Articolo 10 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 giugno 2003
Art. 10. 1. L' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 58. - (Rinvio). 1. - Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento".
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente