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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 456 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.02.2025
TRA
, in Parte_1
persona del Dr. Direttore Regionale pro-tempore per la in virtù di Delibera del Controparte_1 CP_2
consiglio di Amministarzione n. 6 del 06/06/2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci, per procura generale alle liti redatta con atto del 19/05/2020 notar in Bari, Rep. n. 90510, Persona_1
raccolta n. 32072, domiciliato presso quest'ultima in Taranto presso lo studio della stessa alla Via Plinio,
angolo Via Salinella;
[...]
[...]
( ) rappresentato e difeso presso il procuratore Parte_2 C.F._1
costituito Avv. Vincenzo Simone De Pasqaule, nel domicilio eletto in Manduria (TA) alla Via G.
Guerzoni, 44, in virtù di procura in calce al presente ricorso.
CP_3
-contumace-
Nonché-
, rappresentata e difesa presso il procuratore Controparte_4
costituito Avv. Elena Del Vecchio, nel domicilio eletto in Trani al Corso Italia 8;
CP_3
-contumace-
All'udienza del 26.02.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1877/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da in opposizione all'intimazione di pagamento Parte_3
N.10620189003630903000 notificata in data 15.06.2018, nei confronti di , Controparte_5
in relazione alla cartella esattoriale n.10620030006620023000 per crediti notificata il Controparte_6 Pt_1
18.04.2003 e, per l'effetto, dichiarava non dovute dal ricorrente, per intervenuta prescrizione, le somme di cui all'intimazione di pagamento opposta.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità Pt_1
relativamente al capo sulla condanna alle spese. chiedendone la riforma.
Rimanevano contumaci e . Parte_2 Controparte_5
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume l' ,appellante, l'erroneità della sentenza impugnata per essere illogica e lesiva delle norme di legge Pt_1
in tema di condanna alle spese processuali.
L'appello è fondato.
Ebbene, ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali,
ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_4
distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione:
mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 (Rv. 664192 - 01)
L' appello, pertanto, è fondato e la sentenza appellata va riformata.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado,per il mutamento della giurisprudenza rispetto alla dirimente questione.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata,condanna l' ,in Controparte_4
persona del legale rappresentante,al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv.Vincenzo Simone
Depasquale,ex art.93 cpc liquidate complessivamente in € 1343,00 oltre accessori come per legge;
- Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Taranto 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 456 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.02.2025
TRA
, in Parte_1
persona del Dr. Direttore Regionale pro-tempore per la in virtù di Delibera del Controparte_1 CP_2
consiglio di Amministarzione n. 6 del 06/06/2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci, per procura generale alle liti redatta con atto del 19/05/2020 notar in Bari, Rep. n. 90510, Persona_1
raccolta n. 32072, domiciliato presso quest'ultima in Taranto presso lo studio della stessa alla Via Plinio,
angolo Via Salinella;
[...]
[...]
( ) rappresentato e difeso presso il procuratore Parte_2 C.F._1
costituito Avv. Vincenzo Simone De Pasqaule, nel domicilio eletto in Manduria (TA) alla Via G.
Guerzoni, 44, in virtù di procura in calce al presente ricorso.
CP_3
-contumace-
Nonché-
, rappresentata e difesa presso il procuratore Controparte_4
costituito Avv. Elena Del Vecchio, nel domicilio eletto in Trani al Corso Italia 8;
CP_3
-contumace-
All'udienza del 26.02.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1877/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da in opposizione all'intimazione di pagamento Parte_3
N.10620189003630903000 notificata in data 15.06.2018, nei confronti di , Controparte_5
in relazione alla cartella esattoriale n.10620030006620023000 per crediti notificata il Controparte_6 Pt_1
18.04.2003 e, per l'effetto, dichiarava non dovute dal ricorrente, per intervenuta prescrizione, le somme di cui all'intimazione di pagamento opposta.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità Pt_1
relativamente al capo sulla condanna alle spese. chiedendone la riforma.
Rimanevano contumaci e . Parte_2 Controparte_5
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume l' ,appellante, l'erroneità della sentenza impugnata per essere illogica e lesiva delle norme di legge Pt_1
in tema di condanna alle spese processuali.
L'appello è fondato.
Ebbene, ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali,
ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_4
distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione:
mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 (Rv. 664192 - 01)
L' appello, pertanto, è fondato e la sentenza appellata va riformata.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado,per il mutamento della giurisprudenza rispetto alla dirimente questione.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata,condanna l' ,in Controparte_4
persona del legale rappresentante,al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv.Vincenzo Simone
Depasquale,ex art.93 cpc liquidate complessivamente in € 1343,00 oltre accessori come per legge;
- Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Taranto 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA