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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41513/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 41513/2022 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
residente in [...]N. 18 20017 RHO ITALIA codice fiscale: C.F._1
con l'avv. FRANCESCA CAPUTO, come da procura in atti;
parte ricorrente contro
Controparte_1
Nata a RHO il 10/11/1982
Residente in VIA TITO LIVIO N. 18 20017 RHO ITALIA
Codice fiscale C.F._2
Con l'avv. VALERIA DE VELLIS, come da procura in atti: parte resistente e con Curatore Speciale dei figli minori e , nominato con CP_2 Per_1 Per_2 Per_3 ordinanza del 04/05/2023, in proprio;
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 22/12/2022
Oggetto: Divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione sollevata da controparte:
Nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 in data 27.09.2006 nel Comune di Rho (MI); Controparte_1
2) mantenere l'affidamento dei figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) Per_1 Per_2
e (nata il [...]) al Comune di Rho, con limitazione della responsabilità genitoriale in Per_3 materia di salute, educazione e istruzione e con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare sita in Rho alla Via Tito Livio n. 18;
3) confermare l'assegnazione della suddetta casa familiare alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori;
4) disporre che i Servizi Sociali del Comune di Rho proseguano nella presa in carico del nucleo familiare;
l'attività di monitoraggio sul nucleo stesso e in particolare sui figli Controparte_3 minori;
l'intervento di educativa domiciliare a favore dei figli minori e come Controparte_3 supporto della genitorialità sia presso la casa familiare che presso quella della nonna paterna ove il padre ha traferito la propria residenza;
avviino-proseguano interventi di supporto socio-educativo- scolastico e/o di supporto psicologico per i minori;
5) disporre che i Servizi Sociali incaricati regolamentino la frequentazione tra il padre e i figli con modalità che verranno ritenute confacenti con l'interesse dei minori;
6) confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile di Euro 600,00 (euro 200 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, che sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione ad Aprile 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, che si intendono qui ritrascritte;
7) rilevato ed accertato il comportamento processuale di parte resistente, che ha inutilmente dilungato e ampliato i tempi e le spese del processo con accuse gravissime rivolte al marito - che hanno necessitato approfondimenti da parte dei Servizi coinvolti nonchè del Controparte_4
- rivelatesi tutte infondate, condannare la signor non solo alla rifusione delle
[...] CP_1 spese legali del ricorrente, ma anche al risarcimento del danno che verrà ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, parte ricorrente chiede di essere abilitata a prova contraria con i testi indicati nella memoria datata 29.07.2024, anche sui capitoli ivi dedotti”.
Conclusioni di parte resistente
“ VOGLIA IL TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione
NEL MERITO
In via principale
1. rigettare il ricorso avversario, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti;
In via riconvenzionale
2. disporre l'affidamento super esclusivo rafforzato, oppure, in subordine, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con stabile collocamento presso la stessa;
3. prevedere che il padre possa vedere i figli nei tempi e con le modalità (in ogni caso protette) decisi dai Servizi Sociali territorialmente competenti, presso lo Spazio Neutro o comunque in presenza di un educatore professionale individuato dai Servizi Sociali;
4. assegnare la casa coniugale sita a Rho, in Via Tito Livio n. 18, con annesse pertinenze (giardino, scantinato e cantina di pertinenza della casa), a , disponendo l'obbligo del GN Controparte_1 di pagare direttamente tutte le spese di consumo dell'abitazione (utenze); Pt_1
5. disporre l'obbligo a carico del GN di versare alla SI , in Parte_1 Controparte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno per il mantenimento dei tre figli, l'importo mensile non inferiore a € 2.100,00 (€ 700,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e comprensivo delle spese straordinarie dei minori che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, ponendo a carico del GN il 50% delle restanti spese straordinarie dei figli che richiedono il preventivo Parte_1 accordo dei genitori, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Milano;
In subordine al punto che precede:
5.bis disporre l'obbligo a carico del GN di versare alla SI , Parte_1 Controparte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno per il mantenimento dei tre figli, l'importo mensile non inferiore a € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, disponendo l'obbligo del GN di pagare e/o rimborsare alla SI Parte_1
il 50% delle spese straordinarie dei figli, così come disciplinate dal Protocollo del CP_1
Tribunale di Milano;
6. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere, a prova diretta e a prova contraria, i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 10 luglio 2024, dal n. 1) al n. 26), con i testi ivi indicati, nonché i capitoli nn. 27)
e 28), formulati a prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma, n.3 c.p.c. depositata in data
30 luglio 2024, con il teste ivi indicato;
2. confermare l'inammissibilità della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, delle domande ivi formulate e dei documenti allegati, in quanto tardivi, come dichiarato dal provvedimento del 17.10.2024;
3. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 29 luglio 2024, per i motivi di cui in atti;
4. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e/o generici e/o valutativi e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n.
3 c.p.c., del 29 luglio 2024, per tutti i motivi di cui in atti;
5. ammettere, in ogni caso, la SI a prova contraria sui capitoli di prova avversari CP_1 eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 30 luglio 2024, nonché con quello indicato nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 c.p.c. di parte depositata in data 10 luglio 2024; CP_1
6. ordinare al GN ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio di ogni Parte_1 documento fiscale, tributario, societario e bancario, relativo alla propria situazione economico- patrimoniale, ai redditi e al patrimonio dal gennaio 2022 a oggi;
7. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e
492-bis c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite dal GN ed eventualmente dalle società da lui anche Parte_1 indirettamente partecipate negli ultimi 5 anni, anche al di fuori di un rapporto continuativo;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle banche che risulteranno all'esito dell'interrogazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate di cui al punto che precede, oppure, in subordine, a , la Parte_1 produzione in giudizio della documentazione bancaria e degli estratti conto dei conti correnti e/o dei depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimenti e/o cassette di sicurezza di cui egli sia, o sia stato negli ultimi cinque anni, intestatario e/o cointestatario o, comunque, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne aveva la disponibilità, e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi e quanto meno degli ultimi 5 anni, con particolare riguardo al seguente istituto di credito:
- Banca Popolare di Milano;
- Mastercard;
- Allianz;
- ; C.F._3
9. ordinare, ex art. 210 c.p.c., a di produrre in giudizio copia degli estratti conto degli Parte_1 ultimi cinque anni di tutte le carte di credito, anche societarie e/o prepagate, di cui egli sia o sia stato intestatario e/o cointestatario o comunque utilizzatore;
10. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Società “ , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, oppure, in subordine, al GN , di depositare Parte_1 in giudizio copia degli estratti conto degli ultimi 5 anni di tutte le carte di credito/carte bancomat di cui la predetta società sia o sia stata negli ultimi 5 anni intestataria e di cui sia stato Parte_1 utilizzatore;
11. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, oppure, in subordine, al ricorrente, di depositare in giudizio copia dei bilanci aggiornati relativi agli ultimi 3 anni di esercizio, nonché copia dei libri sociali e contabili, verbali di assemblea, nonché tutta la documentazione non rinvenibile in pubblici registri;
12. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Società “ , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, di depositare in giudizio copia della documentazione attestante tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo (emolumenti, bonus, retribuzioni, TFM, rimborsi spese, finanziamenti soci, restituzioni finanziamenti soci e quant'altro) a;
Parte_1
13. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e di cui ai punti che precedono, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali
(in Italia e all'estero), sulla persona, sulle attività, sui beni posseduti, sul reddito e sul tenore di vita di (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Tito Livio n. 18, con particolare riguardo agli ultimi cinque anni, al fine di accertare i redditi effettivi e il complessivo patrimonio - mobiliare, immobiliare e societario - a lui riferibili, direttamente e indirettamente, i depositi bancari;
14. porre tutte le spese dei predetti accertamenti a carico del GN anche in via Parte_1 provvisoria.
La difesa chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”. CP_1
Conclusioni del Curatore Speciale dei minori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando:
1. confermare l'affido di , e al Comune di Rho in ordine Persona_4 Persona_5 Persona_6 alle scelte fondamentali in materia di salute, istruzione, educazione, tempi di permanenza con il genitore non collocatario e residenza abituale, oltre che relative ai tempi e alle modalità di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario prevalente, nonchè alle pratiche amministrative comprese quelle inerenti il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, per il periodo di due anni, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale rispetto alle suddette questioni, decisioni che saranno assunte dall'Ente, sentiti i genitori (almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio che ostino all'affidamento condiviso dei minori ai genitori);
2. confermare il collocamento dei minori , e presso e Persona_4 Persona_5 Persona_6 con la madre a Rho in via Tito Livio n.18, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. incaricare il Servizio Sociale del Comune di Rho di:
* regolamentare le frequentazioni padre-figli minori, anche in modo differente rispetto all'età e ai bisogni di ciascun minore, tenuto conto delle esigenze di , e nella loro Per_1 Per_2 Per_3 individualità e dell'andamento degli interventi di sostegno al nucleo, nonché valutando di avviare via via gli interventi di presidio/accompagnamento alla relazione più opportuni e facilitanti nell'interesse dei minori;
* proseguire e mantenere il servizio di educativa domiciliare nel contesto materno, con l'obiettivo di osservazione e supporto a favore dei minori;
* avviare e mantenere l'intervento educativo anche nel contesto abitativo paterno qualora sussistano i presupposti o comunque prevedendolo in un luogo idoneo e con le modalità ritenute adeguate alle esigenze dei minori, eventualmente differenziando tale intervento in relazione ai bisogni di ciascun minore, con l'obiettivo di recuperare/accompagnare/sostenere la relazione padre-figli;
* mantenere la presa in carico di presso la UONPIA territorialmente competente;
Per_3
* verificare la prosecuzione continuativa del supporto psicologico privato (dott.ssa di Per_7
come già avviato a favore della minore a spese dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_3
* avviare, se ritenuto, un monitoraggio psicologico a favore di;
Per_1
* proseguire il sostegno alla genitorialità a favore dei genitori;
* avviare ogni supporto socio/psico/educativo ritenuto necessario o anche solo opportuno a favore di , e;
Per_3 Per_1 Per_2
4. disporre che l'Ente Affidatario per il tramite dei Servizi Sociali svolga un'attenta e stretta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori (in particolare , vista la Per_3 condizione e anche l'età), trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni periodiche (quadrimestrali) di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sulla ripresa o meno dei rapporti tra i minori e il padre, sulle modalità di esercizio della funzione genitoriale da parte di ciascun genitore, e, in ogni caso, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni situazioni di pregiudizio per i minori medesimi che rendano necessaria l'assunzione di diversi provvedimenti nel superiore interesse dei minori;
5. autorizzare, qualora i genitori non prestino consenso, la dott.ssa psicologa della minore Per_7
, a lavorare in rete con il Servizio Sociale e l'educatrice domiciliare, oltre che a rapportarsi Per_3 con gli insegnanti (anche di sostegno) della minore;
6. invitare entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei minori, alle statuizioni del Tribunale e di prestare la massima ed autentica collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguenti situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale di entrambi o di uno solo;
7. confermare la seguente suddivisione dei periodi di sospensione scolastica, salvo migliore e diverso accordo:
a) durante le festività natalizie, ad anni alterni un genitore trascorrerà con i figli la Vigilia di Natale dalle ore 10.00 fino alle ore 10.00 del 25 dicembre, mentre l'altro genitore trascorrerà con i figli il giorno di Natale dalle ore 10.00 fino alle ore 10.00 del 26 dicembre. Per il restante periodo di chiusura degli istituti scolastici, fatto salvo quanto sopra circa il 24 e il 25 dicembre, un genitore potrà trascorrere con i figli il periodo dal 26 dicembre all'1 gennaio, mentre l'altro il periodo dal 1 gennaio al giorno dell'Epifania compreso sino alle ore 21.00, ad anni alterni tra loro;
b) durante le vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà metà del periodo di chiusura degli istituti scolastici, alternando di anno in anno il primo e il secondo periodo;
c) durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche consecutive, da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la decisione spetterà prioritariamente alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
d) i ponti seguiranno l'alternanza dei fine settimana;
8. confermare l'assegnazione della casa familiare sita a Rho in via Tito Livio n.18 alla madre in quanto prevalente collocataria dei minori;
9. disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla madre la somma pari a € 900,00 mensili rivalutabile annualmente ex indici ISTAT mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
10. confermare che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno necessarie per i minori così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, in particolare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. confermare che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese per il supporto psicologico privato (dott.ssa di;
Per_7 Per_3
12. disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito nella misura del 100% dalla madre”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Rho (MI) in Parte_1 Controparte_1 data 23/09/2006, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo (Anno 2006, N.
89, Parte II, Serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (il 21/04/2008), (il 23/04/2010) e (il Per_1 Per_2 Per_3
08/03/2016).
La separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Milano con decreto in data
30/06/2021.
Con ricorso depositato in data 08/11/2022 e regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente Pt_1 ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
[...] in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, di disporre il regime di affidamento genitoriale dei minori più tutelante per l'interesse di quest'ultimi, con collocamento degli stessi presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
di assegnare a sé la casa familiare sita a Rho (MI), via Tito
Livio n.18, di proprietà del medesimo unitamente alla di lui madre e fratelli;
in punto economico, di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di Euro 500,00, da versarsi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Linee Guida della Corte D'Appello di Milano del 14/11/2017.
Il Presidente f.f., con decreto del 15/12/2022, ha fissato l'udienza del 18/04/2023 per la comparizione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 31/03/2023, si è costituita la resistente eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso di divorzio per l'intervenuta riconciliazione dei coniugi e chiedendo al Tribunale adito di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori , Per_1 Per_2
e con collocamento dei medesimi presso di sé e con regolamentazione della frequentazione Per_3 paterna come in atti indicato. Ha, inoltre, domandato di disporre in suo favore l'assegnazione della casa familiare;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere rispettivamente, a titolo di mantenimento dei figli minori ed a titolo di mantenimento della resistente, rispettivamente, gli importi mensili non inferiori ad Euro 1.500,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio/a) e ad Euro 500,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie in favore dei figli, come da Linee Guida della Corte D'Appello di Milano del 14/11/2017.
All'udienza del 18/04/2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentite le parti ed i rispettivi difensori, si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della suindicata udienza, il Presidente f.f., in data
04/05/2023, ha reso l'ordinanza presidenziale di seguito riportata:
“ Letti gli atti ed i documenti di causa;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale in data
21/6/21, omologate con decreto del Tribunale di Milano del 30/6/21;
rilevato, in particolare, che le parti hanno previsto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre che avrebbe lasciato la casa familiare, un'ampia frequentazione paterna e la quantificazione in Euro 600,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e ad un contributo abitativo di Euro 250,00 al mese in favore della madre;
rilevato, tuttavia, che dopo l'udienza ex art. 711 c.p.c., a partire dall'ottobre del 2021, le parti hanno ripreso la coabitazione ma che la convivenza è diventata presto nuovamente intollerabile con il riaccendersi della conflittualità e reciproche denunce di aggressioni verbali e fisiche;
riservata al Collegio ogni valutazione e determinazione sull'eccezione di improcedibilità avanzata dalla resistente;
sentite le parti ed i rispettivi difensori all'udienza presidenziale del 18 aprile 2023;
considerata e valutata la preoccupante situazione relazionale tra le parti che reciprocamente si accusano di gravi fatti, anche penalmente rilevanti, con reciproche denunce, oltre che di rilevanti inadeguatezze genitoriali;
evidenziato che la grave conflittualità esistente tra le parti - che continuano a comunicare con modalità altamente disfunzionali e, comunque, gravemente pregiudizievoli per i figli minori che risultano coinvolti nel conflitto genitoriale – renda, allo stato, non concretamente esercitabile un'effettiva bigenitorialità incidendo, comunque, il conflitto medesimo, sulle competenze genitoriali delle parti, limitandole fortemente, sia sotto il profilo della capacità di cogliere e comprendere i bisogni affettivi ed emotivi dei figli, sia sotto il profilo della capacità di adeguatamente tutelarli preservandone la serenità, oltre che garantendo la figura genitoriale dell'altro; ritenuto, che, in siffatta complessa situazione, nell'interesse ed a tutela dei figli minori , nato Per_1 il 21/4/08, , nato il [...], e , nata il [...], sia necessario disporre l'affidamento dei Per_2 Per_3 minori medesimi al comune di Rho, con limitazione della responsabilità genitoriale in materia di salute, educazione ed istruzione;
ritenuto, altresì, necessario che i Servizi Sociali del comune di Rho, in collaborazione con i Servizi
Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, attuino l'immediata presa in carico del nucleo familiare in oggetto, con approfondimento delle competenze genitoriali delle parti e valutazione della condizione di benessere psicofisico dei minori, e con avvio di interventi di sostegno alla genitorialità
e di tipo psicologico in favore dei genitori, di un intervento educativo in contesto abitativo materno e paterno, ed eventualmente, ove necessario o anche solo opportuno, di un intervento di sostegno psicologico in favore dei minori, nell'interesse prioritario dei medesimi;
ritenuto che, allo stato, riservato all'esito degli accertamenti delegati ogni diversa valutazione e determinazione, i minori debbano rimanere collocati presso la madre che, secondo quanto riferito dalle stesse parti in udienza, si occupa in maniera prevalente, nella quotidianità, della cura e della gestione dei figli;
ritenuto, dunque, che la casa familiare sita in Rho, via Tito Livio n. 18, di cui il ricorrente è comproprietario unitamente alla madre e fratelli e dalla quale ha riferito di essersi allontanato dopo il rigetto del ricorso ex art. 342 bis c.c. al solo fine di evitare l'acuirsi della conflittualità con il coniuge, debba essere assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori ex art. 337 sexies c.c.; ritenuto, altresì, che debba essere prevista un'ampia frequentazione paterna così da garantire ai figli minori di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato anche con il genitore non collocatario prevalente, con delega ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente modularla tenuto conto delle esigenze dei minori, degli elementi che progressivamente emergeranno nel corso degli accertamenti delegati e dell'andamento degli interventi di sostegno al nucleo che verranno avviati;
invitati i genitori a collaborare, nell'interesse dei figli, con i Servizi Sociali e ad attenersi alle indicazioni dagli stessi fornite, avvertendoli che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
ritenuto, altresì, che la complessità della vicenda in esame ed il grave e preoccupante conflitto tra i genitori imponga la nomina di un curatore speciale che possa essere garante dell'interesse e della posizione sostanziale e processuale dei minori, considerata, nell'attualità, l'incapacità dei due genitori di adeguatamente tutelarli dalle modalità altamente disfunzionali che caratterizzano la loro relazione e di comprenderne i bisogni emotivi ed affettivi;
ritenuto che, per tali ragioni, deve essere nominato a , e un curatore speciale Per_1 Per_2 Per_3 che possa assumere il compito di rappresentarli e tutelarli in questa delicata fase processuale di accertamento e di avvio degli interventi di sostegno ritenuti necessari, in modo da assicurarne l'avvio e l'attuazione; quindi, il curatore speciale - qui nominato nella persona dell'avvocato CP_2 del Foro di Milano - dovrà rappresentare i minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale (Cass. Sez. II
3.1.2019 n. 9); il Curatore Speciale dovrà, dunque, in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, seguire, promuovere e garantire l'attivazione degli interventi di sostegno piscologico/psicoterapico ed educativi delegati, verificandone l'andamento; il Curatore Speciale dovrà, inoltre, monitorare le condizioni di benessere psicofisico dei minori, nonché monitorare e promuovere il percorso di rasserenamento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, attentamente monitorando la qualità della relazione genitori-figli; considerata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti così come risultante dalla documentazione prodotta e riservato al prosieguo del giudizio ogni accertamento ed approfondimento istruttorio, anche d'ufficio; evidenziato sin d'ora che i modesti redditi dichiarati dal ricorrente appaiono assolutamente incompatibili con gli impegni presi in sede di separazione consensuale;
evidenziato che anche la resistente dichiara redditi esigui pur avendo riferito di prestare da oltre due anni attività di onicotecnica presso un entro estetico;
considerata, comunque, la giovane età, la piena capacità lavorativa e la specifica professionalità della resistente che dovrà necessariamente mettere a frutto le sue competenze ed attivarsi per incrementare l'attività lavorativa al fine di contribuire adeguatamente e proporzionalmente al mantenimento die tre figli minori;
considerato, infine, l'indubbia valenza economica dell'assegnazione della casa familiare (cfr Cass.
Ord. 11 novembre 2021 n. 33606 secondo cui “l'assegnazione della casa familiare è un provvedimento distinto da quelli strettamente economici e viene disposta in considerazione delle esigenze della prole, tuttavia, è innegabile che essa possieda anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale”);
ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, considerate le esigenze dei figli minori, rapportate all'età degli stessi, nonché i tempi di permanenza dei figli presso il padre, il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento dei figli minori vada quantificato in Euro 600,00 al mese, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano che si richiamano integralmente;
rilevato che in sede di separazione consensuale le parti nulla avevano previsto a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge;
richiamato, comunque, tutto quanto sopra esposto in punto capacità lavorativa e reddituale della resistente;
riservato al prosieguo del giudizio ogni valutazione e determinazione in punto sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente del diritto all'assegno divorzile;
P.Q.M.
1) Dispone l'affidamento dei figli minori , nato il [...], , nato il [...], e , Per_1 Per_2 Per_3 nata il [...], al comune di Rho, con limitazione della responsabilità genitoriale in materia di salute, educazione ed istruzione;
2) dispone che i Servizi Sociali del comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, attuino con urgenza l'immediata presa in carico del nucleo familiare in oggetto con avvio, anche previo approfondimento delle competenze genitoriali delle parti e valutazione della condizione di benessere psicofisico dei minori, di un intervento di sostegno alla genitorialità e di tipo psicologico in favore dei genitori, di un intervento educativo in contesto abitativo materno e paterno, ed eventualmente di un intervento di sostegno psicologico in favore dei minori, nell'interesse prioritario dei medesimi;
3) dispone che i minori rimangano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa familiare di Rho via Tito Livio n. 18;
4) assegna la casa familiare alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori ex art. 337 sexies c.c.;
5) dispone che la frequentazione paterna avvenga con i tempi e le modalità di cui ai punti n. 5, 8, 9
e 10 del verbale ex art. 711 c.p.c del 21/6/21, con delega ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente modularla tenuto conto delle esigenze dei minori e dell'andamento degli interventi di sostegno al nucleo che verranno avviati;
6) invita i genitori a collaborare, nell'interesse dei figli, con i Servizi Sociali e ad attenersi alle indicazioni dagli stessi fornite, avvertendoli che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
5) Nomina in favore dei minori un Curatore Speciale, individuato nella persona dell'avvocato
[...] del Foro di Milano, che dovrà rappresentare i minori, e che, in collaborazione con i Servizi CP_2
Sociali dell'Ente affidatario, dovrà seguire, promuovere e garantire l'attivazione degli interventi di sostegno piscologico/psicoterapico ed educativi delegati, verificandone l'andamento; il Curatore
Speciale dovrà, inoltre, monitorare le condizioni di benessere psicofisico dei minori, nonché monitorare e promuovere il percorso di rasserenamento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, attentamente monitorando la qualità della relazione genitori-figli;
6) assegna al Curatore termine fino al 16 giugno 2023 per costituirsi in giudizio;
Pt_2
8) dispone che i Servizi Sociali del comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, trasmettano al Tribunale, entro il 30 settembre 2023, una relazione di aggiornamento sulle condizioni di benessere psicofisico dei minori e delle parti, sulla qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare e sull'andamento degli interventi di sostegno delegati, immediatamente segnalando a questa AG situazioni di pregiudizio per i minori che ne richiedano l'intervento;
9) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figli), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui da Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
Nomina Giudice istruttore sé stesso;
Sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di comparizione e trattazione con il deposito in via telematica di note scritte con le istanze e conclusioni da effettuarsi il 4 ottobre 2023.
Assegna alla parte ricorrente termine sino al 24 luglio 2023 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;
Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui all'art. 38 e167 c.p.c. e che oltre lo stesso temine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.
Si comunichi con urgenza alle parti, al Curatore Speciale avv. ed ai Servizi Sociali del CP_2 comune di Rho”.
I difensori di parte ricorrente e di parte resistente hanno depositato la memoria integrativa e la comparsa di costituzione e risposta rispettivamente in data 21/07/2023 ed in data 21/09/2023.
All'udienza così rinviata del 10/01/2024, il Giudice Istruttore, sentite le parti con i rispettivi difensori ed il Curatore Speciale dei minori, all'esito, ha rinviato per trattazione all'udienza del 22/02/2024 che ha sostituito ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, auspicabilmente congiunte, da depositarsi entro le ore 12.00 del 21/02/2024.
Nelle more, in data 03/04/2024, la resistente ha depositato un ricorso urgente di modifica parziale dei provvedimenti presidenziali provvisori come in atti.
Con ordinanza del 10/05/2024, anche sull'istanza urgente di modifica dei provvedimenti presidenziali, il Giudice Istruttore, ha così provveduto:
“Il Giudice istruttore dott.ssa Fulvia De Luca,
lette le note scritte depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale dei minori per l'udienza sostituita del 22 aprile 2024;
rilevato che la difesa ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità del ricorso di divorzio CP_1 chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; vista l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali depositata da con Controparte_1 richiesta di CTU medico-psicologica sul nucleo familiare, invio di presso il SERD ed Parte_1 il NOA per verificare periodicamente l'eventuale di sostanze da parte dello stesso, regolamentazione della frequentazione paterna alla presenza di un educatore;
lette le relazioni dei Servizi Sociali delegati trasmesse in data 18 e 22 aprile 2024;
rilevato che la situazione relazionale tra le parti continua ad essere caratterizzata da elevata conflittualità, con reciproche accuse di inadeguatezze genitoriali e coinvolgimento die figli minori nel conflitto;
rilevato che i Servizi Sociali hanno nuovamente segnalato che i genitori faticano a focalizzarsi sui bisogni dei figli;
rilevato che non risulta ancora avviato il percorso di sostegno alla genitorialità per le parti di cui si ribadisce l'urgenza anche in considerazione dei recenti fatti così come lamentati dalla ed CP_1 integralmente contestati dal Pt_1
evidenziato, invece, che i genitori hanno avviato privatamente il percorso di sostegno psicologico per con ripartizione al 50% dei costi;
Per_3
evidenziato, in particolare, che in relazione all'accadimento del 17 marzo 2024 i genitori hanno reso due ricostruzioni assolutamente divergenti sia con riferimento alle condotte che sarebbero state tenute dal padre che con riferimento ai vissuti dei figli minori che, comunque, incontrati dal Curatore
Speciale, non sono apparsi intimoriti ma solo “…molto seccati rispetto al fatto che il padre li abbia costretti a permanere per molte ore, troppe ore….nel ristorante scelto per festeggiare il compleanno di , per cui hanno raccontato di essersi annoiati…” (vedi note del Curatore Speciale del Per_3
22/4/24);
visionati i video della giornata prodotti dalla difesa paterna dai quali appare emergere un contesto estremamente familiare con la presenza di bambini e ragazzi, tra loro cugini;
ritenuto, tuttavia, che la gravità dei fatti lamentati dalla madre imponga, a tutela dei minori ed in funzione dell'assunzione di provvedimenti nell'interesse prioritario dei medesimi, un accertamento presso il per verificare l'eventuale stato di uso/abuso di sostanze alcoliche da parte di CP_6
; Parte_1
rilevato, altresì, di delegare ai Servizi Sociali, che hanno già effettuato una prima indagine psicosociale sul nucleo familiare, lo svolgimento di un'integrazione di indagine sui contesti familiari allargati dei genitori, in particolare nuovi compagni, e, comunque, figure stabili presenti nei rispettivi contesti, al fine di acquisire tutti gli elementi utili e necessari ad assumere, nell'attualità, i provvedimenti maggiormente rispondenti all'interesse dei figli minori in punto responsabilità genitoriale, collocamento e modalità e tempi di frequentazione del genitore non collocatario prevalente;
ritenuto di disporre, nelle more degli accertamenti delegati, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla qualità della relazione genitore-figli, un intervento di educativa domiciliare in contesto paterno e materno, con osservazione da parte di un educatore della relazione medesima;
ritenuto, allo stato, in attesa degli accertamenti di cui sopra, di confermare l'attuale regolamentazione della frequentazione paterna confermando l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente modularla e/o regolamentarla con le modalità ed i temi maggiormente tutelanti e rispondenti alle esigenze dei figli, sentiti gli stessi;
P.Q.M.
1) richiamata l'ordinanza presidenziale del 4 maggio 2023 con tutti gli incarichi già conferiti, dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti SERT/NOA, ciascuno per quanto di competenza, effettuino ed avvino i seguenti accertamenti ed interventi:
- verifica dell'eventuale stato di uso/abuso di sostanze alcoliche da parte di con Parte_1 eventuale attivazione di percorsi terapeutici di recupero;
- integrazione di indagine psico-sociale sui contesti familiari allargati dei genitori, in particolare nuovi compagni, e, comunque, figure stabili presenti nei rispettivi contesti;
-intervento di educativa domiciliare in contesto paterno e materno;
- intervento di sostegno alla genitorialità per le parti;
-verifica e monitoraggio dell'intervento di sostegno psicologico per con acquisizione da parte Per_3 del Curatore Speciale, con deposito telematico entro la prossima udienza, di una relazione di restituzione sulle condizioni di benessere di e sull'andamento del percorso;
Per_3
2) conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Rho di strettamente monitorare le condizioni di benessere psicofisico dei minori e la qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, provvedendo ad eventualmente diversamente modulare la frequentazione paterna con le modalità ed i temi maggiormente tutelanti e rispondenti alle esigenze dei figli, sentiti gli stessi;
3) assegna ai Servizi Sociali del Comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti SERT/NOA, di trasmettere una relazione di aggiornamento su tutti gli accertamenti ed interventi delegati entro il 30 settembre 2024;
4) assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.;
5) fissa per esame e discussione sui mezzi di prova l'udienza del 9 ottobre 2024 ore 9.30, riservando all'esito ogni valutazione e determinazione.
Si comunichi con urgenza alle parti, al Curatore Speciale dei minori, avv. ed ai CP_2
Servizi Sociali del Comune di Rho”. All'udienza del 09/10/2024, il Giudice Istruttore, ha sentito le parti con i rispettivi difensori ed il
Curatore Speciale dei minori.
All'esito, si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva assunta alla suindicata udienza del 09/10/2024, il Giudice Istruttore, in data 17/10/2024, ha reso l'ordinanza provvisoria ed istruttoria di seguito riportata:
“ Viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dalle parti;
esaminata l'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 24/9/24; vista la nota di aggiornamento del Curatore Speciale dei minori depositata in data 13/9/24 e l'allegata relazione sull'intervento di sostegno psicologico in corso in favore di;
Per_3
visti gli esiti dell'udienza del 9/10/24; rilevato che sono ancora in corso gli accertamenti delegati al SERD, è stato da poco avviato il sostegno alla genitorialità per le parti e l'educativa domiciliare in contesto materno, mentre non è stata ancora avviata quella in contesto paterno stante l'interruzione della frequentazione tra il padre e ed ( prende accordi diretti con il genitore andandolo a trovare in negozio); Per_3 Per_2 Per_1
ritenuto, dunque, necessario - ai fini dei richiesti provvedimenti, anche eventualmente di carattere istruttorio, sulle questioni attinenti la responsabilità genitoriale e le modalità di frequentazione genitori-figli, attendere l'esito degli accertamenti presso il Serd e la trasmissione di relazioni di aggiornamento sull'andamento degli interventi di sostegno alla genitorialità ed ADM, sollecitando, ove ne sussistano le condizioni, l'avvio dell'ADM in contesto paterno;
rilevata la tardività della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte ricorrente con tutte le conseguenti preclusioni ed inutilizzabilità dei documenti allegati alla memoria medesima;
viste le istanze istruttorie avanzate dalla resistente;
considerate le contrapposte ricostruzioni sull'effettiva consistenza patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché la necessità di aggiornare la documentazione fiscale delle parti;
P.Q.M.
1) ordina alle parti di depositare in via telematica entro il 15/1/25 le ultime dichiarazioni fiscali;
2) ordina ex art. 210 c.p.c. a di depositare entro il 15/1/25 la seguente documentazione: Parte_1
tutti i documenti elencati al punto n. 5, 6, 7, 8 e 9 relativi al periodo gennaio 2021 fino al dicembre
2024) delle richieste in via istruttoria di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 10///24 di parte resistente;
3) dichiara la tardività della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte ricorrente con tutte le conseguenti preclusioni ed inutilizzabilità dei documenti allegati alla memoria medesima;
4) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialisti SERD, completino la valutazione tossicologica di , trasmettendo al Tribunale la relazione con Parte_1 gli esiti entro il 15/1/25;
5) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialisti, trasmettano al Tribunale entro il 15/1/25 una relazione di aggiornamento sugli interventi di sostegno alla genitorialità e di educativa domiciliare, da avviarsi, sussistendone le condizioni, anche in contesto paterno, come da delega già conferita;
6) rinvia per esame all'udienza del 12 febbraio 2025 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con d note scritte di trattazione da depositarsi entro le ore 12.00 del 11/2/25, riservando, all'esito, ogni ulteriore valutazione e determinazione anche di carattere istruttoria”.
Con successivo provvedimento del 12/02/2025, il Giudice Istruttore, ha così provveduto:
“ Il Giudice dott. Fulvia De Luca,
vista la relazione dei Servizi Sociali trasmessa in data 15/1/25;
viste le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale dei minori;
richiamata l'ordinanza del 17/10/24 e riservata al Collegio ogni valutazione sull'ottemperanza agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. con tutte le conseguenti valutazioni ex art. 116 c.p.c.;
ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note di trattazione sostitutive dell'odierna udienza;
Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 aprile 2025 che sostituisce con note scritte da depositarsi entro le ore 12.00 del 10/4/25”.
All'udienza sostituita del 10/04/2025, il Giudice Istruttore, viste le note di trattazione scritte depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale dei minori che hanno precisato le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 settembre 2025. Sul materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è completo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore in data 12/02/2025 che ha respinto, in quanto inammissibili, le istanze di prove articolate dalle parti e su cui la parte resistente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni delle parti, gli approfondimenti, gli interventi ed il monitoraggio svolto dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario del
Comune di Rho nonché le ulteriori risultanze acquisite anche per il tramite del Curatore Speciale dei minori consentono di assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale ed alle questioni economiche.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto del tutto superfluo alla luce degli elementi dedotti ed acquisiti, nonché pregiudizievole per gli stessi minori, già gravemente coinvolti nel conflitto genitoriale.
Sulla domanda di divorzio
Rileva preliminarmente il Collegio che la parte resistente ha rinunciato all'eccezione di riconciliazione dei coniugi.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Milano con decreto in data
30/06/2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 08/11/2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dunque, si ritiene accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale vigente, con affidamento dei minori , e ai Servizi Sociali. Per_1 Per_2 Per_3 In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente, anche in adesione alle conclusioni rassegnate dal Curatore Speciale dei minori, ha chiesto la conferma dell'affido dei medesimi minori all'Ente.
La parte resistente ha, invece, domandato di disporre l'affidamento esclusivo a sé di , Per_1 Per_2
e Per_3
Evidenzia il Tribunale che, nonostante la presa in carico del nucleo familiare e l'attivazione degli interventi delegati in favore del nucleo medesimo, la situazione relazionale tra le parti non ha subito alcuna positiva evoluzione.
Come risulta anche dall'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali affidatari in data 15/01/2025,
i genitori sono ancora fortemente incentrati sulle ragioni della separazione;
continuano ad imputarsi le cause del fallimento dell'unione familiare;
manifestano grave reciproca sfiducia nelle rispettive competenze genitoriali;
non sono sintonizzati sui bisogni dei figli minori ancora gravemente coinvolti nel pervicace e persistente conflitto genitoriale.
All'interno del nucleo familiare si sono cronicizzati meccanismi relazionali altamente disfunzionali con ricadute negative nel rapporto padre-figli i quali, seppur con differente intensità, manifestano comportamenti oppositivi nei confronti del genitore.
Il padre, ad oggi, non è riuscito ad offrire ai minori un contesto abitativo stabile ed adeguato;
la frequentazione è discontinua (cfr relazione Servizi Sociali del 15 gennaio 2025).
La madre, lungi dal favorire la relazione padre-figli, non è in grado di preservare i figli dal conflitto con l'ex coniuge rimandando ai minori un'immagine altamente svalutata del padre.
Emblematico è l'asserito abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti: gli esami disposti hanno dato esito negativo ( cfr relazione ASST del 28/10/2024).
Analoghe considerazioni valgono per il ricorrente che imputa alla resistente tutte le difficoltà relazionali con i figli minori.
Manca in entrambi i genitori una consapevole assunzione di responsabilità nella grave situazione determinatasi e nello stato di fragilità e di sofferenza dei figli.
Permangono, dunque, gravi criticità e carenze nelle competenze genitoriali di entrambi.
Quanto agli interventi avviati, si evidenzia che la coppia genitoriale prosegue, seppur con discontinuità, il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare di Rho.
prosegue il percorso di supporto psicologico privato, ritenuto di fondamentale importanza a Per_3 beneficio della minore. Relativamente all'intervento di educativa domiciliare, tale percorso prosegue con regolarità e con esiti positivi presso il domicilio materno;
l'intervento non è stato attivato presso il domicilio paterno attesa la mancanza di stabilità del contesto abitativo del padre.
Allo stato, dunque, non può che essere confermato il regime di affidamento dei minori ai Servizi
Sociali con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti e delega ai Servizi medesimi della prosecuzione e/o attivazione di tutti gli interventi già disposti in favore del nucleo familiare, nel prioritario interesse dei figli minori.
Va, inoltre, confermato il collocamento dei minori presso la madre che, ad oggi, è la figura affettiva di riferimento, con delega al Servizio Sociale della regolamentazione dei tempi e delle modalità della frequentazione paterna.
Si provvede come da dispositivo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa familiare sita a Rho (MI), via Tito Livio n. 18, oggetto di comproprietà tra il ricorrente e la di lui madre e fratelli, alla madre in qualità di genitore collocatario dei figli minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
Sul contributo al mantenimento della prole
Con ordinanza presidenziale del 04/05/2023, il Presidente f.f. ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 600,00 al mese (Euro 200,00 per ciascun figlio/a), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di confermare l'obbligo posto a suo carico.
La parte resistente ha, invece, chiesto il versamento da parte del ricorrente della somma mensile di
Euro 2.100,00 (Euro 700,00 per ciascun figlio/a) o in subordine, di Euro 1.5000,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è socio, unitamente ai suoi cinque fratelli, della società di famiglia “Lauren 82 s.n.c. di RE DO & co s.n.c.”, per una quota del valore nominale di Euro 1.733,35 (vedi doc. 6 del 15/01/2025).
La società di cui lo stesso risulta essere socio dipendente ha prodotto utili per Euro 54.968,21 nell'anno 2021, per Euro 65.875,41 nell'anno 2022 e per Euro 3.714,46 nell'anno 2023 (vedi docc.
7,8,9 del 15/01/2025). La suindicata società “Lauren 82 SNC” ha dichiarato di versare al signor da Settembre Parte_1
2022, la somma mensile di Euro 1.100,00 pur evidenziando l'eventuale possibilità di cessazione dell'attività atteso l'andamento negativo (vedi doc. 13 del 15/01/2025).
Non risulta depositato l'ultimo bilancio della società.
Non risulta provato l'andamento negativo della stessa.
Dal PF 2022 risulta che nel periodo di imposta 2021 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari ad Euro 12.824,00.
Dal PF 2023 risulta che nel periodo di imposta 2022 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari ad Euro 12.517,00.
Dal PF 2024 risulta che nel periodo di imposta 2023 il medesimo ha percepito un reddito complessivo lordo pari ad Euro 2.273,00.
Manca la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024.
Il reddito risultante dall'ultima dichiarazione in atti non è compatibile con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente (che in comparsa conclusionale ha riferito di un reddito di Euro 12.000-3.000,00 all'anno), nonché con le risultanze degli estratti del conto corrente in atti.
Dagli estratti del conto corrente presso “Banco BPM” di cui il ricorrente è titolare si evincono, infatti, versamenti mensili effettuati dalla società per Euro 1.100,00 negli interi anni solari 2023 e 2024 (vedi docc. 3 e 4 del 15/01/2025).
Peraltro, gli impegni economici assunti dal ricorrente nei confronti del coniuge e dei figli minori all'epoca della separazione consensuale, confermati quanto al contributo per il mantenimento dei minori dal Presidente f.f. nell'ordinanza presidenziale sopra riportata, erano già incompatibili con i redditi dichiarati.
Grava sul ricorrente un esborso mensile di Euro 347,00 per un finanziamento contratto nel 2022 con scadenza ottobre 2027 (vedi doc. 9 del 08/11/2022).
Il ricorrente, che ha riferito di essersi trasferito presso l'abitazione della di lui madre, non risulta sostenere esborsi a titolo di oneri abitativi.
Quanto al suo patrimonio immobiliare, lo stesso ha acquistato per successione ereditaria, unitamente alla madre ed ai fratelli, la comproprietà di diversi immobili.
Infatti, dalla documentazione in atti del 30/03/2023 a lui riferita, depositata dalla resistente ed allo stato non aggiornata dal ricorrente, risulta che lo stesso è proprietario, unitamente ad altri undici soggetti, degli immobili siti a Pogliano Milanese (MI), via Paleari n. 40/42; a Rho (MI) rispettivamente in via San Martino n. 37, in Via Tito Livio n. 16 piano T, piano 1, piano TS1 ed in
Corso Giuseppe Garibaldi n. 110. Sul punto la resistente, nei suoi atti difensivi, ha riferito che la suindicata comproprietà si estende anche ad altri due terreni siti a San DO di Puglia (FG).
Quanto suesposto non è stato contestato dal ricorrente (vedi comparsa conclusionale di parte ricorrente del 09/06/2025).
Dalla documentazione in atti del 29/06/2024, risulta che il ricorrente unitamente agli altri comproprietari, in data 21/06/2021 ed in data 20/05/2022, ha venduto pro quota due immobili siti rispettivamente a Rho, via Filippo Corridoni n. 5 ed a Pogliano Milanese, via Monsignor Paleari n.
46 e dalla quale vendita ha riferito di aver percepito le rispettive somme di circa Euro 13.000,00 e di circa Euro 10.000,00 (vedi comparsa conclusionale di parte ricorrente).
è titolare di Partita Iva e lavora prestando attività di onicotecnica, presso il centro Controparte_1 estetico “La Fenice”.
Dal PF 2023 risulta che nell'anno d'imposta 2022 la stessa ha percepito un reddito complessivo lordo di Euro 1.286,00.
Dal PF 2024 risulta, invece, che nell'anno d'imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo lordo di Euro 648,00.
Null'altro è stato depositato dalla resistente.
Vive insieme ai suoi tre figli nella casa familiare sita a Rho, via Tito Livio n. 18, di proprietà del ricorrente.
Nonostante l'esiguità del reddito dichiarato, osserva il Tribunale che la resistente è di giovane età, integra capacità lavorativa e specifica professionalità.
La capacità reddituale della medesima è, pertanto, superiore ai redditi dichiarati.
La stessa deve, dunque, mettere a frutto le sue competenze attivandosi per incrementare l'attività lavorativa al fine di contribuire adeguatamente e proporzionalmente al mantenimento dei tre figli minori.
La frequentazione paterna è discontinua e, comunque, notevolmente inferiore rispetto agli ampi spazi di frequentazione previsti dalle parti all'epoca della separazione e confermati nell'ordinanza presidenziale sopra riportata.
Gli oneri di mantenimento diretto dei figli, le cui esigenze sono indiscutibilmente aumentate in ragione delle età raggiunta, sono ridotti.
Valutati tutti gli elementi qui emersi e considerata la scarsa attendibilità, per le ragioni sopra esposte della situazione reddituale delle parti, considerata comunque l'indubbia valenza economica dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, considerate, altresì, le aumentate esigenze dei figli minori, rapportate all'età degli stessi ed i ridotti tempi di permanenza dei figli presso il padre, reputa il Collegio di riquantificare il contributo paterno al mantenimento dei tre figli in complessivi Euro 750,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio/a) importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano nel giugno 2025 da intendersi qui richiamate.
Assegno Unico integralmente a favore della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli.
Sull'assegno per il coniuge
La resistente non ha insistito nella domanda di assegno di mantenimento che deve intendersi implicitamente rinunciata
Sulle spese di lite
Considerata la natura necessaria del giudizio sullo status, in applicazione del principio della soccombenza- la resistente è soccombente sulla domanda di affidamento esclusivo a sé dei figli minori, relativamente ai quali è stato confermato l'affidamento ai SS per le gravi carenze genitoriali di entrambi, risultanti anche dalla condotta processualmente tenuta dai medesimi;
la resistente ha, inoltre, ha dato corso ad accertamenti sull'asserito uso-abuso di sostanze stupefacenti che hanno dato esito negativo e che hanno comportato il prolungarsi dell'attività processuale;
la resistente ha, altresì, solo in corso di causa, rinunciato all'eccezione di improcedibilità della domanda di divorzio ed implicitamente rinunciato al mantenimento per sè; le parti sono parzialmente reciprocamente soccombenti sull'entità del contributo al mantenimento dei figli minori- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste per un terzo a carico della resistente, con compensazione tra le parti dei restanti due terzi.
Non sussistono le condizioni per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente non risultando provato il dolo o colpa grave, configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285; Cass. Civ. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ.
22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ. 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ. 11 febbraio 2014, n.
3003).
Le parti- che con il loro comportamento hanno determinato la necessità di nominare in favore dei minori un Curatore Speciale- vanno, infine, condannate a rifondere allo Stato, nella misura del 50% ciascuno, la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. Alice
Talpine, Curatore Speciale dei minori, ammessi al Gratuito Patrocinio come da delibera del COA in atti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Rho (MI) in data 23/09/2006, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune CP_1 medesimo (Anno 2006, N. 89, Parte II, Serie A);
2) Conferma ex artt. 333 c.c. l'affidamento dei figli minori , nato il [...], nato Per_1 Per_2 il 23/04/2010, e nata il [...], ai Servizi Sociali del Comune di Rho per un periodo di anni Per_3 due;
sei mesi prima della scadenza i Servizi Sociali affidatari segnaleranno alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali condizioni ostative all'esercizio della genitorialità condivisa;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3) Conferma il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre in Rho, via Tito Livio n.18;
4) Incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di regolamentare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, tenuto della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dell'andamento degli interventi di supporto in favore del nucleo, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, nell'interesse prioritario di , e ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio, di un Per_1 Per_2 Per_3 progressivo ampliamento, consolidamento e stabilizzazione;
5) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, il Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi ed i minori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
8) Dispone che l'affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi
(per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria:
salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, i Servizi Sociali affidatari segnalino la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
11) Incarica i Servizi Sociali affidatari di mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare avviando/proseguendo tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologici e socio educativi necessari o anche solo opportuni nel prioritario interesse di , e;
Per_1 Per_2 Per_3
14) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
15) Conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori ex art. 337 sexies c.c.;
16) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità della pubblicazione della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 750,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio/a), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione settembre
2026), oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del giugno di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
17) Assegno Unico interamente a favore della madre;
18) Rigetta la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.;
19)Condanna la resistente a rifondere a parte ricorrente un terzo delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2500,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi;
20) Condanna le parti a rifondere allo Stato, nella misura del 50% ciascuno, della somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. Alice Talpine, Curatore Speciale dei minori, ammessi al Gratuito Patrocinio come da delibera del COA in atti;
20) Manda il Cancelliere per la trasmissione di copia della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rho per l'annotazione sui Registri dello Stato
Civile e per quant'altro di sua competenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale dei minori ed ai Servizi Sociali e Specialistici del
Comune di Rho (MI).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 41513/2022 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
residente in [...]N. 18 20017 RHO ITALIA codice fiscale: C.F._1
con l'avv. FRANCESCA CAPUTO, come da procura in atti;
parte ricorrente contro
Controparte_1
Nata a RHO il 10/11/1982
Residente in VIA TITO LIVIO N. 18 20017 RHO ITALIA
Codice fiscale C.F._2
Con l'avv. VALERIA DE VELLIS, come da procura in atti: parte resistente e con Curatore Speciale dei figli minori e , nominato con CP_2 Per_1 Per_2 Per_3 ordinanza del 04/05/2023, in proprio;
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 22/12/2022
Oggetto: Divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione sollevata da controparte:
Nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 in data 27.09.2006 nel Comune di Rho (MI); Controparte_1
2) mantenere l'affidamento dei figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) Per_1 Per_2
e (nata il [...]) al Comune di Rho, con limitazione della responsabilità genitoriale in Per_3 materia di salute, educazione e istruzione e con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare sita in Rho alla Via Tito Livio n. 18;
3) confermare l'assegnazione della suddetta casa familiare alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori;
4) disporre che i Servizi Sociali del Comune di Rho proseguano nella presa in carico del nucleo familiare;
l'attività di monitoraggio sul nucleo stesso e in particolare sui figli Controparte_3 minori;
l'intervento di educativa domiciliare a favore dei figli minori e come Controparte_3 supporto della genitorialità sia presso la casa familiare che presso quella della nonna paterna ove il padre ha traferito la propria residenza;
avviino-proseguano interventi di supporto socio-educativo- scolastico e/o di supporto psicologico per i minori;
5) disporre che i Servizi Sociali incaricati regolamentino la frequentazione tra il padre e i figli con modalità che verranno ritenute confacenti con l'interesse dei minori;
6) confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile di Euro 600,00 (euro 200 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, che sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione ad Aprile 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, che si intendono qui ritrascritte;
7) rilevato ed accertato il comportamento processuale di parte resistente, che ha inutilmente dilungato e ampliato i tempi e le spese del processo con accuse gravissime rivolte al marito - che hanno necessitato approfondimenti da parte dei Servizi coinvolti nonchè del Controparte_4
- rivelatesi tutte infondate, condannare la signor non solo alla rifusione delle
[...] CP_1 spese legali del ricorrente, ma anche al risarcimento del danno che verrà ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, parte ricorrente chiede di essere abilitata a prova contraria con i testi indicati nella memoria datata 29.07.2024, anche sui capitoli ivi dedotti”.
Conclusioni di parte resistente
“ VOGLIA IL TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione
NEL MERITO
In via principale
1. rigettare il ricorso avversario, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti;
In via riconvenzionale
2. disporre l'affidamento super esclusivo rafforzato, oppure, in subordine, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con stabile collocamento presso la stessa;
3. prevedere che il padre possa vedere i figli nei tempi e con le modalità (in ogni caso protette) decisi dai Servizi Sociali territorialmente competenti, presso lo Spazio Neutro o comunque in presenza di un educatore professionale individuato dai Servizi Sociali;
4. assegnare la casa coniugale sita a Rho, in Via Tito Livio n. 18, con annesse pertinenze (giardino, scantinato e cantina di pertinenza della casa), a , disponendo l'obbligo del GN Controparte_1 di pagare direttamente tutte le spese di consumo dell'abitazione (utenze); Pt_1
5. disporre l'obbligo a carico del GN di versare alla SI , in Parte_1 Controparte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno per il mantenimento dei tre figli, l'importo mensile non inferiore a € 2.100,00 (€ 700,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e comprensivo delle spese straordinarie dei minori che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, ponendo a carico del GN il 50% delle restanti spese straordinarie dei figli che richiedono il preventivo Parte_1 accordo dei genitori, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Milano;
In subordine al punto che precede:
5.bis disporre l'obbligo a carico del GN di versare alla SI , Parte_1 Controparte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno per il mantenimento dei tre figli, l'importo mensile non inferiore a € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, disponendo l'obbligo del GN di pagare e/o rimborsare alla SI Parte_1
il 50% delle spese straordinarie dei figli, così come disciplinate dal Protocollo del CP_1
Tribunale di Milano;
6. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere, a prova diretta e a prova contraria, i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 10 luglio 2024, dal n. 1) al n. 26), con i testi ivi indicati, nonché i capitoli nn. 27)
e 28), formulati a prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma, n.3 c.p.c. depositata in data
30 luglio 2024, con il teste ivi indicato;
2. confermare l'inammissibilità della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, delle domande ivi formulate e dei documenti allegati, in quanto tardivi, come dichiarato dal provvedimento del 17.10.2024;
3. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 29 luglio 2024, per i motivi di cui in atti;
4. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e/o generici e/o valutativi e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n.
3 c.p.c., del 29 luglio 2024, per tutti i motivi di cui in atti;
5. ammettere, in ogni caso, la SI a prova contraria sui capitoli di prova avversari CP_1 eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 30 luglio 2024, nonché con quello indicato nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 c.p.c. di parte depositata in data 10 luglio 2024; CP_1
6. ordinare al GN ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio di ogni Parte_1 documento fiscale, tributario, societario e bancario, relativo alla propria situazione economico- patrimoniale, ai redditi e al patrimonio dal gennaio 2022 a oggi;
7. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e
492-bis c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite dal GN ed eventualmente dalle società da lui anche Parte_1 indirettamente partecipate negli ultimi 5 anni, anche al di fuori di un rapporto continuativo;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle banche che risulteranno all'esito dell'interrogazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate di cui al punto che precede, oppure, in subordine, a , la Parte_1 produzione in giudizio della documentazione bancaria e degli estratti conto dei conti correnti e/o dei depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimenti e/o cassette di sicurezza di cui egli sia, o sia stato negli ultimi cinque anni, intestatario e/o cointestatario o, comunque, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne aveva la disponibilità, e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi e quanto meno degli ultimi 5 anni, con particolare riguardo al seguente istituto di credito:
- Banca Popolare di Milano;
- Mastercard;
- Allianz;
- ; C.F._3
9. ordinare, ex art. 210 c.p.c., a di produrre in giudizio copia degli estratti conto degli Parte_1 ultimi cinque anni di tutte le carte di credito, anche societarie e/o prepagate, di cui egli sia o sia stato intestatario e/o cointestatario o comunque utilizzatore;
10. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Società “ , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, oppure, in subordine, al GN , di depositare Parte_1 in giudizio copia degli estratti conto degli ultimi 5 anni di tutte le carte di credito/carte bancomat di cui la predetta società sia o sia stata negli ultimi 5 anni intestataria e di cui sia stato Parte_1 utilizzatore;
11. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, oppure, in subordine, al ricorrente, di depositare in giudizio copia dei bilanci aggiornati relativi agli ultimi 3 anni di esercizio, nonché copia dei libri sociali e contabili, verbali di assemblea, nonché tutta la documentazione non rinvenibile in pubblici registri;
12. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Società “ , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, di depositare in giudizio copia della documentazione attestante tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo (emolumenti, bonus, retribuzioni, TFM, rimborsi spese, finanziamenti soci, restituzioni finanziamenti soci e quant'altro) a;
Parte_1
13. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e di cui ai punti che precedono, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali
(in Italia e all'estero), sulla persona, sulle attività, sui beni posseduti, sul reddito e sul tenore di vita di (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Tito Livio n. 18, con particolare riguardo agli ultimi cinque anni, al fine di accertare i redditi effettivi e il complessivo patrimonio - mobiliare, immobiliare e societario - a lui riferibili, direttamente e indirettamente, i depositi bancari;
14. porre tutte le spese dei predetti accertamenti a carico del GN anche in via Parte_1 provvisoria.
La difesa chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”. CP_1
Conclusioni del Curatore Speciale dei minori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando:
1. confermare l'affido di , e al Comune di Rho in ordine Persona_4 Persona_5 Persona_6 alle scelte fondamentali in materia di salute, istruzione, educazione, tempi di permanenza con il genitore non collocatario e residenza abituale, oltre che relative ai tempi e alle modalità di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario prevalente, nonchè alle pratiche amministrative comprese quelle inerenti il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, per il periodo di due anni, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale rispetto alle suddette questioni, decisioni che saranno assunte dall'Ente, sentiti i genitori (almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio che ostino all'affidamento condiviso dei minori ai genitori);
2. confermare il collocamento dei minori , e presso e Persona_4 Persona_5 Persona_6 con la madre a Rho in via Tito Livio n.18, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. incaricare il Servizio Sociale del Comune di Rho di:
* regolamentare le frequentazioni padre-figli minori, anche in modo differente rispetto all'età e ai bisogni di ciascun minore, tenuto conto delle esigenze di , e nella loro Per_1 Per_2 Per_3 individualità e dell'andamento degli interventi di sostegno al nucleo, nonché valutando di avviare via via gli interventi di presidio/accompagnamento alla relazione più opportuni e facilitanti nell'interesse dei minori;
* proseguire e mantenere il servizio di educativa domiciliare nel contesto materno, con l'obiettivo di osservazione e supporto a favore dei minori;
* avviare e mantenere l'intervento educativo anche nel contesto abitativo paterno qualora sussistano i presupposti o comunque prevedendolo in un luogo idoneo e con le modalità ritenute adeguate alle esigenze dei minori, eventualmente differenziando tale intervento in relazione ai bisogni di ciascun minore, con l'obiettivo di recuperare/accompagnare/sostenere la relazione padre-figli;
* mantenere la presa in carico di presso la UONPIA territorialmente competente;
Per_3
* verificare la prosecuzione continuativa del supporto psicologico privato (dott.ssa di Per_7
come già avviato a favore della minore a spese dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_3
* avviare, se ritenuto, un monitoraggio psicologico a favore di;
Per_1
* proseguire il sostegno alla genitorialità a favore dei genitori;
* avviare ogni supporto socio/psico/educativo ritenuto necessario o anche solo opportuno a favore di , e;
Per_3 Per_1 Per_2
4. disporre che l'Ente Affidatario per il tramite dei Servizi Sociali svolga un'attenta e stretta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori (in particolare , vista la Per_3 condizione e anche l'età), trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni periodiche (quadrimestrali) di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sulla ripresa o meno dei rapporti tra i minori e il padre, sulle modalità di esercizio della funzione genitoriale da parte di ciascun genitore, e, in ogni caso, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni situazioni di pregiudizio per i minori medesimi che rendano necessaria l'assunzione di diversi provvedimenti nel superiore interesse dei minori;
5. autorizzare, qualora i genitori non prestino consenso, la dott.ssa psicologa della minore Per_7
, a lavorare in rete con il Servizio Sociale e l'educatrice domiciliare, oltre che a rapportarsi Per_3 con gli insegnanti (anche di sostegno) della minore;
6. invitare entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei minori, alle statuizioni del Tribunale e di prestare la massima ed autentica collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguenti situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale di entrambi o di uno solo;
7. confermare la seguente suddivisione dei periodi di sospensione scolastica, salvo migliore e diverso accordo:
a) durante le festività natalizie, ad anni alterni un genitore trascorrerà con i figli la Vigilia di Natale dalle ore 10.00 fino alle ore 10.00 del 25 dicembre, mentre l'altro genitore trascorrerà con i figli il giorno di Natale dalle ore 10.00 fino alle ore 10.00 del 26 dicembre. Per il restante periodo di chiusura degli istituti scolastici, fatto salvo quanto sopra circa il 24 e il 25 dicembre, un genitore potrà trascorrere con i figli il periodo dal 26 dicembre all'1 gennaio, mentre l'altro il periodo dal 1 gennaio al giorno dell'Epifania compreso sino alle ore 21.00, ad anni alterni tra loro;
b) durante le vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà metà del periodo di chiusura degli istituti scolastici, alternando di anno in anno il primo e il secondo periodo;
c) durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche consecutive, da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la decisione spetterà prioritariamente alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
d) i ponti seguiranno l'alternanza dei fine settimana;
8. confermare l'assegnazione della casa familiare sita a Rho in via Tito Livio n.18 alla madre in quanto prevalente collocataria dei minori;
9. disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla madre la somma pari a € 900,00 mensili rivalutabile annualmente ex indici ISTAT mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
10. confermare che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno necessarie per i minori così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, in particolare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. confermare che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese per il supporto psicologico privato (dott.ssa di;
Per_7 Per_3
12. disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito nella misura del 100% dalla madre”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Rho (MI) in Parte_1 Controparte_1 data 23/09/2006, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo (Anno 2006, N.
89, Parte II, Serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (il 21/04/2008), (il 23/04/2010) e (il Per_1 Per_2 Per_3
08/03/2016).
La separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Milano con decreto in data
30/06/2021.
Con ricorso depositato in data 08/11/2022 e regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente Pt_1 ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
[...] in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, di disporre il regime di affidamento genitoriale dei minori più tutelante per l'interesse di quest'ultimi, con collocamento degli stessi presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
di assegnare a sé la casa familiare sita a Rho (MI), via Tito
Livio n.18, di proprietà del medesimo unitamente alla di lui madre e fratelli;
in punto economico, di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di Euro 500,00, da versarsi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Linee Guida della Corte D'Appello di Milano del 14/11/2017.
Il Presidente f.f., con decreto del 15/12/2022, ha fissato l'udienza del 18/04/2023 per la comparizione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 31/03/2023, si è costituita la resistente eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso di divorzio per l'intervenuta riconciliazione dei coniugi e chiedendo al Tribunale adito di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori , Per_1 Per_2
e con collocamento dei medesimi presso di sé e con regolamentazione della frequentazione Per_3 paterna come in atti indicato. Ha, inoltre, domandato di disporre in suo favore l'assegnazione della casa familiare;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere rispettivamente, a titolo di mantenimento dei figli minori ed a titolo di mantenimento della resistente, rispettivamente, gli importi mensili non inferiori ad Euro 1.500,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio/a) e ad Euro 500,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie in favore dei figli, come da Linee Guida della Corte D'Appello di Milano del 14/11/2017.
All'udienza del 18/04/2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentite le parti ed i rispettivi difensori, si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della suindicata udienza, il Presidente f.f., in data
04/05/2023, ha reso l'ordinanza presidenziale di seguito riportata:
“ Letti gli atti ed i documenti di causa;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale in data
21/6/21, omologate con decreto del Tribunale di Milano del 30/6/21;
rilevato, in particolare, che le parti hanno previsto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre che avrebbe lasciato la casa familiare, un'ampia frequentazione paterna e la quantificazione in Euro 600,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e ad un contributo abitativo di Euro 250,00 al mese in favore della madre;
rilevato, tuttavia, che dopo l'udienza ex art. 711 c.p.c., a partire dall'ottobre del 2021, le parti hanno ripreso la coabitazione ma che la convivenza è diventata presto nuovamente intollerabile con il riaccendersi della conflittualità e reciproche denunce di aggressioni verbali e fisiche;
riservata al Collegio ogni valutazione e determinazione sull'eccezione di improcedibilità avanzata dalla resistente;
sentite le parti ed i rispettivi difensori all'udienza presidenziale del 18 aprile 2023;
considerata e valutata la preoccupante situazione relazionale tra le parti che reciprocamente si accusano di gravi fatti, anche penalmente rilevanti, con reciproche denunce, oltre che di rilevanti inadeguatezze genitoriali;
evidenziato che la grave conflittualità esistente tra le parti - che continuano a comunicare con modalità altamente disfunzionali e, comunque, gravemente pregiudizievoli per i figli minori che risultano coinvolti nel conflitto genitoriale – renda, allo stato, non concretamente esercitabile un'effettiva bigenitorialità incidendo, comunque, il conflitto medesimo, sulle competenze genitoriali delle parti, limitandole fortemente, sia sotto il profilo della capacità di cogliere e comprendere i bisogni affettivi ed emotivi dei figli, sia sotto il profilo della capacità di adeguatamente tutelarli preservandone la serenità, oltre che garantendo la figura genitoriale dell'altro; ritenuto, che, in siffatta complessa situazione, nell'interesse ed a tutela dei figli minori , nato Per_1 il 21/4/08, , nato il [...], e , nata il [...], sia necessario disporre l'affidamento dei Per_2 Per_3 minori medesimi al comune di Rho, con limitazione della responsabilità genitoriale in materia di salute, educazione ed istruzione;
ritenuto, altresì, necessario che i Servizi Sociali del comune di Rho, in collaborazione con i Servizi
Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, attuino l'immediata presa in carico del nucleo familiare in oggetto, con approfondimento delle competenze genitoriali delle parti e valutazione della condizione di benessere psicofisico dei minori, e con avvio di interventi di sostegno alla genitorialità
e di tipo psicologico in favore dei genitori, di un intervento educativo in contesto abitativo materno e paterno, ed eventualmente, ove necessario o anche solo opportuno, di un intervento di sostegno psicologico in favore dei minori, nell'interesse prioritario dei medesimi;
ritenuto che, allo stato, riservato all'esito degli accertamenti delegati ogni diversa valutazione e determinazione, i minori debbano rimanere collocati presso la madre che, secondo quanto riferito dalle stesse parti in udienza, si occupa in maniera prevalente, nella quotidianità, della cura e della gestione dei figli;
ritenuto, dunque, che la casa familiare sita in Rho, via Tito Livio n. 18, di cui il ricorrente è comproprietario unitamente alla madre e fratelli e dalla quale ha riferito di essersi allontanato dopo il rigetto del ricorso ex art. 342 bis c.c. al solo fine di evitare l'acuirsi della conflittualità con il coniuge, debba essere assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori ex art. 337 sexies c.c.; ritenuto, altresì, che debba essere prevista un'ampia frequentazione paterna così da garantire ai figli minori di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato anche con il genitore non collocatario prevalente, con delega ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente modularla tenuto conto delle esigenze dei minori, degli elementi che progressivamente emergeranno nel corso degli accertamenti delegati e dell'andamento degli interventi di sostegno al nucleo che verranno avviati;
invitati i genitori a collaborare, nell'interesse dei figli, con i Servizi Sociali e ad attenersi alle indicazioni dagli stessi fornite, avvertendoli che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
ritenuto, altresì, che la complessità della vicenda in esame ed il grave e preoccupante conflitto tra i genitori imponga la nomina di un curatore speciale che possa essere garante dell'interesse e della posizione sostanziale e processuale dei minori, considerata, nell'attualità, l'incapacità dei due genitori di adeguatamente tutelarli dalle modalità altamente disfunzionali che caratterizzano la loro relazione e di comprenderne i bisogni emotivi ed affettivi;
ritenuto che, per tali ragioni, deve essere nominato a , e un curatore speciale Per_1 Per_2 Per_3 che possa assumere il compito di rappresentarli e tutelarli in questa delicata fase processuale di accertamento e di avvio degli interventi di sostegno ritenuti necessari, in modo da assicurarne l'avvio e l'attuazione; quindi, il curatore speciale - qui nominato nella persona dell'avvocato CP_2 del Foro di Milano - dovrà rappresentare i minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale (Cass. Sez. II
3.1.2019 n. 9); il Curatore Speciale dovrà, dunque, in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, seguire, promuovere e garantire l'attivazione degli interventi di sostegno piscologico/psicoterapico ed educativi delegati, verificandone l'andamento; il Curatore Speciale dovrà, inoltre, monitorare le condizioni di benessere psicofisico dei minori, nonché monitorare e promuovere il percorso di rasserenamento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, attentamente monitorando la qualità della relazione genitori-figli; considerata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti così come risultante dalla documentazione prodotta e riservato al prosieguo del giudizio ogni accertamento ed approfondimento istruttorio, anche d'ufficio; evidenziato sin d'ora che i modesti redditi dichiarati dal ricorrente appaiono assolutamente incompatibili con gli impegni presi in sede di separazione consensuale;
evidenziato che anche la resistente dichiara redditi esigui pur avendo riferito di prestare da oltre due anni attività di onicotecnica presso un entro estetico;
considerata, comunque, la giovane età, la piena capacità lavorativa e la specifica professionalità della resistente che dovrà necessariamente mettere a frutto le sue competenze ed attivarsi per incrementare l'attività lavorativa al fine di contribuire adeguatamente e proporzionalmente al mantenimento die tre figli minori;
considerato, infine, l'indubbia valenza economica dell'assegnazione della casa familiare (cfr Cass.
Ord. 11 novembre 2021 n. 33606 secondo cui “l'assegnazione della casa familiare è un provvedimento distinto da quelli strettamente economici e viene disposta in considerazione delle esigenze della prole, tuttavia, è innegabile che essa possieda anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale”);
ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, considerate le esigenze dei figli minori, rapportate all'età degli stessi, nonché i tempi di permanenza dei figli presso il padre, il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento dei figli minori vada quantificato in Euro 600,00 al mese, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano che si richiamano integralmente;
rilevato che in sede di separazione consensuale le parti nulla avevano previsto a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge;
richiamato, comunque, tutto quanto sopra esposto in punto capacità lavorativa e reddituale della resistente;
riservato al prosieguo del giudizio ogni valutazione e determinazione in punto sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente del diritto all'assegno divorzile;
P.Q.M.
1) Dispone l'affidamento dei figli minori , nato il [...], , nato il [...], e , Per_1 Per_2 Per_3 nata il [...], al comune di Rho, con limitazione della responsabilità genitoriale in materia di salute, educazione ed istruzione;
2) dispone che i Servizi Sociali del comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, attuino con urgenza l'immediata presa in carico del nucleo familiare in oggetto con avvio, anche previo approfondimento delle competenze genitoriali delle parti e valutazione della condizione di benessere psicofisico dei minori, di un intervento di sostegno alla genitorialità e di tipo psicologico in favore dei genitori, di un intervento educativo in contesto abitativo materno e paterno, ed eventualmente di un intervento di sostegno psicologico in favore dei minori, nell'interesse prioritario dei medesimi;
3) dispone che i minori rimangano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa familiare di Rho via Tito Livio n. 18;
4) assegna la casa familiare alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori ex art. 337 sexies c.c.;
5) dispone che la frequentazione paterna avvenga con i tempi e le modalità di cui ai punti n. 5, 8, 9
e 10 del verbale ex art. 711 c.p.c del 21/6/21, con delega ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente modularla tenuto conto delle esigenze dei minori e dell'andamento degli interventi di sostegno al nucleo che verranno avviati;
6) invita i genitori a collaborare, nell'interesse dei figli, con i Servizi Sociali e ad attenersi alle indicazioni dagli stessi fornite, avvertendoli che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
5) Nomina in favore dei minori un Curatore Speciale, individuato nella persona dell'avvocato
[...] del Foro di Milano, che dovrà rappresentare i minori, e che, in collaborazione con i Servizi CP_2
Sociali dell'Ente affidatario, dovrà seguire, promuovere e garantire l'attivazione degli interventi di sostegno piscologico/psicoterapico ed educativi delegati, verificandone l'andamento; il Curatore
Speciale dovrà, inoltre, monitorare le condizioni di benessere psicofisico dei minori, nonché monitorare e promuovere il percorso di rasserenamento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, attentamente monitorando la qualità della relazione genitori-figli;
6) assegna al Curatore termine fino al 16 giugno 2023 per costituirsi in giudizio;
Pt_2
8) dispone che i Servizi Sociali del comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, trasmettano al Tribunale, entro il 30 settembre 2023, una relazione di aggiornamento sulle condizioni di benessere psicofisico dei minori e delle parti, sulla qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare e sull'andamento degli interventi di sostegno delegati, immediatamente segnalando a questa AG situazioni di pregiudizio per i minori che ne richiedano l'intervento;
9) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figli), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui da Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
Nomina Giudice istruttore sé stesso;
Sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di comparizione e trattazione con il deposito in via telematica di note scritte con le istanze e conclusioni da effettuarsi il 4 ottobre 2023.
Assegna alla parte ricorrente termine sino al 24 luglio 2023 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;
Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui all'art. 38 e167 c.p.c. e che oltre lo stesso temine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.
Si comunichi con urgenza alle parti, al Curatore Speciale avv. ed ai Servizi Sociali del CP_2 comune di Rho”.
I difensori di parte ricorrente e di parte resistente hanno depositato la memoria integrativa e la comparsa di costituzione e risposta rispettivamente in data 21/07/2023 ed in data 21/09/2023.
All'udienza così rinviata del 10/01/2024, il Giudice Istruttore, sentite le parti con i rispettivi difensori ed il Curatore Speciale dei minori, all'esito, ha rinviato per trattazione all'udienza del 22/02/2024 che ha sostituito ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, auspicabilmente congiunte, da depositarsi entro le ore 12.00 del 21/02/2024.
Nelle more, in data 03/04/2024, la resistente ha depositato un ricorso urgente di modifica parziale dei provvedimenti presidenziali provvisori come in atti.
Con ordinanza del 10/05/2024, anche sull'istanza urgente di modifica dei provvedimenti presidenziali, il Giudice Istruttore, ha così provveduto:
“Il Giudice istruttore dott.ssa Fulvia De Luca,
lette le note scritte depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale dei minori per l'udienza sostituita del 22 aprile 2024;
rilevato che la difesa ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità del ricorso di divorzio CP_1 chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; vista l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali depositata da con Controparte_1 richiesta di CTU medico-psicologica sul nucleo familiare, invio di presso il SERD ed Parte_1 il NOA per verificare periodicamente l'eventuale di sostanze da parte dello stesso, regolamentazione della frequentazione paterna alla presenza di un educatore;
lette le relazioni dei Servizi Sociali delegati trasmesse in data 18 e 22 aprile 2024;
rilevato che la situazione relazionale tra le parti continua ad essere caratterizzata da elevata conflittualità, con reciproche accuse di inadeguatezze genitoriali e coinvolgimento die figli minori nel conflitto;
rilevato che i Servizi Sociali hanno nuovamente segnalato che i genitori faticano a focalizzarsi sui bisogni dei figli;
rilevato che non risulta ancora avviato il percorso di sostegno alla genitorialità per le parti di cui si ribadisce l'urgenza anche in considerazione dei recenti fatti così come lamentati dalla ed CP_1 integralmente contestati dal Pt_1
evidenziato, invece, che i genitori hanno avviato privatamente il percorso di sostegno psicologico per con ripartizione al 50% dei costi;
Per_3
evidenziato, in particolare, che in relazione all'accadimento del 17 marzo 2024 i genitori hanno reso due ricostruzioni assolutamente divergenti sia con riferimento alle condotte che sarebbero state tenute dal padre che con riferimento ai vissuti dei figli minori che, comunque, incontrati dal Curatore
Speciale, non sono apparsi intimoriti ma solo “…molto seccati rispetto al fatto che il padre li abbia costretti a permanere per molte ore, troppe ore….nel ristorante scelto per festeggiare il compleanno di , per cui hanno raccontato di essersi annoiati…” (vedi note del Curatore Speciale del Per_3
22/4/24);
visionati i video della giornata prodotti dalla difesa paterna dai quali appare emergere un contesto estremamente familiare con la presenza di bambini e ragazzi, tra loro cugini;
ritenuto, tuttavia, che la gravità dei fatti lamentati dalla madre imponga, a tutela dei minori ed in funzione dell'assunzione di provvedimenti nell'interesse prioritario dei medesimi, un accertamento presso il per verificare l'eventuale stato di uso/abuso di sostanze alcoliche da parte di CP_6
; Parte_1
rilevato, altresì, di delegare ai Servizi Sociali, che hanno già effettuato una prima indagine psicosociale sul nucleo familiare, lo svolgimento di un'integrazione di indagine sui contesti familiari allargati dei genitori, in particolare nuovi compagni, e, comunque, figure stabili presenti nei rispettivi contesti, al fine di acquisire tutti gli elementi utili e necessari ad assumere, nell'attualità, i provvedimenti maggiormente rispondenti all'interesse dei figli minori in punto responsabilità genitoriale, collocamento e modalità e tempi di frequentazione del genitore non collocatario prevalente;
ritenuto di disporre, nelle more degli accertamenti delegati, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla qualità della relazione genitore-figli, un intervento di educativa domiciliare in contesto paterno e materno, con osservazione da parte di un educatore della relazione medesima;
ritenuto, allo stato, in attesa degli accertamenti di cui sopra, di confermare l'attuale regolamentazione della frequentazione paterna confermando l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente modularla e/o regolamentarla con le modalità ed i temi maggiormente tutelanti e rispondenti alle esigenze dei figli, sentiti gli stessi;
P.Q.M.
1) richiamata l'ordinanza presidenziale del 4 maggio 2023 con tutti gli incarichi già conferiti, dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti SERT/NOA, ciascuno per quanto di competenza, effettuino ed avvino i seguenti accertamenti ed interventi:
- verifica dell'eventuale stato di uso/abuso di sostanze alcoliche da parte di con Parte_1 eventuale attivazione di percorsi terapeutici di recupero;
- integrazione di indagine psico-sociale sui contesti familiari allargati dei genitori, in particolare nuovi compagni, e, comunque, figure stabili presenti nei rispettivi contesti;
-intervento di educativa domiciliare in contesto paterno e materno;
- intervento di sostegno alla genitorialità per le parti;
-verifica e monitoraggio dell'intervento di sostegno psicologico per con acquisizione da parte Per_3 del Curatore Speciale, con deposito telematico entro la prossima udienza, di una relazione di restituzione sulle condizioni di benessere di e sull'andamento del percorso;
Per_3
2) conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Rho di strettamente monitorare le condizioni di benessere psicofisico dei minori e la qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, provvedendo ad eventualmente diversamente modulare la frequentazione paterna con le modalità ed i temi maggiormente tutelanti e rispondenti alle esigenze dei figli, sentiti gli stessi;
3) assegna ai Servizi Sociali del Comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti SERT/NOA, di trasmettere una relazione di aggiornamento su tutti gli accertamenti ed interventi delegati entro il 30 settembre 2024;
4) assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.;
5) fissa per esame e discussione sui mezzi di prova l'udienza del 9 ottobre 2024 ore 9.30, riservando all'esito ogni valutazione e determinazione.
Si comunichi con urgenza alle parti, al Curatore Speciale dei minori, avv. ed ai CP_2
Servizi Sociali del Comune di Rho”. All'udienza del 09/10/2024, il Giudice Istruttore, ha sentito le parti con i rispettivi difensori ed il
Curatore Speciale dei minori.
All'esito, si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva assunta alla suindicata udienza del 09/10/2024, il Giudice Istruttore, in data 17/10/2024, ha reso l'ordinanza provvisoria ed istruttoria di seguito riportata:
“ Viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dalle parti;
esaminata l'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 24/9/24; vista la nota di aggiornamento del Curatore Speciale dei minori depositata in data 13/9/24 e l'allegata relazione sull'intervento di sostegno psicologico in corso in favore di;
Per_3
visti gli esiti dell'udienza del 9/10/24; rilevato che sono ancora in corso gli accertamenti delegati al SERD, è stato da poco avviato il sostegno alla genitorialità per le parti e l'educativa domiciliare in contesto materno, mentre non è stata ancora avviata quella in contesto paterno stante l'interruzione della frequentazione tra il padre e ed ( prende accordi diretti con il genitore andandolo a trovare in negozio); Per_3 Per_2 Per_1
ritenuto, dunque, necessario - ai fini dei richiesti provvedimenti, anche eventualmente di carattere istruttorio, sulle questioni attinenti la responsabilità genitoriale e le modalità di frequentazione genitori-figli, attendere l'esito degli accertamenti presso il Serd e la trasmissione di relazioni di aggiornamento sull'andamento degli interventi di sostegno alla genitorialità ed ADM, sollecitando, ove ne sussistano le condizioni, l'avvio dell'ADM in contesto paterno;
rilevata la tardività della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte ricorrente con tutte le conseguenti preclusioni ed inutilizzabilità dei documenti allegati alla memoria medesima;
viste le istanze istruttorie avanzate dalla resistente;
considerate le contrapposte ricostruzioni sull'effettiva consistenza patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché la necessità di aggiornare la documentazione fiscale delle parti;
P.Q.M.
1) ordina alle parti di depositare in via telematica entro il 15/1/25 le ultime dichiarazioni fiscali;
2) ordina ex art. 210 c.p.c. a di depositare entro il 15/1/25 la seguente documentazione: Parte_1
tutti i documenti elencati al punto n. 5, 6, 7, 8 e 9 relativi al periodo gennaio 2021 fino al dicembre
2024) delle richieste in via istruttoria di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 10///24 di parte resistente;
3) dichiara la tardività della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte ricorrente con tutte le conseguenti preclusioni ed inutilizzabilità dei documenti allegati alla memoria medesima;
4) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialisti SERD, completino la valutazione tossicologica di , trasmettendo al Tribunale la relazione con Parte_1 gli esiti entro il 15/1/25;
5) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Rho, in collaborazione con i Servizi Specialisti, trasmettano al Tribunale entro il 15/1/25 una relazione di aggiornamento sugli interventi di sostegno alla genitorialità e di educativa domiciliare, da avviarsi, sussistendone le condizioni, anche in contesto paterno, come da delega già conferita;
6) rinvia per esame all'udienza del 12 febbraio 2025 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con d note scritte di trattazione da depositarsi entro le ore 12.00 del 11/2/25, riservando, all'esito, ogni ulteriore valutazione e determinazione anche di carattere istruttoria”.
Con successivo provvedimento del 12/02/2025, il Giudice Istruttore, ha così provveduto:
“ Il Giudice dott. Fulvia De Luca,
vista la relazione dei Servizi Sociali trasmessa in data 15/1/25;
viste le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale dei minori;
richiamata l'ordinanza del 17/10/24 e riservata al Collegio ogni valutazione sull'ottemperanza agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. con tutte le conseguenti valutazioni ex art. 116 c.p.c.;
ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note di trattazione sostitutive dell'odierna udienza;
Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 aprile 2025 che sostituisce con note scritte da depositarsi entro le ore 12.00 del 10/4/25”.
All'udienza sostituita del 10/04/2025, il Giudice Istruttore, viste le note di trattazione scritte depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale dei minori che hanno precisato le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 settembre 2025. Sul materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è completo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore in data 12/02/2025 che ha respinto, in quanto inammissibili, le istanze di prove articolate dalle parti e su cui la parte resistente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni delle parti, gli approfondimenti, gli interventi ed il monitoraggio svolto dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario del
Comune di Rho nonché le ulteriori risultanze acquisite anche per il tramite del Curatore Speciale dei minori consentono di assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale ed alle questioni economiche.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto del tutto superfluo alla luce degli elementi dedotti ed acquisiti, nonché pregiudizievole per gli stessi minori, già gravemente coinvolti nel conflitto genitoriale.
Sulla domanda di divorzio
Rileva preliminarmente il Collegio che la parte resistente ha rinunciato all'eccezione di riconciliazione dei coniugi.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Milano con decreto in data
30/06/2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 08/11/2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dunque, si ritiene accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale vigente, con affidamento dei minori , e ai Servizi Sociali. Per_1 Per_2 Per_3 In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente, anche in adesione alle conclusioni rassegnate dal Curatore Speciale dei minori, ha chiesto la conferma dell'affido dei medesimi minori all'Ente.
La parte resistente ha, invece, domandato di disporre l'affidamento esclusivo a sé di , Per_1 Per_2
e Per_3
Evidenzia il Tribunale che, nonostante la presa in carico del nucleo familiare e l'attivazione degli interventi delegati in favore del nucleo medesimo, la situazione relazionale tra le parti non ha subito alcuna positiva evoluzione.
Come risulta anche dall'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali affidatari in data 15/01/2025,
i genitori sono ancora fortemente incentrati sulle ragioni della separazione;
continuano ad imputarsi le cause del fallimento dell'unione familiare;
manifestano grave reciproca sfiducia nelle rispettive competenze genitoriali;
non sono sintonizzati sui bisogni dei figli minori ancora gravemente coinvolti nel pervicace e persistente conflitto genitoriale.
All'interno del nucleo familiare si sono cronicizzati meccanismi relazionali altamente disfunzionali con ricadute negative nel rapporto padre-figli i quali, seppur con differente intensità, manifestano comportamenti oppositivi nei confronti del genitore.
Il padre, ad oggi, non è riuscito ad offrire ai minori un contesto abitativo stabile ed adeguato;
la frequentazione è discontinua (cfr relazione Servizi Sociali del 15 gennaio 2025).
La madre, lungi dal favorire la relazione padre-figli, non è in grado di preservare i figli dal conflitto con l'ex coniuge rimandando ai minori un'immagine altamente svalutata del padre.
Emblematico è l'asserito abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti: gli esami disposti hanno dato esito negativo ( cfr relazione ASST del 28/10/2024).
Analoghe considerazioni valgono per il ricorrente che imputa alla resistente tutte le difficoltà relazionali con i figli minori.
Manca in entrambi i genitori una consapevole assunzione di responsabilità nella grave situazione determinatasi e nello stato di fragilità e di sofferenza dei figli.
Permangono, dunque, gravi criticità e carenze nelle competenze genitoriali di entrambi.
Quanto agli interventi avviati, si evidenzia che la coppia genitoriale prosegue, seppur con discontinuità, il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare di Rho.
prosegue il percorso di supporto psicologico privato, ritenuto di fondamentale importanza a Per_3 beneficio della minore. Relativamente all'intervento di educativa domiciliare, tale percorso prosegue con regolarità e con esiti positivi presso il domicilio materno;
l'intervento non è stato attivato presso il domicilio paterno attesa la mancanza di stabilità del contesto abitativo del padre.
Allo stato, dunque, non può che essere confermato il regime di affidamento dei minori ai Servizi
Sociali con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti e delega ai Servizi medesimi della prosecuzione e/o attivazione di tutti gli interventi già disposti in favore del nucleo familiare, nel prioritario interesse dei figli minori.
Va, inoltre, confermato il collocamento dei minori presso la madre che, ad oggi, è la figura affettiva di riferimento, con delega al Servizio Sociale della regolamentazione dei tempi e delle modalità della frequentazione paterna.
Si provvede come da dispositivo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa familiare sita a Rho (MI), via Tito Livio n. 18, oggetto di comproprietà tra il ricorrente e la di lui madre e fratelli, alla madre in qualità di genitore collocatario dei figli minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
Sul contributo al mantenimento della prole
Con ordinanza presidenziale del 04/05/2023, il Presidente f.f. ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 600,00 al mese (Euro 200,00 per ciascun figlio/a), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di confermare l'obbligo posto a suo carico.
La parte resistente ha, invece, chiesto il versamento da parte del ricorrente della somma mensile di
Euro 2.100,00 (Euro 700,00 per ciascun figlio/a) o in subordine, di Euro 1.5000,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è socio, unitamente ai suoi cinque fratelli, della società di famiglia “Lauren 82 s.n.c. di RE DO & co s.n.c.”, per una quota del valore nominale di Euro 1.733,35 (vedi doc. 6 del 15/01/2025).
La società di cui lo stesso risulta essere socio dipendente ha prodotto utili per Euro 54.968,21 nell'anno 2021, per Euro 65.875,41 nell'anno 2022 e per Euro 3.714,46 nell'anno 2023 (vedi docc.
7,8,9 del 15/01/2025). La suindicata società “Lauren 82 SNC” ha dichiarato di versare al signor da Settembre Parte_1
2022, la somma mensile di Euro 1.100,00 pur evidenziando l'eventuale possibilità di cessazione dell'attività atteso l'andamento negativo (vedi doc. 13 del 15/01/2025).
Non risulta depositato l'ultimo bilancio della società.
Non risulta provato l'andamento negativo della stessa.
Dal PF 2022 risulta che nel periodo di imposta 2021 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari ad Euro 12.824,00.
Dal PF 2023 risulta che nel periodo di imposta 2022 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari ad Euro 12.517,00.
Dal PF 2024 risulta che nel periodo di imposta 2023 il medesimo ha percepito un reddito complessivo lordo pari ad Euro 2.273,00.
Manca la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024.
Il reddito risultante dall'ultima dichiarazione in atti non è compatibile con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente (che in comparsa conclusionale ha riferito di un reddito di Euro 12.000-3.000,00 all'anno), nonché con le risultanze degli estratti del conto corrente in atti.
Dagli estratti del conto corrente presso “Banco BPM” di cui il ricorrente è titolare si evincono, infatti, versamenti mensili effettuati dalla società per Euro 1.100,00 negli interi anni solari 2023 e 2024 (vedi docc. 3 e 4 del 15/01/2025).
Peraltro, gli impegni economici assunti dal ricorrente nei confronti del coniuge e dei figli minori all'epoca della separazione consensuale, confermati quanto al contributo per il mantenimento dei minori dal Presidente f.f. nell'ordinanza presidenziale sopra riportata, erano già incompatibili con i redditi dichiarati.
Grava sul ricorrente un esborso mensile di Euro 347,00 per un finanziamento contratto nel 2022 con scadenza ottobre 2027 (vedi doc. 9 del 08/11/2022).
Il ricorrente, che ha riferito di essersi trasferito presso l'abitazione della di lui madre, non risulta sostenere esborsi a titolo di oneri abitativi.
Quanto al suo patrimonio immobiliare, lo stesso ha acquistato per successione ereditaria, unitamente alla madre ed ai fratelli, la comproprietà di diversi immobili.
Infatti, dalla documentazione in atti del 30/03/2023 a lui riferita, depositata dalla resistente ed allo stato non aggiornata dal ricorrente, risulta che lo stesso è proprietario, unitamente ad altri undici soggetti, degli immobili siti a Pogliano Milanese (MI), via Paleari n. 40/42; a Rho (MI) rispettivamente in via San Martino n. 37, in Via Tito Livio n. 16 piano T, piano 1, piano TS1 ed in
Corso Giuseppe Garibaldi n. 110. Sul punto la resistente, nei suoi atti difensivi, ha riferito che la suindicata comproprietà si estende anche ad altri due terreni siti a San DO di Puglia (FG).
Quanto suesposto non è stato contestato dal ricorrente (vedi comparsa conclusionale di parte ricorrente del 09/06/2025).
Dalla documentazione in atti del 29/06/2024, risulta che il ricorrente unitamente agli altri comproprietari, in data 21/06/2021 ed in data 20/05/2022, ha venduto pro quota due immobili siti rispettivamente a Rho, via Filippo Corridoni n. 5 ed a Pogliano Milanese, via Monsignor Paleari n.
46 e dalla quale vendita ha riferito di aver percepito le rispettive somme di circa Euro 13.000,00 e di circa Euro 10.000,00 (vedi comparsa conclusionale di parte ricorrente).
è titolare di Partita Iva e lavora prestando attività di onicotecnica, presso il centro Controparte_1 estetico “La Fenice”.
Dal PF 2023 risulta che nell'anno d'imposta 2022 la stessa ha percepito un reddito complessivo lordo di Euro 1.286,00.
Dal PF 2024 risulta, invece, che nell'anno d'imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo lordo di Euro 648,00.
Null'altro è stato depositato dalla resistente.
Vive insieme ai suoi tre figli nella casa familiare sita a Rho, via Tito Livio n. 18, di proprietà del ricorrente.
Nonostante l'esiguità del reddito dichiarato, osserva il Tribunale che la resistente è di giovane età, integra capacità lavorativa e specifica professionalità.
La capacità reddituale della medesima è, pertanto, superiore ai redditi dichiarati.
La stessa deve, dunque, mettere a frutto le sue competenze attivandosi per incrementare l'attività lavorativa al fine di contribuire adeguatamente e proporzionalmente al mantenimento dei tre figli minori.
La frequentazione paterna è discontinua e, comunque, notevolmente inferiore rispetto agli ampi spazi di frequentazione previsti dalle parti all'epoca della separazione e confermati nell'ordinanza presidenziale sopra riportata.
Gli oneri di mantenimento diretto dei figli, le cui esigenze sono indiscutibilmente aumentate in ragione delle età raggiunta, sono ridotti.
Valutati tutti gli elementi qui emersi e considerata la scarsa attendibilità, per le ragioni sopra esposte della situazione reddituale delle parti, considerata comunque l'indubbia valenza economica dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, considerate, altresì, le aumentate esigenze dei figli minori, rapportate all'età degli stessi ed i ridotti tempi di permanenza dei figli presso il padre, reputa il Collegio di riquantificare il contributo paterno al mantenimento dei tre figli in complessivi Euro 750,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio/a) importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano nel giugno 2025 da intendersi qui richiamate.
Assegno Unico integralmente a favore della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli.
Sull'assegno per il coniuge
La resistente non ha insistito nella domanda di assegno di mantenimento che deve intendersi implicitamente rinunciata
Sulle spese di lite
Considerata la natura necessaria del giudizio sullo status, in applicazione del principio della soccombenza- la resistente è soccombente sulla domanda di affidamento esclusivo a sé dei figli minori, relativamente ai quali è stato confermato l'affidamento ai SS per le gravi carenze genitoriali di entrambi, risultanti anche dalla condotta processualmente tenuta dai medesimi;
la resistente ha, inoltre, ha dato corso ad accertamenti sull'asserito uso-abuso di sostanze stupefacenti che hanno dato esito negativo e che hanno comportato il prolungarsi dell'attività processuale;
la resistente ha, altresì, solo in corso di causa, rinunciato all'eccezione di improcedibilità della domanda di divorzio ed implicitamente rinunciato al mantenimento per sè; le parti sono parzialmente reciprocamente soccombenti sull'entità del contributo al mantenimento dei figli minori- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste per un terzo a carico della resistente, con compensazione tra le parti dei restanti due terzi.
Non sussistono le condizioni per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente non risultando provato il dolo o colpa grave, configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285; Cass. Civ. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ.
22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ. 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ. 11 febbraio 2014, n.
3003).
Le parti- che con il loro comportamento hanno determinato la necessità di nominare in favore dei minori un Curatore Speciale- vanno, infine, condannate a rifondere allo Stato, nella misura del 50% ciascuno, la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. Alice
Talpine, Curatore Speciale dei minori, ammessi al Gratuito Patrocinio come da delibera del COA in atti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Rho (MI) in data 23/09/2006, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune CP_1 medesimo (Anno 2006, N. 89, Parte II, Serie A);
2) Conferma ex artt. 333 c.c. l'affidamento dei figli minori , nato il [...], nato Per_1 Per_2 il 23/04/2010, e nata il [...], ai Servizi Sociali del Comune di Rho per un periodo di anni Per_3 due;
sei mesi prima della scadenza i Servizi Sociali affidatari segnaleranno alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali condizioni ostative all'esercizio della genitorialità condivisa;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3) Conferma il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre in Rho, via Tito Livio n.18;
4) Incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di regolamentare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, tenuto della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dell'andamento degli interventi di supporto in favore del nucleo, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, nell'interesse prioritario di , e ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio, di un Per_1 Per_2 Per_3 progressivo ampliamento, consolidamento e stabilizzazione;
5) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, il Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi ed i minori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
8) Dispone che l'affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi
(per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria:
salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, i Servizi Sociali affidatari segnalino la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
11) Incarica i Servizi Sociali affidatari di mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare avviando/proseguendo tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologici e socio educativi necessari o anche solo opportuni nel prioritario interesse di , e;
Per_1 Per_2 Per_3
14) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
15) Conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori ex art. 337 sexies c.c.;
16) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità della pubblicazione della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 750,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio/a), da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione settembre
2026), oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del giugno di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
17) Assegno Unico interamente a favore della madre;
18) Rigetta la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.;
19)Condanna la resistente a rifondere a parte ricorrente un terzo delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2500,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi;
20) Condanna le parti a rifondere allo Stato, nella misura del 50% ciascuno, della somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. Alice Talpine, Curatore Speciale dei minori, ammessi al Gratuito Patrocinio come da delibera del COA in atti;
20) Manda il Cancelliere per la trasmissione di copia della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rho per l'annotazione sui Registri dello Stato
Civile e per quant'altro di sua competenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo sub 1).
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale dei minori ed ai Servizi Sociali e Specialistici del
Comune di Rho (MI).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato