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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4674/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALZAVARA Parte_1 P.IVA_1
PIETRO, elettivamente domiciliato in viale Monte Grappa, 45 TREVISO presso il difensore avv.
CALZAVARA PIETRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PIVATO PAOLA BONGIORNI CP_1 P.IVA_2
FAUSTO e BONGIORNI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 13 BOLOGNA presso il difensore avv. PIVATO PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
“ IN VIA PRINCIPALE
− accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a a far data Parte_1 CP_1 dall'agosto 2021 in forza del contratto denominato “Contratto per le attività di autotrasporto di merci per conto di terzi” stipulato il 18.12.2020 e in particolare, ma senza limitazione, in forza delle fatture nn. F/555 del 31.8.2021; F/628 del 30.9.2021; F/703 del 31.10.2021; F/777 del
30.11.2021; F/853 del 22.12.2021; F/6 del 31.1.2022; F/148 del 28.2.2022; F/227 del 31.3.2022, nonché per le eventuali ulteriori fatture che dovessero essere emesse da in corso di causa CP_1 in forza di tale contratto;
IN OGNI CASO
− con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha così concluso:
“1) rigettare le domande tutte dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
pagina 1 di 6 2) in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento dell'obbligo di di onorare Parte_1 sino alla scadenza del Contratto 18.12.2020, e cioè sino a tutto il 18.12.2023, il corrispettivo non onorato e pattuito a fronte della messa a disposizione di essa da parte di della Controparte_2 superficie del magazzino di quest'ultima pari ad una giacenza mensile non superiore a n. 150 bancali, ai sensi dell'Allegato B e degli artt. 21 e 15 del Contratto stesso e per l'effetto condannare al pagamento in favore di elle fatture indicate nei Parte_1 CP_2 documenti da 7/A a 7/H dell'atto di citazione per un totale di euro 9.760,00= (euro novemilasettecentosessanta/00), IVA compresa, nonché al pagamento di ulteriori euro 1.000,00= (euro mille/00), oltre IVA di legge, per ciascun mese per il periodo 1 aprile 2022 sino al 18.12.2023, in ogni caso oltre ad interessi moratori o, in subordine, legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20/04/21 (d'ora in avanti solo ) Parte_1 Parte_1 Cont conveniva in giudizio la società (d'ora in avanti solo formulando domanda di accertamento CP_1 Cont negativo dell'asserito credito di per servizi mai chiesti e mai resi, portato dalle fatture emesse nei suoi confronti dalla convenuta dal mese di agosto 2021 (docc. 7a-7h).
Esponeva l'attrice che in data 18/12/20 sottoscriveva, quale committente, le Condizioni Generali di
Contratto (CGC) destinate a regolare le operazioni di autotrasporto e servizi accessori, connessi e
Cont strumentali, da parte di (doc. 3); le CGC avevano una durata di 3 anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salva disdetta (art. 14); le CGC, proprio in quanto condizioni generali di vendita, escludevano
Cont espressamente qualsiasi impegno a carico dell'attrice di servirsi dei Servizi di Trasporto di (art. 4.2);
Cont le CGS contenevano una serie di allegati con i corrispettivi dei singoli servizi offerti da tra cui
Cont l'allegato B che prevedeva l'impegno di di mettere a disposizione di una superficie pari Parte_1
a 150 bancali presso il proprio magazzino di Calderara di Reno al costo di € 1.000,00= mensili;
nel mese Cont di giugno 2021 comunicava a che dal successivo mese di luglio 2021 non si sarebbe più Parte_1 avvalsa della convenuta per il servizio di logistica e in data 23/07/21 cessavano i rapporto tra le parti
(doc. 4); l'attrice con comunicazione 30/07/21 ribadiva quanto già comunicato e chiedeva alla convenuta Cont l'invio della fattura relativa al mese di luglio (doc. 5); , su richiesta di ritrasmetteva la Parte_1 Cont citata comunicazione a mezzo pec in data 6/08/21; emetteva una fattura di € 1.000,00= + iva per il mese di agosto 2021 (doc. 7a) che veniva immediatamente contestata da , non essendo stato Parte_1 reso alcun servizio in quel mese (doc. 8); la convenuta riscontrava la contestazione sollevata dall'attrice assumendo che l'art. 15 del contratto prevedeva un termine di disdetta di due mesi e che, quindi, l'importo era dovuto e che, considerato che la disdetta era pervenuta con pec 6/08/21, avrebbe provveduto ad emettere fattura anche per il mese di settembre (doc. 9); successivamente la convenuta continuava ad emettere fatture di € 1.000,00= al mese (docc. 7a-7h), sull'assunto di avere diritto al pagamento fino al
18/12/23.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, la società convenuta si costituiva in giudizio in data 29/08/22 contestando la fondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
La convenuta esponeva che le pretese CGC sottoscritte in data 18/12/20 altro non erano che un contratto quadro relativo al servizio di trasporto merci, che all'art. 15, titolato “durata e recesso”, stabiliva con durata prevista di 3 anni con possibilità di disdetta da comunicarsi entro 60 giorni dalla scadenza del medesimo contratto fissata il 18/12/23, con esclusione di recesso anticipato, cosicchè il contratto era valido ed efficace fino al 18/12/23; seppur fosse pacifico che il contratto non obbligava l'attrice a Cont commissionare o a garantire a un numero minimo di servizi di trasporto, l'allegato B al contratto Cont stabiliva altresì l'ulteriore obbligo a carico di di mettere a disposizione di una superficie Parte_1 atta al deposito di almeno 150 bancali di quest'ultima, dietro corrispettivo pattuito a forfait di € 1.000,00= mensili. La durata di tale pattuizione, essendo l'allegato B parte integrante del contratto ai sensi dell'art. pagina 3 di 6 21, era da ritenersi pari alla durata del medesimo contratto e quindi valida ed efficace fino al 18/12/23.
La convenuta aveva adempiuto esattamente all'obbligo di tenere a disposizione dell'attrice lo spazio funzionale al deposito dei bancali di quest'ultima ed ha aveva quindi fatturato regolarmente il relativo Cont corrispettivo. con l'insorgenza del contenzioso aveva sospeso l'emissione delle fatture mensili, con riserva di chiedere il pagamento del corrispettivo pattuito atteso che la stessa continuava comunque a rendere libero e disponibile lo spazio necessario al deposito dei bancali di . Risultava pertanto Parte_1 provato l'obbligo dell'attrice di pagare il prezzo pattuito per la prestazione dello specifico servizio di cui all'allegato B al contratto.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 9.760,00= oltre all'importo di € 1.000,00 mensili, oltre iva, per il periodo
1/04/22-18/12/23.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28/02/24 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda, per le ragioni che si vanno ad esporre, è fondata.
Parte convenuta assume che il contratto concluso tra le parti sarebbe stato erroneamente definito
“condizioni generali di contratto”, sulla base del presupposto che dette CGC sarebbero uno strumento utilizzato soltanto nei contratti conclusi con i consumatori.
Tale assunto non appare condivisibile, atteso che le CGC sono uno strumento utilizzato nella prassi dei rapporti commerciali perché consentono alle imprese di disciplinare uniformemente i rapporti con la generalità dei propri contraenti (fornitori, clienti, utenti ecc.), come nel caso di specie. L'art.
2.1 delle
CGC specifica infatti che “il presente accordo contiene le Condizioni Generali di Contratto…che si applicano a tutte le operazioni di autotrasporto merci richieste e/o affidate dal Committente”.
Si osserva che, sul punto, la stessa convenuta sostiene che “il contratto de quo costituisce una cornice regolamentare entro la quale le parti hanno deciso di inserire i singoli ordini di trasporto” (pag. 3 della comparsa di costituzione). Cont Le CGC sono condizioni generali per la vendita dei servizi di e non prevedono alcun obbligo a carico di di acquistare tali servizi o corrispondere alcun corrispettivo se non a fronte di servizi Parte_1 chiesti ed effettivamente resi, come sancito dall'art. 4.2: “…la sottoscrizione delle presenti CGC non comporta alcun onere a carico del Committente e non comporta in alcun modo per il Committente
l'assunzione dell'obbligo di garantire al Vettore il conferimento di uno o più Ordini di Trasporto nel corso del periodo di riferimento”. Cont Risulta pacifico e non contestato che dal 23/07/21 ha cessato di usufruire dei servizi di Parte_1
e lo ha comunicato a quest'ultima (docc. 4, 5 e 6 di parte attrice).
pagina 4 di 6 La convenuta sostiene che l'obbligo di pagamento a carico dell'attrice deriverebbe dal suo adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione di uno spazio funzionale al deposito di bancali, con Parte_1 corrispettivo convenuto di € 1.000,00= mensili, secondo quanto stabilito nell'allegato B al contratto, come successivamente integrato dall'allegato G (docc. 3 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta). Si tratterebbe di un rapporto indipendente ed ulteriore rispetto a quello derivante dalla prestazione del servizio di autotrasporto merci, la cui durata, essendo l'allegato B parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 21, sarebbe quella del contratto medesimo, quindi valida ed efficace fino al 18/12/23.
Tale assunto non appare condivisibile.
Appare evidente infatti che la giacenza in magazzino è parte della prestazione dell'attività di movimentazione merce e dipende dai flussi di quest'ultima, tanto che essa è contenuta nell'allegato B che disciplina proprio la tariffa per la movimentazione delle merci, attività che rientra nella definizione di “Servizi di Trasporto”, art. 1 CGC. Detta prestazione è definita “accessoria” nello stesso allegato B delle CGC e detta accessorietà non può che riferirsi evidentemente alla prestazione principale relativa al servizio di autotrasporto.
La natura accessoria di tale prestazione risulta evidenziata altresì nello stesso allegato B dove è previsto l'obbligo di rivedere con cadenza semestrale l'importo dovuto per la giacenza sulla base del flusso di merce.
Dal momento che a luglio 2021 ha cessato ogni rapporto e comunicato che non si sarebbe Parte_1 Cont più avvalsa di anche nel futuro, nulla può pretendere la convenuta per i mesi successivi (docc. 4, 5
e 6 di parte attrice).
Deve aggiungersi altresì che l'art. 15 delle CGC disciplina espressamente la durata delle stesse CGC e non può pertanto applicarsi alla giacenza mensile prodotti, secondo quanto asserito da parte convenuta.
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni emerge che non sussiste alcun diritto di credito in Cont capo a nei confronti di a far data dall'agosto 2021 in forza del contratto per le attività di Parte_1
autotrasporto di merci per conto terzi stipulato in data 18/12/20, per cui nulla è dovuto alla convenuta dall'attrice. Cont La domanda riconvenzionale spiegata da viene pertanto rigettata.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 ai valori medi, vanno poste a carico del convenuto stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che nulla è dovuto da a a far data dall'agosto 2021 in forza del Parte_1 CP_1 contratto denominato “Contratto per le attività di autotrasporto di merci per conto terzi” stipulato il
18/12/2020.
Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00=
pagina 5 di 6 per spese, € 5.077,00= per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Bologna, 22/01/25
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4674/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALZAVARA Parte_1 P.IVA_1
PIETRO, elettivamente domiciliato in viale Monte Grappa, 45 TREVISO presso il difensore avv.
CALZAVARA PIETRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PIVATO PAOLA BONGIORNI CP_1 P.IVA_2
FAUSTO e BONGIORNI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 13 BOLOGNA presso il difensore avv. PIVATO PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
“ IN VIA PRINCIPALE
− accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a a far data Parte_1 CP_1 dall'agosto 2021 in forza del contratto denominato “Contratto per le attività di autotrasporto di merci per conto di terzi” stipulato il 18.12.2020 e in particolare, ma senza limitazione, in forza delle fatture nn. F/555 del 31.8.2021; F/628 del 30.9.2021; F/703 del 31.10.2021; F/777 del
30.11.2021; F/853 del 22.12.2021; F/6 del 31.1.2022; F/148 del 28.2.2022; F/227 del 31.3.2022, nonché per le eventuali ulteriori fatture che dovessero essere emesse da in corso di causa CP_1 in forza di tale contratto;
IN OGNI CASO
− con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha così concluso:
“1) rigettare le domande tutte dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
pagina 1 di 6 2) in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento dell'obbligo di di onorare Parte_1 sino alla scadenza del Contratto 18.12.2020, e cioè sino a tutto il 18.12.2023, il corrispettivo non onorato e pattuito a fronte della messa a disposizione di essa da parte di della Controparte_2 superficie del magazzino di quest'ultima pari ad una giacenza mensile non superiore a n. 150 bancali, ai sensi dell'Allegato B e degli artt. 21 e 15 del Contratto stesso e per l'effetto condannare al pagamento in favore di elle fatture indicate nei Parte_1 CP_2 documenti da 7/A a 7/H dell'atto di citazione per un totale di euro 9.760,00= (euro novemilasettecentosessanta/00), IVA compresa, nonché al pagamento di ulteriori euro 1.000,00= (euro mille/00), oltre IVA di legge, per ciascun mese per il periodo 1 aprile 2022 sino al 18.12.2023, in ogni caso oltre ad interessi moratori o, in subordine, legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20/04/21 (d'ora in avanti solo ) Parte_1 Parte_1 Cont conveniva in giudizio la società (d'ora in avanti solo formulando domanda di accertamento CP_1 Cont negativo dell'asserito credito di per servizi mai chiesti e mai resi, portato dalle fatture emesse nei suoi confronti dalla convenuta dal mese di agosto 2021 (docc. 7a-7h).
Esponeva l'attrice che in data 18/12/20 sottoscriveva, quale committente, le Condizioni Generali di
Contratto (CGC) destinate a regolare le operazioni di autotrasporto e servizi accessori, connessi e
Cont strumentali, da parte di (doc. 3); le CGC avevano una durata di 3 anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salva disdetta (art. 14); le CGC, proprio in quanto condizioni generali di vendita, escludevano
Cont espressamente qualsiasi impegno a carico dell'attrice di servirsi dei Servizi di Trasporto di (art. 4.2);
Cont le CGS contenevano una serie di allegati con i corrispettivi dei singoli servizi offerti da tra cui
Cont l'allegato B che prevedeva l'impegno di di mettere a disposizione di una superficie pari Parte_1
a 150 bancali presso il proprio magazzino di Calderara di Reno al costo di € 1.000,00= mensili;
nel mese Cont di giugno 2021 comunicava a che dal successivo mese di luglio 2021 non si sarebbe più Parte_1 avvalsa della convenuta per il servizio di logistica e in data 23/07/21 cessavano i rapporto tra le parti
(doc. 4); l'attrice con comunicazione 30/07/21 ribadiva quanto già comunicato e chiedeva alla convenuta Cont l'invio della fattura relativa al mese di luglio (doc. 5); , su richiesta di ritrasmetteva la Parte_1 Cont citata comunicazione a mezzo pec in data 6/08/21; emetteva una fattura di € 1.000,00= + iva per il mese di agosto 2021 (doc. 7a) che veniva immediatamente contestata da , non essendo stato Parte_1 reso alcun servizio in quel mese (doc. 8); la convenuta riscontrava la contestazione sollevata dall'attrice assumendo che l'art. 15 del contratto prevedeva un termine di disdetta di due mesi e che, quindi, l'importo era dovuto e che, considerato che la disdetta era pervenuta con pec 6/08/21, avrebbe provveduto ad emettere fattura anche per il mese di settembre (doc. 9); successivamente la convenuta continuava ad emettere fatture di € 1.000,00= al mese (docc. 7a-7h), sull'assunto di avere diritto al pagamento fino al
18/12/23.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, la società convenuta si costituiva in giudizio in data 29/08/22 contestando la fondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
La convenuta esponeva che le pretese CGC sottoscritte in data 18/12/20 altro non erano che un contratto quadro relativo al servizio di trasporto merci, che all'art. 15, titolato “durata e recesso”, stabiliva con durata prevista di 3 anni con possibilità di disdetta da comunicarsi entro 60 giorni dalla scadenza del medesimo contratto fissata il 18/12/23, con esclusione di recesso anticipato, cosicchè il contratto era valido ed efficace fino al 18/12/23; seppur fosse pacifico che il contratto non obbligava l'attrice a Cont commissionare o a garantire a un numero minimo di servizi di trasporto, l'allegato B al contratto Cont stabiliva altresì l'ulteriore obbligo a carico di di mettere a disposizione di una superficie Parte_1 atta al deposito di almeno 150 bancali di quest'ultima, dietro corrispettivo pattuito a forfait di € 1.000,00= mensili. La durata di tale pattuizione, essendo l'allegato B parte integrante del contratto ai sensi dell'art. pagina 3 di 6 21, era da ritenersi pari alla durata del medesimo contratto e quindi valida ed efficace fino al 18/12/23.
La convenuta aveva adempiuto esattamente all'obbligo di tenere a disposizione dell'attrice lo spazio funzionale al deposito dei bancali di quest'ultima ed ha aveva quindi fatturato regolarmente il relativo Cont corrispettivo. con l'insorgenza del contenzioso aveva sospeso l'emissione delle fatture mensili, con riserva di chiedere il pagamento del corrispettivo pattuito atteso che la stessa continuava comunque a rendere libero e disponibile lo spazio necessario al deposito dei bancali di . Risultava pertanto Parte_1 provato l'obbligo dell'attrice di pagare il prezzo pattuito per la prestazione dello specifico servizio di cui all'allegato B al contratto.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 9.760,00= oltre all'importo di € 1.000,00 mensili, oltre iva, per il periodo
1/04/22-18/12/23.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28/02/24 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda, per le ragioni che si vanno ad esporre, è fondata.
Parte convenuta assume che il contratto concluso tra le parti sarebbe stato erroneamente definito
“condizioni generali di contratto”, sulla base del presupposto che dette CGC sarebbero uno strumento utilizzato soltanto nei contratti conclusi con i consumatori.
Tale assunto non appare condivisibile, atteso che le CGC sono uno strumento utilizzato nella prassi dei rapporti commerciali perché consentono alle imprese di disciplinare uniformemente i rapporti con la generalità dei propri contraenti (fornitori, clienti, utenti ecc.), come nel caso di specie. L'art.
2.1 delle
CGC specifica infatti che “il presente accordo contiene le Condizioni Generali di Contratto…che si applicano a tutte le operazioni di autotrasporto merci richieste e/o affidate dal Committente”.
Si osserva che, sul punto, la stessa convenuta sostiene che “il contratto de quo costituisce una cornice regolamentare entro la quale le parti hanno deciso di inserire i singoli ordini di trasporto” (pag. 3 della comparsa di costituzione). Cont Le CGC sono condizioni generali per la vendita dei servizi di e non prevedono alcun obbligo a carico di di acquistare tali servizi o corrispondere alcun corrispettivo se non a fronte di servizi Parte_1 chiesti ed effettivamente resi, come sancito dall'art. 4.2: “…la sottoscrizione delle presenti CGC non comporta alcun onere a carico del Committente e non comporta in alcun modo per il Committente
l'assunzione dell'obbligo di garantire al Vettore il conferimento di uno o più Ordini di Trasporto nel corso del periodo di riferimento”. Cont Risulta pacifico e non contestato che dal 23/07/21 ha cessato di usufruire dei servizi di Parte_1
e lo ha comunicato a quest'ultima (docc. 4, 5 e 6 di parte attrice).
pagina 4 di 6 La convenuta sostiene che l'obbligo di pagamento a carico dell'attrice deriverebbe dal suo adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione di uno spazio funzionale al deposito di bancali, con Parte_1 corrispettivo convenuto di € 1.000,00= mensili, secondo quanto stabilito nell'allegato B al contratto, come successivamente integrato dall'allegato G (docc. 3 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta). Si tratterebbe di un rapporto indipendente ed ulteriore rispetto a quello derivante dalla prestazione del servizio di autotrasporto merci, la cui durata, essendo l'allegato B parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 21, sarebbe quella del contratto medesimo, quindi valida ed efficace fino al 18/12/23.
Tale assunto non appare condivisibile.
Appare evidente infatti che la giacenza in magazzino è parte della prestazione dell'attività di movimentazione merce e dipende dai flussi di quest'ultima, tanto che essa è contenuta nell'allegato B che disciplina proprio la tariffa per la movimentazione delle merci, attività che rientra nella definizione di “Servizi di Trasporto”, art. 1 CGC. Detta prestazione è definita “accessoria” nello stesso allegato B delle CGC e detta accessorietà non può che riferirsi evidentemente alla prestazione principale relativa al servizio di autotrasporto.
La natura accessoria di tale prestazione risulta evidenziata altresì nello stesso allegato B dove è previsto l'obbligo di rivedere con cadenza semestrale l'importo dovuto per la giacenza sulla base del flusso di merce.
Dal momento che a luglio 2021 ha cessato ogni rapporto e comunicato che non si sarebbe Parte_1 Cont più avvalsa di anche nel futuro, nulla può pretendere la convenuta per i mesi successivi (docc. 4, 5
e 6 di parte attrice).
Deve aggiungersi altresì che l'art. 15 delle CGC disciplina espressamente la durata delle stesse CGC e non può pertanto applicarsi alla giacenza mensile prodotti, secondo quanto asserito da parte convenuta.
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni emerge che non sussiste alcun diritto di credito in Cont capo a nei confronti di a far data dall'agosto 2021 in forza del contratto per le attività di Parte_1
autotrasporto di merci per conto terzi stipulato in data 18/12/20, per cui nulla è dovuto alla convenuta dall'attrice. Cont La domanda riconvenzionale spiegata da viene pertanto rigettata.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 ai valori medi, vanno poste a carico del convenuto stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che nulla è dovuto da a a far data dall'agosto 2021 in forza del Parte_1 CP_1 contratto denominato “Contratto per le attività di autotrasporto di merci per conto terzi” stipulato il
18/12/2020.
Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00=
pagina 5 di 6 per spese, € 5.077,00= per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Bologna, 22/01/25
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 6 di 6