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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 4103/2023
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Alfonso Giaquinto, come in Parte_1 atti
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Biagio CP_1
Cozzolino e Antonella Ferraro, in virtu' di procura alle liti come in atti
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2023, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del sig.
, ex artt. 29 comma 6 e 106 comma 5 dei c.c.n.l. Comparto Sanità Parte_1 vigenti ratione temporis, al compenso per lavoro straordinario festivo maturato e non corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative effettuate, tra il 2016 ed il 2021, in occasione di festività infrasettimanali;
B) per l'effetto, in conformità alle ore di cui agli allegati cartellini marcatempo e agli importi calcolati in ricorso, condannare l , in persona del l.r.p.t., a Controparte_2 corrispondere al sig. l'importo di € 4.792,74, oltre interessi Parte_1 legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturati dalle singole scadenze al saldo,
o quelle maggiori o minori somme accertate in corso di causa ; C) condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento del contributo unificato, Controparte_3 diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo”. Il ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere alle dipendenze dell Controparte_3
in servizio presso l'Ospedale , Unità
[...] Controparte_4
, con il profilo professionale di “Collaboratore Professionale Controparte_5
Sanitario - Tecnico di Radiologia”, cat. "D5", relativo al personale del Comparto Sanità; di aver svolto la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turni;
che nel periodo 2016 -2021 era stato obbligato a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, senza godere di un giorno riposo compensativo e senza percepire alcuna retribuzione per il lavoro straordinario festivo, come da documentazione allegata;
che dunque risultava creditore della complessiva somma di € 4.792,74, ottenuta moltiplicando le ore espletate nei giorni festivi infrasettimanali per le aliquote dello straordinario festivo applicate dall'Azienda datoriale. La si è costituita, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere in quanto in virtù della Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 risultavano versate al lavoratore le somme richieste a titolo di indennità ex art.94., ovvero con note depositate si precisava che le annualità 2016 e 2017 non venivano pagate per intervenuta prescrizione quinquennale. Sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa.
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento delle somme riconosciute in virtù della determinazione dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024, per le quali è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio. Va altresì riconosciuto il residuo credito vantato dal ricorrente per le annualità antecedenti al 2018, nonché la somma di € 240,28, spettante all' istante a titolo di interessi legali sulla somma di 3.451,18 tardivamente corrisposta 27/02/2024. Contr Per le annualità non riconosciute, la senza contestare il merito della pretesa, ha sollevato l'eccezione di prescrizione. La suddetta eccezione va rigettata, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva alla lettera di messa in mora versata in atti (cfr. documentazione in atti ed, in particolare, la lettera pervenuta a destinazione il 26.03.2021).
Al riguardo si deve ritenere ammissibile una lettera cumulativa, per più nominativi, di interruzione della prescrizione, risultando pienamente comprensibile, trattandosi di Contr dipendenti della anche alla luce della clausola generale di buona fede, di quali crediti si invocasse il pagamento. La domanda va pertanto accolta per l'importo residuo, essendo incontestato il diritto richiesto nonché la quantificazione delle somme, ed essendo, inoltre, effettivamente provata l'attività lavorativa infrasettimanale festiva svolta dal ricorrente nelle giornate indicate. Risulterà quindi dovuta la complessiva somma di euro 1341,06 risultante dalla differenza tra quanto effettivamente pagato (€ 3451,18 ) e la somma richiesta con il ricorso introduttivo pari ad € 4792,74, oltre interessi legali come per legge dalle singole scadenze al soddisfo, nonché la somma di € 240,28, spettante all' istante a titolo di interessi legali sulla somma di 3.451,18 tardivamente corrisposta 27/02/2024. Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al Controparte_1 pagamento delle somme di cui al dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva e del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento di Controparte_3 euro 1341,06 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge, nonché della somma di
€ 240,28 a titolo di interessi legali sulla somma di 3.451,18 tardivamente corrisposta;
c) condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, compensando la restante metà delle spese.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 13.03.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè