CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG OM EP che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento della pena per la recidiva e la rideterminazione della pena complessiva Penale Sent. Sez. 1 Num. 4251 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di NZ VO, revocava la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009, irrevocabile il 1/6/2010, limitatamente alla statuizione di condanna per l'illecil:o di cui all'art. 594 cod. pen. per essere il fatto non più previsto come reato;
rideterminava la pena complessiva inflitta con la predetta sentenza in mesi tre e giorni venti di reclusione. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di NZ VO, deducendo violazione di legge. La recidiva era stata contestata esclusivamente con riferimento alla condotta di ingiuria;
ma, nel calcolare la pena, il Tribunale aveva aumentato di mesi uno di reclusione, in forza della recidiva, la pena base determinata per il delitto di tentate lesioni personali;
al contrario, la depenalizzazione dell'ingiuria comportava anche l'eliminazione del predetto aumento di pena. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva eliminato l'aumento di pena calcolato per la recidiva. 3. Assegnato il ricorso alla Settima Sezione penale, il difensore del ricorrente depositava motivi nuovi, ribadendo le conclusioni del ricorso. 4. Restituito il ricorso alla Prima Sezione penale, il Sos.,tituto Procuratore generale OM EP conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e per la rideterminazione della pena complessiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come emerge dalla lettura degli atti, nel processo concluso con la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009 era stata contestata la recidiva reiterata esclusivamente con riferimento al delitto di ingiuria di cui al capo C. L'intervenuta depenalizzazione del delitto di ingiuria ad opera del d. Igs. n. 7 del 15/1/2016 comportava, di conseguenza, non solo la revoca della sentenza di condanna con riferimento al predetto reato, ma anche la cancellazione dell'aumento operato per la recidiva. 1 Il Consigliere estensore Il Presidente L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale aumento, con conseguente eliminazione dello stesso e rideterminazione della pena complessiva in mesi due e giorni venti di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento per la recidiva che elimina. Visto l'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., ridetermina la pena inflitta nei confronti di NZ VO con la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009, irrevocabile il 1/6/2010, in mesi due e giorni venti di reclusione. Così deciso il 20 gennaio 2023
lette le conclusioni del PG OM EP che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento della pena per la recidiva e la rideterminazione della pena complessiva Penale Sent. Sez. 1 Num. 4251 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di NZ VO, revocava la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009, irrevocabile il 1/6/2010, limitatamente alla statuizione di condanna per l'illecil:o di cui all'art. 594 cod. pen. per essere il fatto non più previsto come reato;
rideterminava la pena complessiva inflitta con la predetta sentenza in mesi tre e giorni venti di reclusione. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di NZ VO, deducendo violazione di legge. La recidiva era stata contestata esclusivamente con riferimento alla condotta di ingiuria;
ma, nel calcolare la pena, il Tribunale aveva aumentato di mesi uno di reclusione, in forza della recidiva, la pena base determinata per il delitto di tentate lesioni personali;
al contrario, la depenalizzazione dell'ingiuria comportava anche l'eliminazione del predetto aumento di pena. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva eliminato l'aumento di pena calcolato per la recidiva. 3. Assegnato il ricorso alla Settima Sezione penale, il difensore del ricorrente depositava motivi nuovi, ribadendo le conclusioni del ricorso. 4. Restituito il ricorso alla Prima Sezione penale, il Sos.,tituto Procuratore generale OM EP conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e per la rideterminazione della pena complessiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come emerge dalla lettura degli atti, nel processo concluso con la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009 era stata contestata la recidiva reiterata esclusivamente con riferimento al delitto di ingiuria di cui al capo C. L'intervenuta depenalizzazione del delitto di ingiuria ad opera del d. Igs. n. 7 del 15/1/2016 comportava, di conseguenza, non solo la revoca della sentenza di condanna con riferimento al predetto reato, ma anche la cancellazione dell'aumento operato per la recidiva. 1 Il Consigliere estensore Il Presidente L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale aumento, con conseguente eliminazione dello stesso e rideterminazione della pena complessiva in mesi due e giorni venti di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento per la recidiva che elimina. Visto l'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., ridetermina la pena inflitta nei confronti di NZ VO con la sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2009, irrevocabile il 1/6/2010, in mesi due e giorni venti di reclusione. Così deciso il 20 gennaio 2023