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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 1007/23 e 2124/25 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv. Luigi Amato Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv. Elisa Nannucci CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi del 23.2.23 e del 29.3.25, successivamente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022
0016355492000 notificato in data 24.1.23 avente ad oggetto contributi IVS dal 2017 al 2022 dovuti in ragione della sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti quale socio della s.n.c. Hotel
Elio e successivo avviso di addebito n. 371 2025 0000171421 notificato in data 25.2.25 avente ad oggetto contributi ivs dal 2022 al 2024 dovuti per la medesima ragione.
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'intervenuta prescrizione nonché l'insussistenza dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, già dichiarata illegittima con sentenza n. 1198/2020 del Tribunale di Nola.
Chiedeva, pertanto, accertarsi non dovute le somme richieste, con vittoria di spese di lite.
CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza nel merito delle avverse pretese. Solo per l'odierna udienza l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso CP_3
l'intervenuto sgravio totale.
All'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ed infatti, la CP_2
CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_2
data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Tanto chiarito, dalla documentazione prodotta da ultimo dall' resistente risulta CP_3
effettivamente che la posizione debitoria del ricorrente è stata totalmente sgravata.
Sussiste, dunque, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del
CP_ contendere. L' ha emesso, in data 17.6.25, un provvedimento di sgravio relativo agli avvisi di addebito qui impugnati. Ciò rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Invero, nel merito l'opposizione è fondata e sarebbe stata comunque accolta.
In via preliminare, giova evidenziare che l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti è CP_ CP_ avvenuta d'ufficio da parte dell' a far data dal 1.1.2008 (cfr. memoria . Lo stesso Istituto puntualizza in memoria che l'avviso opposto ha ad oggetto contributi dovuti dall'istante in ragione della sua qualità di socio della snc Hotel Elio. Ne consegue che alcun rilievo assume, nel presente giudizio, la circostanza che il ricorrente sia altresì amministratore della società Controparte_4
Tanto premesso, quanto al merito, parte istante deduce il mancato possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nella “gestione commercianti”, come peraltro già accertato con sentenza n.
1198/2020, passata in giudicato (cfr. certificazione di non proposto appello, versata in atti da parte ricorrente)
Ebbene, il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato a monte l'illegittimità della iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti in ragione della sua qualità di socio della snc Hotel Elio, preclude all'odierno giudicante di vagliare nuovamente la legittimità della detta iscrizione su cui fondano anche gli avvisi di addebito qui impugnati, non essendovi evidenza di una nuova iscrizione d'ufficio (quale presupposto della pretesa contributiva sottesa all'avviso opposto) eseguita successivamente alla detta pronuncia.
Da ciò discende evidentemente l'illegittimità della pretesa contributiva di cui agli opposti avvisi fondandosi i medesimi su di un atto presupposto (iscrizione d'ufficio) già dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo tenendo CP_3
conto della bassa complessità della lite.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato e non dovute le somme sottese;
- condanna l' al pagamento in favore dell'istante delle spese processuali che liquida CP_1 in complessivi €. 2697,00, oltre spese forfettarie IVA, C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Nola, 8.7.25
IL GIUDICE
(dr.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 1007/23 e 2124/25 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv. Luigi Amato Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv. Elisa Nannucci CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi del 23.2.23 e del 29.3.25, successivamente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022
0016355492000 notificato in data 24.1.23 avente ad oggetto contributi IVS dal 2017 al 2022 dovuti in ragione della sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti quale socio della s.n.c. Hotel
Elio e successivo avviso di addebito n. 371 2025 0000171421 notificato in data 25.2.25 avente ad oggetto contributi ivs dal 2022 al 2024 dovuti per la medesima ragione.
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'intervenuta prescrizione nonché l'insussistenza dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, già dichiarata illegittima con sentenza n. 1198/2020 del Tribunale di Nola.
Chiedeva, pertanto, accertarsi non dovute le somme richieste, con vittoria di spese di lite.
CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza nel merito delle avverse pretese. Solo per l'odierna udienza l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso CP_3
l'intervenuto sgravio totale.
All'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ed infatti, la CP_2
CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_2
data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Tanto chiarito, dalla documentazione prodotta da ultimo dall' resistente risulta CP_3
effettivamente che la posizione debitoria del ricorrente è stata totalmente sgravata.
Sussiste, dunque, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del
CP_ contendere. L' ha emesso, in data 17.6.25, un provvedimento di sgravio relativo agli avvisi di addebito qui impugnati. Ciò rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Invero, nel merito l'opposizione è fondata e sarebbe stata comunque accolta.
In via preliminare, giova evidenziare che l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti è CP_ CP_ avvenuta d'ufficio da parte dell' a far data dal 1.1.2008 (cfr. memoria . Lo stesso Istituto puntualizza in memoria che l'avviso opposto ha ad oggetto contributi dovuti dall'istante in ragione della sua qualità di socio della snc Hotel Elio. Ne consegue che alcun rilievo assume, nel presente giudizio, la circostanza che il ricorrente sia altresì amministratore della società Controparte_4
Tanto premesso, quanto al merito, parte istante deduce il mancato possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nella “gestione commercianti”, come peraltro già accertato con sentenza n.
1198/2020, passata in giudicato (cfr. certificazione di non proposto appello, versata in atti da parte ricorrente)
Ebbene, il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato a monte l'illegittimità della iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti in ragione della sua qualità di socio della snc Hotel Elio, preclude all'odierno giudicante di vagliare nuovamente la legittimità della detta iscrizione su cui fondano anche gli avvisi di addebito qui impugnati, non essendovi evidenza di una nuova iscrizione d'ufficio (quale presupposto della pretesa contributiva sottesa all'avviso opposto) eseguita successivamente alla detta pronuncia.
Da ciò discende evidentemente l'illegittimità della pretesa contributiva di cui agli opposti avvisi fondandosi i medesimi su di un atto presupposto (iscrizione d'ufficio) già dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo tenendo CP_3
conto della bassa complessità della lite.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato e non dovute le somme sottese;
- condanna l' al pagamento in favore dell'istante delle spese processuali che liquida CP_1 in complessivi €. 2697,00, oltre spese forfettarie IVA, C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Nola, 8.7.25
IL GIUDICE
(dr.ssa Fabrizia Di Palma)