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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 671/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 671/2024 promossa con ricorso depositato in data 22/10/2024
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CADORE LIVIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CADORE LIVIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
1 c.p.c.
Conclusioni dell'attore: come da ricorso introduttivo
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso depositato dal sig. , nel quale Pt_1
risultano formulate le conclusioni in merito alle condizioni di separazione, la convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
rilevato che all'udienza del 4.6.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione;
ritenuto che, dalla valutazione del ricorrente e dal complessivo contegno assunto nel corso del processo, emerge in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale;
ritenuto che debba essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle ulteriori domande formulate dal ricorrente;
ritenuto quindi di poter pronunciare sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.,
dovendo il giudizio proseguire in ordine alle altre domande, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., per cui, con separata ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma,
c.p.c., la causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del processo;
2 rilevato che la pronuncia sulle spese del giudizio deve essere riservata alla sentenza definitiva;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , ai sensi dell'art. 151 c.c.;
[...] CP_1
2) provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo sulle ulteriori domande proposte dall'attore;
3) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Così deciso in Belluno, il 12/06/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 671/2024 promossa con ricorso depositato in data 22/10/2024
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CADORE LIVIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CADORE LIVIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
1 c.p.c.
Conclusioni dell'attore: come da ricorso introduttivo
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso depositato dal sig. , nel quale Pt_1
risultano formulate le conclusioni in merito alle condizioni di separazione, la convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
rilevato che all'udienza del 4.6.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione;
ritenuto che, dalla valutazione del ricorrente e dal complessivo contegno assunto nel corso del processo, emerge in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale;
ritenuto che debba essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle ulteriori domande formulate dal ricorrente;
ritenuto quindi di poter pronunciare sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.,
dovendo il giudizio proseguire in ordine alle altre domande, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., per cui, con separata ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma,
c.p.c., la causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del processo;
2 rilevato che la pronuncia sulle spese del giudizio deve essere riservata alla sentenza definitiva;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , ai sensi dell'art. 151 c.c.;
[...] CP_1
2) provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo sulle ulteriori domande proposte dall'attore;
3) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Così deciso in Belluno, il 12/06/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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