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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/09/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1301/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBONE Parte_1 C.F._1 DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA CONSALVO DA CORDOVA 30/32 CERIGNOLA presso il difensore avv. CARBONE DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PECORELLI Controparte_1 C.F._2 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PECORELLI GIUSEPPE
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ), INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18/06/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17.03.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
[...] 08.08.2014 in Trinitapoli e trascritto nei registri del medesimo Comune al n° 25 parte II Serie A 2014 Ufficio 1. Ha esposto il ricorrente che dalla detta unione è nata, in data 28.10.2019, Parte_2 (C.F.: [...]). A causa di incomprensioni, dissapori e contrasti intervenuti tra i coniugi, gli stessi decidevano di addivenire ad una separazione consensuale, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data 17.10.2023; che da quel momento i coniugi hanno continuato a vivere separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
pagina 1 di 2 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente, la quale, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con il ricorrente per la trasformazione in congiunto del divorzio, come da patti del 13.05.2025. Sciogliendo pertanto la riserva assunta all'udienza del 18.6.2025, pertanto, con ordinanza del 18.07.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la sua decisione, con trasformazione del rito in divorzio consensuale.
****** L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_3 è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_2 L'art. 2 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data 17.10.2023. Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento alle condizioni di cui alla scrittura privata del 13.05.2025, dal momento che le intese raggiunte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e neppure contrarie all'interesse della prole. Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti ex art. 92 co 3 c.p.c., avendo le parti trovato un accordo, cristallizzato nei patti sottoscritti e depositati nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Trinitapoli in data 08.08.2014, trascritto nei registri del medesimo Comune CP_1 al n° 25 parte II Serie A 2014 Ufficio 1;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove fu trascritto il matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 12.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1301/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBONE Parte_1 C.F._1 DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA CONSALVO DA CORDOVA 30/32 CERIGNOLA presso il difensore avv. CARBONE DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PECORELLI Controparte_1 C.F._2 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PECORELLI GIUSEPPE
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ), INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18/06/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17.03.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
[...] 08.08.2014 in Trinitapoli e trascritto nei registri del medesimo Comune al n° 25 parte II Serie A 2014 Ufficio 1. Ha esposto il ricorrente che dalla detta unione è nata, in data 28.10.2019, Parte_2 (C.F.: [...]). A causa di incomprensioni, dissapori e contrasti intervenuti tra i coniugi, gli stessi decidevano di addivenire ad una separazione consensuale, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data 17.10.2023; che da quel momento i coniugi hanno continuato a vivere separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
pagina 1 di 2 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente, la quale, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con il ricorrente per la trasformazione in congiunto del divorzio, come da patti del 13.05.2025. Sciogliendo pertanto la riserva assunta all'udienza del 18.6.2025, pertanto, con ordinanza del 18.07.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la sua decisione, con trasformazione del rito in divorzio consensuale.
****** L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_3 è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_2 L'art. 2 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data 17.10.2023. Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento alle condizioni di cui alla scrittura privata del 13.05.2025, dal momento che le intese raggiunte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e neppure contrarie all'interesse della prole. Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti ex art. 92 co 3 c.p.c., avendo le parti trovato un accordo, cristallizzato nei patti sottoscritti e depositati nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Trinitapoli in data 08.08.2014, trascritto nei registri del medesimo Comune CP_1 al n° 25 parte II Serie A 2014 Ufficio 1;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove fu trascritto il matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 12.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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