Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5433/2024 promosso da: ato ad Ancona il 24.06.1978 e nata a [...]_1 Controparte_2
il 16.06.1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MONTECCHIANI PAOLA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove ciascuno riterrà opportuno con obbligo di immediata comunicazione in caso di cambiamento della residenza medesima.
b) L'immobile coniugale sito in Ostra (An) via Pio VI n.9, di proprietà esclusiva del IG. CP_1
verrà assegnato a quest'ultimo che continuerà ad abitarlo unitamente al figlio minore
[...] Per_1
mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza presso l'immobile sito in Ostra Via Controparte_2
Don Orione n.11/A di proprietà di entrambe i coniugi in ragione del 70% della IG.ra ed CP_2 il 30% del IG. Quest'ultimo dichiara sin d'ora di rinunciare a richiedere alla IG.ra CP_1
alcuna somma per l'occupazione dell'immobile in comproprietà in ragione della Controparte_2
quota posseduta dovendosi configurare tale rapporto come comodato d'uso gratuito con destinazione d'uso abitativo
- 1 -
(An) via Don Orione n.11/A verranno pagate in ragione del 70% dalla IG.ra e del Controparte_2
30% dal IG. Controparte_1
d) Il figlio minore verrà affidato in affido condiviso ad entrambe i coniugi e con residenza Per_1 preferenziale presso l'abitazione paterna.
Essi ne dovranno curare congiuntamente l'educazione, l'istruzione e la salute, assumendo di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse;
per quanto riguarda le sole decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale separata.
Stante l'assoluta vicinanza degli immobili di residenza di entrambe i genitori, il giovane Per_1
trascorrerà con ciascun genitore un uguale periodo di permanenza e cioè con il genitore con il quale trascorrerà il fine settimana, trascorrerà a seguire anche i giorni di lunedì martedì mentre i restanti giorni della settimana mercoledì giovedì e venerdì li trascorrerà con l'altro genitore. La settimana successiva stante l'alternanza dei fine settimana, il periodo di permanenza seguirà l'ordine inverso.
Il figlio minore potrà restare inoltre con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo luglio – agosto da concordare, in termini di dettaglio di comune intesa tra i coniugi.
Durante le festività natalizie, il figlio minore trascorrerà negli anni, con ciascun genitore il periodo compreso tra il 24 Dicembre e 30 Dicembre e quello compreso tra il 31 Dicembre e il 6 Gennaio alternati, anche in tal caso previo accordo tra i genitori in ordine agli orari.
Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con il figlio due giorni alternando, negli anni con la madre, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo
Il tutto salvo modifiche che, se ritenute opportune, i medesimi d'intesa tra loro, potranno in qualsiasi momento disporre.
e) I coniugi di comune accordo, stante l'equiparazione dei rispettivi redditi e l'equipollenza dei periodi di permanenza del figlio minore con ciascuno dei genitori, optano per un mantenimento Per_1
diretto del ragazzo, facendosi carico ognuno delle necessità del figlio nei periodi di permanenza e suddividendo al 50% ciascuno solo le spese straordinarie, indicate secondo il nuovo Protocollo, attualmente in vigore, concordato tra il Tribunale di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ancona che i coniugi espressamente dichiarano di aver ricevuto in copia e di conoscere.
f) Le detrazioni fiscali saranno poste in favore di entrambe i coniugi in ragione del 50% ciascuno g) L'Assegno Unico Universale verrà ripartito tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno h) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver a pretendere l'uno dall'altro alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento.
- 2 - i) La IG.ra provvederà a rilasciare definitivamente la casa coniugale entro otto Controparte_2 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Tribunale di Ancona portando con sé il vestiario e gli altri beni/effetti di natura personale ancora presenti nell'abitazione; dal momento del rilascio da parte della moglie, il IG. rimarrà unico obbligato e responsabile del Controparte_1
pagamento delle utenze domestiche e della tassa rifiuti, anche nel caso in cui fossero ancora formalmente intestate alla coniuge: lo stesso provvederà a richiedere agli enti preposti le volture a suo nome.
j) I beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale, verranno tutti assegnati in piena ed esclusiva proprietà al IG. Controparte_1
k) Le parti convengono che l'auto Suzuki Alto Targata DV917JG di proprietà del IG. CP_1
rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra ; quest'ultima si obbliga sin d'ora a
[...] Controparte_2 manlevare il IG. dal pagamento di eventuali sanzioni amministrative o tasse Controparte_1 governative (bollo) e comunque da qualunque pagamento inerente l'uso dell'auto sopraindicata ivi comprese le sanzioni per le violazione al Codice della strada.
l) Le parti convengono che l'auto Opel Mokka Targata EX580MM di proprietà della IG.ra CP_2
, rimarrà in uso esclusivo al IG. ; quest'ultimo si obbliga sin d'ora a
[...] Controparte_1
manlevare la IG.ra dal pagamento di eventuali sanzioni amministrative o tasse Controparte_2 governative (bollo) e comunque da qualunque pagamento inerente l'uso dell'auto sopraindicata ivi comprese le sanzioni per le violazione al Codice della strada.
m) I coniugi, prestano sin d'ora assenso reciproco alla vendita delle auto anche a terzi, dichiarando la loro disponibilità ad intervenire all'atto di vendita, a semplice richiesta del possessore.
n) I ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente con l'adempimento degli obblighi di cui sopra e di non aver reciprocamente altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa salvo quanto previsto al punto c)
o) I ricorrenti si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Controparte_1 Controparte_2
EL NS (AN) il 24.06.2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 3 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore, di cui si ravvisa l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2
matrimonio a EL NS (AN) il 24/06/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di EL NS (AN) al n. 2, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL NS (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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