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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/05/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE composta dai consiglieri Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere rel. Elena Gelato Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente: SENTENZA Nel giudizio di appello iscritto al n. 2785 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 posta in delibazione il giorno 23.04.2025 a seguito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. TRA
1. AMATO CP_1 C.F._1
2. CP_2 C.F._2
3. Controparte_3 C.F._3
4. CP_4 C.F._4
5. Controparte_5 C.F._5
6. CP_6 C.F._6
7. Controparte_7 C.F._7
8. TE LT C.F._8
9. Controparte_8 C.F._9
10. Controparte_9 C.F._10
11. IV EF C.F._11
12. CP_10 C.F._12
13. Controparte_11 C.F._13
14. CP_12 C.F._14
15. Email_1 C.F._15
16. Controparte_13 C.F._16
17. Controparte_14 C.F._17
18. Controparte_15 C.F._18
19. EL RI MM ER C.F._19
20. CP_16 C.F._20
21. Controparte_17 C.F._21
22. Controparte_18 C.F._22
1 23. Parte_1 C.F._23
24. CP_19 C.F._24
25. Parte_2 C.F._25
26. Parte_3 C.F._26
Rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI E (CF ), Controparte_20 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_21 P.IVA_2 [...]
(C.F. , Controparte_22 P.IVA_3
(C.F. ) ope Controparte_23 P.IVA_4 legis rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 16787/2023 emessa dal Tribunale di Roma, non notificata. CONCLUSIONI: Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della affinchè chiarisca: “se alla stregua del CP_24 diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”: in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la al pagamento della Controparte_20 somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la Controparte_20 al risarcimento del danno per il mancato paritario
[...] riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per lo effetto, condannare la al pagamento della suddetta Controparte_20
2 somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
In via alternativa, condannare la al Controparte_20 risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti delle parti appellanti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Per gli appellati:
“si conclude per il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado anche per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, stante la palese contrarietà dell'atto di appello, alla data della sua notifica del 17.5.2024, alla più che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia. Si chiede, altresì, il risarcimento del danno da lite temeraria in favore dell'Amministrazione appellata, della somma da determinarsi in via equitativa e che, in via prudenziale, si quantifica in € 5.000,00 a carico di ciascun appellante ed in favore di ciascuna delle Amministrazioni appellate.” MOTIVI DELLA DECISIONE Gli appellanti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che ha così statuito:
“Rigetta le domande proposte dai medici attori indicati in epigrafe in accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale dei diritti azionati. Condanna i suddetti medici attori come elencati in epigrafe al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle Amministrazioni convenute indicate in epigrafe, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, liquidate complessivamente in € 8500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA, rimborso spese generali ex D.M. 55/2014, come per legge” Il Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle note direttive europee in materia proposta dagli attori, medici specializzandi, ritenendo che gli attori non avessero utilmente interrotto il termine decennale di prescrizione decorrente dal 27.10.1999. Gli appellanti lamentano l'erronea individuazione del termine a quo di decorrenza della prescrizione decennale sostenendo che il termine iniziale andrebbe fissato al 17 maggio 2011, data della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte n. 10813/2011 con la quale si è affermato l'orientamento secondo cui lo Stato italiano è l'unico responsabile dell'inadempimento connesso alla omessa, tardiva o incompleta 3 trasposizione nel diritto interno delle direttive comunitarie. Lo Stato, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, ha così messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale. Si sono costituiti la e i indicati in epigrafe instando Controparte_20 CP_25 per il rigetto dell'appello e riproponendo le eccezioni già sollevate nel primo grado di giudizio. Gli appellati hanno chiesto anche la condanna degli appellanti al risarcimento del danno da lite temeraria in favore delle appellate. Venendo al motivo di gravame, l'appello è infondato e deve essere respinto. In ordine alla prescrizione del diritto, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”. In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza 16452/2019. Pertanto, in assenza di atti idonei ad interrompere il termine decennale di prescrizione decorrente dalla data del 27 ottobre 1999, il diritto vantato dagli attori deve ritenersi prescritto. Quanto alla posizione dei Dottori e , che hanno interrotto il termine di Pt_4 CP_18 prescrizione con atti di messa in mora del 15.01.2009, occorre un'ulteriore precisazione. Con la recente ordinanza 35571/2023 la Corte di Cassazione ha statuito che: “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”. Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che il diritto al risarcimento del danno vantato dai suddetti medici – che hanno interrotto il decorso della prescrizione con l'atto di messa in mora del gennaio 2009 – si è in ogni caso prescritto alla data del 31.12.2016 (decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione introdotto dall'art. dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011), cioè anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, che è stato introdotto con citazione notificata nel marzo 2019.
4 Alla luce dei principi sin qui esposti, deve rigettarsi l'appello proposto dai medici indicati in epigrafe, atteso che questi non hanno posto in essere atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dal 27.10.1999. Ogni altra questione connessa, ad es. mancato riconoscimento di punteggi, e la questione dell'inclusione dei corsi nelle direttive europee riproposta dalla difesa erariale, sono assorbite dalla intervenuta prescrizione. La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione. Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dello stesso, anche a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte. Ciò impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna di ciascun appellante al pagamento di una somma che si ritiene congruo liquidare in € 2.000,00, importo che appare del tutto ragionevole alla luce di quanto sopra esposto. A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001
- il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto all'appello proposto avverso la sentenza n. 16787/2023 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente grado che liquida in € 36.000,00 oltre rimborso spese gen.; condanna ciascun appellante al pagamento di € 2.000,00 ex art. 96 co. III c.p.c. in favore delle parti appellate. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Consigliere estensore Giovanna Gianì
Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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