Decreto presidenziale 21 giugno 2013
Decreto presidenziale 26 giugno 2013
Sentenza 26 settembre 2013
Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/09/2013, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01312/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2013, proposto da:
SS HI, EL BA, DR ZZ BE, AO AP, EL IO, AU NI, TO ME, CO ME, IA IN, AM NI, DR De NS, rappresentati e difesi dagli avv.ti Flavia Pozzolini, Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via XX Settembre 60;
contro
Comune di VO; Sottocommissione Elettorale Circondariale presso Comune di Massa Marittima, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
ST NI, UL RC, AN NI, LL RA, LI CO TO, IA AC, rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;
EL OM, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fidelia Dompetrini, Vincenzo Colalillo, Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
IO LL, PE De AS, MA EN, MO RE, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
per l'annullamento
del provvedimento di proclamazione del AC e del Consiglio Comunale di VO in data 27 maggio 2013 nonchè di ogni atto presupposto connesso e conseguente e in particolare, dei provvedimenti con i quali la Sottocommissione elettorale circondariale di Massa Marittima ha ammesso la lista "Centrosinistra unito per VO EL OM AC" alla consultazione per l'elezione diretta del AC e del Consiglio Comunale di VO (GR) tenutasi domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Marittima Sottocommissione Elettorale Circondariale, dell’U.T.G. - Prefettura di Grosseto, di ST NI, UL RC, AN NI, LL RA, LI CO TO, EL OM, IO LL, PE De AS, MA EN, MO RE e di IA AC;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2013 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, nella loro qualità di candidato AC il HI e candidati consiglieri comunali gli altri per le elezioni comunali del Comune di VO, impugnavano il provvedimento di proclamazione del AC e del Consiglio Comunale e il provvedimento di ammissione della lista “ Centrosinistra unito per VO EL OM AC”.
Nell’unico motivo di ricorso contestavano la violazione dell’articolo 14 L. 53/1990 in quanto l’autenticazione delle firme della lista “ Centrosinistra unito per VO EL OM AC” era stata effettuata da un assessore della provincia di Grosseto che, ad avviso dei ricorrenti, non aveva competenza ad effettuare tale autenticazione in quanto il potere di certificazione doveva essere riferito solamente alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera e cioè nella provincia di Grosseto; tale lettura della norma trovava conferma in una recente pronuncia del Consiglio di Stato ( 2501/2013).
Si costituivano in giudizio alcuni dei consiglieri eletti nella lista “ Centrosinistra unito per VO EL OM AC” nonché lo stesso AC EL OM che preliminarmente eccepivano l’inammissibilità del ricorso sia per mancata impugnazione dell’atto cui si riferiva il vizio evidenziato, sia per carenza di interesse in quanto il candidato AC della lista dei ricorrenti si era dimesso dal consiglio comunale per incompatibilità essendo un dipendente comunale e quindi, anche in caso di accoglimento del ricorso, non sarebbe potuto subentrare al AC eletto.
La difesa della OM, altresì, eccepiva il difetto di contraddittorio per non essere stati evocati in giudizio i candidati della terza lista che aveva partecipato alle elezioni senza vedere eletto nessuno di essi ed, infine, e l’inammissibilità per difetto di contraddittorio poiché era stato corretto il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza e di nomina del relatore con provvedimento di segreteria non firmato che riportava tra i nomi dei ricorrenti anche DR De NS, omesso per mero errore materiale nel decreto stesso.
La difesa di IA AC eccepiva, infine, la tardività della notifica del ricorso.
All’udienza del 26 settembre 2013 il ricorso passava in decisione.
Preliminarmente debbono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate dai resistenti.
È senz’altro corretta la tesi che prevede una specifica impugnazione degli atti presupposti senza che si possa far ricorso a clausole di stile quali quelle che si trovano normalmente nei ricorsi, ma nel caso di specie, l’atto di cui si lamenta la mancata specifica indicazione non ha natura provvedimentale; infatti, l’autenticazione delle firme è un mero atto di certificazione che di per sé non esprime nessun contenuto di volizione, ma che produce i suoi effetti solo attraverso il provvedimento di ammissione alla consultazione elettorale che è stato regolarmente impugnato.
Pertanto, essendo l’autenticazione un atto del procedimento che si conclude con il provvedimento di ammissione della lista alla competizione elettorale, non era necessaria una sua specifica impugnazione.
Non può essere accolta neanche la seconda eccezione in quanto, laddove il ricorso fosse fondato, dovrebbe procedersi alla ripetizione delle elezioni, dal momento che verrebbe esclusa la lista che ha ottenuto i maggiori consensi e che ha ottenuto anche l’elezione del sindaco.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente la conservazione degli atti giuridici e alla massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore delle liste illegittimamente ammesse. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione ( vedasi ex multis Consiglio di Stato 1437/2006 ).
Nella vicenda che ci occupa è evidente che l’eventuale annullamento dell’ammissione della lista risultata vincitrice comporterebbe uno stravolgimento del risultato elettorale rispetto al quale non potrebbe operare alcun potere di correzione dei risultati da parte di questo giudice.
Non sussiste, inoltre, alcun difetto di contraddittorio poiché il ricorso è stato notificato a tutti gli appartenenti al Consiglio Comunale, non potendo considerarsi controinteressati i candidati della terza lista “ RO VO per MU TT AC “ , poiché nessuno di loro è stato eletto cosicchè potrebbero essere considerati al più come cointeressati, dal momento che l’accoglimento del ricorso comporterebbe la ripetizione della competizione elettorale.
Priva di pregio è la supposta inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 129, comma 2, c.p.a.; il provvedimento contestato è stata una mera rettifica del decreto di fissazione udienza per correggere un errore materiale disposto dalla segreteria su ordine del presidente senza che alcuna violazione sostanziale del contraddittorio possa rilevarsi.
Infine non rileva neanche l’eccezione di tardività quanto alla notifica del ricorso poiché essa ha riguardato uno solo dei controinteressati e non comporta pertanto nessuna inammissibilità, ma al massimo una remissione in termini per integrare il contraddittorio che nel caso di specie non appare necessaria dal momento che la contro interessata AC si è costituita tempestivamente ed ha potuto svolgere compiutamente le sue difese.
Nel merito il ricorso è fondato.
La recente sentenza del Consiglio di Stato 2501/2013, citata anche dai ricorrenti, ha affermato che: “ il consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera ” ed ha dato atto di come tale indirizzo sia stato già in precedenza sostenuto dal Supremo Consesso MI (Consiglio di Stato 1889 e 2180 del 2012 ) anche se in un contesto in cui appariva prevalente la diversa censura relativa alla violazione dei limiti territoriali del potere certificativo del consigliere comunale.
Tale orientamento è condiviso dal Collegio, non potendosi equiparare le posizioni di quei pubblici ufficiali che hanno un potere certificatorio derivante dalle caratteristiche della funzione pubblica esercitata da quegli organi politici cui la legge attribuisce una potestà certificativa in relazione al ruolo ricoperto; mentre i primi si trovano in una posizione di sostanziale disinteresse per le sorti elettorali dei candidati cui certificano le firme, i secondi in genere sono mossi da un interesse politico. Per questo appare giustificato l’orientamento rigoroso assunto dal Consiglio di Stato di limitare la facoltà di certificare le firme non solo un determinato territorio come avviene per tutti i pubblici ufficiali, ma anche alla specifica competizione alla quale è legato il ruolo politico del certificatore.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento di ammissione della lista “ Centrosinistra unito per VO EL OM AC” e del successivo provvedimento di proclamazione del AC e del Consiglio Comunale e necessità di procedere a nuove elezioni.
In virtù della novità dell’orientamento giurisprudenziale espresso appare equa la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla tutti gli atti della consultazione elettorale a partire dall’ammissione della lista “ Centrosinistra unito per VO EL OM AC”.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza al AC del Comune di VO ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Viola, Presidente FF
Bernardo Massari, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO