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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 2241/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti ROSSI LUCA e AVESANI Parte_1
ALESSANDRO
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'avv. DI GIANNATALE FABRIZIO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 19.1.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi che con Controparte_1 dall'agosto 2021 al giugno 2022 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con qualifica di “operaio, mansione facchino, 1 livello C.C.N.L. Multiservizi”;
- condannarsi, per l'effetto, al Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di €
1 9.241,19 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, straordinario diurno, ratei di 13a e 14a mensilità, festività, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge, secondo quanto meglio specificato nei conteggi allegati, od al pagamento della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- egli ha lavorato presso l' “sito in 00054 Fiumicino (RM), Via Pt_2
Portuense n. 2470”, alle dipendenze di Controparte_1
, dal 17.8.2021, dapprima con contratto a tempo
[...] determinato con scadenza al 30.9.2021, successivamente prorogato con scadenza al 31.1.2023;
- egli è stato assunto con qualifica di “operaio, 1 livello C.C.N.L. Multiservizi,… mansione facchino” ed orario di lavoro part time al 60%;
- l'orario di lavoro reale non coincideva con quello stabilito dal contratto e, infatti, si articolava su 5 giorni settimanali, fra il lunedì e la domenica, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 o dalle ore 23:00 alle ore 07:00, in base ai turni predisposti dal datore di lavoro;
- inoltre, ha prestato lavoro straordinario per un totale di 10 ore al mese;
- egli non ha mai goduto di permessi, ferie e festività;
- il rapporto di lavoro è cessato in data 9.6.2022 in seguito alle dimissioni rassegnate per giusta causa, giusto modulo di recesso trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- quindi, ha vanamente rivendicato i propri crediti di lavoro e, in special modo, lo straordinario, la 13a e 14a mensilità, l'indennità per festività, ferie e permessi non goduti ed il TFR. Ciò esposto e considerato, considerate le spettanze e differenze retributive meglio quantificate nei conteggi allegati, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, le società CP_1 [...]
si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e Controparte_1 facendo rilevare quanto segue:
- il sig. ha lavorato alle proprie dipendenze dal Parte_1
17.8.2021 al 9.6.2022 allorché si è dimesso nonostante avesse un contratto di lavoro a termine, di socio lavoratore subordinato, con scadenza fissata al 31.1.2023;
2 - i conteggi allegati al ricorso sono “incomprensibili” mancando anche un raffronto con i prospetti paga;
- non corrisponde al vero l'affermazione del sig. di non aver Pt_1 fruito di ferie per l'anno di lavoro essendo stato pagato “brevi manu” per il periodo feriale;
- non corrisponde al vero che il ricorrente abbia prestato lavoro supplementare o straordinario;
si evidenzia che, in ogni caso,
“qualche ora aggiuntiva può essergli stata retribuita in forma 'abbreviata', quando effettuata”;
- la tredicesima e la quattordicesima mensilità sono state erogate al sig. “correttamente, ugualmente riposi e festività non Pt_1 godute”. Si legge, inoltre, nella memoria di costituzione della società:
“… può essere capitato che per le ferie, il lavoro supplementare e le mensilità differite, vi siano stati errori di contabilizzazione da parte della;
errori qui non dimostrabili e rettificabili a causa Controparte_2 della presente tardiva costituzione in giudizio, che permette solo mere difese in causa. Pertanto, in ipotesi al ricorrente potrebbero essere attribuiti euro 500,00 forfettariamente per le causali citate, ove dimostrate dal sig. Infatti, il ha continuato a lavorare percependo Pt_1 Pt_1 quanto concordato e solo nel giugno del 2022 ha manifestato la sua contrarietà al pagamento 'a latere' della quattordicesima, in quanto, non corrispondente al calcolo da lui effettuato. Prendendo la palla al balzo da questo contrasto, il sig. ora richiede tutto quanto anche quello Pt_1 che aveva già percepito per accordo intervenuto. Pertanto, in ipotesi siamo a fronte di un ritocco dei sopradetti 500,00 euro per un massimo di euro 1.000,00 di debenza, a fronte del fatto che il ha cessato il rapporto di lavoro con 6 mesi di anticipo violando il Pt_1 contratto firmato;
…”. Per gli anzidetti motivi, la società ha chiesto dichiararsi la nullità del ricorso o rigettarsi lo stesso “per mancata ottemperanza dell'onere della prova”, in subordine attribuirsi al sig. “limitate differenze Pt_1 retributive… per euro 1.000,00, previa, eventuale, C.T.U…” o, in estremo subordine, limitarsi “al massimo in euro 2.000,00 lordi le differenze retributive spettanti globalmente al ricorrente”. Con atto depositato in data 21.3.2024, il nuovo procuratore costituito della società, avv. Di Giannatale Fabrizio, ha prodotto il certificato di morte dell'originario procuratore, avv. chiedendo CP_3 dichiararsi l'interruzione del giudizio.
3 All'udienza del 22.5.2024, il Tribunale, visto l'art. 301 c.p.c., ha dichiarato interrotto il processo che è stato, poi, riassunto con ricorso depositato da in data 7.6.2024. Parte_1
La società si è costituita a mezzo del Controparte_1 nuovo difensore riportandosi alle difese già esplicate. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto, sul presupposto del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con Controparte_1
dal 17.8.2021 al 9.6.2022, in virtù di un contratto di lavoro a
[...] termine poi prorogato e risoltosi anticipatamente a seguito di dimissioni per giusta causa, con qualifica di “operaio inquadrato al 1 livello del CCNL Multiservizi”, dell'effettivo orario di lavoro svolto nonché del lavoro straordinario, il pagamento di una serie di spettanze e differenze retributive meglio quantificate nel conteggio allegato (al n. 8 del relativo fascicolo). Ciò premesso, figurano nel fascicolo di parte ricorrente, fra gli altri documenti:
- il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con
[...]
, con decorrenza 17.8.2021 e scadenza Controparte_1 fissata al 30.9.2021, con mansioni di “operaio inquadrato al 1 livello del CCNL Multiservizi”, orario di lavoro part time di 24 ore settimanali, con retribuzione “parametrata per paga base e contingenza ai valori tabellari del CCNL Multiservizi per il livello indicato”, con richiamo al “regolamento interno” costituente la “base normativa esclusiva che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa atteso che la cooperativa non aderisce ad alcuno specifico contratto collettivo” (all. 5);
- la domanda di ammissione a socio non sottoscritta e l'accettazione della stessa che reca timbro e sottoscrizione della società (medesimo all. 5);
- l'accordo di distacco presso l'Azienda Consorzio Stabile Q.S.L. dal giorno dell'assunzione e fino al 30.9.2021 (medesimo all. 5);
- la proroga del contratto di lavoro al 31.1.2023 alle condizioni inizialmente pattuite, datata 15.1.2022 (all. 6);
- i prospetti paga da agosto 2021 a giugno 2022 (all. 7);
- il modulo Recesso Rapporto di Lavoro con decorrenza 9.6.2022 ove, quale motivo delle dimissioni per giusta causa, viene riportato il
4 motivo “Non pagano le ore effettive di lavoro non mi versano i contributi e non pagano la malattia ecc. ecc.” (all. 9).
1. Ora, riguardo all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, è questa in realtà una circostanza pacifica. È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 142/1990 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
2. Con riferimento all'orario di lavoro effettivo, indicato in 40 ore settimanali, l'unico teste escusso, , che ha lavorato Testimone_1
“come facchino per conto della società resistente dal dicembre 2021 a maggio 2022, per 5 o 6 mesi, con contratti a termine”, ha confermato la circostanza. Dopo aver premesso che svolgeva le medesime mansioni, egli ha in particolar modo dichiarato come corrispondente al vero l'osservanza dell'orario di lavoro di cui al cap. c) del ricorso, ovvero “5 giorni lavorativi alla settimana, tra il lunedì e la domenica, dalle ore 15:00 alle 23:00 ovvero dalle ore 23:00 alle ore 07:00” aggiungendo che un altro turno era il turno “dalle ore 07:00 alle ore 15:00”. Il teste ha anche precisato che “ogni tanto” lavoravano nello stesso turno, che erano in 4 o 5 facchini e che la loro referente era tale
“ ” di cui non però non ha ricordato il cognome (verbale udienza Per_1 del 31.10.2023). Alla luce della testimonianza, tenuto conto del fatto che i rapporti di lavoro si sono sovrapposti per gran parte del tempo (con l'esclusione di quattro mesi circa, mesi da agosto a novembre 2021 e mese di giugno 2022), in difetto di elementi di prova contrari, può dirsi accertato che il sig. abbia lavorato sempre per 40 ore settimanali a dispetto Pt_1 del part time di 24 ore settimanali previsto dal suo contratto. Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, raffrontati altresì i prospetti paga e le tabelle retributive in all.ti, rispettivamente, 7 e 4 al
5 fasc. di parte ricorrente (retribuzione tabellare pari ad € 1.164,52), quantificati in:
- € 11.421,25 a titolo di retribuzione ordinaria;
- € 873,39 per n. 9 ratei di 13a mensilità (1.164,52/12 x 9), anziché per n. 10 ratei (ovvero da settembre 2021 a maggio 2022, in ossequio alla disposizione dell'art. 20 del CCNL applicabile, CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi del 8.6.2021 in all. 2 al fasc. Pt_1 secondo cui “L'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni”);
- € 873,39 per n. 9 ratei di 14a mensilità, anziché per n. 10 ratei (stesso periodo indicato al punto che precede, in ossequio all'art. 21 del CCNL applicabile secondo cui “L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14° mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni”);
- € 671,84 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso sussistendone i presupposti, ovvero le dimissioni per giusta causa rassegnate nella forma prevista a pena di inefficacia dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015 e l'invocazione della giusta causa nella comunicazione di recesso, in special modo il mancato pagamento delle “ore effettive di lavoro”; l'indennità è stata determinata assumendo a riferimento n. giorni 15 di calendario in conformità alla previsione dell'art. 57 del CCNL prima cit. (1.164,52/26 x 15) anche se, a norma dell'art. 19, ult. co., stesso CCNL, “La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni
6 settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali” e, pertanto, applicata correttamente tale disposizione, l'importo dovuto sarebbe stato superiore (pari ad € 793,99);
- € 1.081,30 a titolo di trattamento di fine rapporto, il totale dovuto risulta essere pari ad € 14.921,70. Da tale importo va detratta la somma di € 8.948,00 indicata come percepita dal lavoratore sicché il credito che residua in suo favore ammonta ad € 5.973,70. Non possono, viceversa, attribuirsi al sig. le ulteriori voci Pt_1 economiche, segnatamente lo straordinario diurno e l'indennità per festività, ferie e permessi non goduti non essendo stata fornita la prova dei fatti costitutivi delle pretese, ovvero della prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario di 40 ore settimanali, in numero, più esattamente, di 10 ore mensili secondo quanto si legge nelle premesse dell'atto introduttivo e nel cap. lett. d), e dello svolgimento continuativo della prestazione lavorativa, senza mai godere di “permessi, ferie e festività” come si legge in ricorso;
l'argomento, peraltro, non ha formato oggetto di prova testimoniale.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato intercorso con dal Controparte_1
17.8.2021 al 9.6.2022, del diritto di di percepire la Parte_1 somma complessiva di € 5.973,70, per differenze di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto;
al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, va condannata Controparte_1
.
[...]
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite sostenute, liquidate in € 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura del 50%, pari ad € 2.000,00, con distrazione, a carico di
[...]
, restando la residua parte compensata. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato intercorso con
[...]
[...] dal 17.8.2021 al 9.6.2022, del diritto di Controparte_4
di percepire la somma complessiva di € 5.973,70, Parte_1 per differenze di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto;
- condanna, per l'effetto, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , di tale somma, oltre accessori come per Parte_1 legge;
- condanna, infine, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
, delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre Parte_1
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura del 50%, pari ad € 2.000,00, con distrazione.
Così deciso in Roma il 26/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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