Art. 3. (Aumento e diminuzione per gradi) .
Quando dalle leggi, dai decreti o dalle convenzioni internazionali e' stabilito che una pena militare o una pena detentiva comune, che possa essere inflitta per un reato militare, debba essere aumentata o diminuita per gradi, a un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla meta'. Se piu' sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantita' di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.
Quando dalle leggi, dai decreti o dalle convenzioni internazionali e' stabilito che una pena militare o una pena detentiva comune, che possa essere inflitta per un reato militare, debba essere aumentata o diminuita per gradi, a un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla meta'. Se piu' sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantita' di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.