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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1939/2023
N.R.G. 81/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1939 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, cui è riunito il procedimento iscritto al n. 81 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Giustozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Corridonia (MC),
Via Lotto scn, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE NEL GIUDIZIO N.R.G. 1939/2023
OPPONENTE NEL GIUDIZIO N.R.G. 81/2024
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Raffaele Dilillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Senigallia (AN), Via Gherardi n. 60, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA NEL GIUDIZIO N.R.G. 1939/2023
OPPOSTA NEL GIUDIZIO N.R.G. 81/2024
OGGETTO: appalto – vizi dell'opera – riduzione del prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo;
Pag. 1 di 15 CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c. del 1 luglio 2025, le difese delle parti hanno così concluso:
- PARTE ATTRICE – OPPONENTE: si è riportata alle conclusioni precisate con memora ex art. 189, n. 1, c.p.c. e quindi
Riguardo al procedimento 1939/23 RG gli scriventi patrocinatori insistono nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con entrambe le memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cpc depositate nel fascicolo 1939/23 RG, non accolte da Codesto Ill.mo Magistrato. Nel merito, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, preso atto dell'inadempimento della società appaltatrice, consistito nell'aver eseguito solo parzialmente l'opera commissionatale, la quale è inoltre interessata dai vizi e difetti descritti nell'atto di citazione e nelle perizie allegate alla citazione medesima, dichiarare la responsabilità della società appaltatrice, ai sensi degli art. 1667 e 1668 cc ovvero ex art.
1218 cc, e conseguentemente, ridurre il prezzo dell'appalto nella misura di € 40.552,40 oltre iva, ovvero quell'importo minore che in corso di causa verrà a risultare. In via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudicante ritenga congrua la valutazione dei vizi già effettuata dal CTU ing. nel giudizio cautelare, come integrata nel presente giudizio per un importo Persona_1 di € 4.000,00 oltre iva, quantificare i danni da risarcire in € 17.176,73 oltre IVA e, per
l'effetto, Voglia il Tribunale, per le doglianze espresse nella superiore narrativa, ridurre il prezzo dell'appalto nella misura di € 17.176,73 oltre IVA. In ogni caso, Voglia il Tribunale, per le causali espresse nella superiore narrativa, dichiarare tenuta la convenuta società a pagare in favore di la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 derivante dall'inadempimento del contratto inter partes. Voglia, infine, il Tribunale dichiarare non dovuti dalla odierna attrice gli importi di cui alle fatture nn. 87 e 88 del
23.3.23 emesse dalla convenuta, per i motivi riportati nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 171 ter cpc. Voglia, inoltre il Tribunale, rilevato che la società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha inteso avvalersi della clausola contenuta a pag. 3 del contratto, dichiarare nulla o comunque inefficace, per i motivi espressi nella prima memoria ex art.
171 ter cpc, la predetta clausola di esonero di responsabilità. Voglia. infine, il Tribunale dichiarare inammissibile la riconvenzionale introdotta tardivamente dalla società convenuta.
In merito al procedimento riunito n. 81/2024 RG gli scriventi difensori, in via istruttoria insistono nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con entrambe le memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cpc depositate nel fascicolo n. 81/2024 RG, non accolte da Codesto Ill.mo
Pag. 2 di 15 Magistrato. Nel merito, concludono come segue: I. in via pregiudiziale di rito, dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo competente, ex artt. 33 e 36 del D.L.vo n. 206/05, il Tribunale di Macerata quale foro di residenza del consumatore e, per l'effetto pronunciare declaratoria di nullità del monitorio n. 1438/23, dichiarandone l'illegittimità e rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico;
II. sempre in via pregiudiziale di rito e/o preliminare, considerato l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, dichiarare improcedibile la domanda azionata in sede monitoria dalla CP_1
[... e, per l'effetto pronunciare declaratoria di nullità del monitorio n. 1438/23, dichiarandone l'illegittimità e rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. III. sempre in rito, preso atto della sostanziale identità e/o connessione tra la domanda riconvenzionale formulata dalla nel giudizio n. 1939/23 RG CP_1 dell'intestato Tribunale e la domanda attivata in sede monitoria dalla medesima società, alla quale è conseguita l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1438/23, ovvero della pendenza di domanda per accertamento negativo del credito, onde evitare giudicati contrastanti, preso atto che il petitum introdotto con il monitorio opposto è successivo a quello formulato dalla nella comparsa di costituzione nel giudizio 1939/23 RG, Voglia il CP_1
Tribunale pronunciare declaratoria di nullità del predetto monitorio n. 1438/23, revocandolo, dichiarandone l'illegittimità e rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. In ulteriore subordine, nel merito, qualora Codesto Giudicante intenda procedere alla cognizione dell'opposizione, preso atto dell'eccezione ax art. 1460 cod. civ. formulata dall'odierna concludente, stante l'inadempimento della società appaltatrice, consistito nell'aver eseguito solo parzialmente l'opera commissionatale, la quale è inoltre interessata dai vizi e difetti descritti nella superiore narrativa e nelle perizie allegate al presente atto, Voglia il Tribunale, dichiarare la responsabilità della società appaltatrice, ai sensi degli art. 1667 e 1668 cc ovvero ex art. 1218 cc, ridurre il prezzo dell'appalto nella misura di € 40.552,40 oltre iva, ovvero quell'importo minore che in corso di causa verrà a risultare e conseguentemente, revocare il monitorio n. 1438/23 rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. In via subordinata, qualora
l'Ill.mo Giudicante ritenga congrua la valutazione dei vizi già effettuata dal CTU ing.
nel giudizio cautelare, come integrata nel procedimento n. 1939/23 RG per un Persona_1 importo di € 4.000,00 oltre iva, Voglia il Tribunale, per le doglianze espresse, quantificare
i danni da risarcire in € 17.176,73 oltre IVA e, per l'effetto ridurre il prezzo dell'appalto nella misura di € 17.176,73 oltre IVA e conseguentemente, revocare il monitorio n. 1438/23 rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. In ogni caso, Voglia
Pag. 3 di 15 il Tribunale, per le causali espresse nella superiore narrativa, dichiarare tenuta la convenuta società a pagare in favore di la somma di € 6.000,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto inter partes e conseguentemente, revocare il monitorio n. 1438/23 rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. Voglia, infine, il Tribunale dichiarare non dovuti dalla odierna attrice gli importi di cui alle fatture nn. 87 e 88 del 23.3.23 emesse dalla convenuta, per i motivi riportati nella superiore narrativa e conseguentemente, revocare il monitorio n.
1438/23 rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. Voglia, inoltre, il Tribunale, rilevato che la società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha inteso avvalersi della clausola contenuta a pag. 3 del contratto inter partes, dichiarare nulla o comunque inefficace, per i motivi espressi in narrativa, la predetta clausola di esonero di responsabilità. Piaccia, altresì, al Tribunale adito dichiarare nulla ovvero inefficace e quindi come non apposta ogni clausola vessatoria contenuta nel contratto inter partes.
Voglia, infine, il Tribunale rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
[...
”
- PARTE CONVENUTA – OPPOSTA: si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi per le cause riunite e quindi, in relazione al procedimento n. 81/2024 RG come indicato nella memoria ex art. 171-ter, comma 1 n. 1, c.p.c.: “IN VIA PREGIUDIZIALE: -rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza per territorio, confermando la competenza dell'adito Tribunale di AN, per tutti i motivi spiegati nella superiore narrativa;
-rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, per tutti i motivi riportati nella superiore narrativa;
-rigettare l'eccezione di connessione, litispendenza e/o continenza in pendenza del giudizio n. 1939/2023 R.G., dinanzi al medesimo ufficio giudiziario con conseguente nullità del monitorio n. 1438/2023 per litispendenza e/o continenza e consequenziale rigetto dell'istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del giudizio, per tutti i motivi riportati nella superiore narrativa;
IN VIA PRELIMINARE: -accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla società convenuta opposta, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -confermare il decreto ingiuntivo n.
1438/2023, concesso in data 14/11/2023 dal Tribunale di AN, in ogni sua parte, rigettando l'opposizione ex adverso proposta, dichiarando in ogni caso la SI.ra
[...]
, al pagamento in favore della società della somma complessiva di Pt_1 Controparte_1
Euro 47.715,00 (compreso IVA), o di quell'altra somma che risulterà dovuta all'esito del
Pag. 4 di 15 giudizio, oltre agli interessi dalla mora fino al saldo effettivo;
NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA RICONVENZIONALE: -condannare l'attrice opponente alla corresponsione della somma complessiva di Euro 47.715,00 (compreso IVA), o di quella maggiore o minore, così come risultante all'esito del presente giudizio;
-in ogni caso assolvere la società opposta da tutte le domande avversarie. Con vittoria di spese e competenze della pregressa procedura monitoria e del presente giudizio, nonché, successivi alla emananda sentenza, conseguenti ed accessori, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato corrisposto in sede monitoria. Con vittoria di spese e competenze.
In relazione al procedimento n. 1939/2023 RG, come indicato nella memoria ex art. 171-ter, comma 1 n. 1, c.p.c.: “In via pregiudiziale: dichiarare nulla la citazione introduttiva per mancanza degli elementi di fatto e di diritto, nonché, per mancanza assoluta di indicazione specifica dei mezzi di prova. Nel merito: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata: operare la compensazione tra i crediti vantati dalla società con il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi come Controparte_1 quantificato dal CTU incaricato nel procedimento di ATP, Ing. in euro Persona_2
13.176,73, oltre IVA, alle cui conclusioni si aderisce, il cui importo a differenza viene sin da ora determinato in complessivi euro 33.220,60 (compreso IVA), da distrarsi a favore della società convenuta. Con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27 marzo 2023, Parte_1 conveniva, nel giudizio rubricato al n. 1939/2023 R.G., la società impresa Controparte_1 operante nel settore della prefabbricazione in legno, allegandone l'inadempimento in relazione al contratto di appalto sottoscritto in data 17 ottobre 2019 e successivamente integrato con ulteriore atto del 22 maggio 2020, avente ad oggetto la costruzione di una villetta unifamiliare nel Comune di Pollenza (MC), su progetto fornito dalla stessa convenuta.
In particolare, parte attrice deduceva che: (i) nel corso dell'esecuzione del contratto aveva corrisposto a controparte la somma complessiva di € 327.000,00, suddivisa in acconti e saldi intermedi secondo lo stato di avanzamento dei lavori, come documentato da quietanze e bonifici allegati in atti, corrispondente a una parte significativa del prezzo concordato pari a
€ 374.715,00 (IVA inclusa); (ii) l'immobile veniva consegnato con ritardo rispetto al cronoprogramma e, sin dai primi sopralluoghi successivi alla chiusura del cantiere, essa
Pag. 5 di 15 committente rilevava una serie di vizi e difformità che compromettevano la funzionalità e la qualità complessiva dell'opera; (iii) tra le principali contestazioni formulate vi erano: la non perpendicolarità delle pareti perimetrali e divisorie interne, la posa difettosa degli infissi, infiltrazioni d'acqua meteorica in corrispondenza dell'ingresso principale, difetti nei telai e nei cardini delle persiane, nonché irregolarità nella finitura delle mazzette delle porte interne;
(iv) nonostante ripetuti solleciti, non procedeva ad alcun intervento riparativo, CP_1 ritenendo, per contro, l'opera conforme agli standard contrattuali e normativi, per cui veniva avviava la procedura di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., rubricato al n. 5602/2021 R.G. del Tribunale di AN, che si concludeva con la relazione del CTU ing. che accertava la presenza di vizi e stimava in € 13.176,73 oltre IVA i costi Persona_2 per la loro eliminazione;
(v) controparte non solo non eseguiva alcuna riparazione ma in data
23 marzo 2023 emetteva due fatture (nn. 87 e 88) per complessivi € 77.715,00, a saldo dei lavori, omettendo di considerare il già avvenuto versamento parziale di € 30.000,00.
Tanto premesso in fatto, formulava domanda di riduzione del prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 1668 c.c., lamentando la presenza di vizi e difformità nell'opera commissionata alla come accertati da consulenze tecniche. In subordine, richiedeva il Controparte_1 risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1218 c.c.
1.1. costituitasi nel predetto giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, deducendo che l'atto introduttivo non consentirebbe di comprendere con chiarezza l'interesse sostanziale fatto valere dall'attrice, né i presupposti normativi e fattuali della domanda.
Nel merito, ha contestato integralmente le doglianze attoree, affermando che l'opera è stata realizzata in conformità al contratto e secondo le regole dell'arte, utilizzando standard riconducibili alle normative DIN 18202 e DIN 18550, richiamate nel contratto stesso.
Ha affermato che i presunti difetti, ove esistenti, rientrerebbero nei limiti di tolleranza tecnica e costruttiva del sistema prefabbricato in legno e sarebbero, peraltro, di natura esclusivamente estetica, non incidendo in alcun modo sulla funzionalità o sulla stabilità dell'immobile.
Ha inoltre evidenziato come l'edificio sia stato da tempo occupato e abitato dalla committente, che non avrebbe mai formalizzato una riserva circa l'ultimazione dei lavori.
La società ha riconosciuto che, all'esito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., la consulenza tecnica ha evidenziato alcuni vizi lievi, per i quali il CTU ha quantificato l'intervento correttivo in € 13.176,73 oltre IVA, ma ha sottolineato che tale importo è ampiamente
Pag. 6 di 15 inferiore al saldo residuo ancora dovuto dalla committente per l'esecuzione dell'opera. In particolare, ha dichiarato che, a fronte del corrispettivo pattuito e delle somme già versate, residuerebbe un credito di € 47.715,00, oggetto di due fatture (nn. 87 e 88), emesse in data
23 marzo 2023.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la compensazione tra il proprio credito residuo e l'eventuale riduzione del prezzo dovuta per i vizi accertati, chiedendo quindi la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 33.220,60, oltre interessi e spese di lite.
2. In pendenza del giudizio, la depositava ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
(RG 5222/2023), ottenendo dal Tribunale di AN, in data 14 novembre 2023, il D.I. n.
1438/2023, notificato in data 30 novembre 2023, con cui si ingiungeva alla il Pt_1 pagamento della somma di € 47.715,00, quale saldo del contratto di appalto, oltre interessi e spese della fase monitoria.
2.1. In data 5 gennaio 2024, proponeva opposizione al suddetto decreto, Parte_1 con atto di citazione - iscritto al n. 81/2024 R.G. - contenente le stesse allegazioni e difese già articolate nel giudizio n. 1939/2023 R.G., contestando integralmente la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ritenendo che le somme richieste fossero sproporzionate rispetto al valore effettivo dell'opera e non dovute in quanto non tenevano conto delle gravi difformità e dei vizi costruttivi già oggetto di rilievi tecnici.
Veniva eccepita, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di AN per violazione dell'art. 66-bis del Codice del Consumo, in quanto essa agiva nella Pt_1 veste di consumatore e rivestiva la qualifica di professionista;
l'opponente Controparte_1 invocava quindi la competenza esclusiva del Tribunale del luogo di propria residenza, vale a dire il Tribunale di Macerata, rilevando la nullità della clausola derogatoria contenuta nel contratto, in assenza di prova di trattativa individuale.
Sotto il profilo giuridico, l'opponente invocava la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., trattandosi di credito contestato nel quantum e nell'an, e di controversia che verteva su un rapporto sinallagmatico già sub iudice.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: in via pregiudiziale, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di AN, in favore del Tribunale di Macerata quale foro del consumatore, e la contestuale declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo;
l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità obbligatoria, con conseguente nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo;
la revoca del monitorio per litispendenza e prevenzione, trattandosi
Pag. 7 di 15 di pretesa successivamente proposta in sede monitoria, e potenzialmente produttiva di giudicati contrastanti. Nel merito, l'opponente invocava l'eccezione ex art. 1460 c.c. per inadempimento della società appaltatrice e chiedeva la riduzione del prezzo dell'appalto nella misura di € 40.552,40 oltre IVA, o altra ritenuta equa. In subordine, chiedeva la riduzione nella misura accertata dal CTU (€ 13.176,73 oltre IVA) e, in ulteriore subordine, la condanna al risarcimento del danno in proprio favore per € 7.000,00. Chiedeva infine l'accertamento della non debenza delle fatture n. 87 e 88 del 23/03/2023 e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo.
2.2. costituitasi anche in detto giudizio di opposizione, oltre a reiterare Controparte_1 quanto già dedotto nel procedimento n. 1939/2023 R.G., ha contestato integralmente l'avversa opposizione, evidenziando che, all'epoca del procedimento di ATP, i lavori non erano ancora completati e che eventuali vizi e/o difetti avrebbero quindi potuto essere rimossi entro la consegna dell'opera, tanto che, già nel settembre 2021, si era offerta di eseguire gratuitamente alcuni lavori di ripristino, come la sistemazione dell'intonaco dei muri perimetrali e la modifica delle persiane, con lo scopo di assicurare la corretta perpendicolarità delle strutture;
proposta cui, tuttavia, la non dava seguito prima di Pt_1 adire il Tribunale.
Evidenziava altresì che la consulenza tecnica d'ufficio aveva escluso difetti strutturali e funzionali gravi, classificando come meramente estetici e trascurabili alcuni rilievi sulla planarità e perpendicolarità delle pareti, riconoscendo soltanto l'esistenza di alcuni difetti minori (errate dimensioni delle persiane, montaggio non conforme di portoncini, ecc.) e stimando i costi di riparazione in circa € 13.176,73, ben lontani dalla cifra pretesa dall'attrice.
Rilevava inoltre che l'immobile era già occupato e in parte agibile sin dal novembre 2021, come confermato dal deposito della segnalazione certificata di agibilità.
Contestava, poi, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, precisando che AN è il foro competente per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie liquide e certe, come nella specie, coincidendo con il foro del domicilio del creditore.
Contestava, altresì, l'eccezione di improcedibilità per omesso tentativo di negoziazione assistita, evidenziando come tale obbligo non trovi applicazione nei procedimenti per decreto ingiuntivo e nei relativi giudizi di opposizione, nonché l'eccezione di litispendenza e connessione con il giudizio rubricato al n. 1939/2023 R.G., attesa la diversità di petitum e causa petendi.
Nel merito, l'opposta evidenziava di aver emesso regolarmente le fatture n. 87 e 88 del
23/03/2023 (poste a fondamento dell'ingiunzione) per l'importo complessivo di €47.715,00,
Pag. 8 di 15 importo corrispondente al saldo dovuto per l'appalto, detratto l'acconto di €30.000,00 già versato dalla committente.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di rigettare tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da controparte;
di disporre l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1438/2023; in subordine, di condannare comunque al pagamento dell'importo di Parte_1
€47.715,00; di respingere ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disposta la riunione dei procedimenti, acquisito il fascicolo del procedimento di a.t.p. n. 5602/2021 e disposta integrazione di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata posta in decisione all'udienza del 1 luglio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189, comma primo, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.
4. La domanda attorea e l'opposizione a decreto ingiuntivo sono fondate nei limiti che seguono.
5. La presente controversia scaturisce da due giudizi distinti, successivamente riuniti in fase istruttoria, di cui deve essere disposta la separazione nella presente sede, apparendo assorbente, quanto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (n. 81/2024 RG), la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente Pt_1
Infatti, l'applicazione del foro esclusivo previsto dall'art. 66-bis del Codice del Consumo discende dalla necessità di qualificare l'opponente come consumatrice (secondo la nozione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), Cod. Cons.), avendo costei sottoscritto il contratto da cui origina il giudizio per finalità individuali, da indicarsi nella necessità di disporre di abitazione familiare, non emergendo alcun collegamento tra la conclusione del contratto e l'attività professionale della medesima.
Invero, come sancito dalla S.C., la deroga convenzionale al foro del consumatore è nulla, ai sensi dell'art. 66 bis del d.lgs. n. 206 del 2005, quando non sia dimostrata l'effettiva trattativa individuale tra le parti, con onere della prova a carico del professionista (cfr. Cass. 27 gennaio 2023, n. 2558); e ancora: “laddove sia il consumatore a sollevare questione di incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, spettando al professionista, che contrappone la sussistenza di una clausola di deroga al foro del consumatore, dare la prova positiva che tale clausola è stata oggetto di
Pag. 9 di 15 trattativa idonea, in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività, ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo” (Cass. n. 24262/2008).
Il contratto sottoscritto tra le parti prevede, all'art. 13, che per qualsiasi controversia sia competente, in via esclusiva, il Tribunale di AN (vedasi doc. 2 allegato all'atto di Con citazione in opposizione a
Tuttavia, nessuna trattativa individuale è stata allegata o dimostrata da parte opposta.
Ne segue, pertanto, che il giudice competente a conoscere della domanda di pagamento va individuato nel Tribunale di Macerata, nel cui circondario ricade il comune (Pollenza) di residenza della parte consumatrice Parte_1
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale deve essere revocato;
previa separazione delle cause riunite, “ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione” (Cass., ordinanza n. 4903/2022).
6. Quanto al giudizio ordinario (n. 1939/2023 R.G.), si premette che la competenza rimane radicata presso questo Tribunale in assenza di tempestiva eccezione di incompetenza delle parti, nonché di rilievo officioso entro il termine di legge (posto che la prima udienza nel giudizio anzidetto si è svolta in data anteriore rispetto alla riunione dei procedimenti e alla celebrazione della prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Ciò posto, va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, sollevata dalla convenuta Controparte_1
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum);
Pag. 10 di 15 con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”.(Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, l'atto di citazione risulta coerente con tali criteri, in quanto contiene elementi sufficientemente chiari in ordine sia al petitum che alla causa petendi e consente di desumere, sulla base della sua lettura complessiva, sia le ragioni fondanti la domanda sia le richieste formulate, fermo che l'eventuale genericità delle stesse si riverbera sulla fondatezza della domanda proposta.
Ancora in rito, deve invece affermarsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, poiché tardivamente proposta.
Infatti, la prima udienza indicata in citazione era quella del 19 ottobre 2023, sicché il termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. è scaduto in data 10 luglio 2023, mentre ha depositato la comparsa di costituzione e risposta soltanto in data 1 agosto 2023. CP_1
A nulla rileva il differimento della prima udienza al 21 novembre 2023, disposto in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis, comma terzo c.p.c., né il successivo rinvio dell'udienza stessa disposto con decreto del 16 novembre 2023 a fini meramente organizzativi del ruolo, atteso che, come peraltro chiarito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la prima udienza venga rinviata dopo la scadenza del termine per costituirsi non si ha rimessione in termini ai fini della costituzione o della proposizione di domande riconvenzionali, rimanendo ferme le decadenze già maturate (Cass., ordinanza n.
8309/2025).
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di risposta tardivamente depositata è inammissibile.
Venendo al merito, i vizi e difetti costruttivi dedotti da parte attrice sono stati oggetto di procedura ex art. 696-bis c.p.c., conclusasi con deposito della CTU a firma dell'ing.
[...]
la quale ha accertato che (vedasi doc. 1 allegato all'atto di citazione): Persona_2
- “le persiane di tutte le finestrature sono sbagliate in dimensione e non assolvono alla loro funzione primaria di oscurare un ambiente. Pertanto le stesse sono da ritenersi errate e da sostituire con nuove persiane di analoga tipologia definita dal contratto di appalto”;
- “osservando la parete interna che separa il soggiorno dal bagno degli ospiti e dal locale tecnico si evidenzia a colpo d'occhio un rigonfiamento al piede della parete per una altezza
Pag. 11 di 15 di circa 50 cm. Le ragioni di tale vizio sono state descritte in maniera esaustiva e condivisibile nella documentazione dell'arch. che ne ha, secondo il CTU, Per_3 correttamente quantificato il costo di ripristino”;
- “nei sopralluoghi effettuati è stato confermato il vizio presente nei due portoncini blindati di accesso alle unità abitative che necessitano entrambi di essere registrati da un tecnico specializzato in infissi”;
- “il CTU ha verificato la effettiva presenza di difetti nelle guarnizioni delle due porte finestre presenti nel prospetto secondario del complesso edificato. Tale difetto si potrà risolvere in associazione a quanto indicato nel punto precedente con l'intervento di un tecnico specializzato in infissi”;
- la soglia presenta una evidente rottura, per ora in forma di cavillatura, generata all'atto della posa dell'infisso (portoncino)”.
Il consulente ha quantificato in € 13.176,73 oltre IVA il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e alla remissione in pristino secondo le regole dell'arte.
A seguito di integrazione di CTU, è stato accertato, con perizia depositata nel corso di questo giudizio in data 13 gennaio 2025, un aggravio di ulteriori € 4.000,00 oltre IVA, per interventi necessari sugli infissi, in particolare per il ripristino delle spallette, per la rimozione dei cardini in opera e per la posa in opera dei nuovi cardini.
Il CTU, in relazione all'asserita non perpendicolarità delle pareti dell'immobile, già in fase di ATP, ha rilevato che “nel caso di specie, il difetto lamentato da parte ricorrente non è chiaramente un difetto “tecnico/funzionale”, in quanto non incide in alcun modo sull'utilizzabilità dell'opera realizzata. Potrebbe trattarsi eventualmente di difetto
“estetico”, ma per tale fattispecie le normative stesse prevedono che la vista di un difetto ad occhio nudo, quale ad esempio una non planarità della superficie, deve essere individuabile da un'osservazione naturale della facciata e non traguardando una superficie da spigolo a spigolo;
altresì un'eventuale ombreggiatura naturalmente visibile in facciata, causata da una non planarità della superficie, sarà da considerare con più attenzione ma qualora rientrasse nelle tolleranze stabilite dalla normativa, non sarà da considerarsi quale difetto estetico (vedi anche DIN 18550 parte 2). Nel caso di specie, il “difetto estetico” visionato sui luoghi è pressoché impercettibile: l'assenza di “perpendicolarità”, di “planarità” delle pareti, di “fuori piombo” degli spigoli non è percettibile alla semplice visione … Per quanto attiene la valutazione della “perpendicolarità” delle pareti e/o degli intonaci come riportata nella tabella Ance Como – Associazione Nazionale Costruttori Edili, questa non si ritiene applicabile veduta la assai differente tipologia costruttiva utilizzata nell'appalto rispetto a
Pag. 12 di 15 quelle usuali per cui effettivamente applicabili che sono intonacate. La stratigrafia in uso ha quale preminente caratteristica quella del raggiungimento di prestazioni termiche e di confort abitativo. Proprio per la innovazione tecnologica e la collocazione di vari distinti materiali accoppiati a garantire le prestazioni, nel Contratto di Appalto – alla pagina 4 – era precisato che: …“facciamo presente che per tipologia di materiale e di lavorazioni del cappotto, è possibile che le pareti esterne in particolari condizione di luce naturale e/o artificiale, non siano complanari e si potrebbero notare le giunzioni nei pannelli”….
Pertanto, il CTU ritiene che sin dalle previsioni contrattuali le Parti davano atto della possibile presenza di difetti di natura estetica dell'opera realizzata. (vedasi doc. 1, allegato all'atto di citazione, pag. 10-11).
Devono essere condivise, siccome immuni da vizi logici e/o giuridici, le conclusioni rassegnate dal CTU;
a differenza delle letture critiche alternative, proposte dai consulenti di parte e pure valutate e confutate dal CTU Ing. la ricostruzione di Persona_2 quest'ultimo va condivisa essendo ancorata a dati oggettivi e scientificamente fondati, oltre che sullo specifico tenore del contratto sottoscritto tra le parti.
Pertanto, la domanda di riduzione del prezzo proposta da parte attrice ex art. 1668 c.c. risulta fondata nei limiti del suddetto importo.
Non risultano provati ulteriori danni patrimoniali o morali da inadempimento che giustifichino ulteriori risarcimenti.
7. Le spese processuali vengono liquidate secondo soccombenza, anche per ciò che concerne le spese dell'accertamento tecnico preventivo, tenuto altresì conto del principio a mente del quale “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n.
13276/2018)” (Cass., 31 maggio 2022, n. 17693, in motivazione).
Pertanto, in applicazione equitative dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, i compensi professionali di avvocato risultano così liquidabili:
- quanto al giudizio di istruzione preventiva N.R.G. 5602/2021, euro 2.337,00 avuto riguardo al valore della domanda (scaglione di riferimento euro 26.000-52.000)
- quanto al giudizio N.R.G. 81/2024, euro 2.536,00 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria espletate prima del provvedimento di riunione, avuto riguardo al valore della domanda (scaglione di riferimento euro 26.000-52.000), risultando congrua l'applicazione
Pag. 13 di 15 dei parametri minimi in ragione della definizione in rito del giudizio e della sostanziale identità delle questioni con quelle già prospettate nel giudizio N.R.G. 1939/2023;
- quanto al giudizio N.R.G. 1939/2023, euro 3.000,00 equitativamente determinati tra i parametri minimi e medi in ragione del numero e pregio delle questioni esaminate per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore del decisum (€
17.176,73 oltre IVA), escluso ogni aumento per la fase successiva alla riunione, alla luce dell'identità di questioni e difese oggetto dei giudizi riuniti.
Vanno inoltre poste definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di istruzione preventiva come ivi liquidate nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio integrativa svolta nel presente procedimento, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
1939/2023, cui è riunita la causa iscritta al N.R.G. 81/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente con riferimento alla causa iscritta al n. R.G. 81/2024 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1438/2023 emesso dal Tribunale di AN, dispone la separazione del relativo giudizio e assegna termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata;
2) dichiara inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale e la richiesta di compensazione avanzata da nel giudizio N.R.G. 1939/2023; Controparte_1
3) accoglie la domanda principale avanzata da nel giudizio N.R.G. 1939/2023 Parte_1
e, per l'effetto, accerta il diritto di alla riduzione del prezzo contrattuale nella Parte_1 misura di € 17.176,73 oltre IVA;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, Controparte_1 in favore di , delle spese di lite del procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo iscritto al N.R.G. 5602/2021, nonché dei presenti giudizi N.R.G. 1939/2023 e
81/2024, che liquida come da motivazione in complessivi € 1.117,00 per esborsi ed in complessivi € 7.873,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% oltre
IVA e CPA come per legge;
5) pone definitamente a carico di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, le spese di consulenza tecnica preventiva come liquidate nel procedimento di istruzione N.R.G. 5602/2021 e come da decreto di liquidazione nel presente giudizio.
Pag. 14 di 15 6) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in AN il I agosto 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 15 di 15
N.R.G. 81/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1939 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, cui è riunito il procedimento iscritto al n. 81 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Giustozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Corridonia (MC),
Via Lotto scn, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE NEL GIUDIZIO N.R.G. 1939/2023
OPPONENTE NEL GIUDIZIO N.R.G. 81/2024
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Raffaele Dilillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Senigallia (AN), Via Gherardi n. 60, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA NEL GIUDIZIO N.R.G. 1939/2023
OPPOSTA NEL GIUDIZIO N.R.G. 81/2024
OGGETTO: appalto – vizi dell'opera – riduzione del prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo;
Pag. 1 di 15 CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c. del 1 luglio 2025, le difese delle parti hanno così concluso:
- PARTE ATTRICE – OPPONENTE: si è riportata alle conclusioni precisate con memora ex art. 189, n. 1, c.p.c. e quindi
Riguardo al procedimento 1939/23 RG gli scriventi patrocinatori insistono nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con entrambe le memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cpc depositate nel fascicolo 1939/23 RG, non accolte da Codesto Ill.mo Magistrato. Nel merito, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, preso atto dell'inadempimento della società appaltatrice, consistito nell'aver eseguito solo parzialmente l'opera commissionatale, la quale è inoltre interessata dai vizi e difetti descritti nell'atto di citazione e nelle perizie allegate alla citazione medesima, dichiarare la responsabilità della società appaltatrice, ai sensi degli art. 1667 e 1668 cc ovvero ex art.
1218 cc, e conseguentemente, ridurre il prezzo dell'appalto nella misura di € 40.552,40 oltre iva, ovvero quell'importo minore che in corso di causa verrà a risultare. In via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudicante ritenga congrua la valutazione dei vizi già effettuata dal CTU ing. nel giudizio cautelare, come integrata nel presente giudizio per un importo Persona_1 di € 4.000,00 oltre iva, quantificare i danni da risarcire in € 17.176,73 oltre IVA e, per
l'effetto, Voglia il Tribunale, per le doglianze espresse nella superiore narrativa, ridurre il prezzo dell'appalto nella misura di € 17.176,73 oltre IVA. In ogni caso, Voglia il Tribunale, per le causali espresse nella superiore narrativa, dichiarare tenuta la convenuta società a pagare in favore di la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 derivante dall'inadempimento del contratto inter partes. Voglia, infine, il Tribunale dichiarare non dovuti dalla odierna attrice gli importi di cui alle fatture nn. 87 e 88 del
23.3.23 emesse dalla convenuta, per i motivi riportati nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 171 ter cpc. Voglia, inoltre il Tribunale, rilevato che la società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha inteso avvalersi della clausola contenuta a pag. 3 del contratto, dichiarare nulla o comunque inefficace, per i motivi espressi nella prima memoria ex art.
171 ter cpc, la predetta clausola di esonero di responsabilità. Voglia. infine, il Tribunale dichiarare inammissibile la riconvenzionale introdotta tardivamente dalla società convenuta.
In merito al procedimento riunito n. 81/2024 RG gli scriventi difensori, in via istruttoria insistono nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con entrambe le memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cpc depositate nel fascicolo n. 81/2024 RG, non accolte da Codesto Ill.mo
Pag. 2 di 15 Magistrato. Nel merito, concludono come segue: I. in via pregiudiziale di rito, dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo competente, ex artt. 33 e 36 del D.L.vo n. 206/05, il Tribunale di Macerata quale foro di residenza del consumatore e, per l'effetto pronunciare declaratoria di nullità del monitorio n. 1438/23, dichiarandone l'illegittimità e rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico;
II. sempre in via pregiudiziale di rito e/o preliminare, considerato l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, dichiarare improcedibile la domanda azionata in sede monitoria dalla CP_1
[... e, per l'effetto pronunciare declaratoria di nullità del monitorio n. 1438/23, dichiarandone l'illegittimità e rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. III. sempre in rito, preso atto della sostanziale identità e/o connessione tra la domanda riconvenzionale formulata dalla nel giudizio n. 1939/23 RG CP_1 dell'intestato Tribunale e la domanda attivata in sede monitoria dalla medesima società, alla quale è conseguita l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1438/23, ovvero della pendenza di domanda per accertamento negativo del credito, onde evitare giudicati contrastanti, preso atto che il petitum introdotto con il monitorio opposto è successivo a quello formulato dalla nella comparsa di costituzione nel giudizio 1939/23 RG, Voglia il CP_1
Tribunale pronunciare declaratoria di nullità del predetto monitorio n. 1438/23, revocandolo, dichiarandone l'illegittimità e rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. In ulteriore subordine, nel merito, qualora Codesto Giudicante intenda procedere alla cognizione dell'opposizione, preso atto dell'eccezione ax art. 1460 cod. civ. formulata dall'odierna concludente, stante l'inadempimento della società appaltatrice, consistito nell'aver eseguito solo parzialmente l'opera commissionatale, la quale è inoltre interessata dai vizi e difetti descritti nella superiore narrativa e nelle perizie allegate al presente atto, Voglia il Tribunale, dichiarare la responsabilità della società appaltatrice, ai sensi degli art. 1667 e 1668 cc ovvero ex art. 1218 cc, ridurre il prezzo dell'appalto nella misura di € 40.552,40 oltre iva, ovvero quell'importo minore che in corso di causa verrà a risultare e conseguentemente, revocare il monitorio n. 1438/23 rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. In via subordinata, qualora
l'Ill.mo Giudicante ritenga congrua la valutazione dei vizi già effettuata dal CTU ing.
nel giudizio cautelare, come integrata nel procedimento n. 1939/23 RG per un Persona_1 importo di € 4.000,00 oltre iva, Voglia il Tribunale, per le doglianze espresse, quantificare
i danni da risarcire in € 17.176,73 oltre IVA e, per l'effetto ridurre il prezzo dell'appalto nella misura di € 17.176,73 oltre IVA e conseguentemente, revocare il monitorio n. 1438/23 rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. In ogni caso, Voglia
Pag. 3 di 15 il Tribunale, per le causali espresse nella superiore narrativa, dichiarare tenuta la convenuta società a pagare in favore di la somma di € 6.000,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto inter partes e conseguentemente, revocare il monitorio n. 1438/23 rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. Voglia, infine, il Tribunale dichiarare non dovuti dalla odierna attrice gli importi di cui alle fatture nn. 87 e 88 del 23.3.23 emesse dalla convenuta, per i motivi riportati nella superiore narrativa e conseguentemente, revocare il monitorio n.
1438/23 rendendolo privo ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico. Voglia, inoltre, il Tribunale, rilevato che la società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha inteso avvalersi della clausola contenuta a pag. 3 del contratto inter partes, dichiarare nulla o comunque inefficace, per i motivi espressi in narrativa, la predetta clausola di esonero di responsabilità. Piaccia, altresì, al Tribunale adito dichiarare nulla ovvero inefficace e quindi come non apposta ogni clausola vessatoria contenuta nel contratto inter partes.
Voglia, infine, il Tribunale rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
[...
”
- PARTE CONVENUTA – OPPOSTA: si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi per le cause riunite e quindi, in relazione al procedimento n. 81/2024 RG come indicato nella memoria ex art. 171-ter, comma 1 n. 1, c.p.c.: “IN VIA PREGIUDIZIALE: -rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza per territorio, confermando la competenza dell'adito Tribunale di AN, per tutti i motivi spiegati nella superiore narrativa;
-rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, per tutti i motivi riportati nella superiore narrativa;
-rigettare l'eccezione di connessione, litispendenza e/o continenza in pendenza del giudizio n. 1939/2023 R.G., dinanzi al medesimo ufficio giudiziario con conseguente nullità del monitorio n. 1438/2023 per litispendenza e/o continenza e consequenziale rigetto dell'istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del giudizio, per tutti i motivi riportati nella superiore narrativa;
IN VIA PRELIMINARE: -accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla società convenuta opposta, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -confermare il decreto ingiuntivo n.
1438/2023, concesso in data 14/11/2023 dal Tribunale di AN, in ogni sua parte, rigettando l'opposizione ex adverso proposta, dichiarando in ogni caso la SI.ra
[...]
, al pagamento in favore della società della somma complessiva di Pt_1 Controparte_1
Euro 47.715,00 (compreso IVA), o di quell'altra somma che risulterà dovuta all'esito del
Pag. 4 di 15 giudizio, oltre agli interessi dalla mora fino al saldo effettivo;
NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA RICONVENZIONALE: -condannare l'attrice opponente alla corresponsione della somma complessiva di Euro 47.715,00 (compreso IVA), o di quella maggiore o minore, così come risultante all'esito del presente giudizio;
-in ogni caso assolvere la società opposta da tutte le domande avversarie. Con vittoria di spese e competenze della pregressa procedura monitoria e del presente giudizio, nonché, successivi alla emananda sentenza, conseguenti ed accessori, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato corrisposto in sede monitoria. Con vittoria di spese e competenze.
In relazione al procedimento n. 1939/2023 RG, come indicato nella memoria ex art. 171-ter, comma 1 n. 1, c.p.c.: “In via pregiudiziale: dichiarare nulla la citazione introduttiva per mancanza degli elementi di fatto e di diritto, nonché, per mancanza assoluta di indicazione specifica dei mezzi di prova. Nel merito: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata: operare la compensazione tra i crediti vantati dalla società con il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi come Controparte_1 quantificato dal CTU incaricato nel procedimento di ATP, Ing. in euro Persona_2
13.176,73, oltre IVA, alle cui conclusioni si aderisce, il cui importo a differenza viene sin da ora determinato in complessivi euro 33.220,60 (compreso IVA), da distrarsi a favore della società convenuta. Con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27 marzo 2023, Parte_1 conveniva, nel giudizio rubricato al n. 1939/2023 R.G., la società impresa Controparte_1 operante nel settore della prefabbricazione in legno, allegandone l'inadempimento in relazione al contratto di appalto sottoscritto in data 17 ottobre 2019 e successivamente integrato con ulteriore atto del 22 maggio 2020, avente ad oggetto la costruzione di una villetta unifamiliare nel Comune di Pollenza (MC), su progetto fornito dalla stessa convenuta.
In particolare, parte attrice deduceva che: (i) nel corso dell'esecuzione del contratto aveva corrisposto a controparte la somma complessiva di € 327.000,00, suddivisa in acconti e saldi intermedi secondo lo stato di avanzamento dei lavori, come documentato da quietanze e bonifici allegati in atti, corrispondente a una parte significativa del prezzo concordato pari a
€ 374.715,00 (IVA inclusa); (ii) l'immobile veniva consegnato con ritardo rispetto al cronoprogramma e, sin dai primi sopralluoghi successivi alla chiusura del cantiere, essa
Pag. 5 di 15 committente rilevava una serie di vizi e difformità che compromettevano la funzionalità e la qualità complessiva dell'opera; (iii) tra le principali contestazioni formulate vi erano: la non perpendicolarità delle pareti perimetrali e divisorie interne, la posa difettosa degli infissi, infiltrazioni d'acqua meteorica in corrispondenza dell'ingresso principale, difetti nei telai e nei cardini delle persiane, nonché irregolarità nella finitura delle mazzette delle porte interne;
(iv) nonostante ripetuti solleciti, non procedeva ad alcun intervento riparativo, CP_1 ritenendo, per contro, l'opera conforme agli standard contrattuali e normativi, per cui veniva avviava la procedura di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., rubricato al n. 5602/2021 R.G. del Tribunale di AN, che si concludeva con la relazione del CTU ing. che accertava la presenza di vizi e stimava in € 13.176,73 oltre IVA i costi Persona_2 per la loro eliminazione;
(v) controparte non solo non eseguiva alcuna riparazione ma in data
23 marzo 2023 emetteva due fatture (nn. 87 e 88) per complessivi € 77.715,00, a saldo dei lavori, omettendo di considerare il già avvenuto versamento parziale di € 30.000,00.
Tanto premesso in fatto, formulava domanda di riduzione del prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 1668 c.c., lamentando la presenza di vizi e difformità nell'opera commissionata alla come accertati da consulenze tecniche. In subordine, richiedeva il Controparte_1 risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1218 c.c.
1.1. costituitasi nel predetto giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, deducendo che l'atto introduttivo non consentirebbe di comprendere con chiarezza l'interesse sostanziale fatto valere dall'attrice, né i presupposti normativi e fattuali della domanda.
Nel merito, ha contestato integralmente le doglianze attoree, affermando che l'opera è stata realizzata in conformità al contratto e secondo le regole dell'arte, utilizzando standard riconducibili alle normative DIN 18202 e DIN 18550, richiamate nel contratto stesso.
Ha affermato che i presunti difetti, ove esistenti, rientrerebbero nei limiti di tolleranza tecnica e costruttiva del sistema prefabbricato in legno e sarebbero, peraltro, di natura esclusivamente estetica, non incidendo in alcun modo sulla funzionalità o sulla stabilità dell'immobile.
Ha inoltre evidenziato come l'edificio sia stato da tempo occupato e abitato dalla committente, che non avrebbe mai formalizzato una riserva circa l'ultimazione dei lavori.
La società ha riconosciuto che, all'esito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., la consulenza tecnica ha evidenziato alcuni vizi lievi, per i quali il CTU ha quantificato l'intervento correttivo in € 13.176,73 oltre IVA, ma ha sottolineato che tale importo è ampiamente
Pag. 6 di 15 inferiore al saldo residuo ancora dovuto dalla committente per l'esecuzione dell'opera. In particolare, ha dichiarato che, a fronte del corrispettivo pattuito e delle somme già versate, residuerebbe un credito di € 47.715,00, oggetto di due fatture (nn. 87 e 88), emesse in data
23 marzo 2023.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la compensazione tra il proprio credito residuo e l'eventuale riduzione del prezzo dovuta per i vizi accertati, chiedendo quindi la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 33.220,60, oltre interessi e spese di lite.
2. In pendenza del giudizio, la depositava ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
(RG 5222/2023), ottenendo dal Tribunale di AN, in data 14 novembre 2023, il D.I. n.
1438/2023, notificato in data 30 novembre 2023, con cui si ingiungeva alla il Pt_1 pagamento della somma di € 47.715,00, quale saldo del contratto di appalto, oltre interessi e spese della fase monitoria.
2.1. In data 5 gennaio 2024, proponeva opposizione al suddetto decreto, Parte_1 con atto di citazione - iscritto al n. 81/2024 R.G. - contenente le stesse allegazioni e difese già articolate nel giudizio n. 1939/2023 R.G., contestando integralmente la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ritenendo che le somme richieste fossero sproporzionate rispetto al valore effettivo dell'opera e non dovute in quanto non tenevano conto delle gravi difformità e dei vizi costruttivi già oggetto di rilievi tecnici.
Veniva eccepita, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di AN per violazione dell'art. 66-bis del Codice del Consumo, in quanto essa agiva nella Pt_1 veste di consumatore e rivestiva la qualifica di professionista;
l'opponente Controparte_1 invocava quindi la competenza esclusiva del Tribunale del luogo di propria residenza, vale a dire il Tribunale di Macerata, rilevando la nullità della clausola derogatoria contenuta nel contratto, in assenza di prova di trattativa individuale.
Sotto il profilo giuridico, l'opponente invocava la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., trattandosi di credito contestato nel quantum e nell'an, e di controversia che verteva su un rapporto sinallagmatico già sub iudice.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: in via pregiudiziale, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di AN, in favore del Tribunale di Macerata quale foro del consumatore, e la contestuale declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo;
l'improcedibilità della domanda monitoria per omesso esperimento della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità obbligatoria, con conseguente nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo;
la revoca del monitorio per litispendenza e prevenzione, trattandosi
Pag. 7 di 15 di pretesa successivamente proposta in sede monitoria, e potenzialmente produttiva di giudicati contrastanti. Nel merito, l'opponente invocava l'eccezione ex art. 1460 c.c. per inadempimento della società appaltatrice e chiedeva la riduzione del prezzo dell'appalto nella misura di € 40.552,40 oltre IVA, o altra ritenuta equa. In subordine, chiedeva la riduzione nella misura accertata dal CTU (€ 13.176,73 oltre IVA) e, in ulteriore subordine, la condanna al risarcimento del danno in proprio favore per € 7.000,00. Chiedeva infine l'accertamento della non debenza delle fatture n. 87 e 88 del 23/03/2023 e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo.
2.2. costituitasi anche in detto giudizio di opposizione, oltre a reiterare Controparte_1 quanto già dedotto nel procedimento n. 1939/2023 R.G., ha contestato integralmente l'avversa opposizione, evidenziando che, all'epoca del procedimento di ATP, i lavori non erano ancora completati e che eventuali vizi e/o difetti avrebbero quindi potuto essere rimossi entro la consegna dell'opera, tanto che, già nel settembre 2021, si era offerta di eseguire gratuitamente alcuni lavori di ripristino, come la sistemazione dell'intonaco dei muri perimetrali e la modifica delle persiane, con lo scopo di assicurare la corretta perpendicolarità delle strutture;
proposta cui, tuttavia, la non dava seguito prima di Pt_1 adire il Tribunale.
Evidenziava altresì che la consulenza tecnica d'ufficio aveva escluso difetti strutturali e funzionali gravi, classificando come meramente estetici e trascurabili alcuni rilievi sulla planarità e perpendicolarità delle pareti, riconoscendo soltanto l'esistenza di alcuni difetti minori (errate dimensioni delle persiane, montaggio non conforme di portoncini, ecc.) e stimando i costi di riparazione in circa € 13.176,73, ben lontani dalla cifra pretesa dall'attrice.
Rilevava inoltre che l'immobile era già occupato e in parte agibile sin dal novembre 2021, come confermato dal deposito della segnalazione certificata di agibilità.
Contestava, poi, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, precisando che AN è il foro competente per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie liquide e certe, come nella specie, coincidendo con il foro del domicilio del creditore.
Contestava, altresì, l'eccezione di improcedibilità per omesso tentativo di negoziazione assistita, evidenziando come tale obbligo non trovi applicazione nei procedimenti per decreto ingiuntivo e nei relativi giudizi di opposizione, nonché l'eccezione di litispendenza e connessione con il giudizio rubricato al n. 1939/2023 R.G., attesa la diversità di petitum e causa petendi.
Nel merito, l'opposta evidenziava di aver emesso regolarmente le fatture n. 87 e 88 del
23/03/2023 (poste a fondamento dell'ingiunzione) per l'importo complessivo di €47.715,00,
Pag. 8 di 15 importo corrispondente al saldo dovuto per l'appalto, detratto l'acconto di €30.000,00 già versato dalla committente.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di rigettare tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da controparte;
di disporre l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1438/2023; in subordine, di condannare comunque al pagamento dell'importo di Parte_1
€47.715,00; di respingere ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disposta la riunione dei procedimenti, acquisito il fascicolo del procedimento di a.t.p. n. 5602/2021 e disposta integrazione di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata posta in decisione all'udienza del 1 luglio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189, comma primo, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.
4. La domanda attorea e l'opposizione a decreto ingiuntivo sono fondate nei limiti che seguono.
5. La presente controversia scaturisce da due giudizi distinti, successivamente riuniti in fase istruttoria, di cui deve essere disposta la separazione nella presente sede, apparendo assorbente, quanto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (n. 81/2024 RG), la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente Pt_1
Infatti, l'applicazione del foro esclusivo previsto dall'art. 66-bis del Codice del Consumo discende dalla necessità di qualificare l'opponente come consumatrice (secondo la nozione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), Cod. Cons.), avendo costei sottoscritto il contratto da cui origina il giudizio per finalità individuali, da indicarsi nella necessità di disporre di abitazione familiare, non emergendo alcun collegamento tra la conclusione del contratto e l'attività professionale della medesima.
Invero, come sancito dalla S.C., la deroga convenzionale al foro del consumatore è nulla, ai sensi dell'art. 66 bis del d.lgs. n. 206 del 2005, quando non sia dimostrata l'effettiva trattativa individuale tra le parti, con onere della prova a carico del professionista (cfr. Cass. 27 gennaio 2023, n. 2558); e ancora: “laddove sia il consumatore a sollevare questione di incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, spettando al professionista, che contrappone la sussistenza di una clausola di deroga al foro del consumatore, dare la prova positiva che tale clausola è stata oggetto di
Pag. 9 di 15 trattativa idonea, in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività, ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo” (Cass. n. 24262/2008).
Il contratto sottoscritto tra le parti prevede, all'art. 13, che per qualsiasi controversia sia competente, in via esclusiva, il Tribunale di AN (vedasi doc. 2 allegato all'atto di Con citazione in opposizione a
Tuttavia, nessuna trattativa individuale è stata allegata o dimostrata da parte opposta.
Ne segue, pertanto, che il giudice competente a conoscere della domanda di pagamento va individuato nel Tribunale di Macerata, nel cui circondario ricade il comune (Pollenza) di residenza della parte consumatrice Parte_1
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale deve essere revocato;
previa separazione delle cause riunite, “ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione” (Cass., ordinanza n. 4903/2022).
6. Quanto al giudizio ordinario (n. 1939/2023 R.G.), si premette che la competenza rimane radicata presso questo Tribunale in assenza di tempestiva eccezione di incompetenza delle parti, nonché di rilievo officioso entro il termine di legge (posto che la prima udienza nel giudizio anzidetto si è svolta in data anteriore rispetto alla riunione dei procedimenti e alla celebrazione della prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Ciò posto, va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, sollevata dalla convenuta Controparte_1
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum);
Pag. 10 di 15 con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”.(Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, l'atto di citazione risulta coerente con tali criteri, in quanto contiene elementi sufficientemente chiari in ordine sia al petitum che alla causa petendi e consente di desumere, sulla base della sua lettura complessiva, sia le ragioni fondanti la domanda sia le richieste formulate, fermo che l'eventuale genericità delle stesse si riverbera sulla fondatezza della domanda proposta.
Ancora in rito, deve invece affermarsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, poiché tardivamente proposta.
Infatti, la prima udienza indicata in citazione era quella del 19 ottobre 2023, sicché il termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. è scaduto in data 10 luglio 2023, mentre ha depositato la comparsa di costituzione e risposta soltanto in data 1 agosto 2023. CP_1
A nulla rileva il differimento della prima udienza al 21 novembre 2023, disposto in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis, comma terzo c.p.c., né il successivo rinvio dell'udienza stessa disposto con decreto del 16 novembre 2023 a fini meramente organizzativi del ruolo, atteso che, come peraltro chiarito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la prima udienza venga rinviata dopo la scadenza del termine per costituirsi non si ha rimessione in termini ai fini della costituzione o della proposizione di domande riconvenzionali, rimanendo ferme le decadenze già maturate (Cass., ordinanza n.
8309/2025).
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di risposta tardivamente depositata è inammissibile.
Venendo al merito, i vizi e difetti costruttivi dedotti da parte attrice sono stati oggetto di procedura ex art. 696-bis c.p.c., conclusasi con deposito della CTU a firma dell'ing.
[...]
la quale ha accertato che (vedasi doc. 1 allegato all'atto di citazione): Persona_2
- “le persiane di tutte le finestrature sono sbagliate in dimensione e non assolvono alla loro funzione primaria di oscurare un ambiente. Pertanto le stesse sono da ritenersi errate e da sostituire con nuove persiane di analoga tipologia definita dal contratto di appalto”;
- “osservando la parete interna che separa il soggiorno dal bagno degli ospiti e dal locale tecnico si evidenzia a colpo d'occhio un rigonfiamento al piede della parete per una altezza
Pag. 11 di 15 di circa 50 cm. Le ragioni di tale vizio sono state descritte in maniera esaustiva e condivisibile nella documentazione dell'arch. che ne ha, secondo il CTU, Per_3 correttamente quantificato il costo di ripristino”;
- “nei sopralluoghi effettuati è stato confermato il vizio presente nei due portoncini blindati di accesso alle unità abitative che necessitano entrambi di essere registrati da un tecnico specializzato in infissi”;
- “il CTU ha verificato la effettiva presenza di difetti nelle guarnizioni delle due porte finestre presenti nel prospetto secondario del complesso edificato. Tale difetto si potrà risolvere in associazione a quanto indicato nel punto precedente con l'intervento di un tecnico specializzato in infissi”;
- la soglia presenta una evidente rottura, per ora in forma di cavillatura, generata all'atto della posa dell'infisso (portoncino)”.
Il consulente ha quantificato in € 13.176,73 oltre IVA il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e alla remissione in pristino secondo le regole dell'arte.
A seguito di integrazione di CTU, è stato accertato, con perizia depositata nel corso di questo giudizio in data 13 gennaio 2025, un aggravio di ulteriori € 4.000,00 oltre IVA, per interventi necessari sugli infissi, in particolare per il ripristino delle spallette, per la rimozione dei cardini in opera e per la posa in opera dei nuovi cardini.
Il CTU, in relazione all'asserita non perpendicolarità delle pareti dell'immobile, già in fase di ATP, ha rilevato che “nel caso di specie, il difetto lamentato da parte ricorrente non è chiaramente un difetto “tecnico/funzionale”, in quanto non incide in alcun modo sull'utilizzabilità dell'opera realizzata. Potrebbe trattarsi eventualmente di difetto
“estetico”, ma per tale fattispecie le normative stesse prevedono che la vista di un difetto ad occhio nudo, quale ad esempio una non planarità della superficie, deve essere individuabile da un'osservazione naturale della facciata e non traguardando una superficie da spigolo a spigolo;
altresì un'eventuale ombreggiatura naturalmente visibile in facciata, causata da una non planarità della superficie, sarà da considerare con più attenzione ma qualora rientrasse nelle tolleranze stabilite dalla normativa, non sarà da considerarsi quale difetto estetico (vedi anche DIN 18550 parte 2). Nel caso di specie, il “difetto estetico” visionato sui luoghi è pressoché impercettibile: l'assenza di “perpendicolarità”, di “planarità” delle pareti, di “fuori piombo” degli spigoli non è percettibile alla semplice visione … Per quanto attiene la valutazione della “perpendicolarità” delle pareti e/o degli intonaci come riportata nella tabella Ance Como – Associazione Nazionale Costruttori Edili, questa non si ritiene applicabile veduta la assai differente tipologia costruttiva utilizzata nell'appalto rispetto a
Pag. 12 di 15 quelle usuali per cui effettivamente applicabili che sono intonacate. La stratigrafia in uso ha quale preminente caratteristica quella del raggiungimento di prestazioni termiche e di confort abitativo. Proprio per la innovazione tecnologica e la collocazione di vari distinti materiali accoppiati a garantire le prestazioni, nel Contratto di Appalto – alla pagina 4 – era precisato che: …“facciamo presente che per tipologia di materiale e di lavorazioni del cappotto, è possibile che le pareti esterne in particolari condizione di luce naturale e/o artificiale, non siano complanari e si potrebbero notare le giunzioni nei pannelli”….
Pertanto, il CTU ritiene che sin dalle previsioni contrattuali le Parti davano atto della possibile presenza di difetti di natura estetica dell'opera realizzata. (vedasi doc. 1, allegato all'atto di citazione, pag. 10-11).
Devono essere condivise, siccome immuni da vizi logici e/o giuridici, le conclusioni rassegnate dal CTU;
a differenza delle letture critiche alternative, proposte dai consulenti di parte e pure valutate e confutate dal CTU Ing. la ricostruzione di Persona_2 quest'ultimo va condivisa essendo ancorata a dati oggettivi e scientificamente fondati, oltre che sullo specifico tenore del contratto sottoscritto tra le parti.
Pertanto, la domanda di riduzione del prezzo proposta da parte attrice ex art. 1668 c.c. risulta fondata nei limiti del suddetto importo.
Non risultano provati ulteriori danni patrimoniali o morali da inadempimento che giustifichino ulteriori risarcimenti.
7. Le spese processuali vengono liquidate secondo soccombenza, anche per ciò che concerne le spese dell'accertamento tecnico preventivo, tenuto altresì conto del principio a mente del quale “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n.
13276/2018)” (Cass., 31 maggio 2022, n. 17693, in motivazione).
Pertanto, in applicazione equitative dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, i compensi professionali di avvocato risultano così liquidabili:
- quanto al giudizio di istruzione preventiva N.R.G. 5602/2021, euro 2.337,00 avuto riguardo al valore della domanda (scaglione di riferimento euro 26.000-52.000)
- quanto al giudizio N.R.G. 81/2024, euro 2.536,00 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria espletate prima del provvedimento di riunione, avuto riguardo al valore della domanda (scaglione di riferimento euro 26.000-52.000), risultando congrua l'applicazione
Pag. 13 di 15 dei parametri minimi in ragione della definizione in rito del giudizio e della sostanziale identità delle questioni con quelle già prospettate nel giudizio N.R.G. 1939/2023;
- quanto al giudizio N.R.G. 1939/2023, euro 3.000,00 equitativamente determinati tra i parametri minimi e medi in ragione del numero e pregio delle questioni esaminate per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore del decisum (€
17.176,73 oltre IVA), escluso ogni aumento per la fase successiva alla riunione, alla luce dell'identità di questioni e difese oggetto dei giudizi riuniti.
Vanno inoltre poste definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di istruzione preventiva come ivi liquidate nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio integrativa svolta nel presente procedimento, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
1939/2023, cui è riunita la causa iscritta al N.R.G. 81/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente con riferimento alla causa iscritta al n. R.G. 81/2024 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1438/2023 emesso dal Tribunale di AN, dispone la separazione del relativo giudizio e assegna termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata;
2) dichiara inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale e la richiesta di compensazione avanzata da nel giudizio N.R.G. 1939/2023; Controparte_1
3) accoglie la domanda principale avanzata da nel giudizio N.R.G. 1939/2023 Parte_1
e, per l'effetto, accerta il diritto di alla riduzione del prezzo contrattuale nella Parte_1 misura di € 17.176,73 oltre IVA;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, Controparte_1 in favore di , delle spese di lite del procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo iscritto al N.R.G. 5602/2021, nonché dei presenti giudizi N.R.G. 1939/2023 e
81/2024, che liquida come da motivazione in complessivi € 1.117,00 per esborsi ed in complessivi € 7.873,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% oltre
IVA e CPA come per legge;
5) pone definitamente a carico di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, le spese di consulenza tecnica preventiva come liquidate nel procedimento di istruzione N.R.G. 5602/2021 e come da decreto di liquidazione nel presente giudizio.
Pag. 14 di 15 6) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in AN il I agosto 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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