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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 441/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 525 del 7.5.2024, avente ad oggetto: vittime del dovere, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Caroli del Foro di Parte_1
Rimini ed elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo di posta elettronica certificata – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Parte_2 dello Stato di Bologna e domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 18.9.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. dipendente del , agiva in giudizio Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato e dei conseguenti benefici.
Come specificato nella sentenza impugnata, allegava di essere stato chiamato alle armi dal 1992 e di avere successivamente prestato servizio quale militare graduato in ferma volontaria per due anni prestando servizio presso il
Comando, formato da fucilieri di Marina, ovvero truppe da sbarco speciali della
Marina con eminenti compiti operativi tipici di , con imbarco sulle Unità Pt_3 di trasporto e sbarco della in molte occasioni, nel Parte_4 corso di esercitazioni addestrative e operative nazionali e multinazionali, partecipando ad esercitazioni complesse a fuoco in poligoni nazionali e soprattutto, con il suo Reparto, all'Operazione Multinazionale ONU “IBIS-
Restore Hope” in Somalia durante la crisi politica e sociale del 1992.
L'interessato deduceva, poi, di essere entrato in contatto, nel corso della sua esperienza addestrativa, in particolare a e nell'esperienza operativa Persona_1 in Somalia (anno 1990-1992), “con ambienti degradati, contaminati con agenti tossici e nocivi derivati anche dai reliquati dei proiettili usati in grande quantità”.
Il 28.2.1994 era stato congedato con il grado di Sergente, a seguito dell'insorgenza di una serie di patologie invalidanti, derivanti anche dagli innumerevoli vaccini ai quali si era dovuto obbligatoriamente sottoporre in pendenza di missione (e sino a 6 mesi dopo il termine di ridetta missione).
Precisava che gli erano state diagnosticate le seguenti infermità:
- Policitemia vera JAK 2 negativa controllata con salassoterapia o Sindrome mieloproliferativa cronica tipo policitemia vera;
- gozzo multinodulare eutiroideo in trattamento sostitutivo.
Precisava, inoltre, che in data 30.5.2022, dopo essersi sottoposto a visita specialistica, aveva fatto domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, assumendo di averne diritto, in tesi ex art. 1, commi 562-565, della L. 266/2005, istanza respinta in quanto proposta oltre il termine decennale di prescrizione.
La parte avanzava in giudizio le seguenti conclusioni:
“-a) In via principale, preso atto delle risultanze della perizia medico legale del Dott. , Voglia condannare il a riconoscere al Per_2 Parte_2
Sig. tutti i benefici previsti per le vittime del dovere dalla L. n. Parte_1
266/2005, ex art. 1, commi 562-565, tenendo conto del grado di invalidità
2 complessiva ed in particolare dalla data della domanda (30/05/2022), il pagamento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il pagamento dei ratei dello speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio mensile, che al momento della presentazione della domanda (30/05/2022) non risultino essere prescritti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa.
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenga di far proprie le risultanze della perizia medico del Dott. , si chiede Per_2 che venga disposta CTU medico-legale volta all'accertamento: delle infermità di cui è affetto il Sig. ; della dipendenza, delle predette infermità, Parte_1 da causa di servizio ed alla conseguente quantificazione del grado di invalidità del ricorrente, per poi all'esito ed in forza delle predette risultanze, condannare il a corrispondere in favore del Sig. , tutti i Parte_2 Parte_1 benefici previsti per le vittime del dovere dalla L. n. 266/2005, ex art. 1, commi
562-565, tenendo conto del grado di invalidità complessiva che risulterà accertato ed in particolare dalla data della domanda (30/05/2022) il pagamento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il pagamento dei ratei dello speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio mensile, che al momento della presentazione della domanda (30/05/2022) non risultino essere prescritti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di tutte le spese e competenze del presente giudizio”.
La causa, nella resistenza del era istruita Parte_2 documentalmente.
Il Tribunale di Bologna, respinta l'eccezione di prescrizione, rigettava il ricorso. Riportata la normativa rilevante – ovverosia l'art. 1, commi 5631 e 5642, della l. n. 266/2005 e l'art. 1 del D.P.R. n. 243/20063 – i Giudice affermava che
3 “se sotto il profilo soggettivo è incontestabile l'astratta legittimazione del ricorrente a pretendere i benefici di cui è causa, tuttavia non sussistono invece, in capo allo stesso, le condizioni oggettive previste dalla legge per ottenere il relativo riconoscimento. Non può ritenersi applicabile il comma 563 dell'art. 1 L
266/2005, atteso che le mansioni pacificamente svolte dal ricorrente non sono riconducibili alla tassativa previsione del comma 563 cit. Nè può ritenersi l'applicazione del comma 564 dell'art. 1 L. 266/2005: la norma infatti, come sopra detto, equipara alle vittime del dovere di cui al comma precedente “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ebbene, presupposto della tutela di cui si controverte è, per ciò che interessa in questa sede, la circostanza che “le infermità” seguano a missioni svoltesi “in particolari condizioni ambientali e operative”, cioè, secondo le previsioni del
D.P.R. 243/2006, in “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel caso in esame è incontestato che il ricorrente abbia svolto, all'epoca, una professione rischiosa. Tuttavia, al fine di ritenere realizzata la fattispecie prevista dal comma 564, avrebbe dovuto essere allegata e dimostrata l'esistenza di contingenti condizioni (“circostanze straordinarie e fatti di servizio”) tali da determinare un rischio ulteriore rispetto “alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Tale onere di allegazione e prova non è stato assolto dal ricorrente che si limita a dedurre, in via generale, della particolare pericolosità delle condizioni ambientali e operative, allegazione di per sé irrilevante, in quanto intrinsecamente connessa ai compiti istituzionali di cui era investito. Deve quindi concludersi che non sussistano, nel caso in esame, i presupposti previsti dell'art. 1 commi 563 e 564.
Le domande del ricorrente sono pertanto infondate e vengono integralmente respinte”.
4 Le spese erano integralmente compensate.
2. Con il proposto appello – cui resiste, ritualmente costituito, il
[...] chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituito il , resistendo all'impugnazione. Parte_2
3. Con l'unico articolato motivo, l'appellante censura la sentenza per avere il Giudice ritenuto mancante in ricorso l'allegazione delle “circostanze straordinarie e fatti di servizio” idonee a determinare un rischio ulteriore – dei quali non sarebbe stata fornita o offerta la prova – rispetto “alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, non essendo adeguato il richiamo alla particolare pericolosità delle condizioni ambientali e operative, elementi propri dei compiti istituzionali assegnati.
Quanto al piano delle deduzioni, l'appellante richiama la ricostruzione effettuata nell'atto introduttivo delle proprie vicende di servizio, riferendo, “di essere entrato in contatto”, nel contesto delle operazioni del 1992 in Somalia,
“con ambienti degradati, contaminati con agenti tossici e nocivi, spesso provocati dai reliquati prodotti dall'utilizzo di proiettili in grande quantità (cfr. pag. 2, righe 12-16); di essere incorso in analoghe situazioni durante il servizio prestato in (cfr. pag. 2, riga 12); di essere stato sottoposto a vaccinazione Persona_1 obbligatoria in costanza della missione e per tutto il semestre successivo (cfr. 2, righe 17-24)”.
“Tale narrazione” sarebbe già di per sé “illuminante perché afferisce a circostanze che, anche in ragione dell'eco mediatico che hanno suscitato, esprimono efficacemente, senza bisogno di particolari puntualizzazione, i pericoli assolutamente inconsueti cui è stato esposto il militare”.
Le singole questioni erano ulteriormente approfondite nella perizia medico- legale stesa dal dott. in cui si legge testualmente (cfr. Persona_3 pagg. 2-3): "Quale militare graduato in ferma volontaria di anni due ha prestato servizio in quel Comando, formato da Fucilieri di Marina, ovvero truppe da sbarco speciali della Marina con eminenti compiti operativi tipici di : Pt_3 presa di possesso terrestre e di mantenimento di avamposti marittimi e operativi terrestri speciali a connotazione costiera prevalente, ma non esclusiva.
Il nostro risulta imbarcato sulle Unità da trasporto e sbarco della
[...]
in molte occasioni nel corso di esercitazioni addestrative e Parte_4 operative nazionali e multinazionali, e in particolare ha partecipato a esercitazioni complesse a fuoco in poligoni nazionali e, soprattutto, con il suo
Reparto, all'Operazione Multinazionale ONU 'IBIS-Restore Hope' in Somalia
(Doc. 6) durante la crisi politica e sociale del 1992.
Congedato il 28.02.1994 col grado di Sergente, è rientrato nella vita civile.
5 Il tipo di servizio svolto dal nostro quale appartenente al Battaglione
[...]
già in parte tratteggiato sopra, in particolare nel suo caso quale graduato Pt_4
Conduttore di Mezzi si connota per due elementi fondamentali:
a) le attività vigorosamente addestrative in Patria, ma anche all'estero, finalizzate a raggiungere una performance psicofisica individuale e di gruppo di altissimo livello come richiesto dalle specifiche incombenze operative delle truppe da sbarco;
b) la partecipazione a missioni operative, in prevalenza multinazionali, finalizzate all'occupazione di zone critiche e al mantenimento di un livello di sicurezza e di controllo del territorio in condizioni avverse, pericolose e/o addirittura ostili.
In entrambe le situazioni e condizioni sono da considerare come dati pacifici: c) l'uso delle armi da fuoco di grande, medio e piccolo calibro individuale;
d) la permanenza in terreni e territori 'austeri' o 'estremi' per necessità operative e, soprattutto, igienicamente insani e contaminati.
È del tutto evidente che il Sig. , nel corso della carriera militare Pt_1 svolta quale appartenente alle truppe scelte del Battaglione San Marco della
Marina ha affrontato entrambe le sopra indicate situazioni addestrative e operative, di cui la prima, va ricordato, anche in azione al poligono di
[...]
, zona militare dedicata esattamente alle attività di addestramento agli Per_1 sbarchi armati e alle esercitazioni a fuoco di interi reparti, e, per quanto riguarda la seconda, ha partecipato alla missione di tentativo di ristabilire una parvenza di pace in Somalia dopo il disastro politico e sociale intervento con la guerra civile inter etnica, inter religiosa e inter fazioni all'inizio degli anni '90 a seguito del crollo del regime di un tentativo andato a vuoto nonostante lo sforzo Per_4 messo in atto dalle componenti internazionali ONU con la missione 'Restore
Hope', che ha incontrato notevoli difficoltà e ostilità, un territorio altamente degradato e resistenze armate che hanno condotto anche a scontri a fuoco con vittime tra i militari impegnati nella stessa missione, alcuni anche italiani.
Sia nella prima esperienza addestrativa, in particolare a , sia Persona_1 nella seconda esperienza operativa in Somalia, nell'epoca di riferimento 1990-
1992, il Sig. è stato inevitabilmente a contatto con ambienti degradati e Pt_1 sicuramente contiminati con agenti tossici e nocivi derivati anche dai reliquati dei proiettili usati in grandi quantità, in particolare vanno sottolineate per la loro capacità biotossica le nanoparticelle di varia natura e i microreliquati dei dardi perforanti contenenti IO OV (=D.U., Depleted Uranium).
Dalla documentale del nostro risulta ricoverato all'OC di Castellaneta (TA) servizio durante, dal 31.05 al 03.06 (Doc. c/1) a causa di un incidente stradale che gli procurava, si legge in Diagnosi di Dimissione, Trauma cranico non
6 commotivo, contusione escoriata nella regione nasale con perdita di sostanza, cutanea della pinna sn, f.l.c. regione mentoniera, avambraccio dx, ginocchio sx, gamba sn. Politraumatismo. Poliglobulia in sindrome di Gilbert”.
La ricostruzione degli accadimenti contenuta nel ricorso, precisa l'appellante, comunque chiara ed insuscettibile di fraintendimenti, quand'anche fosse stata ritenuta non particolarmente esaustiva, avrebbe potuto e dovuto essere completata attraverso la disamina della perizia medico-legale firmata dal fiduciario dell'attore, che, costituendo un documento ritualmente prodotto contestualmente alla costituzione in giudizio, peraltro di notevole importanza, sarebbe stata destinata a colmare eventuali lacune informative.
Quanto al piano istruttorio, rileva l'appellante che le circostanze affermate in ricorso non erano state contestate dal , che si era si è limitato a Parte_2 sostenere l'inidoneità degli elementi segnalati ad integrare le circostanze straordinarie idonee a generare un rischio eccedente le normali condizioni di servizio. Le circostanze, pertanto, dovevano considerarsi pacifiche.
In ogni caso, il Giudice “avrebbe dovuto valorizzare la stretta contestualità storica fra la partecipazione alla missione in Somalia nel 1992, l'insorgenza degli eventi patologici che ne hanno determinato il ricovero ospedaliero nel periodo compreso tra il 31 maggio 1993 ed il 3 giugno 1993 (cfr. ns. doc. c/1) ed il congedo del militare dal servizio, avvenuto alla data del 28 febbraio 1994. Così da trarne la conclusione, a livello presuntivo, che le denunziate infermità non potessero che essere derivate dalle traumatiche vicissitudini militari dallo stesso affrontate. L'indizio, specialmente in difetto di plausibili alternative alla prospettazione attorea, possiede una tale carica probatoria da sorreggere, singolarmente considerato, l'equazione fra le pericolose condizioni di servizio del lavoratore e l'emersione del quadro clinico”. Fermi restando dunque gli elementi ricavabili da fatti notori e dal percorso clinico dell'interessato, il Giudice avrebbe poi potuto ammettere la prova testimoniale e la c.t.u. con riferimento alla riferibilità causale delle infermità sofferte dal lavoratore all'attività di servizio da questa svolta e, in modo particolare, alle peculiarità della missione somala.
4. L'appello è infondato.
Come ha chiarito, ex multis, Cass., 31.12.2024, n. 35324, in relazione al personale militare – quale era l'appellante durante le indicate operazioni in
Somalia e durante l'esperienza addestrativa in Sardegna – “Questa Corte è stata più volte chiamata ad esaminare le norme richiamate nella rubrica del motivo4
(cfr. tra le tante, Cass. S.U. n. 6214 del 2022, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. nn.
7 24592 e 9322 del 2018 e più recentemente Cass. n.8824 2023 e 17017 del 2024) precisandone i criteri applicativi. In particolare, una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 564, cit. è contenuta nella sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017 che hanno affermato, per quanto qui interessa e con specifico riferimento alle "particolari condizioni ambientali od operative", che la condizione ambientale ed operativa "particolare" è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" (id est: "normale", cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse). Più di recente, la
Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che le "particolari condizioni ambientali o operative" implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro (in motivazione, Cass. n. 29819, cit.).
7. La Corte di appello non si è attenuta ai principi indicati da questa Corte avendo trascurato di considerare le cause accertate del decesso e la qualità di
Ufficiale delle Forze Armate del congiunto degli odierni ricorrenti, il quale ha pacificamente prestato il suo servizio”, nel 2004, “in aree nelle quali è stata accertata la presenza di uranio impoverito. Va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 7409 del 2023 che ha ricostruito il quadro normativo complessivamente applicabile anche alla presente fattispecie evidenziando che la normativa di settore è costituita "dagli artt. 603 e 1907 del
D.L. 228 del 2010 e ss. mm. e che dalla stessa emerge evidente l'intento del legislatore di settore di istituire un apposito sistema di tutela dei danneggiati dall'esposizione all'uranio impoverito, posto che il citato T.U. n. 90 del 2010, al
Capo II, nel titolo si rivolge ai “Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative", nella formulazione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 febbraio 2012, n.
40 (sostitutivo del precedente titolo rivolto al "Personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico"); coerentemente, il successivo art. 1078, dispone che " Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra
8 ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente
"4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo
(Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato"".
Inoltre "l'art. 1079, dopo aver esplicitato la propria funzione attuativa dell'articolo 1907 del codice, al comma 1, prevede " Ai soggetti di cui all'articolo
603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso;
la platea dei destinatari soggetti all'esposizione nociva è ampia e definita dall'art. 1079, comma 2, che, tra l'altro, dispone «[…] I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b)[…]»; il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si
9 discute"; il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni ed è questo il punto che va correttamente interpretato. In sostanza si è affermato che "non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale" (Cass. 7409 2023 cit.).
È, quindi, errata la sentenza impugnata che pretende dalla parte ricorrente la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito nelle mansioni varie svolte nell'ambito della Missione
Decisive Endeavour, a cui ha partecipato seppur per un periodo non particolarmente esteso (20.1-17.7.2004), ed il tumore diagnosticato nel 2008, che aveva condotto a morte il militare, senza far operare la presunzione prevista dalla norma, rispetto alla quale è evidentemente consentito all'Amministrazione di offrire la prova contraria”.
Il meccanismo presuntivo riguardante la sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dall'art. 1079 cit. opera, pertanto, a favore di chi si è trovato “nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione”.
Non è sufficiente quindi la dimostrazione di appartenenza al personale il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali o al personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti o, ancora, al personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree appena indicate, riguardando questo aspetto la questione dei presupposti soggettivi di riferimento della disposizione.
Come precisato da Cass., 14.3.2023, n. 7409, “i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale
10 contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria”.
La prova e – ancor prima – la deduzione circa la nocività dell'ambiente, in uno dei contesti selezionati del legislatore, devono riguardare dunque, le condizioni concrete di svolgimento del servizio, in termini, ad es., di utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o di dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico. Non è sufficiente la deduzione e la prova della partecipazione a una missione per consentire alla presunzione di operare, prospettiva che difetterebbe del riferimento al predetto elemento concreto.
La sentenza di merito censurata da Cass., n. 7409/2023 aveva posto a carico della parte che aveva partecipato a una missione, erroneamente, la prova del nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito ed il tumore che aveva condotto a morte il militare, condividendo l'opinione dei periti che avevano ricordato che “ad oggi non risulta che l'esposizione esterna all'uranio impoverito causi direttamente tumori del sangue o tumori solidi”.
In quel caso vi erano però evidenze documentali dell'esposizione alla sostanza cancerogena, potendo avvalersi l'interessato della “relazione del generale D.N., sopra meglio indicata, come del resto ritenuto dalla consulenza posta a base della sentenza di primo grado;
in particolare, il fatto che il G. aveva personalmente curato lo smantellamento di 498 mezzi corazzati giunti contaminati dal teatro operativo bellico della ex Jugoslavia era emerso dal documento allegato dalla Amministrazione della Difesa Fascicolo in prime cure, ossia la "Scheda informativa" 8.04.2010 a firma Gen. D.N. che si concludeva con la precisazione: "la partecipazione, quale membro dell'attività di controllo delle attività di cessione a ditte contraenti di mezzi corazzati da sottoporre a demilitarizzazione e demolizione a fronte del trattato CFE, ha comportato la presenza dell'Ufficiale a fasi di smantellamento di n. 498 VTC M113 avvenuto presso lo STAVECO di Vola dal 1993 al 1996. Questa attività può aver comportato l'esposizione dell'ufficiale a sostanze residue dell'attività operativa presenti all'interno dei mezzi corazzati" (scheda Gen. D.N. 8.4.2010)”. La S.C. concludeva, allora, che “la sentenza impugnata è effettivamente affetta anche dal vizio di motivazione che le si contesta, dovendo ritenersi provato lo svolgimento di attività prevista dal t.u. n. 90 del 2010, art. 1078 ed il contatto prolungato con blindati muniti di apparecchiature comportanti emissioni radioattive ed usati in contesti operativi ove era avvenuto l'uso massiccio di munizioni ad uranio impoverito”.
Nel caso di specie, le deduzioni svolte in ricorso appaiono inadeguate al fine di dar conto, nell'ottica delle “particolari condizioni ambientali od operative”, di
11 “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Si comprende come sia generico e privo di elementi utili a consentire di comprendere le concrete condizioni di svolgimento del servizio, il riferimento, compiuto in relazione alle operazioni del 1992 in Somalia, agli “ambienti degradati, contaminati con agenti tossici e nocivi, spesso provocati dai reliquati prodotti dall'utilizzo di proiettili in grande quantità (cfr. pag. 2, righe 12-16)”.
Non è evidentemente possibile comprendere a quali agenti la parte sia stata esposta.
Lo stesso è a dirsi in relazione alle “analoghe situazioni durante il servizio prestato in (cfr. pag. 2, riga 12)”, così come alla sottoposizione “a Persona_1 vaccinazione obbligatoria in costanza della missione e per tutto il semestre successivo”, circostanza nella sostanza non descritta.
Non è sufficiente a delineare il contesto concreto di svolgimento del servizio il riferimento all'eco mediatico che hanno suscitato le operazioni, che nulla attesta con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per il godimento delle rivendicate prestazioni.
5. La parte, in sostanza, ha omesso un puntuale riferimento alle specifiche modalità di svolgimento del servizio ed alle caratteristiche dei luoghi in cui l'attività è stata svolta, limitandosi a fare riferimento a precedenti giurisprudenziali, che non contengono, tuttavia, alcuno specifico riferimento alla situazione specifica in cui si è svolto il servizio e alle attività concretamente svolte.
L'interessato, peraltro, nemmeno dal punto di vista nominale si è riferito, ad es., all'utilizzo di proiettili ad uranio impoverito, limitandosi a far questione, anche in relazione all'esperienza addestrativa a (momento che, Persona_1 peraltro, appare del tutto in linea con gli ordinari compiti di istituto), di generico
“contatto con ambienti degradati, contaminati con agenti tossici e nocivi derivati anche dai reliquati dei proiettili usati in grande quantità”.
Sarebbe stato, dunque, preciso onere dell'appellante allegare e provare in quale zona della Somalia aveva prestato attività, le caratteristiche di tale zona, le attività concretamente svolte e il tempo dedicato alle stesse, non essendo sufficiente il generico riferimento al fatto notorio, ad inchieste o a precedenti giurisprudenziali, elementi questi ultimi che non contengono alcuno specifico elemento probatorio relativo alla posizione che rileva.
12 Nessun documento è allegato sul punto, essendosi limitato l'interessato a produrre la documentazione medica e amministrativa relativa alla domanda respinta.
6. Anche con riferimento alle vaccinazioni, i presupposti di legge non possono essere integrati dal mero riferimento al numero di vaccini eseguiti, difettando ogni utile e concreto riferimento alle “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Alla luce dell'assenza di indicazioni utili a concludere che la parte possa aver effettivamente partecipato ad attività suscettibili di esporlo a una contaminazione da uranio impoverito (come ad es. il coinvolgimento in conflitti armati o la presenza sul luogo di esplosioni), anche l'istanza di ammissione della c.t.u. appare inammissibile, trattandosi di incombente che risulterebbe esplorativo.
7. Né vi è una pista probatoria che avrebbe dovuto indurre il primo Giudice
o questo Collegio ad azionare i propri poteri istruttori officiosi.
8. Le stesse circostanze dedotte dall'interessato a fondamento dei capitoli di prova sono inammissibili per genericità ed irrilevanza del relativo contenuto
(“Vero che il Sig. è stato chiamato alle armi e incorporato al Parte_1
Maricentro TA il 13 febbraio 1992 quale militare di leva, quindi assegnato al
Battaglione con qualifica di conduttore di mezzi il 16 Marzo 1992? Parte_4
Vero che il Sig. quale militare graduato in ferma volontaria di Parte_1 anni due ha prestato servizio nel Comando di cui al capitolo che precede, formato da fucilieri di Marina e cioè di truppe da sbarco speciali della Marina con compiti operativi tipici di ? Vero che il Sig. si è imbarcato sulle Pt_3 Pt_1
Unità di trasporto e sbarco della nel corso di Parte_4 esercitazioni addestrative e operative nazionali e multinazionali, partecipando ad esercitazioni all'Operazione Multinazionale ONU 'IBIS-Restore Hope' in Somalia durante la crisi politica e sociale del 1992? Vero che nell'esperienza addestrativa, in particolare a e nell'esperienza operativa in Somalia (anno 1990- Persona_1
1992), il Sig. è stato a contatto con ambienti degradati, contaminati con Pt_1 agenti tossici e nocivi derivati anche dai reliquati dei proiettili usati in grande quantità? Vero che nel periodo della missione in Somalia nel 1992, in un mese sono state somministrate al Sig. otto dosi di diversi vaccini tra i Parte_1 quali quello per la febbre gialla, colera, tifo, anti malaria, ecc.? Vero che anche dopo la fine della missione di cui al capitolo e) che precede sono stati somministrati al Sig. ulteriori dosi di vaccino?”). Parte_1
9. La stessa genericità è presente nella consulenza medico-legale di parte riportata nell'atto di appello, la quale, come è noto, costituisce una semplice
13 allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (v.
Cass. n. 13902/2013, Cass. n. 259/2013, Cass. n. 2063/2010). Nulla attesta, in quanto è del tutto generico e privo di quei riferimenti concreti di cui si è già segnalato il carattere decisivo, il mero dato, così riferito, della partecipazione “a esercitazioni complesse a fuoco in poligoni nazionali e, soprattutto, con il suo
Reparto, all'Operazione Multinazionale ONU 'IBIS-Restore Hope' in Somalia
(Doc. 6) durante la crisi politica e sociale del 1992”.
Presenta una caratterizzazione valutativa e non consente, per la relativa genericità, di cogliere la particolarità delle condizioni di servizio rispetto alle condizioni ordinarie di operatività, il richiamo ad “attività vigorosamente addestrative in Patria, ma anche all'estero, finalizzate a raggiungere una performance psicofisica individuale e di gruppo di altissimo livello come richiesto dalle specifiche incombenze operative delle truppe da sbarco”, alla “occupazione di zone critiche e al mantenimento di un livello di sicurezza e di controllo del territorio in condizioni avverse, pericolose e/o addirittura ostili”. Sullo stesso piano si pongono poi i riferimenti al dato che “In entrambe le situazioni e condizioni sono da considerare come dati pacifici: c) l'uso delle armi da fuoco di grande, medio e piccolo calibro individuale;
d) la permanenza in terreni e territori 'austeri' o 'estremi' per necessità operative e, soprattutto, igienicamente insani e contaminati”, circostanze non descritte nei dettagli e che non si accompagnano all'evidenziazione di elementi anche probatori di supporto e riscontro.
Lo stesso, per le ragioni indicate, vale per le seguenti indicazioni del c.t.p.:
“È del tutto evidente che il Sig. , nel corso della carriera militare svolta Pt_1 quale appartenente alle truppe scelte del Battaglione della Marina ha Parte_4 affrontato entrambe le sopra indicate situazioni addestrative e operative, di cui la prima, va ricordato, anche in azione al poligono di , zona militare Persona_1 dedicata esattamente alle attività di addestramento agli sbarchi armati e alle esercitazioni a fuoco di interi reparti, e, per quanto riguarda la seconda, ha partecipato alla missione di tentativo di ristabilire una parvenza di pace in
Somalia dopo il disastro politico e sociale intervento con la guerra civile inter etnica, inter religiosa e inter fazioni all'inizio degli anni '90 a seguito del crollo del regime di , un tentativo andato a vuoto nonostante lo sforzo messo Per_4 in atto dalle componenti internazionali ONU con la missione 'Restore Hope', che ha incontrato notevoli difficoltà e ostilità, un territorio altamente degradato e resistenze armate che hanno condotto anche a scontri a fuoco con vittime tra i militari impegnati nella stessa missione, alcuni anche italiani.
Sia nella prima esperienza addestrativa, in particolare a , sia Persona_1 nella seconda esperienza operativa in Somalia, nell'epoca di riferimento 1990-
14 1992, il Sig. è stato inevitabilmente a contatto con ambienti degradati e Pt_1 sicuramente contaminati con agenti tossici e nocivi derivati anche dai reliquati dei proiettili usati in grandi quantità, in particolare vanno sottolineate per la loro capacità biotossica le nanoparticelle di varia natura e i microreliquati dei dardi perforanti contenenti IO OV (=D.U., Depleted Uranium)”.
Quest'ultimo, peraltro, è l'unico riferimento compiuto nella c.t.p., trascritta nel solo atto di appello, all'uranio impoverito, in assenza di documentazione a sostegno del dato che, come tale, rimane tra le circostanze riferite ex latere actoris.
10. L'appello va quindi respinto, con assorbimento della riproposta eccezione di prescrizione (per la cui proposizione sarebbe stato necessario l'appello incidentale, alla luce dell'espresso rigetto da parte del primo Giudice: v.
Cass., 29.5.2018, n. 13375) conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per vittime del dovere del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. 2 “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. 3 “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. 4 “1. Con il ricorso è denunciata la violazione dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005, dell'art. 603 (sostituito dall'art. 5 comma 3-bis lett. a) del D.L. 29.12.2010 n. 228) e dell'art. 1907 Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare (NCMO) come sostituito dall'art. 5 comma 3-bis lett. a) del D.L. 29.12.2010 n. 228”.