” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 14% con decorrenza da ottobre 2018;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico 9
dell' in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che CP_1
liquida in € 2319,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
[...]
Locri, 11/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci