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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/06/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12178/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
dott. , giusta procura speciale atto notaio , del 2 agosto Controparte_2 Persona_1
2023, Rep. 10860 e Racc. 6173 registrata a Milano 2 in data 9 agosto 2023 al n. 83073 serie
1T, quale mandataria con rappresentanza della società C.F. Controparte_3
) giusta procura rilasciata con atto a rogito del notaio di P.IVA_2 Persona_2
Pordenone in data 27 dicembre 2022, rep. n. 312.268/42.069 registrata a Pordenone il 29 dicembre 2022 al n. 19.206 Serie 1T, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AUGUSTO AZZINI
(C.F. ) e MARINA SIGNORI (C.F. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Brescia, Piazza della Loggia n.
5
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ), in qualità di ex socio unico e di Controparte_4 C.F._3
liquidatore della società già con sede in Verona, via Alberto Dominutti Controparte_5
n. 20, cancellata dal Registro delle Imprese, contumace CONVENUTO
OGGETTO: contratti di leasing.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing n. 504985 n. 545829, n. 548813, n.
572487, ordinare al signor , nato a [...] in data [...], Controparte_4
C.F. , residente in (37129) Verona, Vicolo Pastorello n. 1, Interno 1, in C.F._3
qualità di socio unico e di liquidatore della società già con sede in Verona, Controparte_5 via Alberto Dominutti n. 20, cancellata dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c., di rilasciare immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, la porzione di immobile sito in Verona, via Seghe di S. Tommaso-Vicolo Pastorello-via S. Maria Rocca Maggiore facente parte del condominio denominato “Verona Antica”, composta da ufficio, posto auto, garage, ripostiglio, identificata al NCEU di detto Comune come segue: § Foglio 154, Mappale 526,
Subalterno 73 via Seghe di S. Tommaso, PT, Cat. C/6, Classe 10, mq 10, Rendita Catastale
Euro 103,29; § Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 14, vicolo Pastorello n. 1, PT, Cat.
A/10, Classe 5, vani 1,5, Rendita Catastale Euro 1.355,70; § Foglio 154, Mappale 526,
Subalterno 67, vicolo Pastorello, PT, Cat. C/2, Classe 5, mq 10, Rendita Catastale Euro
41,32; § Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 38, via Seghe di S. Tommaso, PS1, Cat. C/6,
Classe 10, mq 9, Rendita Catastale Euro 92,96, libera da cose e/o persone anche interposte, nonché di riconsegnare, a favore dell'odierna ricorrente, i seguenti beni: n. 1 bar desk cod.
BT1RS01Y1, n. 4 sgabelli cod. BL1RS01Y1, n. 4 sedie bar cod. GU2AL14Y1, n. 4 servitori cod. n. 1 tavolo basso cod. CE4AL14Y1, n. 2 tavoli cod. BL2RS01YI, n. 4 C.F._4
sgabelli alti cod. GU3RS14Y1, n. 1 divano 2 posti cod. n. 4 poltrone cod. C.F._5
n. 2 vela divisore cod. VE1AL01I1, n. 2 cesti cod. n. 2 cesti cod. C.F._6 C.F._7
n. 15 servitore cod. RE2RS01Y01, n. 40 sedie cod. IR2AL01Y1, n. 20 sedie C.F._8
bracciolo cod. IR1AL01Y1, n. 15 tavoli struttura cod. XT1AL01Y1, n. 5 tavoli struttura cod.
XT2AL01Y1, n. 5 top tavolo con vetro cod. PT0RS14YG, n. 5 top tavolo cod. IR3AL01YS, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YD, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YL, n. 6 ombrelloni catering cod.
AZI09O, n. 2 carrelli caldofreddo cod. PZ0191, n. 20 contenitori mise en place cod. PZ0122,
n. 20 contenitori bicchieri cod. PZ0222, n. 2 lampade riscaldanti cod. AZ1236, n. 5 casse termiche cod. PZ2361, n. 1 open bar portatile cod. AZ2589, n. 3 funghi riscaldanti cod.
AZ5963, n. 2 carrelli multifunzione cod. AZ2596, n. 5 separé alti cod. PZ5965, n. 6 ombrelloni catering diam. 360 cod. M000159, n. 4 carrelli garidon cod. M005981, n. 50 contenitori mise en place cod. S5897360, n. 4 soffiandice riscaldanti a gas cod. A58368, n. 10 casse termiche cod. S5897381, n. 4 funghi riscaldanti a gas cod. A59864, n. 2 carrelli multifunzione, scale, scivoli, carrucola ponte, arredi cod. M004987, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale dei predetti beni. In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., quale mandataria con Controparte_1
rappresentanza della società ha convenuto in giudizio Controparte_3
in qualità di socio unico e di liquidatore della società Controparte_4 CP_5
cancellata dal Registro delle Imprese, chiedendone la condanna al rilascio immediato
[...] delle unità immobiliari concesse in godimento, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare nn. 504985, 545829, 548813,
572487, deducendo, a sostegno delle richieste avanzate:
- che, con contratto n. 504985 del 22 gennaio 2007, la società Centro Leasing Banca s.p.a. aveva concesso in locazione finanziaria a la porzione dell'immobile sita in Controparte_5
Verona, via Seghe di S. Tommaso-Vicolo composta Parte_1 da ufficio, posto auto, garage, ripostiglio, identificata al NCEU di detto Comune al “Foglio
154, Mappale 526, Subalterno 73 via Seghe di S. Tommaso, PT, Cat. C/6, Classe 10, mq 10,
Rendita Catastale Euro 103,29; Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 14, vicolo Pastorello n.
1, PT, Cat. A/10, Classe 5, vani 1,5, Rendita Catastale Euro 1.355,70; Foglio 154, Mappale
526, Subalterno 67, vicolo Pastorello, PT, Cat. C/2, Classe 5, mq 10, Rendita Catastale Euro
41,32; Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 38, via Seghe di S. Tommaso, PS1, Cat. C/6,
Classe 10, mq 9, Rendita Catastale Euro 92,96”, precedentemente acquistata con contratto di compravendita immobiliare del 26 febbraio 2007, con atto a rogito del notaio dott.
[...]
Rep. 575235, Racc. 23120; Per_3
- che la porzione immobiliare in questione veniva regolarmente messa a disposizione di e il corrispettivo per il godimento veniva pattuito nella somma di € Controparte_5
213.631,20 oltre IVA, di cui l'importo di € 1.186,84 oltre IVA doveva essere versato contestualmente al ricevimento del verbale attestante la consegna dei beni, mentre il residuo ammontare doveva essere corrisposto in 179 rate mensili pari a € 1.186,84 ciascuna oltre
IVA; - che successivamente, con contratti n. 545829 e n. 548813 del 22 aprile 2009 la società
Centro Leasing Banca s.p.a. aveva concesso in leasing a di seguenti beni Controparte_5
mobili: n. 1 bar desk cod. BT1RS01Y1, n. 4 sgabelli cod. BL1RS01Y1, n. 4 sedie bar cod.
GU2AL14Y1, n. 4 servitori cod. n. 1 tavolo basso cod. CE4AL14Y1, n. 2 C.F._4
tavoli cod. BL2RS01YI, n. 4 sgabelli alti cod. GU3RS14Y1, n. 1 divano 2 posti cod.
n. 4 poltrone cod. n. 2 vela divisore cod. VE1AL01I1, n. 2 cesti C.F._5 C.F._6
cod. n. 2 cesti cod. n. 15 servitore cod. RE2RS01Y01, n. 40 sedie C.F._7 C.F._8
cod. IR2AL01Y1, n. 20 sedie bracciolo cod. IR1AL01Y1, n. 15 tavoli struttura cod.
XT1AL01Y1, n. 5 tavoli struttura cod. XT2AL01Y1, n. 5 top tavolo con vetro cod.
PT0RS14YG, n. 5 top tavolo cod. IR3AL01YS, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YD, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YL, n. 6 ombrelloni catering cod. , n. 2 carrelli caldo-freddo CP_6
cod. PZ0191, n. 20 contenitori mise en place cod. PZ0122, n. 20 contenitori bicchieri cod.
PZ0222, n. 2 lampade riscaldanti cod. AZ1236, n. 5 casse termiche cod. PZ2361, n. 1 open bar portatile cod. AZ2589, n. 3 funghi riscaldanti cod. AZ5963, n. 2 carrelli multifunzione cod. AZ2596, n. 5 separé alti cod. PZ5965), che venivano regolarmente consegnati all'utilizzatrice;
- che, in seguito, con contratto n. 572487 del 8 novembre 2010 Centro Leasing Banca s.p.a. aveva concesso in leasing a ulteriori beni mobili (n. 6 ombrelloni catering Controparte_5
diam. 360 cod. M000159, n. 4 carrelli garidon cod. M005981, n. 50 contenitori mise en place cod. S5897360, n. 4 soffiandice riscaldanti a gas cod. A58368, n. 10 casse termiche cod.
S5897381, n. 4 funghi riscaldanti a gas cod. A59864, n. 2 carrelli multifunzione, scale, scivoli, carrucola ponte, arredi cod. M004987), anch'essi regolarmente consegnati a quest'ultima società in qualità di utilizzatrice;
- di aver acquisito la titolarità del rapporto contrattuale oggetto di causa a seguito di operazioni di fusione per incorporazione e di cessione dei crediti;
- che, in particolare, con atto del 20 dicembre 2013, Rep. 201, Racc. 136, ai rogiti del notaio dott.ssa la società Centro Leasing s.p.a. veniva fusa per Persona_4
incorporazione in Controparte_7
- che, nel corso del rapporto, la società utilizzatrice si rendeva inadempiente Controparte_5
rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing, sicché i contratti di locazione finanziaria venivano risolti dalla concedente in virtù delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 21 delle condizioni generali quanto al contratto n. 504985 e n. 13 quanto agli ulteriori contratti, come da lettere raccomandate prodotte in giudizio;
- che con contratto stipulato in data 19 dicembre 2022 a rogito del notaio ai Persona_5
sensi del combinato disposto dell'art. 7.1, commi 4 e 5 della L. 130/99 e dell'art. 58 TUB, aveva ceduto alla società alcuni contratti di Controparte_7 Controparte_3
leasing e i relativi beni, ivi inclusi quelli oggetto di causa;
- la mancata restituzione dei beni immobili e mobili oggetto dei contratti di leasing prodotti nonostante i solleciti;
- la spettanza a proprio favore del diritto ad ottenere la riconsegna dei beni in questione a seguito della legittima risoluzione dei rapporti per inadempimento della società utilizzatrice.
All'udienza del 25.06.2025, a seguito di breve discussione della causa ad opera del legale comparso per l'attrice – il quale ha rilevato che nel ricorso è indicata la risoluzione come avvenuta nel 2004, invece che nel 2014, come documentato in atti, ha chiesto dichiararsi la contumacia della resistente e ha insistito per l'accoglimento del ricorso – il Giudice ha riservato il deposito della presente sentenza a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
In considerazione della sufficienza delle prove documentali agli atti, il presente procedimento si è svolto secondo le disposizioni di cui all'art. 281-decies e ss. c.p.c. e viene deciso con sentenza ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Il ricorso è fondato per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia del convenuto Controparte_4
in qualità di ex socio unico della società dal registro delle Parte_2
imprese, stante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e del decreto di fissazione della prima udienza, eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario dell'ufficio di Verona presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta del convenuto CP_8
irreperibile ex art. 143 c.p.c. (si vedano la relazione di notifica firmata dall'ufficiale giudiziario in calce all'atto di citazione nonché il certificato di residenza del sig. CP_4 emesso dall'anagrafe nazionale da cui quest'ultimo risulta iscritto all'indirizzo di Vicolo
Pastorello n. 1 interno n. 1 del Comune di Verona, entrambi prodotti dall'attrice il
29.04.2025).
2. Atteso che l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto in qualità di ex socio unico e di liquidatore della società alla restituzione immediata dei beni immobili e Controparte_5 mobili concessi in godimento, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing precedentemente stipulati, occorre richiamare i principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (si vedano, ex multis, Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n.
1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
Nel caso di specie, l'attrice ha assolto ai propri oneri probatori, anche a fronte della valenza di ficta contestatio da attribuirsi alla condotta contumaciale del convenuto (in termini ex multis
Cass. n. 22461/2015, secondo cui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova), fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi delle domande avanzate.
Segnatamente, vi è innanzitutto prova documentale della sussistenza dei contratti di leasing n.
504985, n. 545829, n. 548813, n. 572487 (vedi doc. n. 1, 5, 8, 11 dell'attrice) con cui Centro
Leasing Banca s.p.a. aveva concesso in godimento a rispettivamente, beni Controparte_5
immobili e mobili, e in particolare, la porzione immobiliare sita in Verona, via Seghe di S.
Tommaso-Vicolo composta da ufficio, posto auto, Parte_1
garage, ripostiglio, come meglio descritta in atti, nonché una serie di beni mobili dettagliatamente indicati nel ricorso (n. 1 bar desk cod. BT1RS01Y1, n. 4 sgabelli cod.
BL1RS01Y1, n. 4 sedie bar cod. GU2AL14Y1, n. 4 servitori cod. DF2RS01Y1, n. 1 tavolo basso cod. CE4AL14Y1, n. 2 tavoli cod. BL2RS01YI, n. 4 sgabelli alti cod. GU3RS14Y1, n.
1 divano 2 posti cod. n. 4 poltrone cod. VY1AL14Y1, n. 2 vela divisore cod. C.F._5
VE1AL01I1, n. 2 cesti cod. CS1RS01Y1, n. 2 cesti cod. n. 15 servitore cod. C.F._8
RE2RS01Y01, n. 40 sedie cod. IR2AL01Y1, n. 20 sedie bracciolo cod. IR1AL01Y1, n. 15 tavoli struttura cod. XT1AL01Y1, n. 5 tavoli struttura cod. XT2AL01Y1, n. 5 top tavolo con vetro cod. , n. 5 top tavolo cod. IR3AL01YS, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YD, C.F._9
n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YL, n. 6 ombrelloni catering cod. , n. 2 carrelli caldo- CP_6
freddo cod. PZ0191, n. 20 contenitori mise en place cod. PZ0122, n. 20 contenitori bicchieri cod. PZ0222, n. 2 lampade riscaldanti cod. AZ1236, n. 5 casse termiche cod. PZ2361, n. 1 open bar portatile cod. AZ2589, n. 3 funghi riscaldanti cod. AZ5963, n. 2 carrelli multifunzione cod. AZ2596, n. 5 separé alti cod. PZ5965, che venivano pertanto regolarmente consegnati a quest'ultima società in qualità di utilizzatrice, n. 6 ombrelloni catering diam. 360 cod. M000159, n. 4 carrelli garidon cod. M005981, n. 50 contenitori mise en place cod.
S5897360, n. 4 soffiandice riscaldanti a gas cod. A58368, n. 10 casse termiche cod.
S5897381, n. 4 funghi riscaldanti a gas cod. A59864, n. 2 carrelli multifunzione, scale, scivoli, carrucola ponte, arredi cod. M004987).
Parimenti dimostrata risulta anche l'effettiva messa a disposizione dell'utilizzatrice di detti beni, come si evince dai verbali di consegna firmati sub doc. n. 4, 7, 10 e 13 dell'attrice.
Inoltre, nel caso di specie, l'attrice ha puntualmente dedotto – assolvendo così al proprio onere di allegazione – l'inadempimento della società utilizzatrice Controparte_5
consistito nel mancato pagamento di canoni scaduti per importi superiori a 10.000,00 euro, in relazione ai singoli contratti di leasing stipulati, come si evince dalle lettere raccomandate di cui ai doc. n. 15, 16, 17 e 18 dell'attrice.
D'altra parte, il convenuto in qualità di ex socio di detta società cancellata, omettendo di costituirsi, non ha fornito la prova del proprio adempimento, ovvero dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile a sé o alla società debitrice in questione.
Pertanto, del tutto legittimamente è stato esercitato il diritto ad ottenere la risoluzione dei contratti di leasing con le lettere raccomandate prodotte sub doc. n. 15, 16, 17 e 18 dell'attrice
(si vedano i rispettivi avvisi di ricevimento firmati dal destinatario e dall'incaricato), nel cui contesto è stata manifestata alla società la volontà di risolvere gli accordi Controparte_5 per cui è causa ai sensi delle condizioni generali applicabili al rapporto (si vedano l'art. 21 del contratto n. 504985 e l'art.13 dei contratti n. 545829, n. 548813, n. 572487, i quali prevedono specificamente la possibilità di dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in ipotesi di mancato pagamento dei canoni di locazione), in ragione del mancato pagamento dei canoni scaduti e insoluti per importi superiori a 10.000,00 per ciascun rapporto.
In ogni caso, deve ribadirsi che la volontà del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di cui all'art. 1456 c.c. può essere validamente manifestata anche con l'atto introduttivo di un giudizio – come avvenuto nel caso di specie – non dovendo la stessa, secondo pacifica giurisprudenza, “essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (Cass. n. 6386/2018; Cass. n. 9275/2005; Cass. n. 167/2005, secondo cui la dichiarazione di risoluzione in questione “non è formale, sicché può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta senza che in questo caso sia richiesta preventiva dichiarazione stragiudiziale”).
Risultano, altresì dimostrate, sia l'acquisizione, da parte dell'attrice, della titolarità attiva del rapporto dedotto, a seguito delle operazioni, rispettivamente, di fusione per incorporazione con gli effetti di cui all'art. 2504 bis comma 1 c.c. e di cessione dei crediti, sia la sussistenza della titolarità passiva – rispetto alla dedotta richiesta di restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing – in capo al sig. in qualità di ex socio della ormai estinta Controparte_4
società che aveva originariamente stipulato i contratti in questione in Controparte_5
qualità di utilizzatrice.
Più precisamente, sotto il primo profilo, è documentale il fatto che, con atto del 20 dicembre
2013, la società Centro Leasing s.p.a. – concedente ab origine dei beni oggetto dei contratti di leasing per cui è causa – si era fusa per incorporazione in con la Controparte_7 conseguenza che ai sensi dell'art. 2504 bis comma 1 c.c. quest'ultima aveva assunto i diritti e gli obblighi della prima proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (doc. n. 14 dell'attrice).
Parimenti, risulta dimostrato il successivo subentro, da parte della società
[...]
nella titolarità dei rapporti, diritti e beni derivanti dai contratti di leasing CP_3 per cui è causa, a seguito della cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. stipulata con atto del 19 dicembre 2022 a rogito del notaio di Milano. Persona_5
Invero, con riguardo alle operazioni di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha precisato in molteplici occasioni che è necessario fornire prova, in caso di contestazione, non soltanto dell'effettiva esistenza del contratto di cessione, ma anche dell'inclusione degli specifici diritti azionati nell'operazione eseguita ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Dette questioni sono state di recente ulteriormente approfondite dalla SC, la quale ha altresì specificato che, se da un lato è vero che l'avviso di cessione pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non può considerarsi di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo trasferimento dei crediti da un soggetto ad un altro, dall'altro lato non è possibile, tuttavia, escludere che detta notificazione sia valutata dal giudice del merito come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione laddove sussistano altri elementi rilevanti in tal senso, come accade nell'ipotesi in cui “l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. n. 15088/2025).
Si è, inoltre, stabilito che l'avviso pubblicato in G.U. può costituire adeguata prova della ricomprensione del diritto concretamente azionato in via giudiziale nel contratto di cessione laddove le indicazioni ivi contenute siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in termini ancora Cass. n. 15088/2025).
Ebbene, nel caso di specie, la prova del contratto di cessione e della inclusione dei diritti scaturenti dai contratti di leasing prodotti in giudizio, risulta da molteplici e concordanti elementi desumibili dalle deduzioni e dai documenti depositati dall'attrice, e segnatamente:
- dal fatto che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 2022 relativo alla cessione del dicembre del 2022 oggetto di causa reca in intestazione i riferimenti identificativi sia della cessionaria sia della cedente (“ Controparte_3 Controparte_7 [...]
ede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino Capitale sociale: Euro Controparte_7
10.368.870.930,08 i.v. Registro delle imprese: Torino Codice Fiscale: P.IVA_3
); P.IVA_3
- dalla disponibilità materiale e dalla conseguente produzione della documentazione inerente ai contratti di leasing immobiliare, tra cui i contratti di leasing n. 504985, n. 545829, n.
548813, n. 572487, le fatture di acquisto dei beni che ne formavano oggetto, i relativi verbali di consegna, le copie delle comunicazioni di risoluzione (doc. da n. 1 a n. 13 e da n. 15 a n. 18 dell'attrice), il cui possesso presuppone necessariamente l'avvenuto trasferimento, circostanze queste che costituiscono un indizio rilevante ai fini della formazione del convincimento giudiziale in merito all'effettiva sussistenza della cessione e del subentro della società attrice nei rapporti contrattuali/obbligatori dedotti in giudizio, atteso che non si vede altrimenti a che titolo l'attrice possa essere entrata in possesso di detti documenti;
- dal contenuto – di valore anch'esso indiziario – delle visure catastali storiche prodotte sub doc. da n. 20a a n. 20b, da cui si evince che è subentrata a Controparte_3 [...]
come intestataria della porzione immobiliare sita in Verona, via Seghe san Controparte_7
Tomaso identificata al NCEU di detto Comune al Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 73 via
Seghe di S. Tommaso, PT, Cat. C/6, Classe 10, mq 10, Rendita Catastale Euro 103,29; Foglio
154, Mappale 526, Subalterno 14, vicolo Pastorello n. 1, PT, Cat. A/10, Classe 5, vani 1,5,
Rendita Catastale Euro 1.355,70; Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 67, vicolo Pastorello,
PT, Cat. C/2, Classe 5, mq 10, Rendita Catastale Euro 41,32; Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 38, via Seghe di S. Tommaso, PS1, Cat. C/6, Classe 10, mq 9, Rendita Catastale
Euro 92,96;
- dalla sussistenza, nell'avviso pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B., di descrizioni sufficientemente precise dell'oggetto della cessione e delle caratteristiche dei crediti e dei rapporti ceduti, e quindi idonee, a provare che i diritti azionati in questa sede giudiziale sono stati effettivamente trasferiti alla società con l'atto di cessione del Controparte_3 dicembre del 2022, atteso che, in detto contesto, viene precisato che quest'ultima società aveva acquistato a titolo oneroso e pro soluto da “tutti i crediti (per Controparte_7
capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle
Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72 -quater o 169 -bis del Regio Decreto del 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come di volta in volta modificato ed integrato, ovvero degli articoli 97 o 177 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come di volta in volta modificato ed integrato, a seconda del caso, o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”) vantati nei confronti di debitori (i
“Debitori”) classificati “inadempienze probabili” o “in sofferenza” in conformità (a) per quanto riguarda ISP, alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata e (b) per quanto riguarda Provis, alla Circolare di
Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata (i
“Crediti” o i “Crediti Leasing”)”.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, è utile precisare che, nel caso di specie, il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'adempimento della società Controparte_5 all'obbligo di pagare i canoni di leasing scaduti e insoluti o l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile, per cui, certamente i debiti derivanti dai contratti per cui è causa dovevano considerarsi compresi nella categoria di quelli divenuti esigibili per inadempimento o in quanto qualificati in sofferenza descritta dall'avviso pubblico pubblicato in G.U.
Inoltre, come indicato nel suddetto avviso di cessione, in forza degli impegni previsti dal contratto di cessione del dicembre 2022, risultavano trasferiti alla cessionaria
[...]
oltreché i rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing o dalla risoluzione CP_3
degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di leasing ivi indicati, anche le garanzie connesse ed accessorie a questi che alla data del 2 dicembre 2022 risultavano nella titolarità della cedente Controparte_7
Veniva, inoltre, precisato che era possibile verificare quali fossero i crediti effettivamente ricompresi nella cessione consultando gli indirizzi internet specificamente indicati, laddove si indicava che le informazioni orientative relative a ciascuno dei crediti e dei rapporti e beni ceduti, nonché la conferma ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, erano stati “messi a disposizione sui siti internet www.intesasanpaolo.com e www.amco.it e resteranno a disposizione fino all'estinzione di ciascun Credito ceduto”.
Ciò posto, sotto il diverso profilo della titolarità passiva del diritto restitutorio azionato nella presente sede giudiziale, occorre rilevare che risulta provata, dalla visura camerale prodotta sub doc. n. 21 dell'attrice, l'avvenuta cancellazione, in data 11/10/2017, della società che aveva originariamente stipulato i contratti di leasing per cui è causa in Controparte_5
qualità di utilizzatrice.
Da detta visura si evince, altresì, che l'unico ex socio della società in questione era il sig.
odierno convenuto. Controparte_4
Ebbene, è possibile richiamare anche nel caso di specie – afferente a diritti restitutori scaturenti da contratti di leasing già risolti – l'orientamento della SC in materia di successione dei soci nella titolarità delle obbligazioni attive/passive facenti in precedenza capo alla società di capitali a seguito della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese (si pensi all'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 cod. civ., assunto da una società promittente alienante successivamente estinta, o all'obbligo di restituire il bene immobile concesso di locazione ad uso diverso da quello abitativo).
Invero, in questi casi, si è precisato che in base al fenomeno successorio che consegue alla cancellazione della società, vengono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute e i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi che necessitano di accertamento giudiziale non ancora concluso (Cass. Sez. U, n. 29108 del
18/12/2020; Cass., sez. 1, n. 19302 del 19/07/2018; Cass., sez. 1, 15/11/2016, n. 23269).
Tuttavia, deve ritenersi che dall'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, “non discende l'estinzione degli obblighi di facere ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori.
Invece, all'esito dell'estinzione della società tali debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci. Per l'effetto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. per i debiti pecuniari››; cosicché ‹‹i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio
(oppure il giudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso i soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverse da quelle riguardanti somme di denaro (vedi, con riferimento alle azioni revocatorie ordinarie, Cass., sez. 3,
Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023; Sez. 3, n. 5816 del 27/02/2023; Sez. 3, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016)” (Cass. n. 30832/2023).
Alla luce dei rilievi che precedono, deve, pertanto, ritenersi che sussista la titolarità passiva del convenuto, subentrato nell'obbligo di restituire i beni oggetto dei contratti di leasing dichiarati risolti, in qualità di ex socio della società ormai cancellata. Controparte_5
Pertanto, stanti la prova dell'inadempimento della società utilizzatrice consistito nel mancato pagamento di canoni di locazione superiori a € 10.000,00 per ciascun contratto di leasing e il legittimo esercizio del diritto di risolvere gli accordi in questione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sussistono i presupposti per accertare l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di leasing prodotti, sicché il convenuto in qualità di ex socio di deve essere Controparte_5 condannato all'immediata restituzione dei beni mobili e immobili oggetto dei contratti prodotti, come peraltro espressamente previsto dalle relative clausole generali a seguito della cessazione del rapporto.
3. Le spese processuali del presente giudizio di merito seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono poste a carico del convenuto con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è svolto il giudizio, avuto riguardo ai parametri, medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le successive fasi, previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) Dichiara la contumacia del convenuto in qualità di ex socio unico Controparte_4
della società Controparte_5
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing n. 504985, n. 545829, n. 548813, n. 572487 e condanna in qualità di ex Controparte_4 socio unico della società all'immediata restituzione in favore di Controparte_5
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_3
dei beni mobili descritti in ricorso e dell'unità immobiliare sita in Verona, via Seghe
[...]
di S. Tommaso, come identificata nel ricorso, libera da persone e cose;
3) Condanna in qualità di ex socio unico della società Controparte_4 CP_5
a rifondere a quale mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_1
società e spese di lite del presente giudizio, che si liquidano Controparte_3 in € 545,00 a titolo di esborsi non imponibili, € 5.261,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 28.6.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12178/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
dott. , giusta procura speciale atto notaio , del 2 agosto Controparte_2 Persona_1
2023, Rep. 10860 e Racc. 6173 registrata a Milano 2 in data 9 agosto 2023 al n. 83073 serie
1T, quale mandataria con rappresentanza della società C.F. Controparte_3
) giusta procura rilasciata con atto a rogito del notaio di P.IVA_2 Persona_2
Pordenone in data 27 dicembre 2022, rep. n. 312.268/42.069 registrata a Pordenone il 29 dicembre 2022 al n. 19.206 Serie 1T, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AUGUSTO AZZINI
(C.F. ) e MARINA SIGNORI (C.F. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Brescia, Piazza della Loggia n.
5
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ), in qualità di ex socio unico e di Controparte_4 C.F._3
liquidatore della società già con sede in Verona, via Alberto Dominutti Controparte_5
n. 20, cancellata dal Registro delle Imprese, contumace CONVENUTO
OGGETTO: contratti di leasing.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing n. 504985 n. 545829, n. 548813, n.
572487, ordinare al signor , nato a [...] in data [...], Controparte_4
C.F. , residente in (37129) Verona, Vicolo Pastorello n. 1, Interno 1, in C.F._3
qualità di socio unico e di liquidatore della società già con sede in Verona, Controparte_5 via Alberto Dominutti n. 20, cancellata dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c., di rilasciare immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, la porzione di immobile sito in Verona, via Seghe di S. Tommaso-Vicolo Pastorello-via S. Maria Rocca Maggiore facente parte del condominio denominato “Verona Antica”, composta da ufficio, posto auto, garage, ripostiglio, identificata al NCEU di detto Comune come segue: § Foglio 154, Mappale 526,
Subalterno 73 via Seghe di S. Tommaso, PT, Cat. C/6, Classe 10, mq 10, Rendita Catastale
Euro 103,29; § Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 14, vicolo Pastorello n. 1, PT, Cat.
A/10, Classe 5, vani 1,5, Rendita Catastale Euro 1.355,70; § Foglio 154, Mappale 526,
Subalterno 67, vicolo Pastorello, PT, Cat. C/2, Classe 5, mq 10, Rendita Catastale Euro
41,32; § Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 38, via Seghe di S. Tommaso, PS1, Cat. C/6,
Classe 10, mq 9, Rendita Catastale Euro 92,96, libera da cose e/o persone anche interposte, nonché di riconsegnare, a favore dell'odierna ricorrente, i seguenti beni: n. 1 bar desk cod.
BT1RS01Y1, n. 4 sgabelli cod. BL1RS01Y1, n. 4 sedie bar cod. GU2AL14Y1, n. 4 servitori cod. n. 1 tavolo basso cod. CE4AL14Y1, n. 2 tavoli cod. BL2RS01YI, n. 4 C.F._4
sgabelli alti cod. GU3RS14Y1, n. 1 divano 2 posti cod. n. 4 poltrone cod. C.F._5
n. 2 vela divisore cod. VE1AL01I1, n. 2 cesti cod. n. 2 cesti cod. C.F._6 C.F._7
n. 15 servitore cod. RE2RS01Y01, n. 40 sedie cod. IR2AL01Y1, n. 20 sedie C.F._8
bracciolo cod. IR1AL01Y1, n. 15 tavoli struttura cod. XT1AL01Y1, n. 5 tavoli struttura cod.
XT2AL01Y1, n. 5 top tavolo con vetro cod. PT0RS14YG, n. 5 top tavolo cod. IR3AL01YS, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YD, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YL, n. 6 ombrelloni catering cod.
AZI09O, n. 2 carrelli caldofreddo cod. PZ0191, n. 20 contenitori mise en place cod. PZ0122,
n. 20 contenitori bicchieri cod. PZ0222, n. 2 lampade riscaldanti cod. AZ1236, n. 5 casse termiche cod. PZ2361, n. 1 open bar portatile cod. AZ2589, n. 3 funghi riscaldanti cod.
AZ5963, n. 2 carrelli multifunzione cod. AZ2596, n. 5 separé alti cod. PZ5965, n. 6 ombrelloni catering diam. 360 cod. M000159, n. 4 carrelli garidon cod. M005981, n. 50 contenitori mise en place cod. S5897360, n. 4 soffiandice riscaldanti a gas cod. A58368, n. 10 casse termiche cod. S5897381, n. 4 funghi riscaldanti a gas cod. A59864, n. 2 carrelli multifunzione, scale, scivoli, carrucola ponte, arredi cod. M004987, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale dei predetti beni. In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., quale mandataria con Controparte_1
rappresentanza della società ha convenuto in giudizio Controparte_3
in qualità di socio unico e di liquidatore della società Controparte_4 CP_5
cancellata dal Registro delle Imprese, chiedendone la condanna al rilascio immediato
[...] delle unità immobiliari concesse in godimento, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare nn. 504985, 545829, 548813,
572487, deducendo, a sostegno delle richieste avanzate:
- che, con contratto n. 504985 del 22 gennaio 2007, la società Centro Leasing Banca s.p.a. aveva concesso in locazione finanziaria a la porzione dell'immobile sita in Controparte_5
Verona, via Seghe di S. Tommaso-Vicolo composta Parte_1 da ufficio, posto auto, garage, ripostiglio, identificata al NCEU di detto Comune al “Foglio
154, Mappale 526, Subalterno 73 via Seghe di S. Tommaso, PT, Cat. C/6, Classe 10, mq 10,
Rendita Catastale Euro 103,29; Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 14, vicolo Pastorello n.
1, PT, Cat. A/10, Classe 5, vani 1,5, Rendita Catastale Euro 1.355,70; Foglio 154, Mappale
526, Subalterno 67, vicolo Pastorello, PT, Cat. C/2, Classe 5, mq 10, Rendita Catastale Euro
41,32; Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 38, via Seghe di S. Tommaso, PS1, Cat. C/6,
Classe 10, mq 9, Rendita Catastale Euro 92,96”, precedentemente acquistata con contratto di compravendita immobiliare del 26 febbraio 2007, con atto a rogito del notaio dott.
[...]
Rep. 575235, Racc. 23120; Per_3
- che la porzione immobiliare in questione veniva regolarmente messa a disposizione di e il corrispettivo per il godimento veniva pattuito nella somma di € Controparte_5
213.631,20 oltre IVA, di cui l'importo di € 1.186,84 oltre IVA doveva essere versato contestualmente al ricevimento del verbale attestante la consegna dei beni, mentre il residuo ammontare doveva essere corrisposto in 179 rate mensili pari a € 1.186,84 ciascuna oltre
IVA; - che successivamente, con contratti n. 545829 e n. 548813 del 22 aprile 2009 la società
Centro Leasing Banca s.p.a. aveva concesso in leasing a di seguenti beni Controparte_5
mobili: n. 1 bar desk cod. BT1RS01Y1, n. 4 sgabelli cod. BL1RS01Y1, n. 4 sedie bar cod.
GU2AL14Y1, n. 4 servitori cod. n. 1 tavolo basso cod. CE4AL14Y1, n. 2 C.F._4
tavoli cod. BL2RS01YI, n. 4 sgabelli alti cod. GU3RS14Y1, n. 1 divano 2 posti cod.
n. 4 poltrone cod. n. 2 vela divisore cod. VE1AL01I1, n. 2 cesti C.F._5 C.F._6
cod. n. 2 cesti cod. n. 15 servitore cod. RE2RS01Y01, n. 40 sedie C.F._7 C.F._8
cod. IR2AL01Y1, n. 20 sedie bracciolo cod. IR1AL01Y1, n. 15 tavoli struttura cod.
XT1AL01Y1, n. 5 tavoli struttura cod. XT2AL01Y1, n. 5 top tavolo con vetro cod.
PT0RS14YG, n. 5 top tavolo cod. IR3AL01YS, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YD, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YL, n. 6 ombrelloni catering cod. , n. 2 carrelli caldo-freddo CP_6
cod. PZ0191, n. 20 contenitori mise en place cod. PZ0122, n. 20 contenitori bicchieri cod.
PZ0222, n. 2 lampade riscaldanti cod. AZ1236, n. 5 casse termiche cod. PZ2361, n. 1 open bar portatile cod. AZ2589, n. 3 funghi riscaldanti cod. AZ5963, n. 2 carrelli multifunzione cod. AZ2596, n. 5 separé alti cod. PZ5965), che venivano regolarmente consegnati all'utilizzatrice;
- che, in seguito, con contratto n. 572487 del 8 novembre 2010 Centro Leasing Banca s.p.a. aveva concesso in leasing a ulteriori beni mobili (n. 6 ombrelloni catering Controparte_5
diam. 360 cod. M000159, n. 4 carrelli garidon cod. M005981, n. 50 contenitori mise en place cod. S5897360, n. 4 soffiandice riscaldanti a gas cod. A58368, n. 10 casse termiche cod.
S5897381, n. 4 funghi riscaldanti a gas cod. A59864, n. 2 carrelli multifunzione, scale, scivoli, carrucola ponte, arredi cod. M004987), anch'essi regolarmente consegnati a quest'ultima società in qualità di utilizzatrice;
- di aver acquisito la titolarità del rapporto contrattuale oggetto di causa a seguito di operazioni di fusione per incorporazione e di cessione dei crediti;
- che, in particolare, con atto del 20 dicembre 2013, Rep. 201, Racc. 136, ai rogiti del notaio dott.ssa la società Centro Leasing s.p.a. veniva fusa per Persona_4
incorporazione in Controparte_7
- che, nel corso del rapporto, la società utilizzatrice si rendeva inadempiente Controparte_5
rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing, sicché i contratti di locazione finanziaria venivano risolti dalla concedente in virtù delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 21 delle condizioni generali quanto al contratto n. 504985 e n. 13 quanto agli ulteriori contratti, come da lettere raccomandate prodotte in giudizio;
- che con contratto stipulato in data 19 dicembre 2022 a rogito del notaio ai Persona_5
sensi del combinato disposto dell'art. 7.1, commi 4 e 5 della L. 130/99 e dell'art. 58 TUB, aveva ceduto alla società alcuni contratti di Controparte_7 Controparte_3
leasing e i relativi beni, ivi inclusi quelli oggetto di causa;
- la mancata restituzione dei beni immobili e mobili oggetto dei contratti di leasing prodotti nonostante i solleciti;
- la spettanza a proprio favore del diritto ad ottenere la riconsegna dei beni in questione a seguito della legittima risoluzione dei rapporti per inadempimento della società utilizzatrice.
All'udienza del 25.06.2025, a seguito di breve discussione della causa ad opera del legale comparso per l'attrice – il quale ha rilevato che nel ricorso è indicata la risoluzione come avvenuta nel 2004, invece che nel 2014, come documentato in atti, ha chiesto dichiararsi la contumacia della resistente e ha insistito per l'accoglimento del ricorso – il Giudice ha riservato il deposito della presente sentenza a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
In considerazione della sufficienza delle prove documentali agli atti, il presente procedimento si è svolto secondo le disposizioni di cui all'art. 281-decies e ss. c.p.c. e viene deciso con sentenza ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Il ricorso è fondato per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia del convenuto Controparte_4
in qualità di ex socio unico della società dal registro delle Parte_2
imprese, stante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e del decreto di fissazione della prima udienza, eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario dell'ufficio di Verona presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta del convenuto CP_8
irreperibile ex art. 143 c.p.c. (si vedano la relazione di notifica firmata dall'ufficiale giudiziario in calce all'atto di citazione nonché il certificato di residenza del sig. CP_4 emesso dall'anagrafe nazionale da cui quest'ultimo risulta iscritto all'indirizzo di Vicolo
Pastorello n. 1 interno n. 1 del Comune di Verona, entrambi prodotti dall'attrice il
29.04.2025).
2. Atteso che l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto in qualità di ex socio unico e di liquidatore della società alla restituzione immediata dei beni immobili e Controparte_5 mobili concessi in godimento, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing precedentemente stipulati, occorre richiamare i principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (si vedano, ex multis, Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n.
1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
Nel caso di specie, l'attrice ha assolto ai propri oneri probatori, anche a fronte della valenza di ficta contestatio da attribuirsi alla condotta contumaciale del convenuto (in termini ex multis
Cass. n. 22461/2015, secondo cui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova), fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi delle domande avanzate.
Segnatamente, vi è innanzitutto prova documentale della sussistenza dei contratti di leasing n.
504985, n. 545829, n. 548813, n. 572487 (vedi doc. n. 1, 5, 8, 11 dell'attrice) con cui Centro
Leasing Banca s.p.a. aveva concesso in godimento a rispettivamente, beni Controparte_5
immobili e mobili, e in particolare, la porzione immobiliare sita in Verona, via Seghe di S.
Tommaso-Vicolo composta da ufficio, posto auto, Parte_1
garage, ripostiglio, come meglio descritta in atti, nonché una serie di beni mobili dettagliatamente indicati nel ricorso (n. 1 bar desk cod. BT1RS01Y1, n. 4 sgabelli cod.
BL1RS01Y1, n. 4 sedie bar cod. GU2AL14Y1, n. 4 servitori cod. DF2RS01Y1, n. 1 tavolo basso cod. CE4AL14Y1, n. 2 tavoli cod. BL2RS01YI, n. 4 sgabelli alti cod. GU3RS14Y1, n.
1 divano 2 posti cod. n. 4 poltrone cod. VY1AL14Y1, n. 2 vela divisore cod. C.F._5
VE1AL01I1, n. 2 cesti cod. CS1RS01Y1, n. 2 cesti cod. n. 15 servitore cod. C.F._8
RE2RS01Y01, n. 40 sedie cod. IR2AL01Y1, n. 20 sedie bracciolo cod. IR1AL01Y1, n. 15 tavoli struttura cod. XT1AL01Y1, n. 5 tavoli struttura cod. XT2AL01Y1, n. 5 top tavolo con vetro cod. , n. 5 top tavolo cod. IR3AL01YS, n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YD, C.F._9
n. 5 top tavolo cod. PT0RS01YL, n. 6 ombrelloni catering cod. , n. 2 carrelli caldo- CP_6
freddo cod. PZ0191, n. 20 contenitori mise en place cod. PZ0122, n. 20 contenitori bicchieri cod. PZ0222, n. 2 lampade riscaldanti cod. AZ1236, n. 5 casse termiche cod. PZ2361, n. 1 open bar portatile cod. AZ2589, n. 3 funghi riscaldanti cod. AZ5963, n. 2 carrelli multifunzione cod. AZ2596, n. 5 separé alti cod. PZ5965, che venivano pertanto regolarmente consegnati a quest'ultima società in qualità di utilizzatrice, n. 6 ombrelloni catering diam. 360 cod. M000159, n. 4 carrelli garidon cod. M005981, n. 50 contenitori mise en place cod.
S5897360, n. 4 soffiandice riscaldanti a gas cod. A58368, n. 10 casse termiche cod.
S5897381, n. 4 funghi riscaldanti a gas cod. A59864, n. 2 carrelli multifunzione, scale, scivoli, carrucola ponte, arredi cod. M004987).
Parimenti dimostrata risulta anche l'effettiva messa a disposizione dell'utilizzatrice di detti beni, come si evince dai verbali di consegna firmati sub doc. n. 4, 7, 10 e 13 dell'attrice.
Inoltre, nel caso di specie, l'attrice ha puntualmente dedotto – assolvendo così al proprio onere di allegazione – l'inadempimento della società utilizzatrice Controparte_5
consistito nel mancato pagamento di canoni scaduti per importi superiori a 10.000,00 euro, in relazione ai singoli contratti di leasing stipulati, come si evince dalle lettere raccomandate di cui ai doc. n. 15, 16, 17 e 18 dell'attrice.
D'altra parte, il convenuto in qualità di ex socio di detta società cancellata, omettendo di costituirsi, non ha fornito la prova del proprio adempimento, ovvero dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile a sé o alla società debitrice in questione.
Pertanto, del tutto legittimamente è stato esercitato il diritto ad ottenere la risoluzione dei contratti di leasing con le lettere raccomandate prodotte sub doc. n. 15, 16, 17 e 18 dell'attrice
(si vedano i rispettivi avvisi di ricevimento firmati dal destinatario e dall'incaricato), nel cui contesto è stata manifestata alla società la volontà di risolvere gli accordi Controparte_5 per cui è causa ai sensi delle condizioni generali applicabili al rapporto (si vedano l'art. 21 del contratto n. 504985 e l'art.13 dei contratti n. 545829, n. 548813, n. 572487, i quali prevedono specificamente la possibilità di dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in ipotesi di mancato pagamento dei canoni di locazione), in ragione del mancato pagamento dei canoni scaduti e insoluti per importi superiori a 10.000,00 per ciascun rapporto.
In ogni caso, deve ribadirsi che la volontà del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di cui all'art. 1456 c.c. può essere validamente manifestata anche con l'atto introduttivo di un giudizio – come avvenuto nel caso di specie – non dovendo la stessa, secondo pacifica giurisprudenza, “essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (Cass. n. 6386/2018; Cass. n. 9275/2005; Cass. n. 167/2005, secondo cui la dichiarazione di risoluzione in questione “non è formale, sicché può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta senza che in questo caso sia richiesta preventiva dichiarazione stragiudiziale”).
Risultano, altresì dimostrate, sia l'acquisizione, da parte dell'attrice, della titolarità attiva del rapporto dedotto, a seguito delle operazioni, rispettivamente, di fusione per incorporazione con gli effetti di cui all'art. 2504 bis comma 1 c.c. e di cessione dei crediti, sia la sussistenza della titolarità passiva – rispetto alla dedotta richiesta di restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing – in capo al sig. in qualità di ex socio della ormai estinta Controparte_4
società che aveva originariamente stipulato i contratti in questione in Controparte_5
qualità di utilizzatrice.
Più precisamente, sotto il primo profilo, è documentale il fatto che, con atto del 20 dicembre
2013, la società Centro Leasing s.p.a. – concedente ab origine dei beni oggetto dei contratti di leasing per cui è causa – si era fusa per incorporazione in con la Controparte_7 conseguenza che ai sensi dell'art. 2504 bis comma 1 c.c. quest'ultima aveva assunto i diritti e gli obblighi della prima proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (doc. n. 14 dell'attrice).
Parimenti, risulta dimostrato il successivo subentro, da parte della società
[...]
nella titolarità dei rapporti, diritti e beni derivanti dai contratti di leasing CP_3 per cui è causa, a seguito della cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. stipulata con atto del 19 dicembre 2022 a rogito del notaio di Milano. Persona_5
Invero, con riguardo alle operazioni di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha precisato in molteplici occasioni che è necessario fornire prova, in caso di contestazione, non soltanto dell'effettiva esistenza del contratto di cessione, ma anche dell'inclusione degli specifici diritti azionati nell'operazione eseguita ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Dette questioni sono state di recente ulteriormente approfondite dalla SC, la quale ha altresì specificato che, se da un lato è vero che l'avviso di cessione pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non può considerarsi di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo trasferimento dei crediti da un soggetto ad un altro, dall'altro lato non è possibile, tuttavia, escludere che detta notificazione sia valutata dal giudice del merito come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione laddove sussistano altri elementi rilevanti in tal senso, come accade nell'ipotesi in cui “l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. n. 15088/2025).
Si è, inoltre, stabilito che l'avviso pubblicato in G.U. può costituire adeguata prova della ricomprensione del diritto concretamente azionato in via giudiziale nel contratto di cessione laddove le indicazioni ivi contenute siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in termini ancora Cass. n. 15088/2025).
Ebbene, nel caso di specie, la prova del contratto di cessione e della inclusione dei diritti scaturenti dai contratti di leasing prodotti in giudizio, risulta da molteplici e concordanti elementi desumibili dalle deduzioni e dai documenti depositati dall'attrice, e segnatamente:
- dal fatto che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 2022 relativo alla cessione del dicembre del 2022 oggetto di causa reca in intestazione i riferimenti identificativi sia della cessionaria sia della cedente (“ Controparte_3 Controparte_7 [...]
ede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino Capitale sociale: Euro Controparte_7
10.368.870.930,08 i.v. Registro delle imprese: Torino Codice Fiscale: P.IVA_3
); P.IVA_3
- dalla disponibilità materiale e dalla conseguente produzione della documentazione inerente ai contratti di leasing immobiliare, tra cui i contratti di leasing n. 504985, n. 545829, n.
548813, n. 572487, le fatture di acquisto dei beni che ne formavano oggetto, i relativi verbali di consegna, le copie delle comunicazioni di risoluzione (doc. da n. 1 a n. 13 e da n. 15 a n. 18 dell'attrice), il cui possesso presuppone necessariamente l'avvenuto trasferimento, circostanze queste che costituiscono un indizio rilevante ai fini della formazione del convincimento giudiziale in merito all'effettiva sussistenza della cessione e del subentro della società attrice nei rapporti contrattuali/obbligatori dedotti in giudizio, atteso che non si vede altrimenti a che titolo l'attrice possa essere entrata in possesso di detti documenti;
- dal contenuto – di valore anch'esso indiziario – delle visure catastali storiche prodotte sub doc. da n. 20a a n. 20b, da cui si evince che è subentrata a Controparte_3 [...]
come intestataria della porzione immobiliare sita in Verona, via Seghe san Controparte_7
Tomaso identificata al NCEU di detto Comune al Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 73 via
Seghe di S. Tommaso, PT, Cat. C/6, Classe 10, mq 10, Rendita Catastale Euro 103,29; Foglio
154, Mappale 526, Subalterno 14, vicolo Pastorello n. 1, PT, Cat. A/10, Classe 5, vani 1,5,
Rendita Catastale Euro 1.355,70; Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 67, vicolo Pastorello,
PT, Cat. C/2, Classe 5, mq 10, Rendita Catastale Euro 41,32; Foglio 154, Mappale 526, Subalterno 38, via Seghe di S. Tommaso, PS1, Cat. C/6, Classe 10, mq 9, Rendita Catastale
Euro 92,96;
- dalla sussistenza, nell'avviso pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B., di descrizioni sufficientemente precise dell'oggetto della cessione e delle caratteristiche dei crediti e dei rapporti ceduti, e quindi idonee, a provare che i diritti azionati in questa sede giudiziale sono stati effettivamente trasferiti alla società con l'atto di cessione del Controparte_3 dicembre del 2022, atteso che, in detto contesto, viene precisato che quest'ultima società aveva acquistato a titolo oneroso e pro soluto da “tutti i crediti (per Controparte_7
capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle
Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72 -quater o 169 -bis del Regio Decreto del 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come di volta in volta modificato ed integrato, ovvero degli articoli 97 o 177 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come di volta in volta modificato ed integrato, a seconda del caso, o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”) vantati nei confronti di debitori (i
“Debitori”) classificati “inadempienze probabili” o “in sofferenza” in conformità (a) per quanto riguarda ISP, alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata e (b) per quanto riguarda Provis, alla Circolare di
Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata (i
“Crediti” o i “Crediti Leasing”)”.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, è utile precisare che, nel caso di specie, il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'adempimento della società Controparte_5 all'obbligo di pagare i canoni di leasing scaduti e insoluti o l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile, per cui, certamente i debiti derivanti dai contratti per cui è causa dovevano considerarsi compresi nella categoria di quelli divenuti esigibili per inadempimento o in quanto qualificati in sofferenza descritta dall'avviso pubblico pubblicato in G.U.
Inoltre, come indicato nel suddetto avviso di cessione, in forza degli impegni previsti dal contratto di cessione del dicembre 2022, risultavano trasferiti alla cessionaria
[...]
oltreché i rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing o dalla risoluzione CP_3
degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di leasing ivi indicati, anche le garanzie connesse ed accessorie a questi che alla data del 2 dicembre 2022 risultavano nella titolarità della cedente Controparte_7
Veniva, inoltre, precisato che era possibile verificare quali fossero i crediti effettivamente ricompresi nella cessione consultando gli indirizzi internet specificamente indicati, laddove si indicava che le informazioni orientative relative a ciascuno dei crediti e dei rapporti e beni ceduti, nonché la conferma ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, erano stati “messi a disposizione sui siti internet www.intesasanpaolo.com e www.amco.it e resteranno a disposizione fino all'estinzione di ciascun Credito ceduto”.
Ciò posto, sotto il diverso profilo della titolarità passiva del diritto restitutorio azionato nella presente sede giudiziale, occorre rilevare che risulta provata, dalla visura camerale prodotta sub doc. n. 21 dell'attrice, l'avvenuta cancellazione, in data 11/10/2017, della società che aveva originariamente stipulato i contratti di leasing per cui è causa in Controparte_5
qualità di utilizzatrice.
Da detta visura si evince, altresì, che l'unico ex socio della società in questione era il sig.
odierno convenuto. Controparte_4
Ebbene, è possibile richiamare anche nel caso di specie – afferente a diritti restitutori scaturenti da contratti di leasing già risolti – l'orientamento della SC in materia di successione dei soci nella titolarità delle obbligazioni attive/passive facenti in precedenza capo alla società di capitali a seguito della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese (si pensi all'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 cod. civ., assunto da una società promittente alienante successivamente estinta, o all'obbligo di restituire il bene immobile concesso di locazione ad uso diverso da quello abitativo).
Invero, in questi casi, si è precisato che in base al fenomeno successorio che consegue alla cancellazione della società, vengono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute e i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi che necessitano di accertamento giudiziale non ancora concluso (Cass. Sez. U, n. 29108 del
18/12/2020; Cass., sez. 1, n. 19302 del 19/07/2018; Cass., sez. 1, 15/11/2016, n. 23269).
Tuttavia, deve ritenersi che dall'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, “non discende l'estinzione degli obblighi di facere ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori.
Invece, all'esito dell'estinzione della società tali debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci. Per l'effetto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. per i debiti pecuniari››; cosicché ‹‹i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio
(oppure il giudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso i soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverse da quelle riguardanti somme di denaro (vedi, con riferimento alle azioni revocatorie ordinarie, Cass., sez. 3,
Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023; Sez. 3, n. 5816 del 27/02/2023; Sez. 3, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016)” (Cass. n. 30832/2023).
Alla luce dei rilievi che precedono, deve, pertanto, ritenersi che sussista la titolarità passiva del convenuto, subentrato nell'obbligo di restituire i beni oggetto dei contratti di leasing dichiarati risolti, in qualità di ex socio della società ormai cancellata. Controparte_5
Pertanto, stanti la prova dell'inadempimento della società utilizzatrice consistito nel mancato pagamento di canoni di locazione superiori a € 10.000,00 per ciascun contratto di leasing e il legittimo esercizio del diritto di risolvere gli accordi in questione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sussistono i presupposti per accertare l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di leasing prodotti, sicché il convenuto in qualità di ex socio di deve essere Controparte_5 condannato all'immediata restituzione dei beni mobili e immobili oggetto dei contratti prodotti, come peraltro espressamente previsto dalle relative clausole generali a seguito della cessazione del rapporto.
3. Le spese processuali del presente giudizio di merito seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono poste a carico del convenuto con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è svolto il giudizio, avuto riguardo ai parametri, medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le successive fasi, previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) Dichiara la contumacia del convenuto in qualità di ex socio unico Controparte_4
della società Controparte_5
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing n. 504985, n. 545829, n. 548813, n. 572487 e condanna in qualità di ex Controparte_4 socio unico della società all'immediata restituzione in favore di Controparte_5
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_3
dei beni mobili descritti in ricorso e dell'unità immobiliare sita in Verona, via Seghe
[...]
di S. Tommaso, come identificata nel ricorso, libera da persone e cose;
3) Condanna in qualità di ex socio unico della società Controparte_4 CP_5
a rifondere a quale mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_1
società e spese di lite del presente giudizio, che si liquidano Controparte_3 in € 545,00 a titolo di esborsi non imponibili, € 5.261,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 28.6.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani