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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1360/2024 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Davide Tedesco Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10563/2023 del
23.11.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15.9.2022 proponeva opposizione avver- Parte_1 so l'avviso di addebito n. 397 2022 00141976 08 000 del 23/07/2022, notificato in data CP_1
06/08/2022, con il quale si chiedeva il pagamento dei contributi IVS relativi alla Gestione
Commercianti , periodo di rifermento “01/2019 – 12/2020”, per un importo complessivo CP_1 di Euro 8.583,65. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'avviso di addebito e sosteneva che dall'aprile del 2016 era amministratrice della che la Controparte_2 società era sempre stata inattiva;
che non aveva mai percepito alcun compenso per la carica rivestita;
che svolgeva, parallelamente ed in misura prevalente, attività di collaboratore am-
1 ministrativo presso alcune società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
Concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e co- munque annullare l'Avviso di addebito n. 397 2022 00141976 08 000 del 23/07/2022, CP_1 notificato a mezzo PEC in data 06/08/2022”.
Si costituiva l' sostenendo che la ricorrente era stata iscritta d'ufficio quale socia ed CP_1 amministratrice unica della con inizio attività dal 01/01/2017 e pre- Controparte_2 cisando che poiché la ricorrente presentava al momento dell'iscrizione una copertura contri- butiva nella gestione Pals negli anni 2017 e 2018, l'inizio dell' imposizione era stato stabilito a decorrere dal 1°/01/2019.
Evidenziava, inoltre che la società non risultava aver mai occupato personale dipendente e che ciò deponeva per una gestione esclusiva dell'attività da parte della . Sotto Parte_2 il profilo fiscale, inoltre sosteneva che potevano desumersi dichiarazioni fiscali e iva con red- diti e volumi d'affari positivi.
Il Tribunale ha così deciso: “ Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000”.
2.Proponeva gravame la per il seguente motivo: NULLITÀ DELL'AVVISO DI Pt_1
ADDEBITO N. 397 2022 00141976 08 000 DEL 23/07/2022, NOTIFICATO IN DA- CP_1
TA 06/08/2022 – INFONDATEZZA DELLA PRETESA CONTRIBUTIVA – ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Resisteva l' nel grado, che concludeva per il rigetto dell'appello. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è inammissibile.
Il Tribunale ha così motivato: “La ricorrente ha sostenuto di aver svolto solo attività di am- ministratore presso la società e che la stessa era inattiva. Controparte_2
Dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge, invece, che la società ha pro- CP_1 dotto dei redditi e ciò porta ad affermare che la stessa non fosse inattiva, come sostenuto.
Si rileva, inoltre, che dalla visura camerale risulta che la società non aveva dipendenti e de- ve, quindi, ritenersi che l'attività della società era svolta dalla ricorrente.
Ne consegue la fondatezza della pretesa impugnata.
La circostanza che la ricorrente abbia svolto attività anche in favore di altri soggetti non consente di accogliere la domanda posto che la documentazione allegata non induce a ritene- re che tale attività fosse prevalente rispetto a quella svolta nella società”.
Ciò posto, il gravame va in via preliminare scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità,
2 in considerazione di quanto previsto dall'art. 434, comma 1, c.p.c. (nella formulazione risul- tante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, applicabile ai ricorsi depositati dall'11.9.2012 e, dunque, anche a quello in esame).
È noto, infatti, che la nuova formulazione della norma in esame impone precisi oneri di forma in punto di specificità dei motivi, prevedendo che l'appello debba, a pena di inammissibilità, indicare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a rie- same e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ri- costruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Di conseguenza non solo non basterà riferir- si alle sole statuizioni del dispositivo – dovendo tenersi conto anche delle parti della motiva- zione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice – ma oc- correrà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di do- glianza, articolare le modifiche richieste al giudice di appello, con precisa ricostruzione di tut- te le conclusioni (anche ove formulate in via subordinata).
Preme al riguardo ricordare che la S.C., con la recente ordinanza n. 11187/2019, ha ribadito che l'art. 434 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen- tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisio- ne da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu- gnazioni a critica vincolata.
In applicazione di tali principi generali – da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi, in quanto espressione di un orientamento ormai fermo – giova qui precisare: che, quanto al cd. profilo volitivo, per parti della sentenza oggetto di gravame si intendono non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono, quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
che, quanto al cd. profilo argomentativo,
l'appello deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
che, quanto al cd. profilo causale, l'appello deve specifi- care il rapporto di causa - effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite.
Del resto tale opzione interpretativa è finalizzata a garantire che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, nei segmenti inti- mamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso, anche con ri-
3 guardo alla disposizione contenuta nell'art. 436-bis c.p.c.: al riguardo si evidenzia che è assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo schema di cui all'art. 434 c.p.c., come pure che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto della norma in esame tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all'art. 436-bis c.p.c.
e tanto più giusto sarà, in concreto, il processo di appello.
Pertanto, in virtù di quanto detto, la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi di- fensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a deter- minare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assun- to decisorio).
Orbene, tanto premesso in termini generali, deve nella specie evidenziarsi che con il proprio gravame la , dopo aver ricostruito lo svolgimento del giudizio di primo grado, pur Pt_1 avendo individuato la parte della sentenza oggetto di censura, si è limitata a riprodurre il con- tenuto dei propri scritti difensivi di primo grado, senza però confrontarsi – per confutarli – con gli argomenti specificamente utilizzati dal giudice di prime cure di cui sopra.
Pertanto, alla luce delle suesposte e assorbenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
4.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell' , che liquida in € 2.000,00 oltre oneri accessori;
CP_1
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 29.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1360/2024 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Davide Tedesco Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10563/2023 del
23.11.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15.9.2022 proponeva opposizione avver- Parte_1 so l'avviso di addebito n. 397 2022 00141976 08 000 del 23/07/2022, notificato in data CP_1
06/08/2022, con il quale si chiedeva il pagamento dei contributi IVS relativi alla Gestione
Commercianti , periodo di rifermento “01/2019 – 12/2020”, per un importo complessivo CP_1 di Euro 8.583,65. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'avviso di addebito e sosteneva che dall'aprile del 2016 era amministratrice della che la Controparte_2 società era sempre stata inattiva;
che non aveva mai percepito alcun compenso per la carica rivestita;
che svolgeva, parallelamente ed in misura prevalente, attività di collaboratore am-
1 ministrativo presso alcune società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
Concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e co- munque annullare l'Avviso di addebito n. 397 2022 00141976 08 000 del 23/07/2022, CP_1 notificato a mezzo PEC in data 06/08/2022”.
Si costituiva l' sostenendo che la ricorrente era stata iscritta d'ufficio quale socia ed CP_1 amministratrice unica della con inizio attività dal 01/01/2017 e pre- Controparte_2 cisando che poiché la ricorrente presentava al momento dell'iscrizione una copertura contri- butiva nella gestione Pals negli anni 2017 e 2018, l'inizio dell' imposizione era stato stabilito a decorrere dal 1°/01/2019.
Evidenziava, inoltre che la società non risultava aver mai occupato personale dipendente e che ciò deponeva per una gestione esclusiva dell'attività da parte della . Sotto Parte_2 il profilo fiscale, inoltre sosteneva che potevano desumersi dichiarazioni fiscali e iva con red- diti e volumi d'affari positivi.
Il Tribunale ha così deciso: “ Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000”.
2.Proponeva gravame la per il seguente motivo: NULLITÀ DELL'AVVISO DI Pt_1
ADDEBITO N. 397 2022 00141976 08 000 DEL 23/07/2022, NOTIFICATO IN DA- CP_1
TA 06/08/2022 – INFONDATEZZA DELLA PRETESA CONTRIBUTIVA – ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Resisteva l' nel grado, che concludeva per il rigetto dell'appello. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è inammissibile.
Il Tribunale ha così motivato: “La ricorrente ha sostenuto di aver svolto solo attività di am- ministratore presso la società e che la stessa era inattiva. Controparte_2
Dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge, invece, che la società ha pro- CP_1 dotto dei redditi e ciò porta ad affermare che la stessa non fosse inattiva, come sostenuto.
Si rileva, inoltre, che dalla visura camerale risulta che la società non aveva dipendenti e de- ve, quindi, ritenersi che l'attività della società era svolta dalla ricorrente.
Ne consegue la fondatezza della pretesa impugnata.
La circostanza che la ricorrente abbia svolto attività anche in favore di altri soggetti non consente di accogliere la domanda posto che la documentazione allegata non induce a ritene- re che tale attività fosse prevalente rispetto a quella svolta nella società”.
Ciò posto, il gravame va in via preliminare scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità,
2 in considerazione di quanto previsto dall'art. 434, comma 1, c.p.c. (nella formulazione risul- tante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, applicabile ai ricorsi depositati dall'11.9.2012 e, dunque, anche a quello in esame).
È noto, infatti, che la nuova formulazione della norma in esame impone precisi oneri di forma in punto di specificità dei motivi, prevedendo che l'appello debba, a pena di inammissibilità, indicare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a rie- same e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ri- costruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Di conseguenza non solo non basterà riferir- si alle sole statuizioni del dispositivo – dovendo tenersi conto anche delle parti della motiva- zione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice – ma oc- correrà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di do- glianza, articolare le modifiche richieste al giudice di appello, con precisa ricostruzione di tut- te le conclusioni (anche ove formulate in via subordinata).
Preme al riguardo ricordare che la S.C., con la recente ordinanza n. 11187/2019, ha ribadito che l'art. 434 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen- tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisio- ne da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu- gnazioni a critica vincolata.
In applicazione di tali principi generali – da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi, in quanto espressione di un orientamento ormai fermo – giova qui precisare: che, quanto al cd. profilo volitivo, per parti della sentenza oggetto di gravame si intendono non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono, quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
che, quanto al cd. profilo argomentativo,
l'appello deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
che, quanto al cd. profilo causale, l'appello deve specifi- care il rapporto di causa - effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite.
Del resto tale opzione interpretativa è finalizzata a garantire che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, nei segmenti inti- mamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso, anche con ri-
3 guardo alla disposizione contenuta nell'art. 436-bis c.p.c.: al riguardo si evidenzia che è assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo schema di cui all'art. 434 c.p.c., come pure che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto della norma in esame tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all'art. 436-bis c.p.c.
e tanto più giusto sarà, in concreto, il processo di appello.
Pertanto, in virtù di quanto detto, la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi di- fensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a deter- minare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assun- to decisorio).
Orbene, tanto premesso in termini generali, deve nella specie evidenziarsi che con il proprio gravame la , dopo aver ricostruito lo svolgimento del giudizio di primo grado, pur Pt_1 avendo individuato la parte della sentenza oggetto di censura, si è limitata a riprodurre il con- tenuto dei propri scritti difensivi di primo grado, senza però confrontarsi – per confutarli – con gli argomenti specificamente utilizzati dal giudice di prime cure di cui sopra.
Pertanto, alla luce delle suesposte e assorbenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
4.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell' , che liquida in € 2.000,00 oltre oneri accessori;
CP_1
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 29.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
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