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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/09/2024, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE UNICA CIVILE
R.G. 790/2021
La Corte D'Appello di Perugia, SEZIONE UNICA civile, in persona dei magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SINISCALCO MARIA, elettivamente domiciliato in via del cotogno 06123 Perugia
ITALIA presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PONTI ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Olaf Palme, 38 06083 Bastia
Umbra presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
7.3.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1321/2021 il Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 1806/2010 emesso in favore dell'arch. Pt_1
, relativo a prestazioni professionali. L'opposizione si fondava Controparte_1 essenzialmente sulla circostanza del mancato conferimento di alcun incarico all'architetto, motivo per cui si chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione il ha proposto appello con atto di citazione notificato il Pt_1
29.11.2021, chiedendo di dichiarare che nessun incarico è stato conferito dal Pt_1 all'architetto e che nessun compenso è dovuto. I motivi di appello si basano CP_1 sull'errata valutazione delle prove testimoniali in ordine all'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, nonché sulla mancata menzione del quarto teste, escusso tramite prova delegata presso il Tribunale di Firenze, di cui non vi è traccia nel fascicolo d'ufficio.
L'appellata si è costituita eccependo che l'appellante ha proposto una domanda nuova rispetto a quella formulata nel giudizio di primo grado;
nel merito osserva che la prova del conferimento dell'incarico professionale è stata pienamente raggiunta, ben potendo esso essere conferito anche oralmente. Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che il verbale della prova testimoniale delegata espletata presso il Tribunale di Firenze risulta regolarmente prodotto come doc. 3 dall'appellata e non è stata formulata alcuna contestazione sulla sua conformità rispetto all'originale, che effettivamente non si rinviene nel fascicolo d'ufficio trasmesso in copia cartacea dal
Tribunale.
Premesso poi che, per giurisprudenza costante, "nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte e questa ripartizione dell'onere probatorio vale anche nel caso di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal cliente avverso il decreto notificatogli dal professionista (Cass. Ord 21522/19); presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo compenso, è l'avvenuto conferimento dell'incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed pag. 2/6 inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore"
(Cass. 1741/19 e Cass. 1792/17), si ritiene che la convenuta opposta abbia pienamente assolto a tale onere, fornendo la prova dell'avvenuto conferimento incarico.
In primo luogo sono stati prodotti i progetti redatti dall'architetto, afferenti la realizzazione di un bar in località Ponte Felcino, e lo scambio di corrispondenza tra la sig.ra e l'appellata, consistente nell'invio tramite e mail delle planimetrie Persona_1
dei luoghi. Risulta pure che la Immobiliare F&F srl, di cui è socio e Parte_1
presidente del CDA, ha tre unità locali fra cui quella recante insegna “Bar Gold” a Ponte
Felcino.
escussa come testimone, ha confermato che conferì Persona_1 Parte_1 incarico all'architetto per la realizzazione del progetto di un bar e di essere CP_1
stata incaricata dal medesimo, che “non aveva tempo”, di seguire i rapporti con l'architetto e darle assistenza per gli aspetti tecnici e le informazioni necessarie per l'allestimento di un bar. Ha altresì dichiarato di aver inviato alla professionista le planimetrie, di aver avuto con lei ulteriori contatti telefonici e di averla poi incontrata in occasione della presentazione del progetto, segnalandole la necessità di alcune modifiche per renderlo più funzionale;
ha riferito che il non poté prendere parte Pt_1 all'incontro, ma le disse “di ritirare la planimetria del progetto per esaminarla”. Ha infine dichiarato che, quale delegata del signor aveva preso parte ad ulteriore Pt_1 incontro con l'appellata, presso lo studio Possati di Bastia Umbra, ricevendo le stampe del progetto, che nel frattempo l'architetto aveva terminato, e che non era stato più possibile che il incontrasse l'architetto benché fosse stato fissato un Pt_1 CP_1
appuntamento a tale scopo.
Il teste ha dichiarato di aver messo in contatto l'architetto sua Testimone_1 CP_1 conoscente, con il il quale “disse alla signora che, visto il suo Pt_1 CP_1
interesse a predisporre un progetto per il bar che avrebbe dovuto aprirsi, poteva adoperarsi in tal senso” ed ha ulteriormente precisato: “io ero amico della signora ed una sera ci incontrammo presso il Moda Cafè. In quell'incontro la signora CP_1
pag. 3/6 che sapeva che stavo per iniziare un nuovo lavoro presso un bar che doveva CP_1
nascere, mi chiese se poteva partecipare anche lei alla redazione del progetto. Io chiesi al se fosse possibile che l'arch. predisponesse il progetto per il bar di Pt_1 CP_1
Ponte Felcino ed il mi disse che ciò era possibile, senza nessun impegno con la Pt_1 professionista”. Il medesimo teste ha confermato che era stata la signora a tenere Per_1
i rapporti con l'architetto.
Il teste , che ha collaborato alla redazione del progetto con l'arch. Testimone_2
ha dichiarato che il aveva delegato la di tenere i rapporti con CP_1 Pt_1 Per_1
l'architetto per portare avanti il progetto e che costei, insieme a , aveva Testimone_3 confermato la volontà del alla prosecuzione dell'incarico. Pt_1
Giova precisare che, sebbene nell'atto di appello a pagina 4 venga indicato che veniva disposta l'escussione “solo di alcuni” testi indicati dalle parti, venivano sentiti quattro testi sui sei indicati dalla difesa dell'odierna appellata, oltre agli interrogatori formali, indi entrambi i difensori chiedevano, in data 23.1.2017, di fissare udienza di precisazione conclusioni, richiesta che il giudicante accoglieva, ritenendo evidentemente sovrabbondante la lista dei testi rispetto ad una prova già raggiunta. In ogni caso, non è stata reiterata nella presente sede la richiesta di procedere all'escussione degli altri due testi, peraltro indicati da parte convenuta opposta e non dall'appellante Pt_1
Alla luce del chiaro contenuto delle deposizioni, appare corretta la decisione impugnata laddove ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico da parte del oltre Pt_1 ovviamente all'avvenuto espletamento della prestazione professionale, che neppure è contestato. Osservato infatti che, in forza dell'orientamento sopra citato, il conferimento di un incarico professionale non deve avvenire necessariamente per iscritto e neppure mediante l'utilizzo di formule sacramentali, appare provato, in base alle concordi dichiarazioni testimoniali, che autorizzò , a lui presentata dal Pt_1 Controparte_1
comune conoscente , a predisporre un progetto per la realizzazione di un Testimone_1
bar che la società da lui rappresentata doveva inaugurare in località Ponte Felcino. Alla vennero inviati i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, per il CP_1
tramite di individuata quale delegata del la quale seguì per suo Persona_1 Pt_1
conto tutte le fasi del progetto. A nulla rileva che il a detta del non Pt_1 Tes_1
pag. 4/6 avesse assunto alcun impegno con la e che il progetto di allestimento sia stato CP_1
poi curato da altro architetto. Si tratta infatti, pacificamente, di obbligazioni di mezzi e non di risultato. Quand'anche la si fosse “autoproposta”, offrendosi di CP_1
svolgere la prestazione suddetta come riferito dal non poteva sfuggire ad un Tes_1
imprenditore del calibro del presidente del CDA della Immobiliare F&F srl, Pt_1
che tale attività, come ordinariamente avviene nei rapporti con soggetti muniti di specifica preparazione tecnico- professionale, non sarebbe stata certamente svolta a titolo gratuito. Il fatto che non si fosse discusso di condizioni economiche e che egli si fosse riservato di valutare la bontà del progetto sono circostanze che non sconfessano l'avvenuta adesione del alla proposta dell'architetto e dunque la conclusione tra Pt_1
i due di un contratto d'opera professionale, che è stato successivamente portato a termine e la cui quantificazione economica non è qui oggetto di contestazione. Risulta peraltro acclarato che incaricata dal di reperire collaboratori ed Persona_1 Pt_1 aziende per realizzare il bar, tenne assidui rapporti con l'architetto e che si CP_1 svolsero varie riunioni per discutere del progetto affidato all'odierna appellata. Il
pur non prendendovi personalmente parte, ne era certamente informato, anzi Pt_1
disse alla che avrebbe esaminato il progetto e lo avrebbe valutato. Per_1
Provato il rapporto professionale e l'avvenuto espletamento dell'incarico, non contestata nel quantum la parcella vidimata dall'ordine degli architetti, correttamente la sentenza di primo grado ha confermato il decreto ingiuntivo opposto. L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rispetto alla nota spese depositata si applicheranno parametri compresi tra minimi e medi, in considerazione dell'assenza di una fase istruttoria e dell'unico profilo controverso, legato alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 29.11.2021 nei confronti di
[...] CP_1
pag. 5/6 avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1321/2021 così CP_1
provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.800,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio in data 6/09/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE UNICA CIVILE
R.G. 790/2021
La Corte D'Appello di Perugia, SEZIONE UNICA civile, in persona dei magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SINISCALCO MARIA, elettivamente domiciliato in via del cotogno 06123 Perugia
ITALIA presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PONTI ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Olaf Palme, 38 06083 Bastia
Umbra presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
7.3.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1321/2021 il Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 1806/2010 emesso in favore dell'arch. Pt_1
, relativo a prestazioni professionali. L'opposizione si fondava Controparte_1 essenzialmente sulla circostanza del mancato conferimento di alcun incarico all'architetto, motivo per cui si chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione il ha proposto appello con atto di citazione notificato il Pt_1
29.11.2021, chiedendo di dichiarare che nessun incarico è stato conferito dal Pt_1 all'architetto e che nessun compenso è dovuto. I motivi di appello si basano CP_1 sull'errata valutazione delle prove testimoniali in ordine all'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, nonché sulla mancata menzione del quarto teste, escusso tramite prova delegata presso il Tribunale di Firenze, di cui non vi è traccia nel fascicolo d'ufficio.
L'appellata si è costituita eccependo che l'appellante ha proposto una domanda nuova rispetto a quella formulata nel giudizio di primo grado;
nel merito osserva che la prova del conferimento dell'incarico professionale è stata pienamente raggiunta, ben potendo esso essere conferito anche oralmente. Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che il verbale della prova testimoniale delegata espletata presso il Tribunale di Firenze risulta regolarmente prodotto come doc. 3 dall'appellata e non è stata formulata alcuna contestazione sulla sua conformità rispetto all'originale, che effettivamente non si rinviene nel fascicolo d'ufficio trasmesso in copia cartacea dal
Tribunale.
Premesso poi che, per giurisprudenza costante, "nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte e questa ripartizione dell'onere probatorio vale anche nel caso di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal cliente avverso il decreto notificatogli dal professionista (Cass. Ord 21522/19); presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo compenso, è l'avvenuto conferimento dell'incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed pag. 2/6 inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore"
(Cass. 1741/19 e Cass. 1792/17), si ritiene che la convenuta opposta abbia pienamente assolto a tale onere, fornendo la prova dell'avvenuto conferimento incarico.
In primo luogo sono stati prodotti i progetti redatti dall'architetto, afferenti la realizzazione di un bar in località Ponte Felcino, e lo scambio di corrispondenza tra la sig.ra e l'appellata, consistente nell'invio tramite e mail delle planimetrie Persona_1
dei luoghi. Risulta pure che la Immobiliare F&F srl, di cui è socio e Parte_1
presidente del CDA, ha tre unità locali fra cui quella recante insegna “Bar Gold” a Ponte
Felcino.
escussa come testimone, ha confermato che conferì Persona_1 Parte_1 incarico all'architetto per la realizzazione del progetto di un bar e di essere CP_1
stata incaricata dal medesimo, che “non aveva tempo”, di seguire i rapporti con l'architetto e darle assistenza per gli aspetti tecnici e le informazioni necessarie per l'allestimento di un bar. Ha altresì dichiarato di aver inviato alla professionista le planimetrie, di aver avuto con lei ulteriori contatti telefonici e di averla poi incontrata in occasione della presentazione del progetto, segnalandole la necessità di alcune modifiche per renderlo più funzionale;
ha riferito che il non poté prendere parte Pt_1 all'incontro, ma le disse “di ritirare la planimetria del progetto per esaminarla”. Ha infine dichiarato che, quale delegata del signor aveva preso parte ad ulteriore Pt_1 incontro con l'appellata, presso lo studio Possati di Bastia Umbra, ricevendo le stampe del progetto, che nel frattempo l'architetto aveva terminato, e che non era stato più possibile che il incontrasse l'architetto benché fosse stato fissato un Pt_1 CP_1
appuntamento a tale scopo.
Il teste ha dichiarato di aver messo in contatto l'architetto sua Testimone_1 CP_1 conoscente, con il il quale “disse alla signora che, visto il suo Pt_1 CP_1
interesse a predisporre un progetto per il bar che avrebbe dovuto aprirsi, poteva adoperarsi in tal senso” ed ha ulteriormente precisato: “io ero amico della signora ed una sera ci incontrammo presso il Moda Cafè. In quell'incontro la signora CP_1
pag. 3/6 che sapeva che stavo per iniziare un nuovo lavoro presso un bar che doveva CP_1
nascere, mi chiese se poteva partecipare anche lei alla redazione del progetto. Io chiesi al se fosse possibile che l'arch. predisponesse il progetto per il bar di Pt_1 CP_1
Ponte Felcino ed il mi disse che ciò era possibile, senza nessun impegno con la Pt_1 professionista”. Il medesimo teste ha confermato che era stata la signora a tenere Per_1
i rapporti con l'architetto.
Il teste , che ha collaborato alla redazione del progetto con l'arch. Testimone_2
ha dichiarato che il aveva delegato la di tenere i rapporti con CP_1 Pt_1 Per_1
l'architetto per portare avanti il progetto e che costei, insieme a , aveva Testimone_3 confermato la volontà del alla prosecuzione dell'incarico. Pt_1
Giova precisare che, sebbene nell'atto di appello a pagina 4 venga indicato che veniva disposta l'escussione “solo di alcuni” testi indicati dalle parti, venivano sentiti quattro testi sui sei indicati dalla difesa dell'odierna appellata, oltre agli interrogatori formali, indi entrambi i difensori chiedevano, in data 23.1.2017, di fissare udienza di precisazione conclusioni, richiesta che il giudicante accoglieva, ritenendo evidentemente sovrabbondante la lista dei testi rispetto ad una prova già raggiunta. In ogni caso, non è stata reiterata nella presente sede la richiesta di procedere all'escussione degli altri due testi, peraltro indicati da parte convenuta opposta e non dall'appellante Pt_1
Alla luce del chiaro contenuto delle deposizioni, appare corretta la decisione impugnata laddove ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico da parte del oltre Pt_1 ovviamente all'avvenuto espletamento della prestazione professionale, che neppure è contestato. Osservato infatti che, in forza dell'orientamento sopra citato, il conferimento di un incarico professionale non deve avvenire necessariamente per iscritto e neppure mediante l'utilizzo di formule sacramentali, appare provato, in base alle concordi dichiarazioni testimoniali, che autorizzò , a lui presentata dal Pt_1 Controparte_1
comune conoscente , a predisporre un progetto per la realizzazione di un Testimone_1
bar che la società da lui rappresentata doveva inaugurare in località Ponte Felcino. Alla vennero inviati i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, per il CP_1
tramite di individuata quale delegata del la quale seguì per suo Persona_1 Pt_1
conto tutte le fasi del progetto. A nulla rileva che il a detta del non Pt_1 Tes_1
pag. 4/6 avesse assunto alcun impegno con la e che il progetto di allestimento sia stato CP_1
poi curato da altro architetto. Si tratta infatti, pacificamente, di obbligazioni di mezzi e non di risultato. Quand'anche la si fosse “autoproposta”, offrendosi di CP_1
svolgere la prestazione suddetta come riferito dal non poteva sfuggire ad un Tes_1
imprenditore del calibro del presidente del CDA della Immobiliare F&F srl, Pt_1
che tale attività, come ordinariamente avviene nei rapporti con soggetti muniti di specifica preparazione tecnico- professionale, non sarebbe stata certamente svolta a titolo gratuito. Il fatto che non si fosse discusso di condizioni economiche e che egli si fosse riservato di valutare la bontà del progetto sono circostanze che non sconfessano l'avvenuta adesione del alla proposta dell'architetto e dunque la conclusione tra Pt_1
i due di un contratto d'opera professionale, che è stato successivamente portato a termine e la cui quantificazione economica non è qui oggetto di contestazione. Risulta peraltro acclarato che incaricata dal di reperire collaboratori ed Persona_1 Pt_1 aziende per realizzare il bar, tenne assidui rapporti con l'architetto e che si CP_1 svolsero varie riunioni per discutere del progetto affidato all'odierna appellata. Il
pur non prendendovi personalmente parte, ne era certamente informato, anzi Pt_1
disse alla che avrebbe esaminato il progetto e lo avrebbe valutato. Per_1
Provato il rapporto professionale e l'avvenuto espletamento dell'incarico, non contestata nel quantum la parcella vidimata dall'ordine degli architetti, correttamente la sentenza di primo grado ha confermato il decreto ingiuntivo opposto. L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rispetto alla nota spese depositata si applicheranno parametri compresi tra minimi e medi, in considerazione dell'assenza di una fase istruttoria e dell'unico profilo controverso, legato alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 29.11.2021 nei confronti di
[...] CP_1
pag. 5/6 avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1321/2021 così CP_1
provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.800,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio in data 6/09/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 6/6