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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 2335/2023, riservato in decisione all'udienza collegiale del 24 giugno 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 29.4.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
CF Parte_1 C.F._1
Elett.te dom.to in Roma via Germanico n. 107, presso lo studio dell'Avvocato Lorenzo Borrè che lo rappresenta e difende per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E 1 in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
CF P.IVA_1
Elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n. 31, presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Astone che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16006/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2.11.2022.
Conclusioni:
l'appellante come da atto d'appello, come ribadito nelle note depositate il 23.6.2025;
l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta, nonché come da note depositate il 23.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.Nel valido contraddittorio delle parti e per quanto ancora rileva ai fini dell'appello, il dott. ha impugnato dinanzi Parte_1
2 al Tribunale di Roma il provvedimento – comunicatogli il
3.12.2018 - emesso dal partito politico al Controparte_1
quale era stato aderente, con il quale egli era stato espulso dal partito a titolo di sanzione disciplinare.
Egli allegò il mancato ricevimento della contestazione disciplinare e l' insussistenza dei presupposti per irrogare la sanzione.
L'attore inoltre richiese, con il medesimo atto di citazione,
l'accertamento della nullità o l'annullamento delle clausole statutarie contenute negli artt. 3 o art. 3 punto 8 del codice etico, nonché nell' art. 11 lett. a) ed n) dello statuto, comprese quelle che prevedevano sanzioni pecuniarie a seguito dell'espulsione dell'iscritto per violazioni relative all'esercizio delle funzioni parlamentari.
L'attore lamentò dinanzi al Tribunale che la contestazione nei propri confronti, la quale aveva condotto alla sua espulsione, era inerente: al voto dall'attore espresso, in difformità con il CP_1
durante la seduta della Commissione Lavori Pubblici riguardante gli emendamenti al d.l. 2018/109, c.d. Decreto Genova;
al non aver preso parte al voto in aula del predetto d.l.; al non aver preso parte al voto di fiducia su un emendamento del
Governo al d.d.l. 840, di conversione del d.l. 113/2018, “ rafforzando la sua posizione con interventi in aula in difformità dal 3 Gruppo”; e tanto, in asserita violazione dell'art. 3 del codice etico del partito, con il quale gli aderenti si erano impegnati a rispettare il criterio democratico di votazione a maggioranza per la determinazione della linea politica “adottata dagli esecutivi” espressi dal MoVimento.
In tal modo, secondo l'attore, era stata sanzionata la propria condotta strettamente attinente all'esercizio delle funzioni parlamentari, in contrasto con l'art. 67 Cost., con conseguente nullità delle relative previsioni negoziali che avrebbero reso possibile irrogare sanzioni per ragioni quali quelle di specie.
L'art. 3 del codice etico sarebbe stato altresì nullo per indeterminatezza, in quanto non chiariva quali fossero le questioni per le quali il parlamentare aderente al partito avrebbe dovuto votare la fiducia conformemente alle indicazioni del CP_1
né d'altronde il partito, nell'irrogare la sanzione, aveva precisato rispetto a quali delibere adottate egli avrebbe votato in difformità o non avrebbe votato.
In contraddittorio con il convenuto, il Tribunale, con CP_1
la sentenza appellata, ha respinto la domanda.
Con l'appello notificato a controparte il 28.4.2023 il dott. Pt_1
ha impugnato la sentenza di primo grado, così concludendo:
4 accertare la nullità dell'art. 3 o dell'art. 3 punto 8 del codice etico del e disporne la sostituzione con le previsioni degli CP_1
artt. 67 e 68 Cost.; accertare la nullità dell'art. 3 punto 8, quint'ultimo capoverso del codice etico, nonché dell'art. 11 lett. a) ed n) dello statuto e comunque della previsione statutaria di corrispondere penali anche nel caso di espulsione a seguito dell'esercizio di prerogative costituzionali di cui agli artt. 67 e 68 Cost.; dichiarare illegittima la propria espulsione dal partito.
L'appellante ha affidato l'appello ai seguenti motivi: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1334, 1335,
1362, 1363, 1366, 1367, 1370, 2727, 2729, 2697 c.c., in quanto il partito odierno appellato non avrebbe provato che egli aveva ricevuto la contestazione disciplinare inviata;
il Tribunale non avrebbe valutato che il partito aveva omesso qualsivoglia votazione interna da cui fosse emerso, a maggioranza, un indirizzo politico che egli avrebbe violato con le condotte contestate;
non vi erano stati, quindi, accordi votati democraticamente per determinare la linea politica del partito anteriori alle condotte contestate all'appellante ed ai quali egli si sarebbe sottratto;
l'incolpazione aveva riguardato non già il voto in difformità rispetto ai restanti parlamentari del bensì il CP_1
5 mancato rispetto del criterio democratico di votazione a maggioranza per la determinazione della linea politica;
il Tribunale non avrebbe valutato che, contrariamente agli artt. 49,
67, 68 e 94 Cost., il divieto di mandato imperativo in favore della libertà di determinazione e di scelta di ciascun parlamentare non poteva che riflettersi sulla nullità delle clausole statutarie che tale libertà avessero limitato, come nella specie, sia in tema di obbligo di votare secondo le scelte del partito adottate a maggioranza, sia in tema di sanzioni per i casi di mancato rispetto di tale obbligo;
erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto proporzionata la sanzione irrogata, senza neppure valutare che la sua mancata presenza al voto in aula per il c.d. Decreto Genova, nonché al voto di fiducia per la conversione del Decreto Sicurezza erano stati irrilevanti per l'esito della votazione;
il primo Giudice non si sarebbe pronunciato sulla propria domanda di nullità dell'art. 3 punto 8, quint'ultimo capoverso del codice etico, nonché dell'art. 11 lett. a) ed n) dello statuto e comunque della previsione statutaria di corrispondere penali anche nel caso di espulsione a seguito dell'esercizio di prerogative costituzionali di cui agli artt. 67 e 68 Cost.
L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e contestando specificamente ciascun motivo di impugnazione:
6 quanto al primo, ha allegato che ai sensi dello statuto era sufficiente l'invio della contestazione, documentato dal concludente, cosicché sarebbe stato onere del dott. provare di non averla Pt_1
ricevuta; quanto al secondo motivo, era irrilevante il richiamo all'inesistenza di delibere del partito, alle quali il dott. non si sarebbe Pt_1
attenuto, in quanto era stata di tutta evidenza la scelta del parlamentare di votare in termini del tutto opposti rispetto alla complessiva linea politica del partito: egli aveva “ mandato in minoranza” il Governo, oltre ad aver disertato il voto su un “ decreto importante e finanche sulla fiducia”, dando peraltro ampio risalto sulla stampa della proprie scelte. Pertanto, con evidenza, il dott. si era posto in posizione contraria rispetto alla linea Pt_1
politica governativa, allorquando il governo era a guida dell'On.
esponente del MoVimento;
Per_1
quanto al terzo motivo, diversa era la libera esplicazione del mandato parlamentare rispetto alla previsione, dal punto di vista privatistico, di regole applicabili tra il partito ed i propri iscritti. Il partito non avrebbe mai potuto ottenere tutela presso il Parlamento se il proprio iscritto- parlamentare avesse votato in difformità dalle indicazioni dell'ente associativo di appartenenza, ma era libero di trarre le necessarie conseguenze, ove il proprio iscritto si fosse così comportato;
7 quanto al IV motivo, in base allo stesso statuto, la conseguenza della condotta dell'iscritto consisteva nella sanzione irrogata;
infine, non era ravvisabile alcuna omessa pronuncia, contrariamente a quanto lamentato con il V motivo.
Respinta l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
Con il decreto di questa Corte depositato il 29.4.2025 l'udienza è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e le note sostitutive d'udienza.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
2.1.Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 11 III comma dello Statuto del MoVimento, il
Collegio dei Probiviri deve comunicare al “ soggetto passivo della denuncia” l'avvio del procedimento disciplinare con l'indicazione dei fatti che ne giustificano l'avvio “ mediante comunicazione e- mail agli indirizzi risultanti dall'Anagrafica dell'Associazione”.
Stessa modalità è prevista per la comunicazione del provvedimento sanzionatorio emesso dai Probiviri: art. 11 dello Statuto. 8 Dal tenore della clausola negoziale emerge che il partito era onerato di inviare la comunicazione al preciso indirizzo mail suindicato, ma non anche di provare la sua ricezione, poiché all'evidenza essa si presumeva avvenuta, tenuto conto che l'indirizzo di destinazione era certo, in quanto era quello risultante dall' “ Anagrafica” del partito stesso e, quindi, era quello liberamente fornito dallo stesso iscritto.
L'odierno appellante non ha neppure allegato di non aver ricevuto la mail, per ragioni collegate al mancato funzionamento della rete o ad altro: egli si è limitato ad affidarsi alla sola doglianza formale della pretesa mancanza di prova della ricezione della mail.
Invece, oltre a quanto prima osservato, costituisce indiretta ma sicura conferma dell'avvenuto ricevimento della mail la circostanza che la successiva mail, inviata allo stesso indirizzo, con la quale gli
è stata comunicata la sanzione, è stata regolarmente ricevuta ( doc.
6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , CP_1
tanto da aver consentito al dott. di impugnarla Pt_1
tempestivamente.
2.2. Il secondo motivo è infondato.
Dal tenore della contestazione emerge con evidenza che il dott.
[...]
ha votato in senso contrario rispetto al durante Pt_1 CP_1
la seduta della Commissione Lavori Pubblici riguardante gli emendamenti al d.l. 2018/109, c.d. Decreto Genova;
non ha preso 9 parte al voto in aula del predetto d.l.; non ha preso parte al voto di fiducia su un emendamento del Governo al d.d.l. 840.
Ritiene questa Corte, al pari di quanto osservato dal Tribunale, che tali condotte hanno configurato la contestata violazione dell'art. 3 del codice etico, il quale prevede il rispetto del criterio democratico di votazione a maggioranza per la determinazione della linea politica adottata dagli esecutivi espressi dal partito.
In primo luogo, non è dato riscontrare la previsione nel codice etico di preventivi specifici accordi tra gli iscritti ogniqualvolta fosse prevista una votazione in Parlamento, cui l'iscritto avrebbe dovuto aderire in aula, poiché l'unica condotta richiesta è l'adesione alla “ linea politica” del partito, scelta a maggioranza al proprio interno.
Inoltre, il voto contrario e l'assenza del dott. nelle Pt_1
occasioni oggetto della sanzione non si sono verificati in occasioni di voto di poco spessore, bensì su provvedimenti di rilevante natura ad iniziativa governativa, a guida di un esponente del MoVimento, per le quali è del tutto scontato che uno dei suoi iscritti, parlamentare, conoscesse quale fosse la linea politica del proprio partito.
E' appena il caso di osservare che il c.d. decreto Genova – d.l. del
2018 n. 219 – prevedeva numerose iniziative volte a garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti dopo il crollo del “ ponte
Morandi” avvenuto il 14.8.2018; il d.l. del 2018 n. 113 conteneva 10 disposizioni in tema di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.
Ciò premesso, che il dott. conoscesse la linea politica del Pt_1
partito nelle rilevanti occasioni indicate nelle contestazioni, si trae dalla circostanza per cui egli ha svolto interventi in aula dissonanti rispetto alla linea politica del partito;
tale circostanza di fatto può leggersi nell'ordinanza cautelare emessa dal G.D. in primo grado,
(pag. 28). Onde, la predetta linea politica era pienamente a sua conoscenza.
Egli ha pertanto posto in essere proprio quanto non consentito dall'art. 3 del codice etico, laddove aveva imposto agli aderenti al partito di rispettare la linea politica “ adottata dagli esecutivi a qualsiasi livello espressi dal MoVimento…” espressione della maggioranza.
2.3.Il terzo motivo è infondato.
Conviene riportare alcuni principi decisivi ai fini del decidere, contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2021, riportata anche nell'atto di impugnazione.
Come è noto, l'art. 67 Cost. spiega i propri effetti non solo sul rapporto fra elettori ed eletti, ma anche sulla relazione tra il singolo parlamentare e il partito e il gruppo parlamentare di appartenenza.
11 Come in tutti quelli di derivazione liberale, anche nel nostro ordinamento costituzionale – che pure, all'art. 49 Cost., sottolinea il ruolo essenziale dei partiti per la determinazione della politica nazionale – la garanzia del libero mandato non consente l'instaurazione, in capo ai singoli parlamentari, di vincoli – da qualunque fonte derivino: legislativa, statutaria, negoziale – idonei a incidere giuridicamente sullo status del parlamentare e sulle modalità di svolgimento del mandato elettivo. Può certamente accadere (e di regola accade) che, in riferimento all'esercizio del mandato, vengano di fatto stipulati accordi, impartite istruzioni o fatti valere vincoli di fedeltà, generalmente disciplinati da regole di matrice privatistica, attinenti alla normazione interna agli stessi partiti o gruppi parlamentari di riferimento. Tuttavia, proprio in forza di quanto disposto dall'art. 67 Cost., tali accordi, istruzioni e vincoli non sono assistiti da alcuna garanzia giuridica, poiché la loro osservanza è rimessa alla coscienza del singolo parlamentare. Con la sentenza n. 14 del 1964 questa Corte ha già affermato che «[i]l divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene;
nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito». Il significato della disposizione costituzionale non risiede, perciò, nel vietare, o nel rendere giuridicamente sanzionabile, l'adesione spontanea del parlamentare alle direttive del suo partito
o del suo gruppo. La funzione di garanzia dell'art. 67 Cost. si rivela, invece, nei casi in cui gli accordi tra parlamentare e partito pretendano di tradursi in vincoli con effetto diretto sullo status del parlamentare o sulla libertà di esercizio del mandato.
12 Ad avviso dell'appellante il Giudice delle leggi ha sottolineato l'inesistenza di alcuna garanzia giuridica nel caso di accordi, istruzioni e vincoli tra il parlamentare ed il proprio partito, in tal modo volendo sottolineare l'inesistenza di strumenti giuridici a favore del partito al fine di far valere, per quanto concerne il voto, gli accordi con il parlamentare e di ottenere così la modifica del voto.
Ancora, secondo l'impugnante, in tal modo la Corte Costituzionale avrebbe voluto sottolineare che “specularmente”, tali accordi sono sempre privi di garanzie giuridiche, anche nei rapporti interni tra partito e propri iscritti, si pongono in contrasto con le norme costituzionali di cui all'art. 67 Cost. e sono perciò nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative;
ergo, non potrebbero porsi a fondamento – nel caso di specie – della sanzione in concreto irrogata.
A sostegno del proprio assunto, il dott. ha richiamato Pt_1
anche precedenti pronunce della medesima Corte Costituzionale, tra cui la sentenza n. 14 del 1964, nonché i lavori della Costituente nella seduta del 10.10.1947, allorquando l'on. aveva Per_2
proposto l'emendamento all'art. 68 Cost., nel senso di escludere che i Parlamentari potessero essere perseguiti in via giudiziaria, amministrativa o disciplinare, per le opinione politiche ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
emendamento che non fu accolto. 13 Ritiene il Collegio che l'assunto dell'appellante non sia condivisibile.
Giuridicamente, lo status di parlamentare assicurato dalla
Costituzione, quale descritto nelle pronunce della Corte
Costituzionale più su richiamate è tale per cui egli o ella ha il potere, ai sensi dell'art. 67 Cost. di votare senza vincolo di mandato, è libero di sottrarsi a qualsivoglia indicazione di senso contrario rispetto al proprio pensiero espresso nel voto e tale suo potere non
è coercibile, né “a posteriori” può essere eliso o modificato da alcuno, si tratti di altri organi costituzionali o di privati.
E' l'esercizio del mandato parlamentare a non poter essere in alcun modo compresso, poiché deve potersi svolgere in modo sereno ed alieno da influenze, condizionamenti, pressioni ed altre forme di deviazione rispetto al pensiero del parlamentare eletto, espressione della volontà popolare ed in grado solo così di potersi esprimere liberamente.
Né tantomeno alcun organo costituzionale, o il partito di appartenenza, hanno il potere di perseguirlo o di sanzionarlo per il voto espresso, nel senso che non hanno il potere, attraverso questi potenziali strumenti di coercizione, di influire sul voto che egli esprime, né ex ante, né ex post, che viene pertanto espresso in guisa stabile esattamente nel modo voluto dal parlamentare, cioè del tutto liberamente. 14 Lo status costituzionale del parlamentare opera quindi su un piano del tutto distinto rispetto al rapporto che lega il parlamentare al suo partito. Quest'ultimo può solo desumere che sia venuta meno l' “ affectio” del vincolo associativo e trarne le conseguenze;
ma senza che il predetto “status” ed il rapporto associativo interagiscano reciprocamente tra loro e senza che il partito abbia strumenti di sorta, presso la Camera di appartenenza o presso altri organi costituzionali, al fine di far valere i patti interni, per giungere alla modifica del voto.
Invero, seppur il parlamentare possa sapere “a priori” che, votando in modo difforme dalle indicazioni del partito, può essere espulso dallo stesso, ciò non ha alcuna attitudine a influire sulla libera manifestazione del proprio voto, che deve essere liberamente, validamente, stabilmente ed immodificabilmente espresso.
Il divieto di alterare la libertà del mandato parlamentare è quindi inerente esclusivamente alla sfera del munus publicum del parlamentare, senza alcuna ricaduta o interferenza nel rapporto associativo che eventualmente leghi il parlamentare ad un partito.
L 'art. 67 Cost. non ha inteso sanzionare in alcun modo gli accordi tra privati, compresi quelli che trovano la loro sintesi negli statuti dei partiti, poiché in ultima analisi tali accordi sono del tutto irrilevanti ai fini di assicurare la libertà del voto quale disciplinata dal legislatore costituzionale. 15 Invero, sebbene i partiti trovino disciplina nell'art. 49 Cost., il sistema politico-partitico è tenuto distinto dall'organizzazione dello
Stato, tanto che uno dei Costituenti osservò che, in ossequio a tale distinzione, “…per salvaguardare la possibilità di far prevalere sulle valutazioni ispirate all'interesse del partito quelle di carattere generale da parte di ogni parlamentare”, lo Stato si sarebbe astenuto dal far derivare alcuna conseguenza sul proprio funzionamento dalla rottura del rapporto che lega il parlamentare-iscritto al partito a quest'ultimo.
Alcuna invalidità delle previsioni disciplinari statutarie censurate dall'appellante può pertanto ritenersi derivata o disciplinata dalle su richiamate norme di rango costituzionale.
2.4.Il quarto motivo è infondato.
Con valutazione “ ex ante” ed a prescindere dall'esito del voto in commissione o in aula, è emerso che il dott. ha tenuto una Pt_1
condotta contraria al rispetto della linea politica scelta a maggioranza dal partito, nonostante tale rispetto costituisse un preciso obbligo contenuto nel codice etico, volontariamente accettato dal dott. allorché aveva aderito al partito. Pt_1
La natura stessa della condotta ha costituito perciò l'espressa e chiara violazione di una importante previsione del regolamento del partito, tale da minare alle fondamenta il rapporto associativo,
16 cosicché la sanzione dell'espulsione non si configura quale eccessiva o sproporzionata.
2.5. L'ultimo motivo è infondato: è decisivo osservare che la regolamentazione interna del rapporto associativo, del tutto distinta e non sovrapponibile al mandato parlamentare per quanto su osservato, è libera per quanto concerne le conseguenze del venir meno della fiducia tra iscritto e partito e la previsione di sanzioni anche pecuniarie non viola alcuna norma imperativa.
3.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato.
Esse si liquidano come in dispositivo, in base allo scaglione delle vigenti tariffe professionali proprio delle cause di valore indeterminabile di media complessità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
17 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dal dott.
nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
:
[...]
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato, liquidate in euro 13.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 24.6.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 2335/2023, riservato in decisione all'udienza collegiale del 24 giugno 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 29.4.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
CF Parte_1 C.F._1
Elett.te dom.to in Roma via Germanico n. 107, presso lo studio dell'Avvocato Lorenzo Borrè che lo rappresenta e difende per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E 1 in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
CF P.IVA_1
Elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n. 31, presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Astone che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16006/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 2.11.2022.
Conclusioni:
l'appellante come da atto d'appello, come ribadito nelle note depositate il 23.6.2025;
l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta, nonché come da note depositate il 23.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.Nel valido contraddittorio delle parti e per quanto ancora rileva ai fini dell'appello, il dott. ha impugnato dinanzi Parte_1
2 al Tribunale di Roma il provvedimento – comunicatogli il
3.12.2018 - emesso dal partito politico al Controparte_1
quale era stato aderente, con il quale egli era stato espulso dal partito a titolo di sanzione disciplinare.
Egli allegò il mancato ricevimento della contestazione disciplinare e l' insussistenza dei presupposti per irrogare la sanzione.
L'attore inoltre richiese, con il medesimo atto di citazione,
l'accertamento della nullità o l'annullamento delle clausole statutarie contenute negli artt. 3 o art. 3 punto 8 del codice etico, nonché nell' art. 11 lett. a) ed n) dello statuto, comprese quelle che prevedevano sanzioni pecuniarie a seguito dell'espulsione dell'iscritto per violazioni relative all'esercizio delle funzioni parlamentari.
L'attore lamentò dinanzi al Tribunale che la contestazione nei propri confronti, la quale aveva condotto alla sua espulsione, era inerente: al voto dall'attore espresso, in difformità con il CP_1
durante la seduta della Commissione Lavori Pubblici riguardante gli emendamenti al d.l. 2018/109, c.d. Decreto Genova;
al non aver preso parte al voto in aula del predetto d.l.; al non aver preso parte al voto di fiducia su un emendamento del
Governo al d.d.l. 840, di conversione del d.l. 113/2018, “ rafforzando la sua posizione con interventi in aula in difformità dal 3 Gruppo”; e tanto, in asserita violazione dell'art. 3 del codice etico del partito, con il quale gli aderenti si erano impegnati a rispettare il criterio democratico di votazione a maggioranza per la determinazione della linea politica “adottata dagli esecutivi” espressi dal MoVimento.
In tal modo, secondo l'attore, era stata sanzionata la propria condotta strettamente attinente all'esercizio delle funzioni parlamentari, in contrasto con l'art. 67 Cost., con conseguente nullità delle relative previsioni negoziali che avrebbero reso possibile irrogare sanzioni per ragioni quali quelle di specie.
L'art. 3 del codice etico sarebbe stato altresì nullo per indeterminatezza, in quanto non chiariva quali fossero le questioni per le quali il parlamentare aderente al partito avrebbe dovuto votare la fiducia conformemente alle indicazioni del CP_1
né d'altronde il partito, nell'irrogare la sanzione, aveva precisato rispetto a quali delibere adottate egli avrebbe votato in difformità o non avrebbe votato.
In contraddittorio con il convenuto, il Tribunale, con CP_1
la sentenza appellata, ha respinto la domanda.
Con l'appello notificato a controparte il 28.4.2023 il dott. Pt_1
ha impugnato la sentenza di primo grado, così concludendo:
4 accertare la nullità dell'art. 3 o dell'art. 3 punto 8 del codice etico del e disporne la sostituzione con le previsioni degli CP_1
artt. 67 e 68 Cost.; accertare la nullità dell'art. 3 punto 8, quint'ultimo capoverso del codice etico, nonché dell'art. 11 lett. a) ed n) dello statuto e comunque della previsione statutaria di corrispondere penali anche nel caso di espulsione a seguito dell'esercizio di prerogative costituzionali di cui agli artt. 67 e 68 Cost.; dichiarare illegittima la propria espulsione dal partito.
L'appellante ha affidato l'appello ai seguenti motivi: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1334, 1335,
1362, 1363, 1366, 1367, 1370, 2727, 2729, 2697 c.c., in quanto il partito odierno appellato non avrebbe provato che egli aveva ricevuto la contestazione disciplinare inviata;
il Tribunale non avrebbe valutato che il partito aveva omesso qualsivoglia votazione interna da cui fosse emerso, a maggioranza, un indirizzo politico che egli avrebbe violato con le condotte contestate;
non vi erano stati, quindi, accordi votati democraticamente per determinare la linea politica del partito anteriori alle condotte contestate all'appellante ed ai quali egli si sarebbe sottratto;
l'incolpazione aveva riguardato non già il voto in difformità rispetto ai restanti parlamentari del bensì il CP_1
5 mancato rispetto del criterio democratico di votazione a maggioranza per la determinazione della linea politica;
il Tribunale non avrebbe valutato che, contrariamente agli artt. 49,
67, 68 e 94 Cost., il divieto di mandato imperativo in favore della libertà di determinazione e di scelta di ciascun parlamentare non poteva che riflettersi sulla nullità delle clausole statutarie che tale libertà avessero limitato, come nella specie, sia in tema di obbligo di votare secondo le scelte del partito adottate a maggioranza, sia in tema di sanzioni per i casi di mancato rispetto di tale obbligo;
erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto proporzionata la sanzione irrogata, senza neppure valutare che la sua mancata presenza al voto in aula per il c.d. Decreto Genova, nonché al voto di fiducia per la conversione del Decreto Sicurezza erano stati irrilevanti per l'esito della votazione;
il primo Giudice non si sarebbe pronunciato sulla propria domanda di nullità dell'art. 3 punto 8, quint'ultimo capoverso del codice etico, nonché dell'art. 11 lett. a) ed n) dello statuto e comunque della previsione statutaria di corrispondere penali anche nel caso di espulsione a seguito dell'esercizio di prerogative costituzionali di cui agli artt. 67 e 68 Cost.
L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e contestando specificamente ciascun motivo di impugnazione:
6 quanto al primo, ha allegato che ai sensi dello statuto era sufficiente l'invio della contestazione, documentato dal concludente, cosicché sarebbe stato onere del dott. provare di non averla Pt_1
ricevuta; quanto al secondo motivo, era irrilevante il richiamo all'inesistenza di delibere del partito, alle quali il dott. non si sarebbe Pt_1
attenuto, in quanto era stata di tutta evidenza la scelta del parlamentare di votare in termini del tutto opposti rispetto alla complessiva linea politica del partito: egli aveva “ mandato in minoranza” il Governo, oltre ad aver disertato il voto su un “ decreto importante e finanche sulla fiducia”, dando peraltro ampio risalto sulla stampa della proprie scelte. Pertanto, con evidenza, il dott. si era posto in posizione contraria rispetto alla linea Pt_1
politica governativa, allorquando il governo era a guida dell'On.
esponente del MoVimento;
Per_1
quanto al terzo motivo, diversa era la libera esplicazione del mandato parlamentare rispetto alla previsione, dal punto di vista privatistico, di regole applicabili tra il partito ed i propri iscritti. Il partito non avrebbe mai potuto ottenere tutela presso il Parlamento se il proprio iscritto- parlamentare avesse votato in difformità dalle indicazioni dell'ente associativo di appartenenza, ma era libero di trarre le necessarie conseguenze, ove il proprio iscritto si fosse così comportato;
7 quanto al IV motivo, in base allo stesso statuto, la conseguenza della condotta dell'iscritto consisteva nella sanzione irrogata;
infine, non era ravvisabile alcuna omessa pronuncia, contrariamente a quanto lamentato con il V motivo.
Respinta l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
Con il decreto di questa Corte depositato il 29.4.2025 l'udienza è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e le note sostitutive d'udienza.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
2.1.Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 11 III comma dello Statuto del MoVimento, il
Collegio dei Probiviri deve comunicare al “ soggetto passivo della denuncia” l'avvio del procedimento disciplinare con l'indicazione dei fatti che ne giustificano l'avvio “ mediante comunicazione e- mail agli indirizzi risultanti dall'Anagrafica dell'Associazione”.
Stessa modalità è prevista per la comunicazione del provvedimento sanzionatorio emesso dai Probiviri: art. 11 dello Statuto. 8 Dal tenore della clausola negoziale emerge che il partito era onerato di inviare la comunicazione al preciso indirizzo mail suindicato, ma non anche di provare la sua ricezione, poiché all'evidenza essa si presumeva avvenuta, tenuto conto che l'indirizzo di destinazione era certo, in quanto era quello risultante dall' “ Anagrafica” del partito stesso e, quindi, era quello liberamente fornito dallo stesso iscritto.
L'odierno appellante non ha neppure allegato di non aver ricevuto la mail, per ragioni collegate al mancato funzionamento della rete o ad altro: egli si è limitato ad affidarsi alla sola doglianza formale della pretesa mancanza di prova della ricezione della mail.
Invece, oltre a quanto prima osservato, costituisce indiretta ma sicura conferma dell'avvenuto ricevimento della mail la circostanza che la successiva mail, inviata allo stesso indirizzo, con la quale gli
è stata comunicata la sanzione, è stata regolarmente ricevuta ( doc.
6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , CP_1
tanto da aver consentito al dott. di impugnarla Pt_1
tempestivamente.
2.2. Il secondo motivo è infondato.
Dal tenore della contestazione emerge con evidenza che il dott.
[...]
ha votato in senso contrario rispetto al durante Pt_1 CP_1
la seduta della Commissione Lavori Pubblici riguardante gli emendamenti al d.l. 2018/109, c.d. Decreto Genova;
non ha preso 9 parte al voto in aula del predetto d.l.; non ha preso parte al voto di fiducia su un emendamento del Governo al d.d.l. 840.
Ritiene questa Corte, al pari di quanto osservato dal Tribunale, che tali condotte hanno configurato la contestata violazione dell'art. 3 del codice etico, il quale prevede il rispetto del criterio democratico di votazione a maggioranza per la determinazione della linea politica adottata dagli esecutivi espressi dal partito.
In primo luogo, non è dato riscontrare la previsione nel codice etico di preventivi specifici accordi tra gli iscritti ogniqualvolta fosse prevista una votazione in Parlamento, cui l'iscritto avrebbe dovuto aderire in aula, poiché l'unica condotta richiesta è l'adesione alla “ linea politica” del partito, scelta a maggioranza al proprio interno.
Inoltre, il voto contrario e l'assenza del dott. nelle Pt_1
occasioni oggetto della sanzione non si sono verificati in occasioni di voto di poco spessore, bensì su provvedimenti di rilevante natura ad iniziativa governativa, a guida di un esponente del MoVimento, per le quali è del tutto scontato che uno dei suoi iscritti, parlamentare, conoscesse quale fosse la linea politica del proprio partito.
E' appena il caso di osservare che il c.d. decreto Genova – d.l. del
2018 n. 219 – prevedeva numerose iniziative volte a garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti dopo il crollo del “ ponte
Morandi” avvenuto il 14.8.2018; il d.l. del 2018 n. 113 conteneva 10 disposizioni in tema di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.
Ciò premesso, che il dott. conoscesse la linea politica del Pt_1
partito nelle rilevanti occasioni indicate nelle contestazioni, si trae dalla circostanza per cui egli ha svolto interventi in aula dissonanti rispetto alla linea politica del partito;
tale circostanza di fatto può leggersi nell'ordinanza cautelare emessa dal G.D. in primo grado,
(pag. 28). Onde, la predetta linea politica era pienamente a sua conoscenza.
Egli ha pertanto posto in essere proprio quanto non consentito dall'art. 3 del codice etico, laddove aveva imposto agli aderenti al partito di rispettare la linea politica “ adottata dagli esecutivi a qualsiasi livello espressi dal MoVimento…” espressione della maggioranza.
2.3.Il terzo motivo è infondato.
Conviene riportare alcuni principi decisivi ai fini del decidere, contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2021, riportata anche nell'atto di impugnazione.
Come è noto, l'art. 67 Cost. spiega i propri effetti non solo sul rapporto fra elettori ed eletti, ma anche sulla relazione tra il singolo parlamentare e il partito e il gruppo parlamentare di appartenenza.
11 Come in tutti quelli di derivazione liberale, anche nel nostro ordinamento costituzionale – che pure, all'art. 49 Cost., sottolinea il ruolo essenziale dei partiti per la determinazione della politica nazionale – la garanzia del libero mandato non consente l'instaurazione, in capo ai singoli parlamentari, di vincoli – da qualunque fonte derivino: legislativa, statutaria, negoziale – idonei a incidere giuridicamente sullo status del parlamentare e sulle modalità di svolgimento del mandato elettivo. Può certamente accadere (e di regola accade) che, in riferimento all'esercizio del mandato, vengano di fatto stipulati accordi, impartite istruzioni o fatti valere vincoli di fedeltà, generalmente disciplinati da regole di matrice privatistica, attinenti alla normazione interna agli stessi partiti o gruppi parlamentari di riferimento. Tuttavia, proprio in forza di quanto disposto dall'art. 67 Cost., tali accordi, istruzioni e vincoli non sono assistiti da alcuna garanzia giuridica, poiché la loro osservanza è rimessa alla coscienza del singolo parlamentare. Con la sentenza n. 14 del 1964 questa Corte ha già affermato che «[i]l divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene;
nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito». Il significato della disposizione costituzionale non risiede, perciò, nel vietare, o nel rendere giuridicamente sanzionabile, l'adesione spontanea del parlamentare alle direttive del suo partito
o del suo gruppo. La funzione di garanzia dell'art. 67 Cost. si rivela, invece, nei casi in cui gli accordi tra parlamentare e partito pretendano di tradursi in vincoli con effetto diretto sullo status del parlamentare o sulla libertà di esercizio del mandato.
12 Ad avviso dell'appellante il Giudice delle leggi ha sottolineato l'inesistenza di alcuna garanzia giuridica nel caso di accordi, istruzioni e vincoli tra il parlamentare ed il proprio partito, in tal modo volendo sottolineare l'inesistenza di strumenti giuridici a favore del partito al fine di far valere, per quanto concerne il voto, gli accordi con il parlamentare e di ottenere così la modifica del voto.
Ancora, secondo l'impugnante, in tal modo la Corte Costituzionale avrebbe voluto sottolineare che “specularmente”, tali accordi sono sempre privi di garanzie giuridiche, anche nei rapporti interni tra partito e propri iscritti, si pongono in contrasto con le norme costituzionali di cui all'art. 67 Cost. e sono perciò nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative;
ergo, non potrebbero porsi a fondamento – nel caso di specie – della sanzione in concreto irrogata.
A sostegno del proprio assunto, il dott. ha richiamato Pt_1
anche precedenti pronunce della medesima Corte Costituzionale, tra cui la sentenza n. 14 del 1964, nonché i lavori della Costituente nella seduta del 10.10.1947, allorquando l'on. aveva Per_2
proposto l'emendamento all'art. 68 Cost., nel senso di escludere che i Parlamentari potessero essere perseguiti in via giudiziaria, amministrativa o disciplinare, per le opinione politiche ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
emendamento che non fu accolto. 13 Ritiene il Collegio che l'assunto dell'appellante non sia condivisibile.
Giuridicamente, lo status di parlamentare assicurato dalla
Costituzione, quale descritto nelle pronunce della Corte
Costituzionale più su richiamate è tale per cui egli o ella ha il potere, ai sensi dell'art. 67 Cost. di votare senza vincolo di mandato, è libero di sottrarsi a qualsivoglia indicazione di senso contrario rispetto al proprio pensiero espresso nel voto e tale suo potere non
è coercibile, né “a posteriori” può essere eliso o modificato da alcuno, si tratti di altri organi costituzionali o di privati.
E' l'esercizio del mandato parlamentare a non poter essere in alcun modo compresso, poiché deve potersi svolgere in modo sereno ed alieno da influenze, condizionamenti, pressioni ed altre forme di deviazione rispetto al pensiero del parlamentare eletto, espressione della volontà popolare ed in grado solo così di potersi esprimere liberamente.
Né tantomeno alcun organo costituzionale, o il partito di appartenenza, hanno il potere di perseguirlo o di sanzionarlo per il voto espresso, nel senso che non hanno il potere, attraverso questi potenziali strumenti di coercizione, di influire sul voto che egli esprime, né ex ante, né ex post, che viene pertanto espresso in guisa stabile esattamente nel modo voluto dal parlamentare, cioè del tutto liberamente. 14 Lo status costituzionale del parlamentare opera quindi su un piano del tutto distinto rispetto al rapporto che lega il parlamentare al suo partito. Quest'ultimo può solo desumere che sia venuta meno l' “ affectio” del vincolo associativo e trarne le conseguenze;
ma senza che il predetto “status” ed il rapporto associativo interagiscano reciprocamente tra loro e senza che il partito abbia strumenti di sorta, presso la Camera di appartenenza o presso altri organi costituzionali, al fine di far valere i patti interni, per giungere alla modifica del voto.
Invero, seppur il parlamentare possa sapere “a priori” che, votando in modo difforme dalle indicazioni del partito, può essere espulso dallo stesso, ciò non ha alcuna attitudine a influire sulla libera manifestazione del proprio voto, che deve essere liberamente, validamente, stabilmente ed immodificabilmente espresso.
Il divieto di alterare la libertà del mandato parlamentare è quindi inerente esclusivamente alla sfera del munus publicum del parlamentare, senza alcuna ricaduta o interferenza nel rapporto associativo che eventualmente leghi il parlamentare ad un partito.
L 'art. 67 Cost. non ha inteso sanzionare in alcun modo gli accordi tra privati, compresi quelli che trovano la loro sintesi negli statuti dei partiti, poiché in ultima analisi tali accordi sono del tutto irrilevanti ai fini di assicurare la libertà del voto quale disciplinata dal legislatore costituzionale. 15 Invero, sebbene i partiti trovino disciplina nell'art. 49 Cost., il sistema politico-partitico è tenuto distinto dall'organizzazione dello
Stato, tanto che uno dei Costituenti osservò che, in ossequio a tale distinzione, “…per salvaguardare la possibilità di far prevalere sulle valutazioni ispirate all'interesse del partito quelle di carattere generale da parte di ogni parlamentare”, lo Stato si sarebbe astenuto dal far derivare alcuna conseguenza sul proprio funzionamento dalla rottura del rapporto che lega il parlamentare-iscritto al partito a quest'ultimo.
Alcuna invalidità delle previsioni disciplinari statutarie censurate dall'appellante può pertanto ritenersi derivata o disciplinata dalle su richiamate norme di rango costituzionale.
2.4.Il quarto motivo è infondato.
Con valutazione “ ex ante” ed a prescindere dall'esito del voto in commissione o in aula, è emerso che il dott. ha tenuto una Pt_1
condotta contraria al rispetto della linea politica scelta a maggioranza dal partito, nonostante tale rispetto costituisse un preciso obbligo contenuto nel codice etico, volontariamente accettato dal dott. allorché aveva aderito al partito. Pt_1
La natura stessa della condotta ha costituito perciò l'espressa e chiara violazione di una importante previsione del regolamento del partito, tale da minare alle fondamenta il rapporto associativo,
16 cosicché la sanzione dell'espulsione non si configura quale eccessiva o sproporzionata.
2.5. L'ultimo motivo è infondato: è decisivo osservare che la regolamentazione interna del rapporto associativo, del tutto distinta e non sovrapponibile al mandato parlamentare per quanto su osservato, è libera per quanto concerne le conseguenze del venir meno della fiducia tra iscritto e partito e la previsione di sanzioni anche pecuniarie non viola alcuna norma imperativa.
3.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato.
Esse si liquidano come in dispositivo, in base allo scaglione delle vigenti tariffe professionali proprio delle cause di valore indeterminabile di media complessità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
17 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dal dott.
nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
:
[...]
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato, liquidate in euro 13.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 24.6.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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