Articolo 5 della Legge 8 agosto 1977, n. 663
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 settembre 1977
Art. 5.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge e' indicato nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Entrata in vigore il 20 settembre 1977