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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.2740/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2 Torre del Greco (NA) il 07/04/1969, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Severino Berardi e Antonio Ventrone, presso i quali elettivamente domiciliano, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 14/09/1985;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, avvenuta in data 28/01/2019 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data 11/02/2019. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli (Giovanna, nata il [...]; , nato il [...]) – hanno Per_1 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. che i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di aver già regolato fra loro ogni ulteriore rapporto di carattere patrimoniale economico e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto nei suddetti accordi sull'utilizzo del cognome, mentre per il resto debbono essere mantenute le condizioni della richiamata separazione, così come omologata;
2. dare atto che, per legge ex art.5, co. II, della l. 898/70, la moglie Parte_2 perda il cognome che aveva aggiunto al proprio, a seguito del matrimonio (ex art.143 bis c.c.), ovvero il diritto ad utilizzare il cognome del sig. in aggiunta a quello Parte_1 della;
Parte_2
3. ordinare che copia dell'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, venga trasmessa a cura della Cancelleria in forma autentica all'Ufficio di Stato civile del Comune di Mondragone (CE) e al Comune di Napoli (NA) Via Volpicella 310 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n.1238/39, nonché annotata nei Registri dello Stato civile del Comune di Portici (NA) al n° 89 anno 1985, Parte I;
4. spese di procedura a carico del solo ricorrente sig. . Parte_1
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio. Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/1985 in Portici (NA) da nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2 Torre del Greco (NA) il 07/04/1969, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 89, P. I, Anno 1985).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.2740/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2 Torre del Greco (NA) il 07/04/1969, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Severino Berardi e Antonio Ventrone, presso i quali elettivamente domiciliano, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 14/09/1985;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, avvenuta in data 28/01/2019 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data 11/02/2019. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli (Giovanna, nata il [...]; , nato il [...]) – hanno Per_1 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. che i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di aver già regolato fra loro ogni ulteriore rapporto di carattere patrimoniale economico e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto nei suddetti accordi sull'utilizzo del cognome, mentre per il resto debbono essere mantenute le condizioni della richiamata separazione, così come omologata;
2. dare atto che, per legge ex art.5, co. II, della l. 898/70, la moglie Parte_2 perda il cognome che aveva aggiunto al proprio, a seguito del matrimonio (ex art.143 bis c.c.), ovvero il diritto ad utilizzare il cognome del sig. in aggiunta a quello Parte_1 della;
Parte_2
3. ordinare che copia dell'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, venga trasmessa a cura della Cancelleria in forma autentica all'Ufficio di Stato civile del Comune di Mondragone (CE) e al Comune di Napoli (NA) Via Volpicella 310 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n.1238/39, nonché annotata nei Registri dello Stato civile del Comune di Portici (NA) al n° 89 anno 1985, Parte I;
4. spese di procedura a carico del solo ricorrente sig. . Parte_1
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio. Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/1985 in Portici (NA) da nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2 Torre del Greco (NA) il 07/04/1969, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 89, P. I, Anno 1985).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso