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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 280/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 502/21 del Tribunale di Campobasso, pubblicata in data 28/6/2021 nell'ambito del procedimento n. 539/18 R.G., tra
, nato a San Felice a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Genova Via XX
Settembre 33/4A, nello studio dell'Avv. Sergio Formento del Foro di Genova (P.E.C.
Email_1 appellante e
nato a [...] l'[...], C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Pizzuti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso corso Mazzini
101 appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte. Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 18/9/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha agito nei confronti di per ottenere la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 14.130,00 oltre IVA, a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite. Ha sostenuto di avere raggiunto con un accordo verbale, che prevedeva l'obbligo di di custodire CP_1 Pt_1 ed addestrare il cane di proprietà di e di farlo partecipare alle gare cinofile. Ha aggiunto che venne CP_1 pattuito un corrispettivo di euro 250 mensili per il ricovero e l'addestramento dell'animale e di euro 70 per la partecipazione a ciascuna gara cinofila.
Con sentenza n. 502/21 il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il credito vantato dall'attore.
ha proposto appello, sostenendo che fosse stato ampiamente provato l'accordo intercorso tra le parti. Pt_1
In merito alla entità del corrispettivo dovuto, ha censurato l'ordinanza istruttoria del primo giudice che aveva escluso la prova testimoniale sui capitoli di prova specificamente articolati a tal fine. Ha chiesto quindi ammettersi i capitoli di prova articolati in primo grado.
Si è costituto l'appellato, che ha invece invocato il rigetto dell'istanza istruttoria e, nel merito, ha chiesto confermarsi la sentenza.
Accogliendo l'istanza istruttoria, la Corte ha acquisito la prova testimoniale reiteratamente chiesta in primo grado da . Pt_1
1) Eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato
L'impugnazione è pienamente conforme ai canoni di forma e contenuto prescritti dall'art. 342 c.p.c.
La formulazione dei motivi di appello è sufficientemente specifica.
Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato.
2) Esame delle risultanze istruttorie
Dalle prove testimoniali emerge con chiarezza che le parti conclusero un accordo verbale, che prevedeva l'obbligo da parte di , addestratore cinofilo, di custodire ed addestrare nella propria struttura il cane di Pt_1 proprietà di , dietro pagamento di un corrispettivo. CP_1
La teste compagna di , ha dichiarato che nel novembre 2014 affidò a il suo Tes_1 Pt_1 CP_1 Pt_1 cane, di razza Pointer inglese (acquistato da tale ), “per ricoverarlo presso la struttura di sua Per_1 proprietà, allevarlo e portarlo alle gare sia in Italia che all'estero.[…] La permanenza presso la struttura di
Iazzetta durò fino al gennaio 2022”. La teste ha anche precisato il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, dichiarando: “Ricordo bene che il compenso stabilito tra e l'Avv. per ricovero ed Pt_1 CP_1 allevamento del cane era di 250,00 euro mensili mentre il compenso per ciascuna gara era di 70,00 euro”. ha precisato di avere appreso tali circostanze sia dal suo compagno sia ascoltando direttamente i Tes_1 colloqui telefonici intervenuti tra i due.
La testimonianza è circostanziata e priva di salti logici. E' inoltre intrinsecamente ed estrinsecamente coerente.
Supera quindi ampiamente il vaglio di credibilità. Trova poi significativi riscontri nel complessivo corredo probatorio.
Il teste ha dichiarato di avere messo in contatto con tale , per l'acquisto di un “cane Tes_2 CP_1 Per_1 da gara” da parte del primo. Ha confermato ampiamente quanto dedotto dall'appellante, circa l'accordo intervenuto con (per il ricovero e l'addestramento dell'animale nella struttura di ) ed ha altresì CP_1 Pt_1 chiarito i termini dell'accordo (corrispettivo di euro 250,00 mensili per il ricovero e l'addestramento ed ulteriori euro 70,00 per ciascuna gara alla quale avrebbe partecipato il cane). Ha infine riferito che sorsero contrasti al momento della riconsegna dell'animale, “in quanto insorsero delle discussioni circa il pagamento del dovuto da parte dell'Avv. ”. Ciò accade “verso la fine dell'anno 2017 – marzo 2018”. CP_1
La deposizione di corrobora ampiamente la testimonianza di in quanto è pienamente Tes_2 Tes_1 coerente con le dichiarazioni rese dalla donna. E' priva di salti logici e sufficientemente circostanziata. Va giudicata pertanto ampiamente attendibile.
Ulteriori elementi probatori confermano il giudizio di attendibilità.
L'appellato ha prodotto alcuni assegni emessi in favore di nel periodo compreso tra gennaio 2015 e
Pt_1 gennaio 2016, per un importo complessivo pari ad euro 5.500,00. Ha altresì prodotto la ricevuta di un bonifico bancario, eseguito sempre in favore di nel novembre 2016, dell'importo di euro 1.500,00. Nel descritto
Pt_1 periodo, coincidente con il ricovero del cane nella struttura di , versò all'addestratore la
Pt_1 CP_1 complessiva somma di euro 7.000,00, segno tangibile ed incontestabile dell'esistenza di un preciso accordo economico intervenuto al momento dell'affidamento del cane. La circostanza è precisa e gravemente indiziaria, ai sensi dell'art. 2729 c.c. Tes_ Anche il teste indicato da ha confermato l'affidamento del cane, di proprietà di , CP_1 CP_1 all'addestratore . Ha aggiunto che il proprietario chiese poi la riconsegna del cane.
Pt_1
Il teste ha reso analoghe dichiarazioni. Ha dichiarato che il cane doveva essere riconsegnato al Tes_4 proprietario nel dicembre 2016, in quanto giudicato inidoneo a partecipare alle gare, a causa del suo temperamento aggressivo. Ha inoltre aggiunto di avere ascoltato una conversazione telefonica avvenuta tra le parti (senza però riuscire a collocarla nel tempo), nel corso della quale concordarono la riconsegna dell'animale previo versamento della somma “di circa euro 1.500,00”. L'ultima circostanza riferita dal teste conferma, ancora una volta, la natura onerosa delle prestazioni rese da . Pt_1
3) Entità del credito maturato
Dalle deposizioni dei testi e è possibile inferire la durata della permanenza del cane nella Tes_1 Tes_2 struttura di . ha dichiarato che il cane venne affidato all'addestratore nel novembre 2014 e vi Pt_1 Tes_1 rimase fino al gennaio 2022. Il teste ha affermato che, nei mesi a cavallo tra il 2017 ed il 2018 e fino Tes_2 a marzo 2018, insorsero contrasti tra le parti in merito alla riconsegna dell'animale. Dunque è provato che il cane rimase nella struttura almeno fino ai primi mesi del 2018.
La domanda di parte attrice ha ad oggetto il pagamento di quanto dovuto per il periodo compreso tra novembre
2014 e febbraio 2018 (pari a 40 mesi), durante il quale è provato, per le ragioni illustrate, la permanenza del cane nella struttura dell'addestratore. Tenuto conto del canone mensile concordato in euro 250,00, il credito di ammonta ad euro 10.000,00. L'importo dovuto inerisce alla sola custodia ed addestramento Pt_1 dell'animale.
Nulla è dovuto per la presunta partecipazione a gare nazionali ed estere, non avendo dimostrato in Pt_1 alcun modo la effettiva partecipazione del cane a gare cinofili. La circostanza non emerge dalle prove testimoniali né da prove documentali.
E' dimostrato, per le ragioni illustrate, che versò all'addestratore la complessiva somma di euro CP_1
7.000,00. Ne consegue che il credito residuo in favore di ammonta ad euro 3.000,00 oltre IVA. Sono Pt_1 altresì dovuti gli interessi moratori (al tasso legale) a decorrere dal 10/10/17, data in cui fu comunicata (tramite
PEC) al debitore intimazione per iscritto ad adempiere.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di euro 3.000,00 oltre IVA ed interessi moratori (al tasso legale) a decorrere dal Parte_1
10/10/17
Vanno compensate nella misura di due terzi le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di la restante parte, liquidata analiticamente in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
280/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 29/7/21 da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 502/21 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni CP_1 contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 3.000,00 oltre IVA ed interessi legali a decorrere dal Parte_1
10/10/17;
2) compensa nella misura di due terzi le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di la restante parte, che si liquida, quanto al primo grado, in euro Controparte_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in euro 1.600.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 18/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente (Dr. Rita Carosella)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 280/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 502/21 del Tribunale di Campobasso, pubblicata in data 28/6/2021 nell'ambito del procedimento n. 539/18 R.G., tra
, nato a San Felice a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Genova Via XX
Settembre 33/4A, nello studio dell'Avv. Sergio Formento del Foro di Genova (P.E.C.
Email_1 appellante e
nato a [...] l'[...], C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Pizzuti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso corso Mazzini
101 appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte. Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 18/9/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha agito nei confronti di per ottenere la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 14.130,00 oltre IVA, a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite. Ha sostenuto di avere raggiunto con un accordo verbale, che prevedeva l'obbligo di di custodire CP_1 Pt_1 ed addestrare il cane di proprietà di e di farlo partecipare alle gare cinofile. Ha aggiunto che venne CP_1 pattuito un corrispettivo di euro 250 mensili per il ricovero e l'addestramento dell'animale e di euro 70 per la partecipazione a ciascuna gara cinofila.
Con sentenza n. 502/21 il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il credito vantato dall'attore.
ha proposto appello, sostenendo che fosse stato ampiamente provato l'accordo intercorso tra le parti. Pt_1
In merito alla entità del corrispettivo dovuto, ha censurato l'ordinanza istruttoria del primo giudice che aveva escluso la prova testimoniale sui capitoli di prova specificamente articolati a tal fine. Ha chiesto quindi ammettersi i capitoli di prova articolati in primo grado.
Si è costituto l'appellato, che ha invece invocato il rigetto dell'istanza istruttoria e, nel merito, ha chiesto confermarsi la sentenza.
Accogliendo l'istanza istruttoria, la Corte ha acquisito la prova testimoniale reiteratamente chiesta in primo grado da . Pt_1
1) Eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato
L'impugnazione è pienamente conforme ai canoni di forma e contenuto prescritti dall'art. 342 c.p.c.
La formulazione dei motivi di appello è sufficientemente specifica.
Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato.
2) Esame delle risultanze istruttorie
Dalle prove testimoniali emerge con chiarezza che le parti conclusero un accordo verbale, che prevedeva l'obbligo da parte di , addestratore cinofilo, di custodire ed addestrare nella propria struttura il cane di Pt_1 proprietà di , dietro pagamento di un corrispettivo. CP_1
La teste compagna di , ha dichiarato che nel novembre 2014 affidò a il suo Tes_1 Pt_1 CP_1 Pt_1 cane, di razza Pointer inglese (acquistato da tale ), “per ricoverarlo presso la struttura di sua Per_1 proprietà, allevarlo e portarlo alle gare sia in Italia che all'estero.[…] La permanenza presso la struttura di
Iazzetta durò fino al gennaio 2022”. La teste ha anche precisato il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, dichiarando: “Ricordo bene che il compenso stabilito tra e l'Avv. per ricovero ed Pt_1 CP_1 allevamento del cane era di 250,00 euro mensili mentre il compenso per ciascuna gara era di 70,00 euro”. ha precisato di avere appreso tali circostanze sia dal suo compagno sia ascoltando direttamente i Tes_1 colloqui telefonici intervenuti tra i due.
La testimonianza è circostanziata e priva di salti logici. E' inoltre intrinsecamente ed estrinsecamente coerente.
Supera quindi ampiamente il vaglio di credibilità. Trova poi significativi riscontri nel complessivo corredo probatorio.
Il teste ha dichiarato di avere messo in contatto con tale , per l'acquisto di un “cane Tes_2 CP_1 Per_1 da gara” da parte del primo. Ha confermato ampiamente quanto dedotto dall'appellante, circa l'accordo intervenuto con (per il ricovero e l'addestramento dell'animale nella struttura di ) ed ha altresì CP_1 Pt_1 chiarito i termini dell'accordo (corrispettivo di euro 250,00 mensili per il ricovero e l'addestramento ed ulteriori euro 70,00 per ciascuna gara alla quale avrebbe partecipato il cane). Ha infine riferito che sorsero contrasti al momento della riconsegna dell'animale, “in quanto insorsero delle discussioni circa il pagamento del dovuto da parte dell'Avv. ”. Ciò accade “verso la fine dell'anno 2017 – marzo 2018”. CP_1
La deposizione di corrobora ampiamente la testimonianza di in quanto è pienamente Tes_2 Tes_1 coerente con le dichiarazioni rese dalla donna. E' priva di salti logici e sufficientemente circostanziata. Va giudicata pertanto ampiamente attendibile.
Ulteriori elementi probatori confermano il giudizio di attendibilità.
L'appellato ha prodotto alcuni assegni emessi in favore di nel periodo compreso tra gennaio 2015 e
Pt_1 gennaio 2016, per un importo complessivo pari ad euro 5.500,00. Ha altresì prodotto la ricevuta di un bonifico bancario, eseguito sempre in favore di nel novembre 2016, dell'importo di euro 1.500,00. Nel descritto
Pt_1 periodo, coincidente con il ricovero del cane nella struttura di , versò all'addestratore la
Pt_1 CP_1 complessiva somma di euro 7.000,00, segno tangibile ed incontestabile dell'esistenza di un preciso accordo economico intervenuto al momento dell'affidamento del cane. La circostanza è precisa e gravemente indiziaria, ai sensi dell'art. 2729 c.c. Tes_ Anche il teste indicato da ha confermato l'affidamento del cane, di proprietà di , CP_1 CP_1 all'addestratore . Ha aggiunto che il proprietario chiese poi la riconsegna del cane.
Pt_1
Il teste ha reso analoghe dichiarazioni. Ha dichiarato che il cane doveva essere riconsegnato al Tes_4 proprietario nel dicembre 2016, in quanto giudicato inidoneo a partecipare alle gare, a causa del suo temperamento aggressivo. Ha inoltre aggiunto di avere ascoltato una conversazione telefonica avvenuta tra le parti (senza però riuscire a collocarla nel tempo), nel corso della quale concordarono la riconsegna dell'animale previo versamento della somma “di circa euro 1.500,00”. L'ultima circostanza riferita dal teste conferma, ancora una volta, la natura onerosa delle prestazioni rese da . Pt_1
3) Entità del credito maturato
Dalle deposizioni dei testi e è possibile inferire la durata della permanenza del cane nella Tes_1 Tes_2 struttura di . ha dichiarato che il cane venne affidato all'addestratore nel novembre 2014 e vi Pt_1 Tes_1 rimase fino al gennaio 2022. Il teste ha affermato che, nei mesi a cavallo tra il 2017 ed il 2018 e fino Tes_2 a marzo 2018, insorsero contrasti tra le parti in merito alla riconsegna dell'animale. Dunque è provato che il cane rimase nella struttura almeno fino ai primi mesi del 2018.
La domanda di parte attrice ha ad oggetto il pagamento di quanto dovuto per il periodo compreso tra novembre
2014 e febbraio 2018 (pari a 40 mesi), durante il quale è provato, per le ragioni illustrate, la permanenza del cane nella struttura dell'addestratore. Tenuto conto del canone mensile concordato in euro 250,00, il credito di ammonta ad euro 10.000,00. L'importo dovuto inerisce alla sola custodia ed addestramento Pt_1 dell'animale.
Nulla è dovuto per la presunta partecipazione a gare nazionali ed estere, non avendo dimostrato in Pt_1 alcun modo la effettiva partecipazione del cane a gare cinofili. La circostanza non emerge dalle prove testimoniali né da prove documentali.
E' dimostrato, per le ragioni illustrate, che versò all'addestratore la complessiva somma di euro CP_1
7.000,00. Ne consegue che il credito residuo in favore di ammonta ad euro 3.000,00 oltre IVA. Sono Pt_1 altresì dovuti gli interessi moratori (al tasso legale) a decorrere dal 10/10/17, data in cui fu comunicata (tramite
PEC) al debitore intimazione per iscritto ad adempiere.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di euro 3.000,00 oltre IVA ed interessi moratori (al tasso legale) a decorrere dal Parte_1
10/10/17
Vanno compensate nella misura di due terzi le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di la restante parte, liquidata analiticamente in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
280/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 29/7/21 da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 502/21 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni CP_1 contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 3.000,00 oltre IVA ed interessi legali a decorrere dal Parte_1
10/10/17;
2) compensa nella misura di due terzi le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di la restante parte, che si liquida, quanto al primo grado, in euro Controparte_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in euro 1.600.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 18/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente (Dr. Rita Carosella)