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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 381/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
IS PI e DA AR, elettivamente domiciliato in PIAZZA
CRISPI N. 4, NUORO, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SIOTTO PRIAMO, elettivamente domiciliata in VIA MANNU N. 24, NUORO, presso lo studio del difensore
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 23.10.1986 in Irgoli tra e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Irgoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
Pag. 1 di 4 2) confermare l'assegnazione alla resistente della casa familiare sita a CP_1
Irgoli, loc. Ruinas, di proprietà di entrambi i coniugi;
3) porre per il mantenimento delle figlie maggiorenni un assegno mensile a carico del padre di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) e a carico della madre di € 350,00 (€
175,00 per ciascuna figlia), che dovrà essere corrisposto direttamente dai genitori alle stesse figlie entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da note a verbale in data 02.09.2025; Conclude secondo gli accordi congiunti delle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2025, ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con il giorno 26.10.1986 in Irgoli;
che dall'unione sono nate le CP_1 figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 attualmente entrambe maggiorenni ma economicamente non indipendenti;
che con sentenza n. 181/2020 pubblicata il 9.6.2020 del Tribunale di Nuoro è stata dichiarata la separazione dei coniugi;
che dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente non vi è stata riconciliazione e che i coniugi da allora hanno continuato a vivere separati;
che entrambi i coniugi sono autosufficienti sotto il profilo economico, godendo ciascuno di redditi propri;
che ricorrono tutte le condizioni per poter chiedere lo scioglimento del matrimonio;
che dalla data della separazione non è mutata la situazione dei coniugi né quella delle figlie;
che le figlie, oramai maggiorenni, non abitano più con la madre presso la casa familiare e che il ricorrente è favorevole a che la signora continui a vivere CP_1 presso tale immobile, in comproprietà tra i coniugi.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 23.10.1986 in Irgoli tra e ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Irgoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
Pag. 2 di 4 Comuni di rispettiva residenza;
2) confermare l'assegnazione alla ricorrente CP_1 della casa familiare sita a Irgoli, loc. Ruinas, di proprietà di entrambi i coniugi;
3) porre per il mantenimento delle figlie maggiorenni un assegno mensile a carico del padre di €
500,00 (Euro 250,00 per ciascuna figlia) e a carico della madre di € 350,00, che dovrà essere corrisposto direttamente dai genitori alle stesse figlie entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
4) con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Con comparsa depositata il 26.6.2025, si è costituita in giudizio la CP_1 quale ha aderito alle conclusioni formulate dal ricorrente e ha chiesto disporsi l'obbligo dei coniugi di trasferire la proprietà dell'immobile in Irgoli Loc. Ruinas, distinto in catasto al F. 36, mapp. 1699, alla figlia con diritto di usufrutto in capo alla Persona_2 convenuta per tutto il periodo di vita. CP_1
All'udienza del 2.9.2025 le parti hanno dichiarato che intendono divorziare alle condizioni indicate nel ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni su cui è stato raggiunto l'accordo.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 14.10.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione dell'estratto dell'atto di matrimonio.
All'udienza del 4.11.2025 le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda delle parti volta a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e in assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a dodici mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Pag. 3 di 4 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/1987 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Le spese di lite, considerate le conclusioni conformi rassegante dalle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il giorno 26.10.1986 in Irgoli, trascritto presso i registri dello stato
[...] CP_1 civile del Comune di Irgoli al n. 13, Parte II, Serie A, dell'anno 1986;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 381/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
IS PI e DA AR, elettivamente domiciliato in PIAZZA
CRISPI N. 4, NUORO, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SIOTTO PRIAMO, elettivamente domiciliata in VIA MANNU N. 24, NUORO, presso lo studio del difensore
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 23.10.1986 in Irgoli tra e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Irgoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
Pag. 1 di 4 2) confermare l'assegnazione alla resistente della casa familiare sita a CP_1
Irgoli, loc. Ruinas, di proprietà di entrambi i coniugi;
3) porre per il mantenimento delle figlie maggiorenni un assegno mensile a carico del padre di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) e a carico della madre di € 350,00 (€
175,00 per ciascuna figlia), che dovrà essere corrisposto direttamente dai genitori alle stesse figlie entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da note a verbale in data 02.09.2025; Conclude secondo gli accordi congiunti delle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2025, ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con il giorno 26.10.1986 in Irgoli;
che dall'unione sono nate le CP_1 figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 attualmente entrambe maggiorenni ma economicamente non indipendenti;
che con sentenza n. 181/2020 pubblicata il 9.6.2020 del Tribunale di Nuoro è stata dichiarata la separazione dei coniugi;
che dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente non vi è stata riconciliazione e che i coniugi da allora hanno continuato a vivere separati;
che entrambi i coniugi sono autosufficienti sotto il profilo economico, godendo ciascuno di redditi propri;
che ricorrono tutte le condizioni per poter chiedere lo scioglimento del matrimonio;
che dalla data della separazione non è mutata la situazione dei coniugi né quella delle figlie;
che le figlie, oramai maggiorenni, non abitano più con la madre presso la casa familiare e che il ricorrente è favorevole a che la signora continui a vivere CP_1 presso tale immobile, in comproprietà tra i coniugi.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 23.10.1986 in Irgoli tra e ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Irgoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
Pag. 2 di 4 Comuni di rispettiva residenza;
2) confermare l'assegnazione alla ricorrente CP_1 della casa familiare sita a Irgoli, loc. Ruinas, di proprietà di entrambi i coniugi;
3) porre per il mantenimento delle figlie maggiorenni un assegno mensile a carico del padre di €
500,00 (Euro 250,00 per ciascuna figlia) e a carico della madre di € 350,00, che dovrà essere corrisposto direttamente dai genitori alle stesse figlie entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
4) con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Con comparsa depositata il 26.6.2025, si è costituita in giudizio la CP_1 quale ha aderito alle conclusioni formulate dal ricorrente e ha chiesto disporsi l'obbligo dei coniugi di trasferire la proprietà dell'immobile in Irgoli Loc. Ruinas, distinto in catasto al F. 36, mapp. 1699, alla figlia con diritto di usufrutto in capo alla Persona_2 convenuta per tutto il periodo di vita. CP_1
All'udienza del 2.9.2025 le parti hanno dichiarato che intendono divorziare alle condizioni indicate nel ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni su cui è stato raggiunto l'accordo.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 14.10.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione dell'estratto dell'atto di matrimonio.
All'udienza del 4.11.2025 le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda delle parti volta a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e in assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a dodici mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Pag. 3 di 4 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/1987 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Le spese di lite, considerate le conclusioni conformi rassegante dalle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il giorno 26.10.1986 in Irgoli, trascritto presso i registri dello stato
[...] CP_1 civile del Comune di Irgoli al n. 13, Parte II, Serie A, dell'anno 1986;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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