CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 38/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024 tra:
( ), in persona del legale rappresentante, Sig. , CP_1 P.IVA_1 CP_2 con sede legale a Fiumicino (RM), alla via Corona Boreale, 240, capannone C1L5;
( ), nata ad [...] il CP_3 C.F._1
7.12.1954, residente a [...], CP_4
( ), nato a [...] il [...], residente a [...] delle Meduse, 188, Controparte_5
( ), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Millo, 9, ( ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._4 residente a [...], Parte_1
( ), nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] del Greco, 64 e ( ), nata a [...] il Controparte_6 C.F._6
30.6.1966, residente in [...], tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di opposizione al DI. n. 8914/2012 del Tribunale di
Roma dall'Avv. Lucio Russo ) del Foro di Benevento, con C.F._7 studio ivi alla via G. Calandriello, 1, presso il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al fax 0824.313504 e all'indirizzo pec e con questi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via XX Email_1
Settembre, 3 presso lo studio dell'Avv. Donatella Rossi.
- APPELLANTI -
CONTRO
(CF. ) in persona del l.r. p.t. Controparte_7 P.IVA_2
- APPELLATA – CONTUMACE
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n.1, CP_8 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno n. R.E.A. TV-426364, capitale sociale €.10.000,00 P.IVA_3
i.v., iscritta nell'elenco delle Società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 07.06.2017 ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, rappresentata in forza di procura speciale del 14.12.2020 con atto a rogito Dr.ssa Notaio Persona_1 in Milano rep. n.30310/13001 registrata a Milano 1 il 16.12.2020 al n.90604 serie
1/T ed allegata al n.5925/1664 di rep., da con sede legale in Controparte_9
Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova n.19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi , P.IVA_4 iscritta al R.E.A. di Milano al n.2521466, in persona del Procuratore Dr. CP_10
, nato a Roma il [...], in [...] procura conferita
[...] dall'Amministratore Delegato e, come tale, legale rappresentante, CP_11
con atto rogito Dr. Notaio in Milano del 17.12.2020 Rep.
[...] Persona_2
n.5924 Racc. n.1663, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data
18.12.2020 al n.102786 serie IT, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti resa pag. 2/12 su foglio separato in allegato materialmente congiunto al presente atto e da considerarsi quale estesa in calce, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Angelo Brofferio, 6, presso l'Avv. Roberto Marraffa, (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._8 alla comparsa di costituzione
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7912/20.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale debitrice CP_1 principale, , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_2
e quali fideiussori, hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Controparte_6
7912/21 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 8914/25 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore della della complessiva somma di € 634.103,15 oltre interessi e spese di Controparte_7 procedura, ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da CP_1 CP_3
, ed CP_4 Controparte_5 CP_2 Parte_1 [...] nei confronti di avente ad oggetto il decreto CP_6 Controparte_12 ingiuntivo n. 8914/2015 emesso dal Tribunale di Roma il 15/04/2015;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8914/2015 emesso dal Tribunale di
Roma il 15/04/2015;
- condanna , CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
ed in solido fra loro, al pagamento CP_2 Parte_1 Controparte_6 in favore della somma di euro 560.545,36, oltre interessi Controparte_12 dalla data della domanda sino alla data di effettivo soddisfo;
pag. 3/12 - condanna , CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
ed alla rifusione, in solido fra loro, CP_2 Parte_1 Controparte_6 delle spese di giudizio sostenute da quota che liquida in Controparte_12 complessivi € 13.184,80 per compenso professionale, oltre ad € 870,00 per spese di introduzione del giudizio ed al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno dell'appello hanno posto i seguenti motivi:
1) Violazione della normativa antitrust e degli artt.1175,1375,1956 e 1957 c.c. e omessa dichiarazione di estinzione delle fideiussioni e di liberazione dei garanti.
2) Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali. Errato rigetto dell'eccezione di usura ab origine sul rapporto bancario n. 61531.
3) Violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 del TUB, rigetto delle richieste di eliminazione dai conti per cui è causa degli addebiti di commissioni di massimo scoperto, delle valute dell'anatocismo e delle spese non validamente pattuite, delle illegittime variazioni peggiorative delle condizioni economiche non pattuite in forma scritta.
4) Violazione degli artt. 1284 e 1853 c.c. e 117 del TUB, rigetto delle richieste di ricostruzioni dei conti introdotti in via riconvenzionale dagli opponenti.
5) Violazione degli artt. 1284 c.c. e del 117 TUB, rigetto della richiesta di ricostruzione del finanziamento n. 60890706 azionato dalla banca.
6) Erroneo rigetto della richiesta di restituzione ovvero di compensazione, in favore della s.r.l. dei differenziali negativi addebitati sui c/c n. 61531 e CP_1
n. 65053 in conseguenza dell'operazione finanziaria effettuata in forza del contratto di interest rate swap.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, in totale riforma dell'impugnata
Sentenza e previe le declaratorie del caso, per gli esposti motivi e causali, accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, così provvedere e statuire:
1) accertare e dichiarare, per gli esposti motivi la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni escusse, dichiarando, in ogni caso, la banca decaduta ex art. 1957 cc, dal pag. 4/12 diritto di agire contro i garanti, respingendo ogni avversa domanda nei loro confronti, revocando l'opposto DI., con tutte le conseguenze di legge;
2) Accertare e dichiarare l'illegittima conduzione, da parte della banca, di tutti i rapporti bancari intercorsi tra le parti ed in premessa analiticamente individuati, in ragione delle fondate, circostanziate e documentate eccezioni sopra esposte, nessuna eccettuata o esclusa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare/avere inter partes, scaturente dalla corretta applicazione degli istituti giuridici regolanti subiecta materia (D. Lgs. n. 385/93 – TUB - cd. Legge sulla trasparenza bancaria), depurando i rapporti bancari dalle voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali ed usurai, variazioni illegittime, commissione massimo scoperto e spese, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altro già evidenziato nel presente atto, procedendo alla compensazione, anche impropria, delle somme indebitamente addebitate con quelle eventualmente ancora dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca convenuta, da determinarsi mediante CTU contabile, la cui richiesta espressamente si reitera, secondo i criteri di seguito indicati:
- per il c/c n. 61531, attesa la violazione della L. 108/96, con eliminazione di tutti gli interessi e le commissioni, ad esclusione delle imposte delle tasse, in ossequio alla sanzione prevista dall'art. 1815 cc;
- per i c/c n. 61531, n. 20810120 e n. 755, con eliminazione di tutti gli addebiti ultra legali non pattuiti, con applicazione del solo tasso debitore legale ex art. 1284 cc o di quello eterointegrativo di cui all'art. 117 del tub 3) = accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento n.
6089070, e, per l'effetto, ricostruire l'esatto rapporto di dare avere inter partes con applicazione del tasso legale, senza interessi, commissioni e spese, imputando a sorte capitale tutto quanto finora corrisposto dalla , ricalcolando quanto CP_1 eventualmente ancora dovuto, revocando l'opposto DI. con tutte le conseguenze di legge;
4) = accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, la nullità del contratto di swap intercorso tra le parti il 10.8.2011, ex art. 23 TUF., anche per mancanza di causa o la pag. 5/12 sua risoluzione per inadempimento della banca e, per l'effetto, condannare la
Banca, ex art. 2033 cc, alla restituzione, (ovvero alla compensazione) in favore della dei differenziali negativi addebitati sui c/c n. 61531 e n. 65053 in CP_1 conseguenza dell'invalida operazione finanziaria de qua, maggiorati dei costi e delle commissioni, oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria nella misura che emergerà dalla Ctu contabile la cui richiesta ancora una volta si reitera, revocando, in ogni caso, l'opposto DI. con tutte le conseguenze di legge;
5) condannare la Banca alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Non si è costituita la benchè ritualmente citata per cui ne va CP_13 dichiarata la contumacia.
Si è invece costituita, quale cessionaria del credito, la la quale, nel Controparte_8 contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così statuire:
-dichiarare infondato l'appello spiegato e i Sig.ri , CP_1 CP_3 CP_4 [...]
per i motivi sopra meglio specificati, e, per CP_5 CP_2 Pt_1 Parte_2
l'effetto, confermare la sentenza n. 7912/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt.
190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile, avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito:
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la eccezione di nullità delle fideiussioni ritenendola tardivamente proposta solo in sede di deposito di comparsa conclusionale.
Il Primo Giudice non avrebbe, quindi, ritenuto che le fideiussioni fossero state redatte sulla base dello schema ABI e, quindi, sarebbero risultate affette da nullità assoluta e/o parziale.
pag. 6/12 Vero che il Giudice può in qualunque momento rilevare anche d'ufficio la nullità sempre nei limiti delle allegazioni delle parti e sulla base della documentazione in atti.
Dunque, nel caso di specie, certamente il Giudice ben poteva procedere a rilevare d'ufficio la eccepita nullità.
Pur tuttavia, è nel merito che la domanda deve essere respinta alla stregua della pronuncia della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021.
La questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
pag. 7/12 Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che
“la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può allora che prendersi atto innanzi tutto che le fideiussioni risalgono a periodo successivo a quello preso in esame dal provvedimento della Banca d'Italia con eccezione della prima risalente al 23.2.2004 e da qualificarsi meramente specifica, in secondo luogo, che non risulta essere stato neanche prodotto il detto provvedimento solo semplicemente richiamato.
In definitiva, non risulta essere stata fornita della attività anticoncorrenziale dell'istituto di credito e né poteva sopperirsi alla carenza probatoria facendosi un generico ricorso ad un ordine di esibizione ex art. 210 c.c., peraltro nel caso de quo neanche richiesto dagli opponenti.
Ne consegue, altresì, che non potendosi dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi, non è accoglibile la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto espressamente derogata dalle parti.
Con il secondo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali con specifico riferimento alla eccepita usurarietà degli interessi pattuiti.
pag. 8/12 Al riguardo, in verità, il Tribunale ha rigettato la opposizione e la conseguente domanda di ripetizione di indebito per applicazione di interessi usurari, anatocistici e somme non dovute in genere, sia sul presupposto della violazione da parte degli opponenti dell'onere probatorio su di essi incombenti, sia della genericità delle contestazioni svolte.
Gli appellanti, in particolare, avrebbero dovuto indicare il tasso concordato, quello che sarebbe stato effettivamente applicato unitamente ai criteri per la sua reale determinazione, nonché quali somme sarebbero state illegittimamente percepite dalla banca.
secondo la difesa appellante, gli opponenti avrebbero pienamente CP_14 ottemperato ai loro obblighi, avendo puntualmente specificato gli interessi applicati e quelli che, invece, sarebbe stato corretto applicare alla stregua della pronuncia della S.C. (SS.UU. n. 16303/2018).
Ritiene il Collegio che anche detta doglianza non sia meritevole di accoglimento.
Leggendo l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sono stati prospettati solo in modo generico alcuni comportamenti illegittimi dell'istituto di credito tra cui la usurarietà degli interessi.
Nell'atto di appello, in verità, gli appellanti nulla di più specifico aggiungono che possa consentire di pervenire alla conclusione prospettata.
Né può rimettersi alla invocata ctu. l'accertamento delle diverse prospettate violazioni anche con riferimento all'eventuale applicazione dell'anatocismo o della errata ricapitalizzazione degli interessi, peraltro dovendosi tenere conto anche che il rapporto di c/c in contestazione è sorto successivamente alla delibera CICR e risulta essere stato pienamente rispettoso delle sue disposizioni.
Ma le contestazioni sono state del tutto generiche anche con riferimento a tutte le altre contestazioni, nessuna esclusa (applicazione non corretta ed arbitraria del ius variandi, nullità della cms, illegittima applicazione delle valute, illegittimo addebito di spese non pattuite).
Ne consegue, che tutti i motivi dal secondo al quarto non possono che essere respinti, stante la mancata specifica allegazione delle contestate illegittimità, tra l'altro non potendosi trascurare che, in conseguenza della proposta domanda pag. 9/12 riconvenzionale, era onere degli opponenti fornire tutte le prove delle dette allegazioni ed a tale onere essi non hanno certamente ottemperato, sicchè il gravame non può che essere respinto.
Con il quinto motivo, la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Primo Giudice ha escluso la nullità del contratto di mutuo, in quanto mutuo di scopo finalizzato alla estinzione della precedente esposizione debitoria della società.
Ma anche sotto tale profilo, in verità, la sentenza ha opportunamente evidenziato come il detto mutuo sia stato concesso per finanziamento macchinari, impianti e scaffalature da destinare ad attività logistica.
Dunque, non vi è alcuna prova che esso fu concesso con finalità diverse.
Ad ogni buon conto, quantunque parte della somma erogata fosse stata utilizzata dalla società per la estinzione del proprio debito, comunque non comporterebbe la nullità del mutuo, non essendovi in tal senso un divieto espresso normativamente previsto, né tanto meno potendosi ritenere colpito da nullità per assenza di causa
(Cass. 17194/2015).
Anche tale motivo deve essere, dunque, respinto.
Non miglior sorte merita anche il sesto ed ultimo motivo di appello con cui gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza in ordine alla contestata nullità del contratto di “interest rate swap” in quanto carente di causa, astratto e non concreto.
Peraltro, il Tribunale non avrebbe rilevato la assoluta carenza informativa da parte della banca sul detto prodotto.
Inoltre, sarebbe stato praticato un mark to market negativo occulto e neanche compensato da corrispondente up front.
Orbene, ferma restando la natura e la funzione del predetto derivato in ordine al quale è del tutto inutile disquisire non essendovi contestazioni tra le parti, la questione sollevata dalla difesa appellante attiene alla eccepita nullità del contratto per i motivi sopra richiamati nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure.
Ebbene, sul tema la Giurisprudenza di Legittimità, come è noto, ha molto dibattuto e, da ultimo, (Ord. N. 7368/204, SS.UU. 12.5.2020 n. 8770), si è evidenziato come pag. 10/12 la nullità inerente la struttura stessa del contratto è riferita alla mancanza degli elementi essenziali dello stesso come incidenti sulla sua causa. Si afferma, in particolare, che il valore del derivato al momento della stipula costituisce elemento essenziale del contratto e integrativo della sua causa tipica: un'alea razionale e quindi misurabile, tale da esplicitare necessariamente ed indipendentemente la sua finalità di copertura – hedging – o speculativa.
Si è, inoltre, precisato come indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, la preventiva conoscibilità, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark ti market rilevino proprio sul piano causale (Cass.
7.11.2022 n. 32705).
Nel caso in esame, ferma restando che il valore negativo dello swap non par al momento della stipula, corrispondente ad un valore di mercato negativo per il cliente a tale data, senza riconoscimento di un premio corrispondente(upfront), non
è illegale e né idoneo a determinare una nullità per difetto di causa e che l'eventuale squilibrio iniziale del contratto comunque non attiene alla nullità di esso quanto, piuttosto, a quello della responsabilità precontrattuale della banca per violazione dell'obbligo di informazione, nel caso di specie la domanda è stata prospettata in modo assolutamente generica, non essendo state specificate le mancanze dalla banca e, tanto meno, neanche il danno che sarebbe derivato alla cliente dalla stipula del contratto medesimo e dall'eventuale inadempimento delle controparte. Peraltro, si contesta in modo altrettanto generico in sede di gravame, non che non fosse stato indicato il mark to market, quanto piuttosto un suo esercizio occulto e neanche compensato da un upfront, ma senza alcuna ulteriore specificazione rispetto a quanto risultante realmente dal contratto.
Ciò detto, pertanto, anche tale motivo di doglianza deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Venendo al regime delle spese, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, potendo essere compensate quelle tra gli appellanti e la banca rimasta contumace.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante , , CP_1 CP_2 CP_3
, , , e CP_4 Controparte_5 CP_2 Parte_1 CP_6 avverso la sentenza n.7912/20 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...] dichiara la contumacia della Controparte_15 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della CP_8
[...
, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida per competenze in € 26.155,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra gli appellanti e la banca Controparte_7
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 12/12
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 38/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024 tra:
( ), in persona del legale rappresentante, Sig. , CP_1 P.IVA_1 CP_2 con sede legale a Fiumicino (RM), alla via Corona Boreale, 240, capannone C1L5;
( ), nata ad [...] il CP_3 C.F._1
7.12.1954, residente a [...], CP_4
( ), nato a [...] il [...], residente a [...] delle Meduse, 188, Controparte_5
( ), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Millo, 9, ( ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._4 residente a [...], Parte_1
( ), nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] del Greco, 64 e ( ), nata a [...] il Controparte_6 C.F._6
30.6.1966, residente in [...], tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di opposizione al DI. n. 8914/2012 del Tribunale di
Roma dall'Avv. Lucio Russo ) del Foro di Benevento, con C.F._7 studio ivi alla via G. Calandriello, 1, presso il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al fax 0824.313504 e all'indirizzo pec e con questi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via XX Email_1
Settembre, 3 presso lo studio dell'Avv. Donatella Rossi.
- APPELLANTI -
CONTRO
(CF. ) in persona del l.r. p.t. Controparte_7 P.IVA_2
- APPELLATA – CONTUMACE
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n.1, CP_8 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno n. R.E.A. TV-426364, capitale sociale €.10.000,00 P.IVA_3
i.v., iscritta nell'elenco delle Società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 07.06.2017 ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, rappresentata in forza di procura speciale del 14.12.2020 con atto a rogito Dr.ssa Notaio Persona_1 in Milano rep. n.30310/13001 registrata a Milano 1 il 16.12.2020 al n.90604 serie
1/T ed allegata al n.5925/1664 di rep., da con sede legale in Controparte_9
Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova n.19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi , P.IVA_4 iscritta al R.E.A. di Milano al n.2521466, in persona del Procuratore Dr. CP_10
, nato a Roma il [...], in [...] procura conferita
[...] dall'Amministratore Delegato e, come tale, legale rappresentante, CP_11
con atto rogito Dr. Notaio in Milano del 17.12.2020 Rep.
[...] Persona_2
n.5924 Racc. n.1663, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data
18.12.2020 al n.102786 serie IT, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti resa pag. 2/12 su foglio separato in allegato materialmente congiunto al presente atto e da considerarsi quale estesa in calce, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Angelo Brofferio, 6, presso l'Avv. Roberto Marraffa, (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._8 alla comparsa di costituzione
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7912/20.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale debitrice CP_1 principale, , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_2
e quali fideiussori, hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Controparte_6
7912/21 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 8914/25 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore della della complessiva somma di € 634.103,15 oltre interessi e spese di Controparte_7 procedura, ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da CP_1 CP_3
, ed CP_4 Controparte_5 CP_2 Parte_1 [...] nei confronti di avente ad oggetto il decreto CP_6 Controparte_12 ingiuntivo n. 8914/2015 emesso dal Tribunale di Roma il 15/04/2015;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8914/2015 emesso dal Tribunale di
Roma il 15/04/2015;
- condanna , CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
ed in solido fra loro, al pagamento CP_2 Parte_1 Controparte_6 in favore della somma di euro 560.545,36, oltre interessi Controparte_12 dalla data della domanda sino alla data di effettivo soddisfo;
pag. 3/12 - condanna , CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
ed alla rifusione, in solido fra loro, CP_2 Parte_1 Controparte_6 delle spese di giudizio sostenute da quota che liquida in Controparte_12 complessivi € 13.184,80 per compenso professionale, oltre ad € 870,00 per spese di introduzione del giudizio ed al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno dell'appello hanno posto i seguenti motivi:
1) Violazione della normativa antitrust e degli artt.1175,1375,1956 e 1957 c.c. e omessa dichiarazione di estinzione delle fideiussioni e di liberazione dei garanti.
2) Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali. Errato rigetto dell'eccezione di usura ab origine sul rapporto bancario n. 61531.
3) Violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 del TUB, rigetto delle richieste di eliminazione dai conti per cui è causa degli addebiti di commissioni di massimo scoperto, delle valute dell'anatocismo e delle spese non validamente pattuite, delle illegittime variazioni peggiorative delle condizioni economiche non pattuite in forma scritta.
4) Violazione degli artt. 1284 e 1853 c.c. e 117 del TUB, rigetto delle richieste di ricostruzioni dei conti introdotti in via riconvenzionale dagli opponenti.
5) Violazione degli artt. 1284 c.c. e del 117 TUB, rigetto della richiesta di ricostruzione del finanziamento n. 60890706 azionato dalla banca.
6) Erroneo rigetto della richiesta di restituzione ovvero di compensazione, in favore della s.r.l. dei differenziali negativi addebitati sui c/c n. 61531 e CP_1
n. 65053 in conseguenza dell'operazione finanziaria effettuata in forza del contratto di interest rate swap.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, in totale riforma dell'impugnata
Sentenza e previe le declaratorie del caso, per gli esposti motivi e causali, accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, così provvedere e statuire:
1) accertare e dichiarare, per gli esposti motivi la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni escusse, dichiarando, in ogni caso, la banca decaduta ex art. 1957 cc, dal pag. 4/12 diritto di agire contro i garanti, respingendo ogni avversa domanda nei loro confronti, revocando l'opposto DI., con tutte le conseguenze di legge;
2) Accertare e dichiarare l'illegittima conduzione, da parte della banca, di tutti i rapporti bancari intercorsi tra le parti ed in premessa analiticamente individuati, in ragione delle fondate, circostanziate e documentate eccezioni sopra esposte, nessuna eccettuata o esclusa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare/avere inter partes, scaturente dalla corretta applicazione degli istituti giuridici regolanti subiecta materia (D. Lgs. n. 385/93 – TUB - cd. Legge sulla trasparenza bancaria), depurando i rapporti bancari dalle voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali ed usurai, variazioni illegittime, commissione massimo scoperto e spese, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altro già evidenziato nel presente atto, procedendo alla compensazione, anche impropria, delle somme indebitamente addebitate con quelle eventualmente ancora dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca convenuta, da determinarsi mediante CTU contabile, la cui richiesta espressamente si reitera, secondo i criteri di seguito indicati:
- per il c/c n. 61531, attesa la violazione della L. 108/96, con eliminazione di tutti gli interessi e le commissioni, ad esclusione delle imposte delle tasse, in ossequio alla sanzione prevista dall'art. 1815 cc;
- per i c/c n. 61531, n. 20810120 e n. 755, con eliminazione di tutti gli addebiti ultra legali non pattuiti, con applicazione del solo tasso debitore legale ex art. 1284 cc o di quello eterointegrativo di cui all'art. 117 del tub 3) = accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento n.
6089070, e, per l'effetto, ricostruire l'esatto rapporto di dare avere inter partes con applicazione del tasso legale, senza interessi, commissioni e spese, imputando a sorte capitale tutto quanto finora corrisposto dalla , ricalcolando quanto CP_1 eventualmente ancora dovuto, revocando l'opposto DI. con tutte le conseguenze di legge;
4) = accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, la nullità del contratto di swap intercorso tra le parti il 10.8.2011, ex art. 23 TUF., anche per mancanza di causa o la pag. 5/12 sua risoluzione per inadempimento della banca e, per l'effetto, condannare la
Banca, ex art. 2033 cc, alla restituzione, (ovvero alla compensazione) in favore della dei differenziali negativi addebitati sui c/c n. 61531 e n. 65053 in CP_1 conseguenza dell'invalida operazione finanziaria de qua, maggiorati dei costi e delle commissioni, oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria nella misura che emergerà dalla Ctu contabile la cui richiesta ancora una volta si reitera, revocando, in ogni caso, l'opposto DI. con tutte le conseguenze di legge;
5) condannare la Banca alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Non si è costituita la benchè ritualmente citata per cui ne va CP_13 dichiarata la contumacia.
Si è invece costituita, quale cessionaria del credito, la la quale, nel Controparte_8 contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così statuire:
-dichiarare infondato l'appello spiegato e i Sig.ri , CP_1 CP_3 CP_4 [...]
per i motivi sopra meglio specificati, e, per CP_5 CP_2 Pt_1 Parte_2
l'effetto, confermare la sentenza n. 7912/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt.
190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile, avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito:
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la eccezione di nullità delle fideiussioni ritenendola tardivamente proposta solo in sede di deposito di comparsa conclusionale.
Il Primo Giudice non avrebbe, quindi, ritenuto che le fideiussioni fossero state redatte sulla base dello schema ABI e, quindi, sarebbero risultate affette da nullità assoluta e/o parziale.
pag. 6/12 Vero che il Giudice può in qualunque momento rilevare anche d'ufficio la nullità sempre nei limiti delle allegazioni delle parti e sulla base della documentazione in atti.
Dunque, nel caso di specie, certamente il Giudice ben poteva procedere a rilevare d'ufficio la eccepita nullità.
Pur tuttavia, è nel merito che la domanda deve essere respinta alla stregua della pronuncia della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021.
La questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
pag. 7/12 Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che
“la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può allora che prendersi atto innanzi tutto che le fideiussioni risalgono a periodo successivo a quello preso in esame dal provvedimento della Banca d'Italia con eccezione della prima risalente al 23.2.2004 e da qualificarsi meramente specifica, in secondo luogo, che non risulta essere stato neanche prodotto il detto provvedimento solo semplicemente richiamato.
In definitiva, non risulta essere stata fornita della attività anticoncorrenziale dell'istituto di credito e né poteva sopperirsi alla carenza probatoria facendosi un generico ricorso ad un ordine di esibizione ex art. 210 c.c., peraltro nel caso de quo neanche richiesto dagli opponenti.
Ne consegue, altresì, che non potendosi dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi, non è accoglibile la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto espressamente derogata dalle parti.
Con il secondo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali con specifico riferimento alla eccepita usurarietà degli interessi pattuiti.
pag. 8/12 Al riguardo, in verità, il Tribunale ha rigettato la opposizione e la conseguente domanda di ripetizione di indebito per applicazione di interessi usurari, anatocistici e somme non dovute in genere, sia sul presupposto della violazione da parte degli opponenti dell'onere probatorio su di essi incombenti, sia della genericità delle contestazioni svolte.
Gli appellanti, in particolare, avrebbero dovuto indicare il tasso concordato, quello che sarebbe stato effettivamente applicato unitamente ai criteri per la sua reale determinazione, nonché quali somme sarebbero state illegittimamente percepite dalla banca.
secondo la difesa appellante, gli opponenti avrebbero pienamente CP_14 ottemperato ai loro obblighi, avendo puntualmente specificato gli interessi applicati e quelli che, invece, sarebbe stato corretto applicare alla stregua della pronuncia della S.C. (SS.UU. n. 16303/2018).
Ritiene il Collegio che anche detta doglianza non sia meritevole di accoglimento.
Leggendo l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sono stati prospettati solo in modo generico alcuni comportamenti illegittimi dell'istituto di credito tra cui la usurarietà degli interessi.
Nell'atto di appello, in verità, gli appellanti nulla di più specifico aggiungono che possa consentire di pervenire alla conclusione prospettata.
Né può rimettersi alla invocata ctu. l'accertamento delle diverse prospettate violazioni anche con riferimento all'eventuale applicazione dell'anatocismo o della errata ricapitalizzazione degli interessi, peraltro dovendosi tenere conto anche che il rapporto di c/c in contestazione è sorto successivamente alla delibera CICR e risulta essere stato pienamente rispettoso delle sue disposizioni.
Ma le contestazioni sono state del tutto generiche anche con riferimento a tutte le altre contestazioni, nessuna esclusa (applicazione non corretta ed arbitraria del ius variandi, nullità della cms, illegittima applicazione delle valute, illegittimo addebito di spese non pattuite).
Ne consegue, che tutti i motivi dal secondo al quarto non possono che essere respinti, stante la mancata specifica allegazione delle contestate illegittimità, tra l'altro non potendosi trascurare che, in conseguenza della proposta domanda pag. 9/12 riconvenzionale, era onere degli opponenti fornire tutte le prove delle dette allegazioni ed a tale onere essi non hanno certamente ottemperato, sicchè il gravame non può che essere respinto.
Con il quinto motivo, la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Primo Giudice ha escluso la nullità del contratto di mutuo, in quanto mutuo di scopo finalizzato alla estinzione della precedente esposizione debitoria della società.
Ma anche sotto tale profilo, in verità, la sentenza ha opportunamente evidenziato come il detto mutuo sia stato concesso per finanziamento macchinari, impianti e scaffalature da destinare ad attività logistica.
Dunque, non vi è alcuna prova che esso fu concesso con finalità diverse.
Ad ogni buon conto, quantunque parte della somma erogata fosse stata utilizzata dalla società per la estinzione del proprio debito, comunque non comporterebbe la nullità del mutuo, non essendovi in tal senso un divieto espresso normativamente previsto, né tanto meno potendosi ritenere colpito da nullità per assenza di causa
(Cass. 17194/2015).
Anche tale motivo deve essere, dunque, respinto.
Non miglior sorte merita anche il sesto ed ultimo motivo di appello con cui gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza in ordine alla contestata nullità del contratto di “interest rate swap” in quanto carente di causa, astratto e non concreto.
Peraltro, il Tribunale non avrebbe rilevato la assoluta carenza informativa da parte della banca sul detto prodotto.
Inoltre, sarebbe stato praticato un mark to market negativo occulto e neanche compensato da corrispondente up front.
Orbene, ferma restando la natura e la funzione del predetto derivato in ordine al quale è del tutto inutile disquisire non essendovi contestazioni tra le parti, la questione sollevata dalla difesa appellante attiene alla eccepita nullità del contratto per i motivi sopra richiamati nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure.
Ebbene, sul tema la Giurisprudenza di Legittimità, come è noto, ha molto dibattuto e, da ultimo, (Ord. N. 7368/204, SS.UU. 12.5.2020 n. 8770), si è evidenziato come pag. 10/12 la nullità inerente la struttura stessa del contratto è riferita alla mancanza degli elementi essenziali dello stesso come incidenti sulla sua causa. Si afferma, in particolare, che il valore del derivato al momento della stipula costituisce elemento essenziale del contratto e integrativo della sua causa tipica: un'alea razionale e quindi misurabile, tale da esplicitare necessariamente ed indipendentemente la sua finalità di copertura – hedging – o speculativa.
Si è, inoltre, precisato come indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, la preventiva conoscibilità, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark ti market rilevino proprio sul piano causale (Cass.
7.11.2022 n. 32705).
Nel caso in esame, ferma restando che il valore negativo dello swap non par al momento della stipula, corrispondente ad un valore di mercato negativo per il cliente a tale data, senza riconoscimento di un premio corrispondente(upfront), non
è illegale e né idoneo a determinare una nullità per difetto di causa e che l'eventuale squilibrio iniziale del contratto comunque non attiene alla nullità di esso quanto, piuttosto, a quello della responsabilità precontrattuale della banca per violazione dell'obbligo di informazione, nel caso di specie la domanda è stata prospettata in modo assolutamente generica, non essendo state specificate le mancanze dalla banca e, tanto meno, neanche il danno che sarebbe derivato alla cliente dalla stipula del contratto medesimo e dall'eventuale inadempimento delle controparte. Peraltro, si contesta in modo altrettanto generico in sede di gravame, non che non fosse stato indicato il mark to market, quanto piuttosto un suo esercizio occulto e neanche compensato da un upfront, ma senza alcuna ulteriore specificazione rispetto a quanto risultante realmente dal contratto.
Ciò detto, pertanto, anche tale motivo di doglianza deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Venendo al regime delle spese, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, potendo essere compensate quelle tra gli appellanti e la banca rimasta contumace.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante , , CP_1 CP_2 CP_3
, , , e CP_4 Controparte_5 CP_2 Parte_1 CP_6 avverso la sentenza n.7912/20 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...] dichiara la contumacia della Controparte_15 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della CP_8
[...
, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida per competenze in € 26.155,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra gli appellanti e la banca Controparte_7
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 12/12